Art. 21. Norma di copertura 1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede (( per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017 )) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.