Art. 2.
  1. All'art. 2,  comma 2, lettera d), del decreto  2 luglio 1996, le
parole da  "Nel caso di  societa'" fino  alle parole: "della  legge 8
agosto 1991, n. 264" sono soppresse.
  2. L'art.  2, comma  2, lettera  a), del decreto  2 luglio  1996 e'
sostituito dal seguente:
  "  a) copia  autenticata o  conforme della  licenza rilasciata  dal
questore  ai sensi  dell'art.  115  del testo  unico  delle leggi  di
pubblica sicurezza,  approvato con regio  decreto 18 giugno  1931, n.
773, dalla quale  risulti l'autorizzazione a gestire  una agenzia per
il disbrigo di  pratiche automobilistiche ovvero, nell'impossibilita'
di  produrre la  copia  autenticata o  conforme, idonea  attestazione
rilasciata dal  questore o dalla  provincia dalla quale  risultino le
generalita' anagrafiche  dell'intestatario della licenza, la  data di
rilascio  di  quest'ultima  e  l'indicazione che  la  licenza  stessa
autorizzava  a  gestire  una  agenzia per  il  disbrigo  di  pratiche
automobilistiche".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1998
                                       Il direttore generale: Berruti