Art. 17.
       Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione
             Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone
  1. Le  regioni Emilia-Romagna e  Calabria (( possono  provvedere ))
alla realizzazione  e al completamento degli  interventi di emergenza
gia'  avviati  nei  territori  delle province  di  Bologna,  Ferrara,
Forli'-Cesena, Parma, (( Reggio Emilia, Modena )) , Ravenna, Rimini e
Crotone,   interessate   da   eventi  alluvionali   e   da   dissesti
idrogeologici nei  mesi di ((  gennaio, febbraio, ottobre  e dicembre
1996  )),   volti al  ripristino delle  infrastrutture e  delle opere
pubbliche  regionali e  locali,  nonche'  al riassetto  idrogeologico
complessivo,  compresa  la  messa  in sicurezza  dei  connessi  punti
critici delle coste e delle  reti idrauliche nelle province indicate,
d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. (( Al fabbisogno, nel
limite di lire 260,5 militardi, lo  Stato concorre nel limite di lire
135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna  e nel limite di lire 80
miliardi  per  la regione  Calabria,  con  le disponibilita'  di  cui
all'articolo 21 )).
  2.   Gli   interventi  di   cui   al   comma  1   sono   sottoposti
all'approvazione dei  comitati di cui  alle ordinanze n. 2469  del 26
ottobre  1996  e n.  2476  del  19  novembre 1996,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256
del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.