Art. 3. 1. Per consentire gli interventi istituzionali del Fondo nazionale di garanzia, ciascun intermediario dovra' effettuare il versamento del contributo suppletivo improrogabilmente entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto e delle modalita' di versamento da parte del Fondo stesso. 2. Nel caso di versamento effettuato oltre tale termine sono dovuti gli interessi legali nella misura del cinque per cento annuo per ritardato pagamento. 3. Il Fondo nazionale di garanzia segnalera' al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia e alla Consob eventuali inosservanze agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1997 Il Ministro: CIAMPI