Art. 3.
  L'Istituto   terra'  informato  il  Ministero  sull'esecuzione  dei
progetti e delle relative iniziative.
  Le cennate modifiche al programma promozionale riguardanti le  aree
di  cui  alle  premesse, nonche' gli eventuali altri adeguamenti agli
obiettivi dei progetti ed alle iniziative in essi comprese nonche' ai
relativi costi - di cui all'art. 7, punto 2, della  citata  legge  n.
68/1997  - che l'Istituto ritenesse convenienti o necessari nel corso
di svolgimento  del  programma  saranno  sottoposte  all'approvazione
della    competente   Direzione   generale   promozione   scambi   ed
internazionalizzazione imprese di questo Ministero.