Art. 6
                       Informazione successiva
    1. Nell'ambito di ciascuna amministrazione,  su  richiesta  delle
organizzazioni   sindacali   di  categoria  firmatarie  del  presente
contratto e con le stesse modalita' indicate nell'art.  4,  comma  1,
l'amministrazione  fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti e
sugli atti di gestione adottati  in  materia  di  organizzazione  del
lavoro  nonche'  di  costituzione,  modificazione  ed  estinzione dei
rapporti di lavoro relativamente alla dirigenza,  ferma  restando  la
tutela della riservatezza dei singoli.
    2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite tempestivamente
e  nelle forme piu' opportune tenuto conto della prioritaria esigenza
di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa.