Art. 2. 1. Ai fini di cui all'art. 1 sono, in via provvisoria, individuate, come attivita' essenziali ed indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero, al fine di assicurarne in ogni caso la continuita' e l'efficienza operativa e funzionale, le attivita' connesse alla gestione del Sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti. 2. Con apposita convenzione, da approvarsi con il decreto del Ministro, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) sono affidate alla Societa' le specifiche attivita' di cui all'art. 3, che potranno essere svolte direttamente e/o a mezzo di terzi. La convenzione disciplina i rapporti anche finanziari con la Societa'.