Art. 26.
             Riapertura dei termini per  la riscossione
                  Termini in materia di riscossione
  1.  Fino  al 31  dicembre  1998  i  concessionari del  servizio  di
riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione possono  compiere validamente gli atti  e gli adempimenti
previsti dall'articolo 97, secondo  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e dagli articoli 75 e 77
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i
cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio
di tale facolta' e' condizionato alla preventiva autorizzazione della
direzione  regionale competente  per territorio  e al  versamento, da
parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna
delle quote  per le quali  viene esercitata.
                  Revoca delle  domande di rimborso
  2.   Qualora  il   concessionario  della   riscossione  ovvero   il
commissario governativo  intenda compiere gli atti  e gli adempimenti
previsti dalle norme  richiamate nel comma 1  relativamente a crediti
gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso
o  di   discarico,  lo   stesso  concessionario   ovvero  commissario
governativo ha facolta'  di revocare tali domande entro  il 30 giugno
1998, con contestuale riversamento  degli eventuali sgravi provvisori
concessi ai sensi  dell'articolo 86 del decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43; le domande revocate devono essere
ripresentate,  a  pena  di  decadenza, entro  il  31  dicembre  1998.
L'esercizio di tale facolta' e'  condizionato al versamento, da parte
del  richiedente, di  una somma  pari  al 10  per cento  dell'importo
complessivo di  ogni domanda revocata.
               Quote per province  e regioni autonome
  3. La devoluzione delle quote  dei proventi erariali spettanti alle
regioni  a statuto  speciale e  alle province  autonome ai  sensi dei
rispettivi  statuti  e relative  norme  di  attuazione e'  effettuata
considerando  anche le  somme oggetto  di versamento  unificato e  di
compensazione  nell'ambito  territoriale  della regione  o  provincia
autonoma  medesima,   affluite  all'apposita   contabilita'  speciale
intestata  al Ministero  delle finanze,  dipartimento delle  entrate,
direzione centrale  della riscossione, determinate e  ripartite dalla
struttura di  gestione di cui  all'articolo 22, comma 1,  del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
           Note all'art. 26:
            -  Si  riporta il testo dell'art.  97, secondo comma, del
          D.P.R.  29  settembre     1973,   n.      602,   contenente
          disposizioni sulla  riscossione delle imposte sul reddito:
              "Art. 97.  (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse
           mediante ruoli). - (Omissis).
            Del     mancato     pagamento    l'esattore  deve    dare
          comunicazione all'ufficio delle  imposte  entro    sessanta
          giorni   dalla  scadenza  della  rata  dalla  quale  si  e'
          verificata la morosita'.
               (Omissis)  ".
            - Si riporta il  testo agli articoli 75 e 77  del  D.P.R.
          26 gennaio 1988, n. 43:
            "Art.  75    (Termini  per l'espletamento della procedura
          esecutiva).
           -  1. Ai fini del  rimborso, ovvero del discarico  di  cui
          all'art.    90,  il  concessionario deve dimostrare di aver
          proceduto:
            a)  con  l'espropriazione  mobiliare    entro    diciotto
          mesi    dalla  scadenza della seconda rata consecutiva  del
          ruolo non pagata, ovvero entro sei    mesi  dalla  scadenza
          dell'ultima  rata  del  ruolo    quando  la  morosita'  del
          contribuente  si e' manifestata dopo    la  scadenza  della
          seconda  rata,  ovvero    si  tratta  di ruoli ripartiti in
          numero di rate non superiore a due;
            b)  con  l'espropriazione   immobiliare entro    ventidue
          mesi  dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo.
            Quando  si   tratta di residui  della precedente gestione
          il termine decorre dalla  data  di  consegna  dei  relativi
          elenchi.
            2.   Il     concessionario  deve  inoltre  provare    che
          l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine  di
          quattro  mesi  dal giorno in cui e'  venuto   a  conoscenza
          delle  occorrenti    notizie   e    che   il  provvedimento
          definitivo  dell'autorita'  giudiziaria  e'  stato eseguito
          entro quattro mesi
            3. Quando ha proceduto a norma dell'art. 60 del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 602,  il concessionario deve  dimostrare
          di   avere inviato la delega entro  quattro mesi dal giorno
          in cui e' venuto  a conoscenza delle occorrenti notizie.
            4.  Al concessionario  delegato si  applicano i   termini
          di  cui ai commi 1  e 2, che  decorrono, tranne  il secondo
          termine  indicato al comma 2, dal giorno in cui ha ricevuto
          la delega.
            5.  Nei    termini di cui ai   precedenti commi non vanno
          computate le sospensioni della  riscossione  e  degli  atti
          esecutivi.
            6.   Nei   casi   di  sospensione   della  riscossione  o
          degli  atti esecutivi, i termini  stabiliti al comma 1  per
          esperire le procedure esecutive ivi previste sono prorogati
          di quattro mesi se alla data di scadenza della  sospensione
          stessa residua  un tempo inferiore  a due mesi per esaurire
          le predette procedure.
            7.  Se  alla   data di scadenza della sospensione mancano
          meno di due mesi  al  compimento   dei   termini   previsti
          nei  commi  2  e  3,  il concessionario deve dimostrare che
          l'esecuzione  presso terzi e' stata imziata e  la delega e'
          stata inviata entro   due mesi  dalla    data  di  scadenza
          dell'ultimo provvedimento di sospensione.
            8 Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano anche alle
          procedure  gia'  sospese  nei  confronti del concessionario
          delegato".
            "Art. 77.  (Presentazione della domanda  di rimborso).  -
          1. La domanda di  rimborso, corredata  dell'avviso di  mora
          e di  tutti gli atti  relativi  alle  procedure   esperite,
          deve   essere   presentata all'ufficio dell'amministrazione
          finanziaria o all'ente  che  ha  emesso  il  ruolo    entro
          ventiquattro mesi  da quello di  scadenza dell'ultima rata.
            2.  Quando  il  concessionario  prova    che la procedura
          esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui il  comma
          1  per  causa  non  imputabile  a  lui  o al concessionario
          delegato la domanda deve essere  presentata  entro  quattro
          mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta.
            3.  Se  la    procedura di fallimento e' ancora  pendente
          alla scadenza del   termine stabilito   nel comma    1,  la
          domanda  di    discarico  o    di  rimborso  deve    essere
          presentata  dopo     che  e'  divenuto      definitivo   il
          provvedimento    di  chiusura   del fallimento   e comunque
          entro quattro  mesi  dalla  sua  pubblicazione  nel  foglio
          annunzi legali.
            4.      Se  la    procedura    di  liquidazione    coatta
          amministrativa  o     la   procedura   di   amministrazione
          straordinaria  di    cui  al D.L. 30 gennaio 1979,   n. 26.
          convertito, con   modificazioni, dalla   legge  3    aprile
          1979,  n.  95,  ancora pendente   alla scadenza del termine
          stabilito nel  comma  1,  la  domanda  di  discarico  o  di
          rimborso  deve essere presentata entro  quattro mesi  dalla
          data  in cui   e'   divenuta definitiva    la  ripartizione
          finale dell'attivo tra i creditori.
            5.  In   caso di concordato  preventivo o fallimentare la
          domanda  di  discarico  o    di  rimborso     deve   essere
          presentata  entro   quattro mesi dalla scadenza del termine
          stabilito per l'esecuzione del concordato.
            6. In caso di concordato preventivo  o  fallimentare  con
          cessione  dei  beni ai creditori  la domanda di discarico o
          di  rimborso deve essere presentata  entro    quattro  mesi
          dalla  data   del provvedimento   con il quale  il  giudice
          delegato     accerta    la    completa    esecuzione    del
          concordato.
            7.  In    caso di   eredita' accettata con   beneficio di
          inventario di  separazione    dei    beni    chiesta    dai
          creditori,  ovvero  di  eredita' giacnete,  la  domanda  di
          discarico     o  di  rimborso  deve  essere presentata  nel
          termine   di    quattro   mesi   dal   trentesimo    giorno
          successivo  alla  data  di pubblicazione nel foglio annunzi
          legali dello stato di  graduazione ovvero  dalla data   del
          passaggio    in  giudicato della sentenza che pronuncia sui
          reclami proposti.
            8. In una stessa  domanda  non  possono  essere  comprese
          quote iscritte in ruoli diversi.
            9. Uno  degli esemplari della  domanda, con l'indicazione
          da  parte dell'ufficio finanziario  o dell'ente  della data
          di  prestazione, e' restituito al concessionario  in  segno
          di ricevuta.
            10.    La  domanda    puo'   anche essere   spedita   con
          raccomandata  con avviso  di ricevimento.  In tal  caso  la
          presentazione  si  considera avvenuta nel giorno in cui  la
          raccomandata e' consegnata all'ufficio postale".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  86  del  D.P.R.    28
          gennaio   1988,  n.    43,  riguardante  l'Istituzione  del
          Servizio di riscossione dei tributi e  di    altre  entrate
          dello  Stato e di  altri enti pubblici,  ai sensi dell'art.
          1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.
            "Art. 86.  (Sgravio provvisorio).   - 1. Decorsi due mesi
          dalla  presentazione  della   domanda  di   rimborso  senza
          che  l'ufficio competente dell'amministrazione  finanziaria
          o  l'ente  impositore abbia provveduto agli  adempimenti di
          sua competenza,  il concessionario se la  domanda e'  stata
          presentata    nei  termini    e    non    sia  priva     di
          documentazione,  ha  diritto  allo  sgravio  provvisorio in
          misura pari il 90  per cento  dell'importo della   domanda.
          Se      ricorrono  particolari  circostanze  il    servizio
          centrale,  su richiesta  del concessionario,  autorizza  lo
          sgravio  in    misura pari al   100 per  cento dell'importo
          della domanda.
            2. Quando la domanda di    rimborso  e'  stata  trasmessa
          all'intendente  di finanza,   ai sensi dell'art.  83, comma
          2, lo  sgravio provvisorio non puo' essere autorizzato  che
          dal servizio centrale.
            3.  Lo sgravio,  entro il termine di trenta  giorni dalla
          richiesta, e'  disposto  con   provvedimento   dell'ufficio
          dell'amministrazione  finanziaria   o  dell'ente  creditore
          e   deve    essere    comunicato    al  concessionario    e
          all'intendente    di    finanza    e     da   questo   alla
          ragioneria provinciale dello Stato.
            4. Per le  entrate non erariali il provvedimento di   cui
          al  comma  3  deve  essere comunicato al cassiere dell'ente
          creditore.
            5. L'importo  dello sgravio  provvisorio e' imputato    a
          diminuzione  del  carico   dei ruoli che  il concessionario
          deve versare   alla prima  scadenza  utile.    In  caso  di
          incapienza,  la  differenza e'  imputata a diminuzione  del
          versamento   delle   entrate    per  versamenti    diretti.
          L'importo della somma da portare  in diminuzione del carico
          dei  ruoli  o  dei    versamenti  diretti    e' determinato
          dall'intendente  di finanza con decreto".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 22, comma  1, del D.Lvo
          9   luglio   1997,   n.      241,   contenente   norme   di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul    valore
          aggiunto,    nonche'   di modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni:
            "Art.  22.  -  Suddivisione  delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari.  -  1.    Entro  il    primo giorno lavorativo
          successivo a quello   di versamento delle  somme  da  parte
          delle   banche      e  di  ricevimento  dei  relativi  dati
          riepilogativi,     un'apposita  struttura    di    gestione
          attribuisce  agli enti destinatari le somme a  ciascuno  di
          essi  spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
          eseguita dai contribuenti.
           (Omissis)".