Art. 6. Modifiche 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'interno verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresi' la possibilita' di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.