Art. 19.
        Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e
                   manifestazioni di sorte locali
    Indetraibilita' dell'imposta per l'acquisto di beni e servizi
                     per manifestazioni a premio
  1. All'articolo 19  del decreto del Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972,  n. 633, recante istituzione  e disciplina dell'imposta
sul  valore aggiunto,  come  sostituito dall'articolo  2 del  decreto
legislativo 2  settembre 1997, n.  313, al  comma 2, e'  aggiunto, in
fine, il  seguente periodo: "In  nessun caso e'  detraibile l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati
per l'effettuazione di manifestazioni  a premio".
               Ritenuta alla fonte su premi e vincite
  2. Nel decreto  del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,
n. 600, il  primo comma dell'articolo 30, relativo  alla ritenuta sui
premi e sulle vincite, e' sostituito dal seguente:
  "I premi derivanti da operazioni  a premio assegnati a soggetti per
i   quali  gli   stessi  assumono   rilevanza  reddituale   ai  sensi
dell'articolo 6 del testo unico  delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli altri  premi comunque diversi  da quelli  su titoli e  le vincite
derivanti dalla  sorte, da giuochi  di abilita', quelli  derivanti da
concorsi a  premio, da pronostici  e da scommesse,  corrisposti dallo
Stato,  da persone  giuridiche  pubbliche o  private  e dai  soggetti
indicati  nel  primo comma  dell'articolo  23,  sono soggetti  a  una
ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con
esclusione  dei  casi  in   cui  altre  disposizioni  gia'  prevedano
l'applicazione di ritenute alla fonte.  Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo  dei premi derivanti da operazioni
a premio attribuiti nel periodo  d'imposta dal sostituto d'imposta al
medesimo soggetto  non supera l'importo  di lire 50.000; se  il detto
valore  e' superiore  al  citato limite,  lo  stesso e'  assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si
applicano  con  riferimento ai  premi  che  concorrono a  formare  il
reddito di lavoro dipendente".
                             Abrogazioni
   3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a) nell'articolo  40 del  regio decreto-legge  19 ottobre  1938, n.
1933, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 5 giugno  1939, n.
973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8
della legge  26 marzo 1990,  n. 62; gli articoli  41 e 52  del citato
regio decreto-legge n. 1933 del 1938;
  b)  l'articolo 7,  commi 2,  3 e  4, primo  e secondo  periodo, del
decreto-legge   30   settembre   1989,  n.   332,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
               Nuova disciplina dei concorsi a premio
  4. Con regolamento, da emanare  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in  vigore della presente  legge, ai sensi  dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle  finanze,  di  concerto  con il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato e  con  il  Ministro dell'interno,  si
procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio  nonche' delle manifestazioni di  sorte locali di
cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, con contestuale  abrogazione delle citate norme e  di ogni altra
che risulti in contrasto con  la nuova disciplina, secondo i seguenti
principi:
  a) revisione dei requisiti, delle  condizioni e delle modalita' per
lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonche' delle
manifestazioni   di   sorte    locali,   con   particolare   riguardo
all'individuazione  dei soggetti  promotori, alla  durata delle  sole
operazioni  a premio,  alla natura  dei premi,  ai meccanismi  e alle
modalita'  di effettuazione,  alle forme  di controllo  delle singole
iniziative;
  b) previsione della possibilita' di effettuare le operazioni di cui
all'articolo  44,  secondo  comma,   lettera  a),  del  citato  regio
decreto-legge n. 1933  del 1938, anche da piu'  ditte in associazione
tra  loro;   abolizione  dell'autorizzazione  allo   svolgimento  dei
concorsi, delle operazioni  a premio e delle  manifestazioni di sorte
locali  e   definizione  di  eventuali  modalita'   di  comunicazione
preventiva  dei  concorsi  e  delle   operazioni  a  premio  e  delle
manifestazioni di  sorte locali, da parte  dei promotori; previsione,
per i  concorsi a premio,  della devoluzione alle  organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  dei   premi  non  assegnati  e  non
richiesti;
  c)  attribuzione  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  dei  poteri  di  controllo  sui  concorsi  e  sulle
operazioni a premio e di  divieto dello svolgimento dei medesimi, nei
casi  di fondato  pericolo di  lesione  della pubblica  fede e  della
parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, di
turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale dei giochi  e delle scommesse per la mancanza  di reali scopi
promozionali,  con contestuale  adeguamento delle  relative strutture
amministrative  e dotazioni  organiche anche  a valere  sul personale
gia' assegnato  temporaneamente al Ministero senza  ulteriori gravami
per i soggetti promotori;
  d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento
delle manifestazioni di sorte locali  e alle prefetture del potere di
vietarne lo  svolgimento nei casi  di mancanza dei requisiti  e delle
condizioni di cui  alla lettera a).
          Sanzioni per  lotterie e concorsi non autorizzati
  5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge  5 giugno 1939, n. 973,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
     a) dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente:
  "Art.  113-bis. - 1. In caso  di svolgimento  di lotterie, tombole,
riffe, pesche   o  banchi  di  beneficenza  o    di  qualsiasi  altra
manifestazione comunque  denominata con  offerta di  premi attribuiti
mediante estrazione,  sia che  questa venga  effettuata appositamente
sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla
sorte o  alle estrazioni  del lotto  pubblico, al  di fuori  dei casi
consentiti,  si applica  la sanzione  amministrativa da  due a  venti
milioni di  lire. La sanzione e'  ridotta alla meta' nel  caso in cui
l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di
scarso valore.
  2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato
di biglietti  di lotterie aperte  all'estero o di titoli  di prestiti
stranieri  a  premi,  ancorche'  i premi  rappresentino  rimborsi  di
capitale   o  pagamento   di  interessi,   nonche'  di   raccolte  di
sottoscrizioni per le lotterie ed  i prestiti anzidetti si applica la
sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
  3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni
indicate nei commi 1 e 2  e' punito con la sanzione amministrativa da
lire seicentomila a lire sei  milioni. La sanzione e' raddoppiata nel
caso in cui la pubblicita' venga  effettuata tramite stampa o radio o
televisione.
  4.  Il   giocatore,  compratore  o  sottoscrittore   di  biglietti,
cartelle, numeri o altro relativi  alle operazioni di cui al presente
articolo   e'  punito   con  la   sanzione  amministrativa   da  lire
trecentomila a lire un milione e ottocentomila.";
  b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
     c) l'articolo 124 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 124. - 1. In caso  di effettuazione di concorsi ed operazioni
a premio  di cui  e' vietato  lo svolgimento  si applica  la sanzione
amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La
sanzione e' raddoppiata nel caso in  cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. Il
Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato dispone
che sia  data notizia al pubblico,  a spese del soggetto  promotore e
attraverso i mezzi di  informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
  2. In caso di effettuazione di  concorsi a premio senza invio della
comunicazione  si applica  la  sanzione amministrativa  da quattro  a
venti milioni  di lire. La sanzione  e' ridotta del 50  per cento nel
caso  in  cui  la  comunicazione sia  stata  inviata  successivamente
all'inizio  del  concorso,  ma   prima  che  siano  state  constatate
eventuali violazioni.
  3. In caso di effettuazione  del concorso con modalita' difformi da
quelle   indicate  nella   comunicazione  si   applica  la   sanzione
amministrativa da due a dieci milioni di lire.
  4.  Per  le sanzioni  di  cui  al  presente  articolo, in  caso  di
pagamento  entro trenta  giorni dal  momento  in cui  la sanzione  e'
notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo".
         Decorrenza delle sanzioni. Prescrizioni per i premi
  6. Le disposizioni del comma 5  hanno effetto dalla data di entrata
in vigore  del regolamento previsto  nel comma  4. A decorrere  dal 1
gennaio   1998,  i   premi  indicati   nell'articolo  51   del  regio
decreto-legge   19   ottobre   1938,   n.   1933,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno  1939, n. 973, possono consistere
soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto
o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate
del lotto.  Le disposizioni  del presente  articolo non  si applicano
alle  manifestazioni  di sorte  locali  nonche'  ai concorsi  e  alle
operazioni a premio, che si concludono  entro il 31 dicembre 1998, la
cui  domanda di  autorizzazione e'  presentata entro  il 31  dicembre
1997.  In  tal   caso  i  soggetti  organizzatori,   in  deroga  alla
disposizione  di  cui  all'articolo  19, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, come modificato
dal  comma  1  del  presente articolo,  conservano  il  diritto  alla
detrazione dell'imposta  sul valore  aggiunto ad essi  addebitata per
rivalsa in  relazione all'acquisto  o all'importazione  di beni  e di
servizi utilizzati  per l'effettuazione  di manifestazioni  a premio.
                       Lotto nelle tabaccherie
  7. Al  comma 1 dell'articolo  33 della  legge 23 dicembre  1994, n.
724, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "tabaccai  richiedenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "tabaccai  che ne facciano richiesta entro
il 1 marzo di ogni anno";
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sulla base delle
domande  presentate il  Ministro delle  finanze, con  propri decreti,
definisce il  piano di  progressiva estensione della  rete a  tutti i
tabaccai  richiedenti entro  il 31  dicembre di  ogni anno".
                         Imposta sostitutiva
  8.  Per  le   modalita'  di  prelievo  fiscale   relativo  a  premi
consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, si applica una  imposta sostitutiva del 20 per cento
con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate
del lotto.
                               Art. 19
 
           Note all'art. 19:
            -  Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26    ottobre   1972,     n.   633,      recante
          istituzione      e    disciplina  dell'imposta   sul valore
          aggiunto   come  sostituito    dall'art.  2    del  decreto
          leislativo  2    settembre 1997,   n.   313, ed   a seguito
          delle modifiche  apportate  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.    19        (Detrazione).       -   1.   Per    la
          determinazione dell'imposta  dovuta   a  norma  del   primo
          comma    dell'articolo    o dell'eccedenza   di    cui   al
          secondo   comma      dell'articolo    30,    e'  detraibile
          dall'ammontare   dell'imposta    relativa  alle  operazioni
          effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta   dal
          soggetto  passivo  o a  lui addebitata a  titolo di rivalsa
          in   relazione  ai  beni    ed  ai  servizi  importati    o
          acquistati      nell'esercizio   dell'impresa,      arte  o
          professione.  Il  diritto  alla   detrazione   dell'imposta
          relativa  ai  beni  e servizi acquistati  o importati sorge
          nel momento  in cui l'imposta diviene  esigibile    e  puo'
          essere  esercitato,  al   piu' tardi,  con la dichiarazione
          relativa al secondo anno   successivo a quello  in  cui  il
          diritto    alla detrazione   e' sorto   ed alle  condizioni
          esistenti  al momento della nascita del diritto medesimo.
            2.    Non     e'     detraibile   l'imposta      relativa
          all'acquisto      o all'importazione   di beni   e  servizi
          afferenti   operazioni esenti   o comunque  non    soggette
          all'imposta,   salvo il  disposto dell'articolo 19-   bis2.
          In   nessun   caso  e'    detraibile  l'imposta    relativa
          all'acquisto    o  all'importazione   di   beni o   servizi
          utilizzati  per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
            3.  La indetraibilita'   di cui   al   comma 2    non  si
          applica se  le operazioni ivi indicate sono costituite da:
            a)  operazioni  di cui  agli  articoli  8, 8-bis  e  9  o
          a    queste  assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di
          cui agli articoli 40 e 41  del  decreto-legge   31   agosto
          1993,    n.   331,   convertito,   con modificazioni, dalla
          legge 2 ottobre 1993, n. 427;
            b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
          le quali, se   effettuate nel   territorio    dello  Stato,
          darebbero diritto  alla detrazione dell'imposta;
            c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
          a) , b) , d) ed f);
               d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11;
            e)      operazioni   non    soggette   all'imposta    per
          effetto   delle disposizioni di cui  all'articolo 74, commi
          primo,  settimo, ottavo e nono.
            4. Per i   beni ed i servizi in  parte    utilizzati  per
          operazioni  non soggette   all'imposta   la detrazione  non
          e'    ammessa  per    la    quota  imputabile    a     tali
          utilizzazioni        e    l'ammontare    indetraibile    e'
          determinato  secondo criteri  oggettivi, coerenti   con  la
          natura  dei  beni    e   servizi acquistati.   Gli   stessi
          criteri si   applicano   per determinare    la  quota    di
          imposta  indetraibile    relativa   ai beni   e servizi  in
          parte  utilizzati per  fini privati  o comunque    estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
            5.  Ai  contribuenti  che  esercitano   sia attivita' che
          danno luogo ad operazioni che conferiscono il  diritto alla
          detrazione sia attivita' che danno    luogo  ad  operazioni
          esenti   ai  sensi  dell'articolo    10,  il  diritto  alla
          detrazione dell'imposta spetta  in    misura  proporzionale
          alla    prima   categoria   di   operazioni e  il  relativo
          ammontare  e' determinato    applicando  la     percentuale
          d     detrazione   di    cui all'articolo  19-   bis.   Nel
          corso    dell'anno  la    detrazione  e'   provvisoriamente
          operata    con    l'applicazione  della    percentuale   di
          detrazione   dell'anno  precedente,    salvo     conguaglio
          alla   fine dell'anno. I soggetti che  iniziano l'attivita'
          operano  la  detrazione  in  base  ad  una   percentuale di
          detrazione  determinata  presuntivamente  salvo  conguaglio
          alla fine dell'anno".
            - Si  riporta il  testo degli  articoli 2, 3,  6, 13,  15
          e    18 del citato   decreto   n.   633/1972  e  successive
          modificazioni,  con   le modifiche apportate  dal  presente
          articolo:
            "Art.  2.   (Cessioni di beni).  - Costituiscono cessioni
          di beni gli  atti    a  titolo  oneroso   che     importano
          trasferimento    della  proprieta'  ovvero   costituzione o
          trasferimento di diritti   reali di godimento  su  beni  di
          ogni genere.
             Costituiscono inoltre cessioni di beni:
              1) le vendite con riserva di proprieta';
            2)    le locazioni  con  clausola di  trasferimento della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti;
            3)      i      passaggi    dal       committente       al
          commissionario  o   dal commissionario  al  committente  di
          beni  venduti  o  acquistati  in esecuzione di contratti di
          commissione;
            4)  le    cessioni gratuite   di beni   ad esclusione  di
          quelli   la cui produzione   o  il    cui    commercio  non
          rientra  nell'attivita'    propria dell'impresa se di costo
          unitario  non superiore a lire cinquantamila  e  di  quelli
          per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma
          dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di  cui
          all'articolo 36-bis;
            4-bis)      le cessioni di   beni, per i quali  spetti il
          diritto alla detrazione,  anche parziale,  e anche se    di
          costo    unitario  non superiore   a lire  50.000, soggette
          alla disciplina  dei concorsi  e delle operazioni a premio;
            5)  la  destinazione di  beni   all'uso   o   al  consumo
          personale    o  familiare  dell'imprenditore o di coloro  i
          quali esercitano un'arte o una  professione  o   ad   altre
          finalita'    estranee    alla    impresa    o all'esercizio
          dell'arte o della   professione, anche  se  determinata  da
          cessazione  dell'attivita',    con esclusione di  quei beni
          per   i quali non   e'      stata    operata,      all'atto
          dell'acquisto,      la   detrazione dell'imposta   di   cui
          all'articolo  19,  si  considera   destinato   a  finalita'
          estranee  all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte o  della
          professione  l'impiego  di  beni per   l'effettuazione   di
          operazioni  diverse  da    quelle  imponibili    ovvero non
          imponibili ai  sensi degli articoli  8,  8-bis   e  9,   di
          operazioni    escluse      dal    campo    di  applicazione
          dell'imposta ai sensi dell'art.   7 e dell'art.  74,  commi
          primo,  quinto  e sesto, nonche' delle operazioni di cui al
          terzo comma del presente  articolo  e  all'art.  3,  quarto
          comma;
            6)  le  assegnazioni ai soci fatte  a qualsiasi titolo da
          societa' di ogni tipo e oggetto nonche'  le assegnazioni  o
          le  analoghe  operazioni  fatte da   altri enti   privati o
          pubblici, compresi  i consorzi  e le associazioni  o  altre
          organizzaziom senza personalita' giuridica.
             Non sono considerate cessioni di beni:
            a)  le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in
          denaro;
            b) le cessioni e i conferimenti    in  societa'  o  altri
          enti,  compresi  i  consorzi    e le associazioni   o altre
          organizzazioni, che  hanno per oggetto aziende  o  rami  di
          azienda;
            c)  le    cessioni  che  hanno    per oggetto terreni non
          suscettibili di utilizzazione edificatoria  a norma   delle
          vigenti    disposizioni.  Non  costituisce    utilizzazione
          edificatoria    la    costruzione  delle    opere  indicate
          nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
            d)  le  cessioni  di campioni   gratuiti di modico valore
          appositamente contrassegnati:
           e) (gia' soppressa)  ;
            f)  i  passaggi di  beni   in   dipendenza   di  fusioni.
          scissioni    o  trasformazioni  di societa'   e di analoghe
          operazioni  poste in essere da altri enti a condizione  che
          il soggetto incorporante o risultante dalla  fusone,  dalla
          scissione,  dalla  trasformazione o  da analoghe operazioni
          abbia   diritto  ad   esercitare  la    detrazione   totale
          dell'imposta nei modi ordinari;
           g) (gia' soppressa)  ;
           h) (gia' soppressa)  ;
            i)  le  cessioni    di valori bollati e postali,   marche
          assicurative e similari;
            l) le  cessioni di  paste alimentari (v.d.    19.03);  le
          cessioni  di pane,   biscotto   di   mare,   e   di   altri
          prodotti  della  panetteria ordinaria, senza   aggiunta  di
          zuccheri, miele,  uova, materie grasse, formaggio o  frutta
          (v.  d.  19.07);    le  cessioni  di  latte    fresco,  non
          concentrato   ne'  zuccherato,    destinato  al     consumo
          alimentare,   confezionato   per   la  vendita  al  minuto,
          sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad   altri   trattamenti
          previsti da leggi sanitarie;
                m) (abrogata)  ".
            "Art.  3    (Prestazioni  di  servizi).   - Costituiscono
          prestazioni di servizi le prestazioni  verso  corrispettivo
          dipendenti  da contratti d'opera,    appalto,    trasporto,
          mandato,   spedizione,   agenzia, mediazione, deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne  sia  la  fonte.    Costituiscono  prestazioni  di
          servizi    a titolo   oneroso quelle  effettuate per  l'uso
          personale  o familiare dell'imprenditore o  di  coloro    i
          quali esercitano un'arte o una  professione  o  per   altre
          finalita'  estranee  all'impresa  o all'esercizio dell'arte
          o della professione.
            Costituiscono   inoltre     prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
            1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio
          e simili;
            2) le  cessioni, concessioni, licenze  e simili  relative
          a  diritti  d'autore,   quelle    relative   ad  invenzioni
          industriali,   modelli, disegni,    processi,  formule    e
          simili    e quelle  relative a  marchi e insegne nonche' le
          cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti
          o beni similari ai precedenti;
            3) i prestiti  di denaro e di titoli non  rappresentativi
          di  merci,  comprese le operazioni finanziarie  mediante la
          negoziazione, anche a titolo di   cessione prosoluto,    di
          crediti,    cambiali  o    assegni.  Non sono   considerati
          prestiti   i   depositi di   denaro    presso  aziende    e
          istituti   di  credito  o  presso amministrazioni  statali,
          anche  se regolati in conto corrente;
              4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
              5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
            Le  prestazioni  indicate  nei  commi primo   e   secondo
          sempreche'  l'imposta afferente   agli acquisti  di beni  e
          servizi   relativi alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire  cinquantamila  prestazioni  di   servizi   anche   se
          effettuate    per    l'uso    personale       o   familiare
          dell'imprenditore, ovvero a  titolo   gratuito  per   altre
          finalita'      estranee    all'esercizio dell'impresa,   ad
          esclusione      delle    somministrazioni    nelle    mense
          aziendali  e   delle prestazioni di trasporto,  didattiche,
          educative e ricreative, di assistenza sociale e  sanitaria,
          a   favore   del  personale  dipendente,     nonche'  delle
          operazioni  di    divulgazione  pubblicitaria  svolte     a
          beneficio   delle    attivita'  istituzionali  di   enti  e
          associazioni che senza scopo di lucro perseguono  finalita'
          educative,  culturali,    sportive,    religiose   e     di
          assistenza  e  solidarieta' sociale, e delle diffusioni  di
          messaggi,  rappresentazioni,  immagini o comunicazioni   di
          pubblico  interesse richieste  o patrocinate  dallo Stato o
          da enti pubblici.
            Le  assegnazioni indicate  al n.   6) dell'art.   2  sono
          considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
          cessioni,  concessioni o licenze  di cui  ai numeri  1), 2)
          e 5)  del comma  precedente. Le prestazioni  di     servizi
          rese     o  ricevute  dai   mandatari  senza rappresentanza
          sono considerate   prestazioni   di   servizi  anche    nei
          rapporti tra il mandante e il mandatario.
             Non sono considerate prestazioni di servizi:
            a)  le  cessioni, concessioni, licenze  e simili relative
          a diritti d'autore  effettuate dagli  autori  e loro  eredi
          o legatari  tranne quelle relative  alle opere  di cui   ai
          numeri 5)  e 6)  dell'art. 2, legge 22 aprile  1941, n. 633
          e  alle opere   di ogni genere utilizzate da imprese a fini
          di pubblicita' commerciale;
               b) i prestiti obbligazionari;
            c) le cessioni dei  contratti di cui alle  lettere  a)  ,
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
            d)  i  conferimenti e i  passaggi di cui alle  lettere e)
          ed  f) del terzo comma dell'art. 2;
            e) le  prestazioni di mandato  e di  mediazione  relative
          ai  diritti  d'autore, tranne quelli   concernenti opere di
          cui alla   lettera  a),  e  le  prestazioni  relative  alla
          protezione   dei diritti d'autore di ogni genere,  comprese
          quelle   di    intermediazione    nella  riscossione    dei
          proventi;
            f)  le prestazioni   di mandato e di mediazione  relative
          ai prestiti obbligazionari;
           g) (gia' soppressa);
            h) le prestazioni dei commissionari  relative ai passaggi
          di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2  e quelle dei
          mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
            Costituiscono  prestazioni di  servizi,  sempreche'   per
          le    stesse spetti il diritto alla detrazione ed  anche se
          di  valore  unitario  non  superiore  a  lire  50.000,   le
          prestazioni  soggette  alla disciplina dei concorsi e delle
          operazioni a premio.".
            "Art. 6    (Effettuazione delle operazioni)    .  -    Le
          cessioni  di beni   si considerano  effettuate  nel momento
          della stipulazione   se  riguardano  beni  immobili  e  nel
          momento  della  consegna  o  spedizione  se riguardano beni
          mobili. Tuttavia le cessioni i  cui  effetti  traslativi  o
          costitutivi  si  producono    posteriormente, tranne quelle
          indicate ai numeri 1) e 2) dell'art.  2,    si  considerano
          effettuate  nel momento in cui si producono tali effetti  e
          comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un
          anno dalla consegna o spedizione.
            In  deroga  al precedente comma l'operazione si considera
          effettuata:
            a) per le cessioni di  beni    per  atto  della  pubblica
          autorita'  e  per le   cessioni  periodiche o  continuative
          di     beni  in     esecuzione     di  contratti         di
          somministrazione,     all'atto     del     pagamento    del
          corrispettivo;
            b) per i  passaggi dal committente al commissionario,  di
          cui  al n.  3)  dell'art.  2,  all'atto  della  vendita dei
          beni  da  parte  del commissionario;
            c)   per  la   destinazione  al   consumo  personale    o
          familiare  dell'imprenditore   e     ad   altre   finalita'
          estranee   all'esercizio dell'impresa,  di  cui  al  n.  5)
          dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
            d)   per   le   cessioni  di beni  inerenti  a  contratti
          estimatori, all'atto della rivendita  a terzi ovvero, per i
          beni non restituiti, alla scadenza del   termine  convenuto
          tra  le  parti e  comunque dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione;
             dbis)   per le assegnazioni in  proprieta'  di  case  di
          abitazione   fatte  ai  soci    da  cooperative  edlizie  a
          proprieta'  divisa, alla data del rogito notarile;
              dter)      per  le  cessioni  di    beni    corrisposti
          all'atto   dell'acquisto   del   prodotto  o  del  servizio
          promozionato, soggette alla  disciplina  dei  concorsi    e
          delle  operazioni  a    premio, all'atto della cessione del
          prodotto o servizio;
            Le prestazioni   di servizi   si  considerano  effettuate
          all'atto  del pagamento del  corrispettivo. Quelle indicate
          nell'articolo    3,  terzo  comma,  primo     periodo,   si
          considerano  effettuate    al  momento    in cui sono rese,
          ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel  mese
          successivo a quello in cui sono rese.
            Se  anteriormente al verificarsi deli eventi indicati nei
          precedenti commi o indipendentemente  da  essi  sia  emessa
          fattura,  o  sia  pagato  in  tutto   o   in   parte     il
          corrispettivo,   l'operazione   si   considera  effettuata,
          limitatamente    all'importo fatturato o pagato,  alla data
          della  fattura  o a  quella  del  pagamento,  ad  eccezione
          del  caso previsto alla lettera  dbis)  del secondo comma.
            L'imposta  relativa    alle  cessioni   di beni   ed alle
          prestazioni di servizi  diviene  esigibile  nel  momento in
          cui  le  operazioni  si considerano effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei comini precedenti e l'imposta e'  versata
          con le modalita'  e  nei    termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo.     Tuttavia  per    le  cessioni  dei    prodotti
          farmaceutici indicati nel  numero 114) della   terza  parte
          dell'allegata  tabella A effettuate dai farmacisti,  per le
          cessioni  di  beni    e  le prestazioni di servizi ai soci,
          associati  o    partecipanti,  di  cui  al   quarto   comma
          dell'articolo  4,   nonche' per   quelle fatte  allo Stato,
          agli organi dello  Stato ancorche'  dotati di  personalita'
          giuridica,  agli enti pubblici  territoriali e  ai consorzi
          tra essi   costituiti ai   sensi dell'articolo  25    della
          legge  8 giugno 1990,  n. 142,  agli istituti universitari,
          alle    unita' sanitarie   locali, agli   enti ospedalieri,
          agli enti  pubblici di  ricovero e  cura aventi  prevalente
          carattere scientifico,  agli enti  pubblici  di  assistenza
          e    beneficenza e   a quelli   di   previdenza,  l'imposta
          diviene  esigibile  all'atto   del pagamento  dei  relativi
          corrispettivi,      salva   la  facolta'  di  applicare  le
          disposizioni  del primo periodo.  Per le  cessioni di  beni
          di  cui all'articolo   21, quarto  comma, secondo  periodo,
          l'imposta  diviene esigibile nel mese successivo  a  quello
          della loro effettuazione".
            "Art.   13   (Base imponibile)   .  - La  base imponibile
          delle cessioni  di  beni  e  delle prestazioni  di  servizi
          e'      costituita   dall'ammontare      complessivo    dei
          corrispettivi  dovuti  al cedente  o prestatore secondo  le
          condizioni  contrattuali,  compresi    gli oneri e le spese
          inerenti all'esecuzione e i  debiti  o  altri  oneri  verso
          terzi  accollati    al  cessionario    o  al   committente,
          aumentato   delle integrazioni  direttamente connesse   con
          i  corrispettivi dovuti  da altri soggetti.
            Agli  effetti  del  comma precedente i corrispettivi sono
          costituiti:
            a) per le  cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi
          dipendenti  da     atto     della     pubblica   autorita',
          dall'indennizzo   comunque denominato;
            b)  per  i    passaggi  di  beni   dal   committente   al
          commissionario  o  dal commissionario  al  committente,  di
          cui   al  n.  3)  dell'art.  2, rispettivamente dal  prezzo
          di  vendita pattuito  dal commissionario,  diminuito  della
          provvigione,  e  dal    prezzo  di  acquisto   pattuito dal
          commissionario, aumentato    della  provvigione;    per  le
          prestazioni  di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
          rappresentanza, di cui  al  terzo  comma  dell'articolo  3,
          rispettivamente   dal  prezzo  di  fornitura  del  servizio
          pattuito dal   mandatario, diminuito della  provvigione,  e
          del   prezzo   di  acquisto    del  servizio  ricevuto  dal
          mandatario, aumentato della provvigione;
            c) per le cessioni indicate ai numeri 4),  5)  e  6)  del
          secondo comma dell'articolo 2,  per le  cessioni di  beni e
          per le  prestazioni di servizi  effettuate  per  estinguere
          precedenti  obbligazioni  e  per quelle di cui all'articolo
          3,    terzo  comma,  primo periodo, dal valore normale  dei
          beni  e delle  prestazioni; per   le assegnazioni   di  cui
          all'articolo 3,  terzo comma, secondo periodo,  dalle spese
          sostenute  dal  soggetto  passivo  per  la  prestazione dei
          servizi
             cbis)  per le cessioni di beni e per le  prestazioni  di
          servizi  soggette  alla  disciplina    dei concorsi e delle
          operoni  a premio, dal loro   prezzo di   acquisto o,    in
          mancanza,  dal valore  normale delle stesse;
            d)  per   le operazioni  permutative di cui  all'art. 11,
          dal valore normale dei  beni e dei   servizi che    formano
          oggetto di  ciascuna di esse;
            e)  per  le cessioni  di beni vincolati  al regime  della
          temporanea importazione, dal  corrispettivo della  cessione
          diminuito   del valore accertato   dall'ufficio    doganale
          all'atto    della   temporanea importazione.
            Per  le cessioni  di beni  indicati alla  lettera   ebis)
          del secondo comma  dell'articolo 19  la base  imponibile e'
          ridotta  alla  meta'  qualora  la  detrazione  dell'imposta
          relativa al loro  acquisto  o  importazione  da  parte  del
          cedente   sia stata operata con la riduzione prevista nella
          disposizione stessa".
            "Art.  15      (Esclusioni  dal     computo  della   base
          imponibile).       -  Non  concorrono  a  formare  la  base
          imponibile:
            1) le  somme dovute a titolo  di interessi moratori o  di
          penalita'    per    ritardi    o    altre     irregolarita'
          nell'adempimento  degli  obblighi  del  cessionario  o  del
          committente;
            2) il valore   normale dei  beni  ceduti  a  titolo    di
          sconto, premio o abbuono  in  conformita'  alle  originarie
          condizioni   contrattuali, tranne quelli la cui cessione e'
          soggetta ad aliquota piu' elevata e quelli soggetti    alla
          disciplina  dei concorsi  e delle  operazioni a premio;
            3)  le  somme    dovute  a  titolo  di  rimborso    delle
          anticipazioni fatte in   nome     e   per    conto    della
          controparte,  purche'  regolarmente documentate;
            4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne
          sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
            5)    le somme  dovute a  titolo di  rivalsa dell'imposta
          sul valore aggiunto.
            Non  si  tiene  conto,  in   diminuzione   dell'ammontare
          imponibile,   delle   somme   addebitate     al  cedente  o
          prestatore a titolo di    penalita'  per  ritardi  o  altre
          irregolarita' nell'esecuzione del contratto".
            "Art.  18    (Rivalsa).    -  Il soggetto che effettua la
          cessione di beni o prestazione di servizi  imponibile  deve
          addebitare  la  relativa  imposta,  a titolo di rivalsa, al
          cessionario o al committente.
            Per le  operazioni  per  le    quali  non  e'  prescritta
          l'emissione   della  fattura     il       prezzo    o    il
          corrispettivo   si  intende   comprensivo dell'imposta.  Se
          la  fattura  e' emessa su  richiesta del  cliente il prezzo
          o  il    corrispettivo  deve    essere  diminuito     della
          percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.
            La  rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai
          numeri 4),
            4-bis)   e  5)  del  secondo comma  dell'articolo   2   e
          per    le prestazioni di   servizi di cui  al terzo  comma,
          primo periodo,  e al quarto comma dell'articolo 3.
            E'  nullo   ogni  patto  contrario  alle     disposizioni
          dei  commi precedenti.
            Il  credito di  rivalsa ha  privilegio speciale  sui beni
          immobili oggetto della cessione  o ai quali si riferisce il
          servizio  ai  sensi degli   artt. 2758  e  2772  del codice
          civile  e,  se relativo  alla cessione di beni  mobili,  ha
          privilegio  sulla  generalita' dei mobili del debitore  con
          lo  stesso    grado  del  privilegio    generale  stabilito
          nell'articolo  2752  del  codice  civile,  cui  tuttavia e'
          posposto".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  30  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.   600,
          recante disposizioni comuni in materia   di    accertamento
          delle   imposte  sui  redditi, e  successive modificazioni,
          con le modifiche apportate dal presente articolo:
            "Art. 30   (Ritenuta sui  premi e sulle vincite)   . -  I
          premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
          per i quali gli stessi  assumono rilevanza   reddituale  ai
          sensi  dell'articolo  6 del testo  unico delle  imposte sui
          redditi, approvato   con  decreto    del  Presidente  della
          repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  gli  altri premi
          comunque diversi   da quelli   su  titoli  e    le  vincite
          derivanti  dalla  sorte,  da  giuochi  di  abilita', quelli
          derivanti da  concorsi  a  premio,  da  pronostici    e  da
          scommesse, corrisposti  dallo Stato,  da persone giuridiche
          pubbliche  o   private e  dai soggetti  indicati nel  primo
          comma dell'articolo  23, sono   soggetti a  una    ritenuta
          alla   fonte a titolo di imposta,  con facolta' di rivalsa,
          con  esclusione dei casi in cui   altre  disposizioni  gia'
          prevedano    l'applicazione  di  ritenute  alla fonte.   Le
          ritenute   alla fonte   non si   applicano se    il  valore
          complessivo  dei  premi  derivanti  da  operazioni a premio
          attribuiti nel periodo d'imposta  dal sostituto   d'imposta
          al medesimo  soggetto non supera l'importo di  lire 50.000;
          se  il  detto  valore    e'  superiore al citato limite, lo
          stesso  e'  assoggettato  interamente     a  ritenuta.   Le
          disposizioni  del  periodo precedente  non si applicano con
          riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente.
            L'aliquota della  ritenuta e' stabilita   nel  dieci  per
          cento    per i premi  delle  lotterie,  tombole,  pesche  o
          banchi   di   beneficenza autorizzati a favore  di  enti  o
          comitati  di  beneficenza,  nel venti per cento  sui  premi
          dei   giochi   svolti   in    occasione    di    spettacoli
          radiotelevisivi o competizioni sportive o manifestazioni di
          qualsiasi  altro  genere  nei  quali  i    partecipanti  si
          sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o  su
          entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
            Se  i  premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio  intende  esercitare la  rivalsa,  di   chiedere  un
          premio   di      valore    inferiore    gia'  prestabilito,
          differente  per quanto  possibile, rispetto al primo, di un
          importo    pari    all'imposta    gravante  sul      premio
          originario.    Le eventuali differenze sono conguagliate in
          denaro.
            La ritenuta   sulle vincite   e sui  premi    del  lotto,
          delle  lotterie nazionali,   dei  giuochi  di   abilita'  e
          dei   concorsi    pronostici  esercitati  dallo  Stato,  e'
          compresa   nel prelievo operato dallo Stato in applicazione
          delle  regole  stabilite  dalla  legge  per  ognuna di tali
          attivita' di giuoco.
            La ritenuta  sulle vincite dei   giuochi  di  abilita'  e
          dei concorsi pronostici  esercitati dal  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  e dall'Unione   nazionale   incremento
          razze   equine   e'   compresa nell'imposta unica  prevista
          dalle leggi vigenti.
            L'imposta      sulle  vincite     nelle     scommesse  al
          totalizzatore ed   al libro e'  compresa  nell'importo  dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.
            La   ritenuta   sulle  vincite  corrisposte  dalle   case
          da  gioco autorizzate  e'   compresa   nell'imposta   sugli
          spettacoli      di    cui  all'articolo  3  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".
            - Il regio decreto-legge  19    ottobre  1938,  n.  1933,
          convertito,  con  modificazioni,    dalla  legge   5 giugno
          1939, n.   973, reca:   "Riforma delle  leggi    sul  lotto
          pubblico".    Si riporta il   testo dell'articolo 40, cosi'
          come modificato, da  ultimo, dal presente articolo, e degli
          articoli 41 e 52, abrogati dal presente articolo:
            "Art. 40. -  L'Intendenza di finanza  puo'    autorizzare
          previo nulla osta della Prefettura:
            1)  le    lotterie  promosse  e   dirette da enti morali,
          associazioni e comitati senza fini di  lucro, aventi  scopi
          assistenziali,    culturali,    ricreativi    e   sportivi,
          disciplinati dagli   articoli  14  e  seguenti  del  codice
          civile,   con vendita  di  biglietti  staccati da  registri
          a  matrice  in    numero  determinato,  il    cui   importo
          complessivo    per ogni singola  operazione  non superi  la
          somma  di lire  100.000.000.   La vendita   di    biglietti
          deve  essere  limitata  al  territorio  della provincia;
            2)  le    tombole  promosse   e dirette da   enti morali,
          associazioni e comitati senza fini di  lucro, aventi  scopi
          assistenziali,    culturali,    ricreativi    e    sportivi
          disciplinati dagli articoli  14    e  seguenti  del  codice
          civile, purche'  il prodotto  netto di  esse sia  destinato
          a  scopi   assistenziali, educativi  e culturali  e purche'
          i premi  non superino  complessivamente la  somma di   lire
          25.000.000.    La  vendita  delle  cartelle    deve  essere
          limitata al  comune in cui la   tombola  si  estrae  e  nei
          Comuni  limitrofi  e  deve effettuarsi per il tramite delle
          ricevitorie del lotto;
            3) le   pesche o banchi    di  beneficenza    promossi  e
          diretti    da  enti morali, associazioni  e comitati  senza
          fini   di lucro,   aventi scopi  assistenziali,  culturali,
          ricreativi  e sportivi,   disciplinati dagli articoli 14  e
          seguenti del   codice civile,  purche'    l'operazione  sia
          limitata  al  territorio  del  comune  ed   il ricavato non
          ecceda la somma di lire 100.000.000.
            L'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma  puo'  essere
          rilasciata  anche  ai   partiti   politici,   rappresentati
          nelle  assemblee  nazionali  o regionali, entro i limiti di
          somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2   e 3.    Per
          tale  autorizzazione non e'  richiesto il  nulla osta della
          prefettura.
            I  premi delle  operazioni, di cui ai nn. 1  e 3, debbono
          consistere soltanto  in cose  mobili, escluso  il   danaro,
          i    titoli pubblici  e privati, i valori bancari, le carte
          di  credito  ed  i  metalli  preziosi  in  verghe.  Non  si
          applicano  alle    operazioni  di cui al presente comma gli
          articoli 41 del presente decreto   e  30  del  decreto  del
          Presidente della Pepubblica 29 settembre 1973, numero 600.
            Le  disposizioni    di  cui   al presente titolo   non si
          applicano alle sottoscrizioni  ed   offerte   di     denaro
          con       estrazione       di      premi,   promosse,   per
          l'autofinanziamento o per  il    finanziamento  dei  propri
          organi  di  stampa,  dai partiti politici rappresentati nel
          Parlamento  e  nei  consigli  regionali,  purche'    svolte
          nell'ambito   di   manifestazioni  locali  organizzate  dai
          partiti stessi".
            "Art.  41. -  Sulle operazioni,  previste nell'art.   39,
          e'    dovuta soltanto la tassa di bollo di  cui all'art. 88
          della tariffa allegato A) al  R.D.  30  dicembre  1923,  n.
          3268.
            Sulle operazioni, previste  nell'art. 40, ferma la  tassa
          di bollo, di cui  al precedente comma, e'  dovuta una tassa
          di    lotteria  del 10 per cento sull'ammontare lordo della
          somma ricavata.
            Sono esenti da   tale tassa le lotterie  e  le    pesche,
          previste nello stesso articolo il cui importo non superi la
          somma di lire 500.000".
            "Art.  52.  -  Il valore dei premi consistenti in oggetti
          mobili viene determinato  ai fini  dell'applicazione  della
          tassa,  sulla    base  del  prezzo  di acquisto della merce
          regolarmente comprovato".
            -   Il decreto-legge   30   settembre 1989,    n.    332,
          convertito,    con modificazioni, dalla   legge 27 novembre
          1989, n. 384,  reca: "Misure fiscali urgenti".  Si  riporta
          il  testo    dell'articolo  7,    cosi' come modificato, da
          ultimo, dal presente articolo:
            "Art. 7. - 1.  (Omissis).
            1-     bis.    L'ultimo   comma  dell'articolo  40    del
          regio  decreto-legge  19  ottobre 1938,  n.  1933)  di  cui
          al comma  1,  e successive modificazioni, e' abrogato.
           2. (Abrogato).
           3. (Abrogato).
            4. Non sono soggette alle  disposizioni sulle  operazioni
          a  premi  le manifestazioni i cui  premi sono costituiti da
          sconti di  prezzo o da quantita'  aggiuntive  del  prodotto
          propagandato.
           5. (Gia' soppresso).
            6.    Cli   importi dovuti   all'Erario   dagli  enti che
          esercitano  o gestiscono  concorsi   pronostici   e   dagli
          enti      organizzatori   di manifestazioni   a   premio di
          sorte   per   i    servizi  di    vigilanza    e  controllo
          effettuati   dal  personale  dello  Stato,  previsti  dagli
          articoli  2  e  3  della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono
          triplicati.
            7. Sono abrogati gli articoli 45,  47,  49  e  50,  commi
          secondo,  terzo e   quarto,  del  regio  decreto-legge   19
          ottobre  1938,  n.  1933, convertito, con    modificazioni,
          dalla    legge 5   giugno 1939,  n. 973, come  sostituiti e
          modificati dalla  legge 15   luglio 1950,   n.  585,  dalla
          legge  18  febbraio  1963,  n. 67,   e dalla legge 2 agosto
          1962,  n.    528.  E'     altresi'  abrogata   ogni   altra
          disposizione  incompatibile  con quelle recate dal presente
          articolo.
            7-    bis.  Le  disposizioni del presente  articolo    si
          applicano  alle manifestazioni di  sorte locali ai concorsi
          e  alle operazioni a premio  autorizzati  a decorrere   dal
          30    settembre   1989 e  non  si applicano alle domande di
          autorizzazione pendenti alla stessa data".
            - Il testo dell'articolo 17 della legge  n.  400/1988  e'
          riportato in nota all'articolo 18.
            -   Gli     articoli  da  39  a    62  del  citato  regio
          decreto-legge n. 1933 del 1938 contengono    la  disciplina
          relativa  alle    tombole  e  lotterie,  ai  concorsi    ed
          operazioni  a premio,  comprese le  manifestazioni di sorte
          a carattere locale.
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del citato
          r.d.l. n.  1933 del 1938:
            "Art.   44. Sono   considerati   concorsi a    premio  le
          manifestazioni pubblicitarie, in  cui i  premi sono offerti
          ad  alcuni    soltanto  dei partecipanti o su  designazione
          della sorte, o in  riguardo alla loro abilita', o ad  altri
          determinati requisiti.
             Sono considerate operazioni a premio:
            a)  le  offerte di premi a tutti coloro che acquistano un
          determinato quantitativo   di   merci    da   una    stessa
          ditta  e   ne  offrono  la documentazione,  raccogliendo  e
          consegnando      un    certo   numero   di figurine, buoni,
          etichette, tagliandi od altro;
            b)   le offerte   di un    regalo  consegnato    all'atto
          dell'acquisto      a   tutti   coloro  che  acquistano  una
          determinata merce".
            - Si riporta il testo degli articoli  114, 117, 118, 119,
          120 e 121 del citato r.d.l. n. 1933 del 1938, abrogati  dal
          presente articolo:
            "Art.  114.  Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40
          e' proibita qualsiasi operazione  di lotteria  o di   sorte
          in    genere,  in    cui  si faccia dipendere il guadagno o
          l'attribuzione di un premio in danaro o  in beni  mobili od
          immobili da  una estrazione,  tanto se   questa  estrazione
          venga  fatta appositamente come se si faccia riferimento ad
          altra designazione che dipende dalla sorte.
            Colui  che  viola la  suddetta  norma  e'  punito con  la
          sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
            Qualora   l'operazione rimanga   circoscritta  a    poche
          persone    ed il premio risulti di scarso valore si applica
          la  sanzione  amministrativa  da  lire   200.000   a   lire
          1.200.000.
            Incorre  nella  sanzione  amministrativa  di cui al comma
          secondo colui che nelle  operazioni previste  nell'articolo
          40   supera i   limiti di  valore  stabiliti  nello  stesso
          articolo.
            Qualora  nelle  tombole l'eccedenza non  superi il 10 per
          cento del limite di  valore  dei  premi,    si  applica  la
          sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
            Il  giuocatore,  quando non  sia  concorso  nella impresa
          o    nella organizzazione delle operazioni di cui  al comma
          primo, e' punito con la  sanzione  amministrativa  da  lire
          30.000 a lire 60.000".
            "Art.  117.  E'  proibita  la  riffa offerta al pubblico,
          fatta mediante sorteggio di  uno  o  piu'  numeri    o  con
          riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.
            Colui  che  offre    la riffa e' punito con   la sanzione
          amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.
            Se l'oggetto della riffa e' di  valore  rilevante  ovvero
          l'offerta e' clandestina, la pena e' aumentata".
            "Art.  118. E' proibita la vendita o la distribuzione nel
          territorio dello Stato  di  biglietti  di  lotterie  aperte
          all'estero  o  di  titoli  di  prestiti  stranieri a premi,
          ancorche' i premi  rappresentino  rimborsi  di  capitali  o
          pagamento di interessi.
            E'      proibito     ugualmente     di        raccogliere
          sottoscrizioni    per    le  lotterie  e  per  i   prestiti
          anzidetti.
            I    biglietti   delle   lotterie     nazionali   possono
          essere   venduti esclusivamente   dagli   enti   e  persone
          debitamente   autorizzati   dal Ministero  delle finanze  o
          dal   concessionario. Colui   che viola    le  disposizioni
          contenute   nel   presente   articolo   e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000".
            "Art.  119. Colui  che in   qualsiasi modo   annunzia  al
          pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116  e 118
          anche  con  la  semplice  indicazione  del    luogo dove si
          vendono  i biglietti di lotteria  ed i titoli di prestiti a
          premi,  e' punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
          90.000 a lire 900.000".
            "Art.    120.    Le   pene   prevedute   negli   articoli
          precedenti  sono aumentate se il  reato e' commesso con  il
          mezzo  della stampa e della radiotelevisione".
            "Art.  121. Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di
          biglietti, cartelle  e numeri,   quando non   sia  concorso
          nella  impresa  e nella autorizzazione della lotteria e dei
          prestiti di  cui  all'articolo  118  e    punito    con  la
          sanzione  amministrativa  da  lire 30.000  a  lire 60.000".
            - Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del citato
          r.d.l. n.  1933 del 1938:
            "Art.    51.   I premi  offerti  debbono  consistere solo
          in   oggetti mobili, escluso il  danaro  e  i    titoli  di
          prestiti  pubblici  e privati, salvo quanto e' disposto dal
          primo  comma   dell'articolo   precedente   per   i   premi
          consistenti  in  biglietti   delle lotterie od in  giuocate
          del lotto".
            -    Il testo  dell'articolo  19  del d.P.R.  n.  633/197
          cosi'   come modificato    dal    presente    articolo,  e'
          riportato  all'inizio  delle presenti note.
            -    Il  testo   dell'art. 33   della legge   23 dicembre
          1994, n.  724, recante  misure di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica,  come modificato dal  presente  articolo,
          e' il seguente:
            "Art.  33.   (Gioco del lotto).    - 1. Il Ministro delle
          finanze, con  proprio  decreto,  provvede   a fissare    in
          anticipo   sui  tempi previsti dal comma  2 dell'articolo 5
          della legge 19  aprile 1990, n.   85  (98),  l'allargamento
          della  rete  di  raccolta  del gioco del lotto in modo  che
          entro  tre  anni  dalla data  di  entrata  in vigore  della
          presente legge sia raggiunto il numero  di 15.000 punti  di
          raccolta  e  che  successivamente    sia estesa   a tutti i
          tabaccai che  ne facciano richiesta entro   il 1  marzo  di
          ogni  anno, purche' sia  assicurato un incasso  medio annuo
          da  stabilire con  decreto  del Ministro  delle finanze  di
          intesa  con  le organizzazioni  sindacali dei    rispettivi
          settori     maggiormente     rappresentative   sul    piano
          nazionale, salvaguardando  l'esigenza  di  garantire     la
          presenza  nelle  zone periferiche  del  Paese.  Sulla  base
          delle  domande  presentate  il Ministro delle  finanze, con
          propri  decreti,    definisce  il    piano  di  progressiva
          estensione della  rete  a tutti   i tabaccai    richiedenti
          entro  il  31  dicembre di ogni   anno. Per conseguire tali
          obiettivi, la distanza   tra le   ricevitorie   gestite  da
          rivenditori    di generi   di monopolio  e  le  ricevitorie
          gestite da   ex   dipendenti   dei   lotto prevista    come
          requisito    dal  decreto   del Ministro   delle finanze  6
          maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, ridotta  a
          200  metri,  seguendo il percorso pedonale piu' breve. Tale
          requisito e' soppresso dal 31 dicembre 1998.
            2.  Il ritardato  versamento dei  proventi del  gioco del
          lotto e'  soggetto      a      sanzione      amministrativa
          stabilita   dall'autorita' concedente  nella misura  minima
          di   lire 200.000  e massima  di lire 1.000.000 oltre  agli
          interessi sul ritardato   pagamento  nella  misura  di  una
          volta e mezzo gli interessi legali.
            Il  Ministro   delle finanze,   ad invarianza di  gettito
          complessivo, provvede con   proprio decreto   a  riordinare
          l'imposta      di   concessione  governativa  dovuta    per
          l'esclusiva  di vendita  di tabacco  ai sensi  della  legge
          6  giugno  1973, n.   312 e del decreto  del Ministro delle
          finanze  30  dicembre    1975,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   22  del  26  gennaio  1976,  e  successive
          modificazioni, e per la gestione di una  ricevitoria    del
          lotto,  ai  sensi    della legge 19 aprile   1990, n.   85,
          perequando   gli importi    relativi  in  funzione    della
          redditivita' media delle rispettive attivita'".