Art. 7 Materie di contrattazione 1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e aggiornamento dei dirigenti; b) programmi di azione in materia di pari opportunita', anche in relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; c) criteri generali, concernenti tempi e modalita', per l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonche' di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.lgs. n. 626/1994 e nei limiti stabiliti dagli accordi quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto; d) criteri generali per l'istituzione e la gestione delle iniziative di carattere socio-assistenziale a favore dei dirigenti; 2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al comma 1 si svolge al livello di amministrazione, salvo nei casi previsti dall'art. 8, comma 6. 3. I contratti decentrati non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.