Art. 2.
  1.  Il  presidente  della  regione Campania e' nominato commissario
delegato per tutti  gli  interventi  infrastrutturali  di  emergenza,
compresi  quelli  relativi  ai  dissesti idrogeologici verificatisi o
aggravatisi nei territori di cui all'art. 1 e  con  esclusione  degli
interventi  affidati  ai  prefetti  di  cui al successivo art. 8 e di
quelli cui si provvedera' con  successiva  ordinanza,  relativi  alla
citta' di Napoli.
  2.  Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina
un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e
per la predisposizione del piano di cui  al  successivo  art.  3,  il
commissario  si  avvale  di  un  comitato  dallo  stesso presieduto e
composto dai prefetti e dai presidenti delle province interessate. Le
spese per la partecipazione alle riunioni del  comitato  gravano  sui
bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.
  3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e al successivo
art. 4 al commissario delegato e' assegnata una prima somma  di  lire
cinque  miliardi  che  verra'  posta a carico del capitolo 7615 della
rubrica 6 dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri.