Art. 2.
  1. Ai fini di cui all'art. 1 sono, in via provvisoria, individuate,
come attivita' essenziali ed  indispensabili per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali del Ministero, al  fine di assicurarne in ogni
caso  la  continuita'  e  l'efficienza  operativa  e  funzionale,  le
attivita' connesse  alla gestione  del Sistema  informativo integrato
Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti.
  2.  Con apposita  convenzione,  da approvarsi  con  il decreto  del
Ministro,  sentita  l'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  (AIPA) sono  affidate  alla  Societa' le  specifiche
attivita' di cui all'art. 3,  che potranno essere svolte direttamente
e/o  a mezzo  di terzi.  La convenzione  disciplina i  rapporti anche
finanziari con la Societa'.