Art. 19.
    Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna
     interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.
  1.   Nei  territori   della   regione  Emilia-Romagna   interessati
dall'evento   sismico  del   15  e   16  ottobre   1996,  individuati
dall'ordinanza   del   Ministro    dell'interno   delegato   per   il
coordinamento della protezione  civile n. 2475 del  19 novembre 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 281
del 30 novembre 1996, la regione (( puo' provvedere: ))
  a)  al completamento  degli interventi  infrastrutturali di  cui al
piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;
  b)  alla riparazione  dei danni,  con miglioramento  sismico, degli
edifici pubblici e di culto;
  c) ad assegnare  ai proprietari, alla data del 16  ottobre 1996, di
immobili  privati, ((  anche  destinati ad  attivita' produttive,  ))
gravemente danneggiati,  contributi fino  al 75  per cento  del costo
della riparazione,  compreso il miglioramento sismico,  con priorita'
per le abitazioni principali  che risultino totalmente o parzialmente
inagibili.
  2. Le prescrizioni tecniche e  i parametri relativi agli interventi
di    cui al  comma 1,  (( lettere  b) e c), )) sono stabiliti  dalla
regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.
(( 2-bis.    Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e per le       ))
(( parti con queste compatibili la regione tiene conto delle       ))
(( decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo   ))
(( tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5,           ))
(( dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il        ))
(( coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre   ))
(( 1996, pubblicata nella    Gazzetta Ufficiale    n. 281 del 30   ))
(( novembre 1996.                                                  ))
(( 3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi    ))
(( per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e di lire  ))
(( 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c),     ))
(( con le disponibilita' di cui all'articolo 21.                   ))