Art. 2. 1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori di cui all'art. 1 e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 8 e di quelli cui si provvedera' con successiva ordinanza, relativi alla citta' di Napoli. 2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai prefetti e dai presidenti delle province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e al successivo art. 4 al commissario delegato e' assegnata una prima somma di lire cinque miliardi che verra' posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.