Art. 17. Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone 1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria (( possono provvedere )) alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Parma, (( Reggio Emilia, Modena )) , Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di (( gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996 )), volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. (( Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 militardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui all'articolo 21 )). 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.