Art. 7
                      Materie di contrattazione
    1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
    a) linee di indirizzo generale per l'attivita'  di  formazione  e
aggiornamento dei dirigenti;
    b)  programmi di azione in materia di pari opportunita', anche in
relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
    c)  criteri  generali,  concernenti  tempi   e   modalita',   per
l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonche'
di  igiene,  sicurezza  e  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  con
riferimento al D.lgs.  n.  626/1994  e  nei  limiti  stabiliti  dagli
accordi quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto;
    d)  criteri  generali  per  l'istituzione  e  la  gestione  delle
iniziative di carattere socio-assistenziale a favore dei dirigenti;
    2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al  comma  1
si  svolge  al  livello  di  amministrazione, salvo nei casi previsti
dall'art. 8, comma 6.
    3.  I  contratti   decentrati   non   possono   comportare,   ne'
direttamente   ne'   indirettamente   anche   a  carico  di  esercizi
successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal  presente
contratto  e  conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.