Art. 14.
         Norme di accelerazione e controllo degli interventi
  1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le
quali   sono  richiesti   pareri,   intese,  concessioni,   concerti,
autorizzazioni,  licenze, nullaosta  e assensi,  comunque denominati,
l'amministrazione competente  indice una conferenza di  servizi entro
sette giorni dalla  disponibilita' degli atti da  esaminare, che deve
comunque  concludersi  nei  successivi trenta  giorni.  Qualora  alla
conferenza  di   servizi  il  rappresentante   di  un'amministrazione
invitata  sia risultato  assente o  comunque non  dotato di  adeguato
potere di  rappresentanza, la conferenza delibera  prescindendo dalla
presenza  della  totalita'  delle amministrazioni  invitate  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato  in sede  di conferenza  di servizi  deve essere
motivato  e  recare,  a   pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni   delle   modifiche   progettuali  necessarie   ai   fini
dell'assenso. L'amministrazione procedente  puo' comunque assumere la
determinazione di conclusione positiva  del procedimento. Nel caso di
motivato  dissenso  espresso  da una  amministrazione  preposta  alla
tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-
artistico  o   alla  tutela  della   salute  dei  cittadini,   ((  la
determinazione   dell'amministrazione   procedente   e'   subordinata
all'espletamento  della procedura  di cui  all'articolo 14,  comma 4,
della legge 7 agosto 1990,  n. 241, come sostituito dall'articolo 17,
comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 )) .
  2. La redazione dei progetti  e le attivita' di consulenza relative
agli  interventi previsti  dal  presente decreto,  di competenza  dei
soggetti  pubblici, possono  essere  affidati  direttamente a  liberi
professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, (( a
cooperative  di  produzione  e  lavoro  )) ,  ovvero  a  societa'  di
progettazione  o a  societa' di  ingegneria di  loro fiducia,  aventi
documentata esperienza  professionale nel settore, in  relazione alle
caratteristiche   tecniche   dell'incarico  da   espletare,   qualora
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.
  3. Al  fine di  accelerare l'iter  progettuale degli  interventi ((
previsti  dal  presente  decreto  )) ,  la  progettazione,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma  2, secondo periodo, della  legge 11 febbraio
1994,  n.   109,  e  successive  modificazioni   e  integrazioni,  e'
articolata nei progetti  di cui ai commi 4 e  5 del medesimo articolo
ovvero, qualora la tipologia e  la dimensione dei lavori lo consenta,
nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.
  4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro
di opere pubbliche distrutte o  danneggiate, (( previsti dal presente
decreto ))  , si puo' procedere  ai sensi dell'articolo 24,  comma 1,
lettera  b), della  legge  11  febbraio 1994,  n.  109, e  successive
modificazioni e integrazioni,  fino all'importo di ((  due milioni di
ECU  )) ,  IVA  esclusa.  (( L'affidamento  di  appalti a  trattativa
privata,  ai  sensi del  comma  1  dell'articolo  24 della  legge  11
febbraio 1994,  n. 109,  avviene mediante  gara informale  alla quale
debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono
in tale  numero soggetti qualificati  ai sensi della citata  legge n.
109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto )) .
((4-bis.    Per i territori dell'Umbria e delle Marche             ))
(( interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di   ))
(( approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei    ))
(( contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n.     ))
(( 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella  ))
(( Gazzetta Ufficiale  n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura         ))
(( agli stessi un iter amministrativo preferenziale.               ))
  5. Per i  lavori (( previsti dal presente decreto  )) di importo ((
da due a  cinque milioni di ECU  )) , IVA esclusa,  si puo' procedere
con il sistema di cui al  comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per tutte  le tipologie di opere previste  nei piani di
ricostruzione. (( Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa
appaltatrice decade. Ove  i lavori vengano affidati  con le modalita'
sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi
adeguamenti al  progetto definitivo,  posto a  base dell'affidamento,
nei limiti di  quanto previsto all'articolo 25, comma  3, della legge
11 febbraio  1994, n.  109, come  sostituito dall'articolo  8-ter del
decreto-legge 3  aprile 1995, n. 101,  convertito, con modificazioni,
dalla legge  2 giugno 1995,  n. 216, e  non sono ammesse  varianti di
alcun  tipo in  corso d'opera.  In tutti  i casi  di cui  al presente
articolo  in cui  i  lavori  non vengano  affidati  con le  modalita'
sopraindicate,  le varianti  in  corso d'opera  sono  ammesse con  le
modalita' di  cui all'articolo  25 della legge  11 febbraio  1994, n.
109, come  sostituito dall'articolo  8-ter del decretolegge  3 aprile
1995, n.  101, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del
comma  3 del  medesimo  articolo e'  aumentato al  15  per cento.  Le
varianti  che non  comportano  modifiche  sostanziali sono  approvate
dall'ingegnere  capo  dei  lavori;   tutte  le  altre  varianti  sono
sottoposte ad un  nuovo esame da parte dello stesso  organo che si e'
espresso sul progetto originario )) .
  6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti
a corpo, a  corpo e a misura  ed a misura. Le  regioni determinano in
via preventiva i criteri tecnicoeconomici  per la scelta dei soggetti
da  invitare fra  quelli richiedenti,  sentiti i  provveditorati alle
opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
  7. L'amministrazione aggiudicatrice, (( per gli interventi previsti
dal  presente decreto  ))  ,  puo' prevedere  nel  bando  di gara  la
facolta',  in caso  di morte  o di  fallimento dell'appaltatore  o di
risoluzione  di  un  contratto   d'appalto  per  grave  inadempimento
dell'originario  appaltatore,  di  interpellare il  soggetto  secondo
classificato, al fine di stipulare  un nuovo contratto per completare
i lavori  alle medesime condizioni  economiche gia' proposte  in sede
d'offerta.
  8. Per l'espletamento delle  procedure relative alle gare d'appalto
degli interventi di cui al  presente decreto tutti i termini previsti
dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.
  9. Gli  interventi di ricostruzione o  ripristino con miglioramento
sismico eseguiti dai privati singoli  o riuniti in consorzio ai sensi
dell'articolo 3, comma  5, non sono assoggettati  agli obblighi della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  10. Per  la ricostruzione  degli edifici  distrutti le  regioni, in
sede di  approvazione dei  programmi di recupero  di cui  al presente
decreto,  possono  disporre,  acquisito il  parere  obbligatorio  dei
comitati  tecnico-scientifici    di  cui  all'articolo  2,   comma 5,
deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto  del
Ministro  dei    lavori    pubblici    in   data 16   gennaio   1996,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica   italiana  n.
29 del  5 febbraio 1996.
  11.   Per   l'acceleramento   di   ulteriori   procedure   connesse
all'attuazione  degli  interventi  di  cui al  presente  decreto,  in
vigenza dello  stato d'emergenza, possono essere  emesse ordinanze ai
sensi  dell'articolo 5  della legge  24  febbraio 1992,  n. 225,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le
amministrazioni competenti.
  12.  Le  regioni,  d'intesa   con  gli  ispettorati  provinciali  e
regionali del lavoro e l'Inps,  esercitano attivita' di controllo per
assicurare il rispetto  delle norme sul trattamento  dei lavoratori e
sulla sicurezza  dei cantieri. A tal  fine il Ministero del  lavoro e
della previdenza  sociale puo'  provvedere a potenziare  le dotazioni
organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori Inps.
E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati,
anche consorziati, di cui all'articolo  3, nell'affidare i lavori per
gli interventi di  ricostruzione e di ripristino,  di richiedere alle
imprese affidatarie copia  dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi  relativi ai lavoratori impiegati  nelle attivita' di
ricostruzione.  E'   altresi'  richiesta   ((  attestazione   ))  dei
versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. ((
Tali  obblighi  valgono  anche  per le  imprese  subappaltatrici.  Le
regioni, nel  disciplinare i meccanismi di  erogazione dei contributi
ai  privati,  stabiliscono  una   ritenuta  di  garanzia,  che  sara'
applicata dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati,
previa  presentazione  di  certificati  liberatori  rilasciati  dagli
organi  o soggetti  competenti  alla verifica  della regolarita'  dei
versamenti   contributivi,   previdenziali  ed   assicurativi   sopra
indicati. ))
  13. Per gli  interventi relativi agli immobili  privati, oggetto di
contributo pubblico,  le regioni provvedono ad  emettere (( direttive
)) per  l'approvazione dei progetti  e le verifiche in  corso d'opera
dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:
  a)  la  verifica  della  corrispondenza tecnica  ed  economica  dei
progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
  b) la verifica  della (( conformita' ))  qualitativa e quantitativa
dei  lavori  eseguiti  alle  previsioni dei  progetti  approvati,  da
eseguire avvalendosi  di ingegneri  civili e architetti  iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno  dieci anni (( con comprovata
esperienza nei lavori da verificare )) .
  14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli
enti  locali provvedono,  per  un  periodo massimo  di  tre anni,  al
potenziamento dei  propri uffici  attraverso assunzioni  di personale
tecnico e amministrativo a tempo  determinato, in deroga alle vigenti
disposizioni  di  legge,  a  corrispondere  al  personale  dipendente
compensi per ulteriore  lavoro straordinario effettivamente prestato,
nel  limite di  50 ore  procapite  mensili, nonche'  ad avvalersi  di
liberi professionisti  o, mediante  convenzioni, di universita'  e di
enti pubblici di ricerca, (( di cooperative di produzione e lavoro ))
Per le  finalita' di cui al  presente comma e' autorizzata  una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi
dell'articolo 15,  comma 1,  che provvedono  a ripartirli  secondo un
piano di fabbisogno all'uopo predisposto.
(( 14-bis.    In deroga a quanto disposto dall'articolo 6,         ))
(( comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali   ))
(( di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le        ))
(( graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di     ))
(( posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26  ))
(( settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla   ))
(( data del 31 dicembre 1998 )).                                   ))
(( 14-ter.    Le amministrazioni degli enti locali di cui al       ))
(( comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai       ))
(( dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per ))
(( attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo di      ))
(( ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla          ))
(( retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei       ))
(( propri bilanci.                                                 ))
  15. Per  accelerare la  realizzazione dei programmi  di rilevamento
geologico  necessari, anche  al fine  della ricostruzione  nelle aree
interessate dalla  crisi sismica,  (( e per  predisporre il  piano di
interventi di cui all'articolo 2, comma  3, lettera )) e), le regioni
sono  autorizzate  ad  assumere  geologi ((  e  tecnici  nei  settori
idraulico e forestale  )) a tempo determinato ai  sensi delle vigenti
disposizioni  legislative  e  contrattuali  con oneri  a  carico  dei
progetti medesimi.
  16.  Per   le  attivita'  di  competenza   del  Dipartimento  della
protezione civile  connesse all'attuazione  del presente  decreto, il
numero di esperti tecnicoamministrativi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 19 maggio 1997,  n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16  luglio 1997, n. 228, e' incrementato  di ulteriori 10
unita'. Al  relativo onere,  valutato complessivamente in  lire 1.700
milioni  annui,   si  provvede,   a  decorrere  dal   1998,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa  di  cui  al
decreto-legge 3  maggio 1991, n. 142,  convertito, con modificazioni,
dalla  legge 3  luglio 1991,  n.  195, cosi'  come determinata  dalla
tabella C della  legge 27 dicembre 1997, n. 450,  volta ad assicurare
il finanziamento del Fondo di protezione civile.