Art. 10. 1. Per tutti gli adempimenti derivanti dalle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 18 ottobre 1996, 8 novembre 1996 e 17 gennaio 1997 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, fino alla data del 30 giugno 1998, di dieci unita' di personale aggiuntivo appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, mediante chiamata nominativa e previo assenso degli interessati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 1997 Il Ministro: NAPOLITANO