Art. 20.
              Modalita' di attuazione degli interventi
  1. Per gli  interventi infrastrutturali e sugli  edifici pubblici e
di culto,  previsti dagli articoli  17 e  19, le regioni  Calabria ed
Emilia-Romagna provvedono  ad individuare  i soggetti  attuatori. Per
gli  stessi  interventi le  regioni  e  gli enti  locali  interessati
possono impegnare risorse  proprie e si avvalgono  delle procedure di
cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.
  2.  Le provvidenze  gia'  concesse con  le  ordinanze del  Ministro
dell'interno delegato  per il coordinamento della  protezione civile,
per  i medesimi  eventi calamitosi,  costituiscono anticipazione  sui
benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera (( c). ))
  3. La  regione Emilia-Romagna provvede  all'accertamento definitivo
dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e
19, comma 1, lettera c), nonche'  a stabilire le relative modalita' e
disposizioni operative.
  4.   Nei  territori   delle  regioni   Calabria  e   Emilia-Romagna
interessati dagli eventi calamitosi di  cui all'articolo 17, comma 1,
e' vietato procedere alla ricostruzione  di immobili distrutti o alla
costruzione di nuovi insediamenti  nelle aree a rischio idrogeologico
che, sulla  base delle direttive  tecniche impartite con  decreto del
Ministro dei  lavori pubblici  in data  14 febbraio  1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana   n. 54  del 6
marzo 1997,  dovranno essere individuate e  perimetrate dalle regioni
entro novanta  giorni dalla  data di entrata  in vigore  del presente
decreto. Se le regioni non  provvedono entro tale termine, si applica
quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma 2,  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677.