Art. 3. Contributo di vigilanza 1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1998, un contributo denominato "contributo di vigilanza": a) le "societa' di intermediazione mobiliare" iscritte nell'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 415 del 1996; b) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 415 del 1996 e quelle di cui all'art. 60, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996; c) gli agenti di cambio, ivi compresi quelli iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. l del 1991; d) le societa' di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975; e) i promotori finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996; f) la Borsa italiana S.p.a.; g) il comitato di gestione del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato; h) le societa' di gestione del mercato, diverse dalla Borsa italiana S.p.a., iscritte all'albo previsto dall'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996; i) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.; l) i soggetti, diversi dallo Stato e dagli enti locali, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali; m) le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le societa' di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-bis, comma 1, della legge n. 77 del 1983, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo; n) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla lettera m), che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 1/18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, quelli che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo di cui all'art. 1/18-sexies della legge n. 216 del 1974 ai sensi dell'art. 12 del regolamento Consob n. 6430 del 1992, nonche' quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 14 della legge n. 149 del 1992.