Art. 21.
                         Norma di copertura
  1. A fronte di un fabbisogno  complessivo per gli interventi di cui
agli articoli 17,  18 e 19, pari  a lire 331 miliardi  per la regione
Emilia-Romagna e pari a lire 80  miliardi per la regione Calabria, il
Dipartimento della protezione civile  e' autorizzato a concorrere con
contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire
7  miliardi annui,  a  decorrere dal  1998  e fino  al  2017, per  la
copertura  degli  oneri di  ammortamento  dei  mutui che  le  regioni
contraggono con la Cassa depositi e  prestiti o con altri istituti di
credito, anche in  deroga ai limiti di  indebitamento stabiliti dalla
normativa vigente,  per la realizzazione  degli interventi di  cui ai
predetti articoli. Al relativo onere, a  decorrere dal 1998 e fino al
2017,   si   provvede  ((   per   l'anno   1998  mediante   riduzione
dell'autorizzazione di  spesa relativa alla quota  dello Stato dell'8
per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione  economica per  il
medesimo anno ai  sensi dell'articolo 48 della legge  20 maggio 1985,
n.  222, e  per  gli anni  dal  1999 al  2017  )) mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di cui al decreto-legge  3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come  determinate dalla tabella C della  legge 27 dicembre
1997, n. 450.