Art. 23.
            Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662
             Trasferimento delle risorse dell'ex Agensud
  1. All'articolo  2 della legge 23  dicembre 1996, n. 662,  al comma
108,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il  trasferimento  delle
predette risorse e delle relative concorrenze e' disposto, nei limiti
delle  disponibilita'  di  bilancio,   secondo  criteri  e  modalita'
attuative  da   stabilire  con  apposita  deliberazione   del  CIPE".
             Modifiche in tema di versamenti di imposte
  2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente
disposizioni  in  materia  di  entrata, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) nei commi 204 e 209  le parole: "entro il termine perentorio del
30 settembre 1997" sono sostituite  dalle seguenti: "entro il termine
perentorio del 28 febbraio 1998";
  b)  nel comma  208  le parole:  "fino al  30  settembre 1997"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 1998";
  c) nel comma 209 dopo le  parole: "i contribuenti" sono inserite le
seguenti: "e i sostituti d'imposta".
                   Detraibilita' di crediti d'IVA
  3. Dagli importi  dovuti a saldo per le regolarizzazioni  di cui ai
commi da 204  a 209 dell'articolo 3 della legge  23 dicembre 1996, n.
662,  e'  consentito detrarre  gli  eventuali  crediti d'imposta  sul
valore  aggiunto non  utilizzati  in conseguenza  di quanto  disposto
dall'ultimo   periodo   del   comma  9-bis   dell'articolo   66   del
decreto-legge 30 agosto 1993,  n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427.  Tale detrazione  non  puo'
comunque  superare il  saldo dovuto  a titolo  di regolarizzazione  e
comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.
 
           Note all'art. 23:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    2  della legge 23
          dicembre 1996, n.   662,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art. 22. - 1-107.  (Omissis).
            108. Le  risorse finanziarie relative  ad opere appaltate
          entro la data  di entrata  in vigore  della presente  legge
          sui    fondi  dell'ex Agenzia   per la   promozione   dello
          sviluppo  del Mezzogiorno  vengono accreditate alle regioni
          e agli  enti locali, nonche' agli altri enti  di    cui  al
          comma  214   dell'articolo 3   della presente  legge.    Il
          trasferimento delle   predette risorse  e  delle    reltive
          concorrenze   e'   disposto,      nei      limiti     delle
          disponibilita'  di  bilancio,  secondo criteri e  modalita'
          attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE.
            109-224.  (Omissis)".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  204  della
          legge    23  dicembre  1996,  n. 662, come modificato dalla
          presente legge:
            "Art. 3. - 1-203.  (Omissis).
            204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48,  primo
          comma,  del  decreto   del Presidente  della Repubblica  26
          ottobre  1972, n.  633, riguardante  la   sanatoria   delle
          irregolarita'  e  delle  comissioni relative  ad operazioni
          imponibili  ai   fini dell'imposta  sul valore aggiunto, il
          contribuente puo' regolarizzare,  senza    applicazione  di
          sanzioni    e    di  interessi,   gli   omessi   versamenti
          dell'imposta   sul  valore    aggiunto  risultanti    dalle
          dichiarazioni      presentate   e      dalle   liquidazioni
          periodiche, provvedendo   a versare,   entro il    terrnine
          perentorio   del    28 febbraio  1998   , l'imposta  stessa
          ed   una soprattassa nella   misura del    venticinque  per
          cento,  del    venti  per cento o del quindici per cento, a
          seconda che la violazione  riguardi,  rispettivamente,  gli
          anni  1993, 1994 e 1995. Se,  con riferimento ai versamenti
          periodici,  il contribuente ha versato l'imposta in sede di
          dichiarazione  annuale senza  usufruire delle   circostanze
          attenuanti   previste    nel  citato    articolo  48,    le
          soprattasse di  cui al   primo periodo  sono  ridotte  alla
          meta'.   L'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  ai
          precedenti periodi esonera il  contribuente  dal  pagamento
          della  soprattassa  indicata  nell'articolo   44 del citato
          decreto  n. 633 del 1972.
            205-217.  (Omissis)".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  209  della
          legge   23 dicembre 1996, n.  662,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "1-208.  (Omissis).
            209.  In  deroga a quanto disposto  dagli articoli 9 e 92
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  602 riguardanti i ritardati o mancati versamenti
          diretti delle imposte sui redditi e le relative   sanzioni,
          i   contribuenti      e  i  sostituti    d'imposta  possono
          regolarizzare,  senza  applicazione  di   sanzioni   e   di
          interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi,
          delle   altre   imposte,   nonche'  dei  contributi  dovuti
          risultanti dalle dichiarazioni annuali relative  ai periodi
          d'imposta  chiusi entro  il  31 dicembre  1995, provvedendo
          a versare,  in mancanza  di notifica   della cartella    di
          pagamento,  entro  il   termine perentorio del  28 febbraio
          1998   , gli   ammontari   dovuti,   maggiorati   di     un
          importo,   a   titolo  di soprattassa, pari al trentacinque
          per  cento, al trenta per cento, al venticinque per  cento,
          al  venti per  cento o al quindici per cento, a seconda che
          l'imposta o il  contributo siano dovuti in  relazione  alla
          dichiarazione     dei  redditi    relativa    al    periodo
          d'imposta     o  all'esercizio    chiuso,  rispettivamente,
          entro il  31 dicembre  degli anni 1991  e precedenti, 1992,
          1993,    1994 e 1995. La  soprattassa di cui  al precedente
          periodo assorbe  quella eventualmente  dovuta per omesso  o
          tardivo   pagamento  degli  acconti  relativi  allo  stesso
          periodo d'imposta   o  allo    stesso  esercizio.    Se  il
          contribuente ha  versato l'imposta o il  contributo in sede
          di  dichiarazione   annuale, in caso di  omesso  o  tardivo
          versamento degli  acconti,  la  misura   della  soprattassa
          di  cui   al   primo  periodo e'  ridotta  alla meta'.  Con
          decreto  del  Ministro delle  finanze  da  pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  ,  sono  stabilite  le  modalita'  del
          versamento.
            210-217.  (Omissis)".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  208  della
          legge    23  dicembre  1996,  n. 662, come modificato dalla
          presente legge:
            "Art. 3. - 1-207.  (Omissis).
            208. Le  disposizioni del  comma 204  si applicano,  fino
          al    28 febbraio 1998    , anche  se  per  l'imposta  sono
          stati  emessi  i ruoli per la riscossione, a condizione che
          la cartella di pagamento non  sia  stata  notificata  e  la
          relativa rata  non sia scaduta prima della data di  entrata
          in   vigore   della  presente legge.  In  caso di  avvenuta
          notifica  della  cartella di  pagamento,  resta   fermo  il
          versamento  dell'imposta      al   concessionario     della
          riscossione,  mentre   il versamento della soprattassa deve
          essere effettuato presso  l'ufficio  IVA  competente  entro
          cinque giorni dal pagamento dell'imposta.
            209-217.  (Omissis)".
            -  Il  comma    209 dell'art. 3, della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, come modificato dalla  presente  legge,    e'
          riportato in una precedente nota del presente articolo.
            -  I  commi  204,  208  e 209 dell'art. 3, della legge 23
          dicembre 1996, n.  662,  come  modificato   dalla  presente
          legge,  sono   riportati rispettivamente  nelle  precedenti
          note del presente articolo.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 3, commi 205, 206 e 207
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
            "Art. 3. - 1-204.  (Omissis).
            205.  Per la  regolarizzazione  dei  versamenti periodici
          relativi all'anno 1996, l'imposta e la  soprattassa,  nella
          misura  del  dieci  per cento, devono essere  versate entro
          trenta  giorni    dalla  scadenza  del   termine   per   la
          presentazione della relativa dichiarazione.
            206.   Per gli  omessi versamenti  per i  quali l'ufficio
          IVA abbia provveduto    a      notificare    l'avviso    di
          pagamento     o   ad  eseguire l'iscrizione  a ruolo  o  se
          entro  il 30  settembre  1997 lo  stesso ufficio proceda ai
          sensi dell'articolo 60,  comma    sesto,  del  decreto  del
          Presidente  della    Repubblica  26 ottobre 1972,   n. 633,
          introdotto dall'articolo 10, comma    2,  lettera  c),  del
          decreto    -legge 20 giugno 1996, n.  323, convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge   8 agosto 1996,  n.    425  si
          applicano  le  disposizioni    del  periodo    seguente,  a
          condizione che il  contribuente    effettui  il  versamento
          previsto entro trenta  giorni  dal ricevimento  dell'avviso
          di    pagamento.  Per   gli avvisi di  pagamento notificati
          fino  alla data di entrata  in vigore della presente legge,
          il  termine  per  il  versamento e' prorogato al 31 gennaio
          1997. Se  la   violazione   e' gia'   stata   constatata  o
          sono  comunque iniziate le ispezioni o  le verifiche di cui
          all'articolo  52   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, la soprattassa   da
          versare  entro la predetta  data del  30 settembre 1997  e'
          pari  al trentacinque  per cento,   al trenta   per  cento,
          al  venticinque    per  cento    o  al   venti per   cento,
          rispettivamente,  per ciascuno degli anni 1993, 1994,  1995
          e 1996.
            207.  Il  pagamento  delle imposte e delle soprattasse di
          cui ai commi 204,  205 e  206 deve  essere  effettuato  con
          le  modalita'   indicate nell'articolo   38,   primo comma,
          del  decreto  del Presidente  della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633.  Ai  fini  della regolarizzazione di cui ai
          commi 204, 205 e 206, il contribuente deve  trasmettere,  a
          pena di decadenza  dalla stessa, entro  quindici giorni dal
          pagamento,  al  competente      ufficio   IVA,     apposita
          istanza,    allegandovi      copia  dell'attestazione    di
          versamento.    La  trasmissione    dell'istanza puo' essere
          effettuata    anche  tramite    servizio   postale,     con
          plico raccomandato senza busta.
            209-217.  (Omissis)".
            -  Si  riporta  il testo dell'art.   66, comma 9-bis, del
          decreto legge 30 agosto  1993,  n  331,    convertito,  con
          modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427:
            "Art. 66. - 1-9.  (Omissis).
              9    -bis.      I    versamenti   eseguiti   dagli enti
          pubblici    per  l'esecuzione  delle   attivita'   previste
          dall'articolo  4, lettere   a), b) e c)   , del decreto del
          Ministro del  lavoro e della previdenza sociale   9  maggio
          1989,  pubblcato   nella Gazzetta  Ufficiale n.  132 dell'8
          giugno 1989,  che indica, gli obiettivi del  decreto -legge
          17 settembre 1988, n. 408, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  12 novembre    1988,  n.   492,  non   devono
          intendersi     agli    effetti  dell'imposta  sul    valore
          aggiunto  quali  corrispettivi   di prestazioni di servizi,
          ne' devono intendersi soggetti   alla  ritenuta  d'acconto.
          Non si da' luogo a rimborsi
            10-22-bis. (Omissis)  ".