Art. 23.
  Misure urgenti  nei territori del  bacino del fiume  Po interessati
dall'alluvione  del  novembre  1994   e  dagli  eventi  idrogeologici
dell'ottobre 1996, nonche' a favore  del complesso di San Costanzo al
Monte.
  1.   Ai  sensi   dell'articolo   13  del   testo  unificato   delle
deliberazioni assunte dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le  regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano,
adottato  con  deliberazione del  18  giugno  1996, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 182  del 5  agosto
1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi
alluvionali della  prima decade del  mese di novembre 1994,  le somme
trasferite ai  comuni, ai  sensi dei  capi III, IV  e V  del predetto
testo  unificato, eventualmente  non erogate  in quanto  eccedenti le
necessita'  definitivamente  accertate,  sono riversate  a  cura  dei
medesimi  comuni,  entro il  termine  del  1 marzo  1998,  all'unita'
previsionale  di base  6.2.2.  "Prelevamento da  conti di  tesoreria,
restituzioni, rimborsi,  recuperi e concorsi vari"  (capo X, capitolo
3449)  dello  stato di  previsione  dell'entrata,  per la  successiva
riassegnazione con  decreti del Ministro  del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica:
  a) per il  15 per cento, a favore dell'unita'  previsionale di base
2.1.1.0. "Funzionamento"  (capitolo 1291)  dello stato  di previsione
del Ministero  dell'interno per  l'anno 1998, al  fine di  far fronte
alle  spese concernenti  il contenzioso  relativo ai  suddetti eventi
alluvionali, a titolo di risarcimento  o di indennizzo a favore delle
parti in causa interessate;
  b) per  il 45 per  cento, a  favore (( dell'unita'  previsionale di
base 6.2.1.9. )) "Calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091)
dello  stato  di  previsione  del Ministero  dei  lavori  pubblici  -
Direzione  generale dell'edilizia  statale  e  servizi speciali,  per
l'anno 1998, al  fine di finanziare ulteriormente  gli interventi per
il    deflusso  delle    acque  di    cui all'articolo   1-sexies del
decreto-legge 28 agosto 1995,  n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n.  438; il Ministro dei lavori pubblici
provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti
competenti;
  c) per  il 40 per cento,  all'integrazione dell'unita' previsionale
di  base 6.2.1.2.  "Fondo per  la protezione  civile" dello  stato di
previsione  della Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  per l'anno
1998,  al  fine  di  consentire  l'adozione  di  ordinanze  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio 1992,  n.  225,  per  la
realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di
Fondovalle Tanaro, interessata  dagli eventi calamitosi idrogeologici
dell'ottobre 1996.
  2.  Gli  enti,  le  societa'   partecipate  e  le  imprese  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 16 febbraio  1995, n. 35,
sono autorizzati  a modificare entro il  31 marzo 1998 i  piani degli
interventi di ripristino delle strutture  danneggiate di cui al comma
1 del medesimo articolo 8,  nei limiti delle risorse finanziarie loro
assegnate, al  fine di  adeguare i  piani medesimi  alle prescrizioni
tecniche adottate dall'Autorita' di bacino  del fiume Po ai sensi del
piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate
alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.
  3. All'articolo 18, comma 2, della  legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole: "sugli importi accodati sono  calcolati interessi pari al 3,5
per  cento."  sono  sostituite  dalle seguenti:  "i  contributi  sono
corrisposti  in  base  al  piano di  ammortamento  originario,  fermo
restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di
rate pagate  dalle imprese  alle scadenze  sono versate  alle imprese
stesse  per  il  tramite  delle  banche  finanziatrici,  che  possono
compensare tali quote  di contributo su richiesta  delle imprese, con
gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento,
mentre  le restanti  quote di  contributo sono  di diretta  spettanza
delle banche finanziatrici  medesime, per far si' che  gli importi da
accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli
importi accodati, ferma  la piena validita' della  garanzia dei fondi
centrali di garanzia di cui agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito,  con modificazioni, dalla legge 16
febbraio  1995, n.  35, e  successive modificazioni  ed integrazioni,
sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento
nominale annuo posticipato. Sugli  stessi importi e' corrisposto alle
imprese,  per  il tramite  delle  banche  finanziatrici, che  possono
compensare  tali  importi come  sopra  previsto,  un contributo  agli
interessi  pari alla  differenza tra  la rata  accodata calcolata  al
tasso  fisso  nominale  annuo praticato  dalle  banche  finanziatrici
medesime e  la stessa rata  calcolata al  predetto tasso del  3,5 per
cento annuo.".
  4. Le disposizioni  di cui al comma 3 si  applicano anche alle rate
alle quali, alla  data di entrata in vigore delle  medesime, sia gia'
stato applicato  quanto previsto dal  suddetto articolo 18,  comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  5.  Le disposizioni  di cui  all'articolo 18  della legge  7 agosto
1997, n. 266, come modificate dal  comma 3, sono applicabili anche ai
titolari degli  studi professionali di  cui all'articolo 5,  comma 7,
del   decreto-legge  3   maggio   1995,  n.   154,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.
  6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3
del  decreto-legge   24  novembre  1994,  n.   646,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  21  gennaio 1995,  n.  22, e  successive
modificazioni  e integrazioni,  il  termine di  cui all'articolo  12,
comma  5-octies,  del    decreto-legge  29  dicembre  1995,   n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e
successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.
(( 6-bis. Per l'intervento a tutela delle  condizioni statiche del ))
(( complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella      ))
(( provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 1.800       ))
(( milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al  ))
(( relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione    ))
(( dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'             ))
(( previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello   ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e    ))
(( della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo      ))
(( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni   ))
(( culturali e ambientali.                                         ))
(( 6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis    ))
(( dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. ))
(( 677, e' prorogato al 31 dicembre 1999.                          ))
(( 6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1    ))
(( dell'articolo 5-ter del decretolegge 3 maggio 1995, n. 154,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n.   ))
(( 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decretolegge 26    ))
(( luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 25 settembre 1996, n. 496, e' prorogato al 31 dicembre 1998.    ))
(( Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge ))
(( di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze  ))
(( provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di    ))
(( cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997,       ))
(( pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 154 del 4 luglio   ))
(( 1997.                                                           ))
(( 6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies  del          ))
(( decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole:   ))
(( "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di   ))
(( conversione del presente decreto" sono sostituite dalle         ))
(( seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della ))
(( legge di conversione del presente decreto".                     ))
(( 6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui ))
(( corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi ))
(( nel piano stralcio PS45 redatto ai sensi del comma 5            ))
(( dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.  ))
(( 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali     ))
(( interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, ))
(( con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per  ))
(( ogni singolo intervento, fissando le modalita' per la gestione. ))
(( 6-septies. All'articolo 4-quinquies  del decreto-legge 19       ))
(( maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6 e' aggiunto il          ))
(( seguente:                                                       ))
(( "6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello    ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e    ))
(( della programmazione economica all'unita' previsionale di base  ))
(( 3.2.1.8 ''Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera'',  ))
(( ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese  ))
(( le cooperative per la raccolta, trasformazione,                 ))
(( commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che         ))
(( intendono rilocalizzare la propria attivita', si applicano i    ))
(( commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative     ))
(( alla possibilita' di accedere ai finanziamenti di cui agli      ))
(( articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. ))
(( 35, nonche' il comma 5 del presente articolo".                  ))
(( 6-octies. Per le finalita' di cui all'articolo  5, comma 1-bis, ))
(( lettera c), del decreto-legge 19 dicemre 1994, n. 691,          ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. ))
(( 35, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 29       ))
(( dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle     ))
(( imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al          ))
(( Mediocredito centrale S.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della    ))
(( deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo ))
(( Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ))
(( del 13 dicembre 1996, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale      ))
(( n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei      ))
(( contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai ))
(( beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale S.p.a. e'      ))
(( autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le ))
(( somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di ))
(( cui all'articolo 3-bis del decretolegge 19 dicembre 1994, n.    ))
(( 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio     ))
(( 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.         ))
(( 6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di      ))
(( prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei ))
(( abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, ))
(( con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani ))
(( Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, ))
(( frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il ))
(( Magistrato per il Po e' autorizzato ad utilizzare i ribassi     ))
(( d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria        ))
(( competenza.                                                     ))