Art. 3.
  1.  Per consentire gli interventi istituzionali del Fondo nazionale
di garanzia, ciascun intermediario dovra'  effettuare  il  versamento
del contributo suppletivo improrogabilmente entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto e delle modalita'
di versamento da parte del Fondo stesso.
  2. Nel caso di versamento effettuato oltre tale termine sono dovuti
gli  interessi  legali  nella  misura  del cinque per cento annuo per
ritardato pagamento.
  3. Il Fondo nazionale  di  garanzia  segnalera'  al  Ministero  del
tesoro, alla Banca d'Italia e alla Consob eventuali inosservanze agli
adempimenti  previsti  dai  commi  1  e  2,  per  i  provvedimenti di
rispettiva competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1997
                                                  Il Ministro: CIAMPI