Art. 15.
                         Norma di copertura
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le
regioni sono autorizzate  a contrarre mutui con la  Banca europea per
gli  investimenti,  il  Fondo   di  sviluppo  sociale  del  Consiglio
d'Europa,  la  Cassa depositi  e  prestiti  ed altri  enti  creditizi
nazionali od esteri,  in deroga al limite  di indebitamento stabilito
dalla normativa  vigente. Il Dipartimento della  protezione civile e'
autorizzato a concorrere  con contributi ventennali, pari  a lire 100
miliardi annui a decorrere dal 1999  e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 2000 fino al 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1,  pari a lire 100 miliardi annui per
gli anni 1999-2018  e a lire 20 miliardi annui  a decorrere dall'anno
2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di  cui al decreto-legge 3 maggio 1991,  n. 142, convertito,
con  modificazioni, dalla  legge 3  luglio 1991,  n. 195,  cosi' come
determinata dalla  tabella C  della legge 27  dicembre 1997,  n. 450,
volta  ad  assicurare il  finanziamento  del  Fondo della  protezione
civile. In  sede di  prima attuazione le  regioni sono  autorizzate a
stipulare  mutui  ventennali  nel   limite  del  predetto  contributo
pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche
e   di   lire   52   miliardi  annui   per   l'Umbria.   Sulla   base
dell'accertamento definitivo dei danni,  da completarsi dalle regioni
con criteri omogenei e d'intesa  con il Dipartimento della protezione
civile, entro sei  mesi dalla data di entrata in  vigore del presente
decreto, si  provvede con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri alla ripartizione  definitiva delle rimanenti disponibilita'
di cui al comma 1.
  3.  All'attuazione  degli interventi  di  cui  al presente  decreto
concorrono anche:
  a)   le  risorse   derivanti  dalla   riprogrammazione  dei   fondi
dell'Unione europea di cui  alla delibera della Conferenza permanente
per i  rapporti tra lo  Stato, le regioni  e le province  autonome in
data  20  novembre  1997,  nel   rispetto  dei  vincoli  posti  dalla
disciplina comunitaria,  e delle correlative risorse  provenienti dal
cofinanziamento  nazionale,  ivi  incluse   quelle  stanziate  con  i
provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
  b) le disponibilita'  finanziarie non utilizzate e  non connesse ad
interventi di emergenza relativi alle  autorizzazioni di spesa di cui
al   decreto-legge  27   ottobre  1997,   n.  364,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
  c) l'importo di  lire 200 miliardi da assegnarsi  con delibera Cipe
in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
  4. All'articolo 2,  comma 203, lettera b), della  legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' aggiunto in  fine, il seguente periodo: "La gestione
finanziaria degli interventi  per i quali sia  necessario il concorso
di  piu' amministrazioni  dello  Stato, nonche'  di  queste ed  altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico,  puo'  attuarsi secondo  le  procedure  e le  modalita'
previste dall'articolo 8 del  decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile  1994, n. 367". All'articolo  10, comma 5, del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 20  aprile  1994,  n. 367,  le  parole:
"d'ufficio"  sono sostituite  dalle seguenti:  "previa autorizzazione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica" (( e dopo la  parola: "trascorso" e' aggiunta la seguente:
"almeno" )) .
  5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori
disponibilita'  individuate  in  sede   di  intesa  istituzionale  di
programma di cui  all'articolo 2, comma 1, sono  utilizzate, ai sensi
dell'articolo 2,  comma 203,  della legge 23  dicembre 1996,  n. 662,
cosi'  come modificata  dal comma  4, mediante  apertura di  apposite
contabilita'  speciali intestate  ai  presidenti  delle regioni,  che
operano  quali   funzionari  delegati  preposti   all'attuazione  dei
programmi  della predetta  intesa  istituzionale di  programma. ((  I
fondi che affluiscono  alle contabilita' speciali di  cui al presente
decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25
marzo  1997, n.  67, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  23
maggio 1997,  n. 135,  sono mantenuti  a disposizione  dei funzionari
delegati  fino  alla  realizzazione  degli  interventi  cui  i  fondi
medesimi si riferiscono )).
  6.   Le  disponibilita'   complessivamente   confluite  nei   fondi
comunicontabilita' speciali sono  utilizzate dai presidentifunzionari
delegati mediante trasferimento delle  risorse necessarie ai soggetti
attuatori.
  7. La  Cassa depositi  e prestiti  sui mutui  concessi entro  il 31
dicembre 1997, i  cui oneri di ammortamento sono a  carico dei comuni
individuati ((  anche limitatamente  ad alcune  frazioni ))  ai sensi
dell'articolo  1, commi  2 e  3, dell'ordinanza  13 ottobre  1997, n.
2694, del  Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 241 del 15
ottobre  1997,  (( e  ai  sensi  dell'articolo 10  dell'ordinanza  20
novembre  1997, n.  2717  ))  , e'  autorizzata  a  ridurre le  quote
interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro
del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione  economica saranno
stabilite percentuali  differenziate di riduzione per  le rate dovute
nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza
successiva. La  percentuale di riduzione prevista  per il quinquennio
1998-2002 non potra' comunque essere  inferiore al 30 per cento delle
quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.
(( 8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per         ))
(( ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato,  ))
(( connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2,  ))
(( potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da  ))
(( inserire nella legge finanziaria.                               ))
  9.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti per  l'attuazione  del  presente
decreto.