Art. 10.
                 Misure per i territori interessati
                      dal sisma del maggio 1997
  1.  Ai comuni  di Massa  Martana, Todi,  Giano dell'Umbria,  Gualdo
Cattaneo e Acquasparta, interessati dal  sisma del 12 maggio 1997, si
applicano  (( le  disposizioni di  cui al  )) presente  decreto ((  e
quelle degli articoli 7 e 14,  comma 4, )) dell'ordinanza n. 2668 del
28  settembre   1997,  cosi'   come  successivamente   modificata  ed
integrata.  Agli stessi  comuni  si applicano,  altresi', i  benefici
previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2.  I  benefici  gia'  concessi   con  le  ordinanze  del  Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2589 del  26 maggio 1997,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana n.  124 del  30 maggio  1997, e  n. 2715  del 20
novembre 1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il decreto-legge 19
maggio 1997,  n. 130, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 16
luglio 1997, n. 228, costituiscono  anticipo sulle provvidenze di cui
al presente decreto.
  3.  Il  presidente  della   regione  Umbria,  nominato  commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa
gli  interventi  urgenti  di propria  competenza,  avvalendosi  delle
risorse e delle  procedure stabilite nelle ordinanze di  cui al comma
2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.