Art. 47
             Responsabilita' civile e patrocinio legale
    1.  L'amministrazione  assume   iniziative   per   la   copertura
assicurativa  collettiva dei dirigenti del rischio di responsabilita'
civile per i danni causati a terzi in conseguenza  di  fatti  e  atti
connessi  all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti
di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o
colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura  assicurativa
collettiva,  comprensiva  degli  oneri  di  assistenza legale in ogni
stato e grado del giudizio, sono assunti dalle amministrazioni, anche
a tutela dei propri diritti e interessi, secondo modalita' oggetto di
contrattazione decentrata, mediante l'utilizzo  e  nei  limiti  delle
risorse destinate a iniziative analoghe a favore dei dirigenti.