Art. 4. 1. La convenzione di cui all'art. 2 e' stipulata dalla Ragioneria generale dello Stato. I relativi oneri sono a carico delle unita' previsionali di base 7.1.0 "Funzionamento" e 7.2.1.3 "Informatica di servizio" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e sulle corrispondenti unita' previsionali di base per gli esercizi successivi. 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento generale di attuazione del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante norme per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le funzioni di coordinamento delle attivita' informatiche del Ministero vengono esercitate da un apposito gruppo di lavoro presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato delegato e formato dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore generale del tesoro, dai dirigenti generali preposti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra e dal Provveditore generale dello Stato. Roma, 22 dicembre 1997 Il Ministro: Ciampi