Art. 8.
  1.  Per  gli  interventi  necessari ad assicurare i primi soccorsi,
compresi  quelli  inerenti  i  trasporti  alternativi   terrestri   e
marittimi  di  emergenza,  e  per  quelli  urgenti  necessari  per la
rimozione  di  situazioni  di  pericolo  imminente,  compresi  quelli
disposti  dagli  enti  locali,  nonche'  per  il rimborso degli oneri
sostenuti  dalle  organizzazioni  di   volontariato,   e'   assegnata
complessivamente  la  somma  di  lire  cinque miliardi ai prefetti di
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. A detti interventi si
applicano le deroghe di cui al precedente art. 5 e al relativo  onere
si  provvede  a  carico  del  capitolo 7615 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Il prefetto di Napoli provvede anche al pagamento degli oneri di
missione  di  sei  unita'  del  personale  del   Dipartimento   della
protezione  civile  facenti  parte  del  centro  operativo  misto  di
Castellammare di Stabia o impegnate in  interventi,  di  ricognizione
dei danni, connessi alla presente ordinanza.