Art. 47 Responsabilita' civile e patrocinio legale 1. L'amministrazione assume iniziative per la copertura assicurativa collettiva dei dirigenti del rischio di responsabilita' civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dalle amministrazioni, anche a tutela dei propri diritti e interessi, secondo modalita' oggetto di contrattazione decentrata, mediante l'utilizzo e nei limiti delle risorse destinate a iniziative analoghe a favore dei dirigenti.