Art. 18.
       Interventi a favore dei soggetti privati della regione
 Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996.
  1.  Ai soggetti  residenti nella  regione Emilia-Romagna  che, alla
data  degli  eventi  calamitosi  di cui  all'articolo  17,  comma  1,
risultavano proprietari  di immobili ad uso  di abitazione principale
andati  distrutti  o  per  i  quali  non  vi  siano  possibilita'  di
ripristino  per  effetto  degli  eventi  medesimi,  e'  assegnato  un
contributo a fondo perduto pari alla spesa (( per la demolizione )) ,
per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello
stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie
utile  abitabile  corrispondente  a  quella  dell'unita'  immobiliare
andata distrutta fino  al limite massimo di 200 metri  quadrati e per
un valore a  metro quadrato non superiore ai limiti  massimi di costo
per  gli interventi  di nuova  edificazione di  edilizia residenziale
sovvenzionata, come determinati dalla regione  ai sensi della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  2. Ai soggetti proprietari  di beni immobili gravemente danneggiati
dagli eventi calamitosi di cui al  comma 1 e' assegnato un contributo
a fondo perduto fino al 75  per cento dei danni subiti, con priorita'
per le abitazioni  principali, (( al fine  del recupero dell'immobile
stesso )) .
  3.  Alle  imprese  industriali,  agroindustriali,  commerciali,  di
servizi e artigianali, aventi sede  o unita' produttive nei territori
di cui  all'articolo 17,  comma 1, che  hanno subito,  in conseguenza
degli eventi di cui al comma 1,  gravi danni a beni immobili o mobili
di  loro  proprieta',  ivi  comprese   le  scorte,  e'  assegnato  un
contributo a fondo perduto fino al  30 per cento del valore dei danni
subiti,  nel  limite massimo  di  complessive  lire 300  milioni  per
ciascuna impresa.
  4. Alle  imprese di cui al  comma 3 sono concessi  finanziamenti in
conto interesse  fino ad  un ulteriore  45 per  cento del  valore dei
danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non
inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
  5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione
di prodotti agricoli ubicate nel  territorio del comune di Corniglio,
che  hanno trasferito  o debbono  trasferire la  propria attivita'  a
seguito  dell'evento  franoso,  e'  assegnato un  contributo  per  il
parziale indennizzo  dei danni subiti, finalizzato  alla acquisizione
di  aree idonee,  al ripristino  e ricostruzione  delle attrezzature,
delle strutture  e degli impianti produttivi,  comprese le abitazioni
funzionali  all'impresa,  se  preesistenti,  nel  limite  della  pari
capacita'  produttiva,  nonche'   alla  demolizione  della  struttura
dismessa. I  contributi sono  assegnati a condizione  che l'attivita'
sia  mantenuta nel  comune  di Corniglio.  Rimangono  a carico  delle
imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della
capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.
  6.  Ove gli  immobili ((  di cui  ai  commi 1  e 5  )) non  vengano
ricostruiti nel medesimo sito, i  loro relitti sono demoliti e l'area
di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
  7.  Ai contributi  di  cui ai  commi  1, 2,  3 e  5  si applica  la
franchigia   stabilita  dall'articolo   5,   comma   1,  nonche'   le
disposizioni di cui all'articolo 6.
  8. In  analogia a  quanto stabilito dall'articolo  1, comma  3, del
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge  31  dicembre 1996,  n.  677, la  regione
Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla
legge 14 febbraio  1992, n. 185, attua le  procedure di delimitazione
dei territori  colpiti dalle piogge  alluvionali del mese  di ottobre
1996, con riferimento  ad una percentuale di danno del  25 per cento.
Il  termine di  sessanta giorni  previsto dall'articolo  2, comma  1,
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano
la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1
e 2,  nel limite di  lire 28 miliardi, per  gli interventi di  cui ai
commi 3 e 4, nel limite di  lire 17 miliardi, e per gli interventi di
cui  al comma  5, nel  limite di  lire 10,5  miliardi. Al  fabbisogno
complessivo di lire 55,5 miliardi  si fa fronte con le disponibilita'
di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati
gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate
per le finalita' di cui all'articolo 17.