Art. 16.
                              Vigilanza
  1.  Il  Comitato  dell'intesa  istituzionale di  programma  di  cui
all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza (( sugli atti, sui
tempi,  sui modi  e ))  sull'attuazione  degli interventi  di cui  al
presente capo  e trasmette ogni  sei mesi una relazione  sul relativo
stato di  attuazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri  ed ai
presidenti   delle   regioni,    per   la   successiva   trasmissione
rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.