Art. 12.
                     Misure a favore dei comuni
  1.  Ai  comuni interessati  dalla  crisi  sismica e'  concessa  dal
Ministero  dell'interno un'anticipazione  dei trasferimenti  erariali
per compensare  gli effetti finanziari delle  proroghe dei versamenti
per  gli  anni   1997  e  1998,  disposte  dalle   ordinanze  di  cui
all'articolo 1,  relativi all'imposta  comunale sugli  immobili, alla
tassa sui  rifiuti solidi  urbani e  alla imposta  sulla pubblicita'.
L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto
al   1996,   certificate   dai  comuni   interessati.   Al   recupero
dell'anticipazione  provvede il  Ministero  dell'interno  in sede  di
assegnazione  delle rate  dei contributi  ordinari spettanti  dopo la
scadenza delle proroghe.
  2. Ai comuni di cui al comma  1 sono assegnati, per gli anni 1997 e
1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i
tributi di  cui allo  stesso comma, strettamente  connessi all'evento
sismico.  I  contributi  sono  assegnati  sulla  base  di  analitiche
certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
  3. Per  il biennio 1997-1998,  ai comuni di cui  al comma 1,  per i
quali le  abitazioni inagibili, totalmente o  parzialmente, a seguito
della crisi  sismica rappresentano oltre  il 15 per cento  del totale
delle  abitazioni, sono  concessi contributi  per l'adeguamento  alla
media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
Le  risorse sono  costituite  dai contributi  ordinari e  consolidati
assegnati ai comuni  e dall'imposta comunale sugli immobili  al 4 per
mille a  suo tempo detratta. Agli  stessi comuni e' concesso,  per il
biennio 1997-1998, un ulteriore contributo (( pari al 20 per cento ))
delle  risorse in  godimento nell'anno  1997 dopo  l'adeguamento alla
media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.
  4.   Agli  oneri   derivanti   dal   presente  articolo,   valutati
complessivamente in lire (( 37 miliardi )) , si provvede, (( quanto a
lire  33  miliardi ))  ,  mediante  riduzione dell'autorizzazione  di
spesa, per  l'anno 1998, di  cui al  decreto-legge 3 maggio  1991, n.
142, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 luglio  1991, n.
195, cosi' come  determinata dalla tabella C della  legge 27 dicembre
1997, n. 450, volta a finanziare  il Fondo della protezione civile ((
e,  quanto  a   lire  4  miliardi,  con  le   disponibilita'  di  cui
all'articolo  15, comma  1, che  saranno riversate  dalle regioni  al
bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente
articolo hanno  carattere straordinario  e non costituiscono  base di
calcolo   per      la  determinazione  dei  contributi    degli  anni
successivi.))
  5. Per  i comuni  di cui  al comma  1 ((  nonche' per  le comunita'
montane e  per le province dell'Umbria  e delle Marche ))  il termine
per la  deliberazione del bilancio  di previsione per l'anno  1998 e'
prorogato al  30 aprile 1998.  E' altresi'  differito a tale  data il
termine  per deliberare  le  tariffe,  le aliquote  di  imposta e  le
variazioni di  reddito per i  tributi locali  e per i  servizi locali
relativamente  all'anno 1998.  Per gli  stessi ((  enti locali  )) e'
altresi' prorogato al  30 aprile 1998 il termine  di cui all'articolo
17,  comma 8,  del decreto  legislativo 25  febbraio 1995,  n. 77,  e
successive modifiche ed integrazioni,  per le variazioni del bilancio
dell'anno 1997.