Art. 42
                     Retribuzione di risultato.
    1. La quota del fondo per la  retribuzione  accessoria  destinata
alla  retribuzione  di  risultato,  di  cui  all'art. 38, comma 3, e'
finalizzata a remunare i risultati espressi da ciascun  dirigente  in
termini  di  efficienza/produttivita'  in  relazione  agli obbiettivi
prestabiliti e la qualita' della prestazione individuale.
    2.  Tra  i  fattori  di  valutazione  per  l'attribuzione   delle
disponibilita'  di  cui al comma 1, variamente combinati ed integrati
secondo le caratteristiche e le metodologie  valutative  adottate  da
ciascuna   Amministrazione   e  nel  rispetto  dei  criteri  generali
predefiniti in sede di contrattazione collettiva nazionale, a partire
da quella relativa al biennio economico 1996/97, vi e'  il  grado  di
conseguimento  degli  obiettivi  assegnati, tenendo conto anche della
capacita' del dirigente di far fronte,  pure  in  via  temporanea,  a
carichi  aggiuntivi  di  lavoro  rispetto  a quelli di pertinenza del
proprio ufficio o struttura.