Art. 10.
  1.  Per  tutti  gli adempimenti derivanti dalle dichiarazioni dello
stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 e 18 ottobre 1996, 8 novembre 1996 e 17 gennaio  1997  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e' autorizzato ad avvalersi,
fino alla data del 30 giugno  1998,  di  dieci  unita'  di  personale
aggiuntivo  appartenenti  ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero dell'interno, mediante chiamata nominativa e
previo assenso degli interessati.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 gennaio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO