Art. 8. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli inerenti i trasporti alternativi terrestri e marittimi di emergenza, e per quelli urgenti necessari per la rimozione di situazioni di pericolo imminente, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, e' assegnata complessivamente la somma di lire cinque miliardi ai prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 5 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il prefetto di Napoli provvede anche al pagamento degli oneri di missione di sei unita' del personale del Dipartimento della protezione civile facenti parte del centro operativo misto di Castellammare di Stabia o impegnate in interventi, di ricognizione dei danni, connessi alla presente ordinanza.