Art. 3.
  1. Nell'ambito della  convenzione di cui all'art.  2, sono affidate
le  seguenti attivita',  che sono  svolte direttamente  o a  mezzo di
terzi:
  a)  conduzione, manutenzione  e  sviluppo  del sistema  informativo
integrativo ragioneria regionale dello Stato - Corte dei conti;
  b) fornitura di hardware e di software standardizzato necessari per
il  funzionamento e  l'utilizzazione del  sistema informativo  di cui
alla precedente lettera a);
  c) conduzione tecnica degli immobili, dei locali attrezzati e degli
impianti  necessari  per  il funzionamento  del  sistema  informativo
integrato;
    d) gestione dei servizi generali di supporto.
  2.  Nella  convenzione sono  individuate,  in  via provvisoria,  le
attivita' che debbono essere espletate in via diretta dalla Societa',
senza possibilita' di provvedervi mediante appalti a terzi.