Art. 18. Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996. 1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di ripristino per effetto degli eventi medesimi, e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa (( per la demolizione )) , per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, (( al fine del recupero dell'immobile stesso )) . 3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa. 4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. 5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica. 6. Ove gli immobili (( di cui ai commi 1 e 5 )) non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. 7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 6. 8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 17.