Art. 2.
                        Compiti delle regioni
                 e intese istituzionali di programma
  1.  Per  la  programmazione  degli interventi  di  ricostruzione  e
sviluppo dei territori interessati dalla  crisi sismica, il Governo e
le regioni  utilizzano l'intesa  istituzionale di programma  ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge  23 dicembre 1996, n. 662. ((
L'intesa  istituzionale di  programma riguardera'  in particolare  la
connessione  tra  interventi straordinari,  strettamente  finalizzati
alla ricostruzione, ed interventi  ordinari, con specifica attenzione
a quelli  riguardanti lo  sviluppo delle infrastrutture,  le relative
risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. ))
  2. A tal  fine le regioni predispongono,  secondo criteri omogenei,
il quadro complessivo  dei danni e del  relativo fabbisogno, nonche',
((  su  deliberazione  dei   rispettivi  consigli,  ))  il  programma
finanzario di ripartizione  (( nei limiti ))  delle risorse assegnate
di  cui all'articolo  15.  Nel programma  vengono  individuate, ((  a
partire  dal  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  ))  le
priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi
di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i
nuclei familiari  alloggiati nei moduli abitativi  mobili, la ripresa
delle  attivita' produttive,  il recupero  della funzionalita'  delle
strutture pubbliche e del patrimonio  culturale, (( la presenza degli
insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane,))
la  riqualificazione  e  valorizzazione  degli ambienti naturali, con
particolare  riferimento al  Parco nazionale  dei Monti  Sibillini ed
alle aree protette regionali.
  3. Nell'ambito  dei territori  interessati dalla crisi  sismica, le
regioni, ai fini dell'applicazione dei  benefici di cui agli articoli
4 e 5,  provvedono, (( con criteri omogenei, ))  entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  a)  a  definire  linee  di  indirizzo  per  la  pianificazione,  la
progettazione e  la realizzazione  degli interventi  di ricostruzione
degli  edifici   distrutti  e   di  ripristino,  con   riparazione  e
miglioramento  sismico, degli  edifici danneggiati;  le linee  devono
rendere  compatibili gli  interventi strutturali  e di  miglioramento
sismico  con  la  tutela  degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali,   anche  mediante   specifiche  indicazioni   dirette  ad
assicurare una  architettura ecologica ed il  risparmio energetico, e
stabilire i  parametri necessari per  la valutazione del  costo degli
interventi, incorporando,  altresi', eventuali  prescrizioni tecniche
derivanti  dagli  studi di  cui  alla  lettera  d); tali  linee  sono
vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
  b)  a  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello  di
danneggiamento  per i  quali le  linee di  cui alla  lettera a)  sono
utilizzabili  per   interventi  immediati   di  ricostruzione   o  di
ripristino  e  a  definire  le  relative  procedure  e  modalita'  di
attuazione,  stabilendo   anche  i  parametri  da   adottare  per  la
determinazione  del  costo degli  interventi,  comprese  le opere  di
rifinitura;
  c) a  definire i  criteri in  base ai  quali i  comuni perimetrano,
entro trenta  giorni, i centri  e nuclei, (( o  parte di essi,  )) di
particolare   interesse  maggiormente   colpiti,  dove   gli  edifici
distrutti  o gravemente  danneggiati  superano il  40  per cento  del
patrimonio  edilizio   e  nei  quali  gli   interventi  sono  attuati
attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;
  d)  a realizzare,  avvalendosi anche  del Dipartimento  dei servizi
tecnici nazionali, del  Gruppo nazionale per la  difesa dai terremoti
del Consiglio  nazionale delle ricerche e  dell'Istituto nazionale di
geofisica,  indagini urgenti  di  microzonazione  sismica sui  centri
interessati, allo  scopo di valutare  la possibilita' che  il rischio
sismico  sia aggravato  da  effetti  locali di  sito  e,  in caso  di
riscontro positivo, a formulare  specifiche prescrizioni tecniche per
la ricostruzione;
  e)  a  predisporre un  piano  di  interventi urgenti  sui  dissesti
idrogeologici, (( con priorita' per quelli che costituiscono pericolo
per centri abitati o  infrastrutture, sentite le competenti autorita'
di bacino,  )) sulle infrastrutture  di appartenenza e  sugli edifici
danneggiati di proprieta' delle Regioni  e degli enti locali, nonche'
degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici
servizi; in  tali piani  si potranno prevedere  prescrizioni tecniche
specifiche per  edifici pubblici  strategici e a  particolare rischio
che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili
o  spostabili  in edifici  piu'  sicuri;  i piani  dovranno  altresi'
prevedere la  predisposizione di aree  attrezzate per le  esigenze di
protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.
  4. (( Gli interventi di  ricostruzione avvengono nel rispetto della
vigente  normativa  per  le   costruzioni  sismiche,  utilizzando  il
coefficiente    S=6 per   le zone  attualmente non  classificate. Gli
interventi di  ripristino, con  riparazione e  miglioramento sismico,
degli edifici danneggiati devono  assicurare, al minimo, la riduzione
o  eliminazione   delle  carenze   strutturali  che   ne  influenzano
sfavorevolmente il  comportamento sismico. Negli edifici  in muratura
si  devono  assicurare i  collegamenti  fra  orizzontamenti e  maschi
murari e fra  questi ultimi, nonche' la riduzione  delle spinte nelle
strutture voltate e nelle coperture.  Negli edifici in cemento armato
si  deve  intervenire sulle  tamponature  al  fine di  migliorare  il
comportamento sismico del sistema resistente. )) Tutti gli interventi
di  cui al  comma 3  devono essere  eseguiti sulla  base di  progetti
unitari  che  comprendono  interi  edifici  o  complessi  di  edifici
collegati strutturalmente.
  5. I  comitati tecnicoscientifici di  cui all'articolo 2,  comma 3,
dell'ordinanza  n.   2668  del   28  settembre  1997,   e  successive
modificazioni,    integrati,   per    ciascuna   regione,    ((   dal
vicecommissario per i  beni culturali di cui  all'ordinamento n. 2669
del  1 ottobre  1997, ))  da un  secondo rappresentante  del Servizio
sismico nazionale e  da tre esperti nominati  dalle regioni medesime,
svolgono,  d'intesa  tra loro,  le  funzioni  di coordinamento  e  di
valutazione  tecnica  per  gli  obiettivi  di cui  al  comma  3,  con
particolare  riferimento ai  criteri tecnici  da porre  a base  delle
scelte e  alla definizione dei  parametri da adottare, nonche'  per i
programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 (( e per i piani
di cui all'articolo 8, comma 3. ))
  6. Ai fini della determinazione  del costo degli interventi ammessi
al contributo  pubblico di  cui agli  articoli 3, 4  e 5,  i relativi
parametri tecnici ed economici  sono adottati dalle regioni, d'intesa
con il Ministero  dei lavori pubblici (( e con  il Dipartimento della
protezione civile. ))
  7.  I presidenti  delle  regioni, nominati  commissari delegati  ai
sensi dell'articolo 1  dell'ordinanza n. 2668 del  28 settembre 1997,
completano  gli interventi  urgenti  di  loro competenza  avvalendosi
delle  risorse  e delle  procedure  di  cui alle  ordinanze  indicate
all'articolo 1 e,  comunque, nel termine della durata  dello stato di
emergenza.