Art. 22.
     Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia
       interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997
  1.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  piano  degli
interventi  infrastrutturali di  emergenza  e  di prima  sistemazione
idrogeologica,  predisposto ai  sensi dell'articolo  2 dell'ordinanza
del  Ministro  dell'interno  delegato   per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n.  2622  del 4  luglio  1997,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio
1997, e relativo  ai territori dei comuni della  Lombardia colpiti da
avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia
e' autorizzata a  stipulare, anche con la Cassa  depositi e prestiti,
mutui ventennali  nei limiti di  impegno annui  di lire 5  miliardi a
decorrere dall'anno 1999  e di lire 5 miliardi  a decorrere dall'anno
2000.  I  finanziamenti  sono  ripartiti secondo  gli  importi  e  le
priorita'  individuati nelle  categorie  di  interventi previste  dal
piano.
  2. (( I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di
strade provinciali, le  province )) attuano gli interventi  di cui al
comma   1,   avvalendosi   delle   procedure   e   deroghe   previste
dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.
  3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante
corrispondente utilizzo  delle proiezioni  per i medesimi  anni dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio   e  della   programmazione  economica   per  l'anno   1998,
parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000, l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero e,
quanto a lire  5 miliardi per l'anno  2000, l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici.