Art. 9.
  1.  Per gli interventi eseguiti in occasione delle calamita' di cui
alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad
erogare  compensi  per  lavoro  straordinario  al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente,  oltre
i  limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422.
  2. L'onere di lire 1,5 miliardi, comprensivo anche delle  spese  di
missione  del  personale e dei costi operativi, e' posto a carico del
capitolo  7615  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri  e  la relativa somma sara' versata in conto
entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio  del
Ministero dell'interno.