Art. 3.
                       Contributo di vigilanza
  1.  Sono tenuti  a versare  alla Consob,  per l'esercizio  1998, un
contributo denominato "contributo di vigilanza":
  a) le "societa' di intermediazione mobiliare" iscritte nell'albo di
cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996, ivi
comprese  quelle iscritte  nella sezione  speciale dello  stesso albo
prevista dall'art. 60,  comma 4, del medesimo  decreto legislativo n.
415 del 1996;
  b) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto
legislativo n.  415 del 1996  e quelle di  cui all'art. 60,  comma 5,
dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;
  c) gli  agenti di  cambio, ivi compresi  quelli iscritti  nel ruolo
speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. l del 1991;
  d) le societa' di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;
  e) i  promotori finanziari  iscritti all'albo  di cui  all'art. 23,
comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;
    f) la Borsa italiana S.p.a.;
  g) il  comitato di  gestione del mercato  secondario dei  titoli di
Stato e garantiti dallo Stato, quotati  e non quotati in borsa, e del
mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;
  h)  le  societa'  di  gestione del  mercato,  diverse  dalla  Borsa
italiana S.p.a.,  iscritte all'albo  previsto dall'art. 53,  comma 2,
del decreto legislativo n. 415 del 1996;
    i) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;
  l) i soggetti,  diversi dallo Stato e dagli  enti locali, emittenti
strumenti   finanziari   ammessi   alle  negoziazioni   nei   mercati
regolamentati nazionali;
  m)  le  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare aperti  di cui alla  legge n. 77  del 1983, le  societa' di
investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84
del 1992,  le societa'  di gestione di  fondi comuni  di investimento
mobiliare chiusi  di cui alla legge  n. 344 del 1993,  le societa' di
gestione di  fondi comuni di  investimento immobiliare chiusi  di cui
alla legge n.  86 del 1994, gli organismi  di investimento collettivo
in  valori  mobiliari  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 86 del 1992,  gli organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari  di cui all'art. 10-bis, comma 1,  della legge n.
77 del 1983, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito
del deposito di un prospetto informativo;
  n) gli  offerenti, diversi da  quelli di  cui alla lettera  m), che
inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 1/18, comma 1,
della legge  n. 216 del  1974, quelli che chiedono  il riconoscimento
del prospetto informativo di cui  all'art. 1/18-sexies della legge n.
216 del 1974 ai sensi dell'art. 12 del regolamento Consob n. 6430 del
1992, nonche'  quelli che inoltrano  alla Consob la  comunicazione di
cui all'art. 14 della legge n. 149 del 1992.