Art. 9. 1. Per gli interventi eseguiti in occasione delle calamita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422. 2. L'onere di lire 1,5 miliardi, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi, e' posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa somma sara' versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.