Art. 3. L'Istituto terra' informato il Ministero sull'esecuzione dei progetti e delle relative iniziative. Le cennate modifiche al programma promozionale riguardanti le aree di cui alle premesse, nonche' gli eventuali altri adeguamenti agli obiettivi dei progetti ed alle iniziative in essi comprese nonche' ai relativi costi - di cui all'art. 7, punto 2, della citata legge n. 68/1997 - che l'Istituto ritenesse convenienti o necessari nel corso di svolgimento del programma saranno sottoposte all'approvazione della competente Direzione generale promozione scambi ed internazionalizzazione imprese di questo Ministero.