Art. 2.
  1. Le operazioni di revisione di  cui all'art. 1, punti a), b), c),
d), e), f), devono essere effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo
il seguente calendario:
  entro il 31 marzo per  i veicoli aventi targa d'immatricolazione la
cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
  entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la
cui ultima cifra e' 4, 5 o 6;
  entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 7, 8 o 9;
  entro il 31  ottobre per i veicoli  aventi targa d'immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0.
  2. Le operazioni di revisione di cui ai punti g), h), devono essere
effettuate nel corso dell'anno 1998 secondo il seguente calendario:
  entro il 31 gennaio per  i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 1;
  entro il 28 febbraio per i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 2;
  entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la
cui ultima cifra e' 3;
  entro il 30  aprile per i veicoli aventi  targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 4;
  entro il 31  maggio per i veicoli aventi  targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 5;
  entro il 30  giugno per i veicoli aventi  targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 6;
  entro il 31  luglio per i veicoli aventi  targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 7;
  entro   il   30  settembre   per   i   veicoli  aventi   targa   di
immatricolazione le cui ultime cifre sono 8 e 9;
  entro il 31 ottobre per  i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0.
  Limitatamente ai  veicoli di  cui al  punto g)  dell'art. 1,  ne e'
consentita la  circolazione, in  presenza di  prenotazione effettuata
entro le date di  cui all'art. 2, per un periodo  massimo di due mesi
oltre tale  termine di scadenza,  ed inoltre per il  giorno stabilito
per la revisione.
  3.   Per  i   veicoli  che   siano  stati   sottoposti  a   rinnovo
dell'immatricolazione ai  sensi degli articoli  95 e 102  del decreto
legislativo 30 aprile  1992, n. 285, e per i  quali ricorra l'obbligo
della revisione  nel corso  dell'anno in cui  e' avvenuto  il rinnovo
stesso,  le  operazioni di  revisione  devono  essere effettuate  nei
termini  previsti ai  commi  1  e 2  a  seconda  della categoria  cui
appartengono, in base alla precedente targa d'immatricolazione.
   Roma, 30 dicembre 1997
                                                Il Ministro: Burlando