Art. 6.
  1.  Il  commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli interventi, di cui all'art. 4, una volta che emette  il
decreto   di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da  ogni  altro
adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione  in  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni.