Art. 42 Retribuzione di risultato. 1. La quota del fondo per la retribuzione accessoria destinata alla retribuzione di risultato, di cui all'art. 38, comma 3, e' finalizzata a remunare i risultati espressi da ciascun dirigente in termini di efficienza/produttivita' in relazione agli obbiettivi prestabiliti e la qualita' della prestazione individuale. 2. Tra i fattori di valutazione per l'attribuzione delle disponibilita' di cui al comma 1, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche e le metodologie valutative adottate da ciascuna Amministrazione e nel rispetto dei criteri generali predefiniti in sede di contrattazione collettiva nazionale, a partire da quella relativa al biennio economico 1996/97, vi e' il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto anche della capacita' del dirigente di far fronte, pure in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza del proprio ufficio o struttura.