Art. 4.
  1. La convenzione  di cui all'art. 2 e'  stipulata dalla Ragioneria
generale dello  Stato. I  relativi oneri sono  a carico  delle unita'
previsionali di base 7.1.0  "Funzionamento" e 7.2.1.3 "Informatica di
servizio" dello  stato di  previsione della  spesa del  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998
e sulle corrispondenti  unita' previsionali di base  per gli esercizi
successivi.
  2. In  attesa dell'entrata  in vigore  del regolamento  generale di
attuazione del decreto  legislativo 5 dicembre 1997,  n. 430, recante
norme per  l'unificazione dei Ministeri  del tesoro e del  bilancio e
della programmazione  economica, le  funzioni di  coordinamento delle
attivita'  informatiche  del  Ministero   vengono  esercitate  da  un
apposito   gruppo   di  lavoro   presieduto   dal   Ministro  o   dal
Sottosegretario di  Stato delegato e formato  dal Ragioniere generale
dello  Stato,  dal  Direttore  generale  del  tesoro,  dai  dirigenti
generali preposti alla Direzione generale degli affari generali e del
personale, alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro,
alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra e
dal Provveditore generale dello Stato.
   Roma, 22 dicembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi