Art. 23-bis.
Semplificazione   delle   procedure   per   il   completamento  della
ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate  dagli
eventi sismici del 1968.
(( 1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre      ))
(( 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4      ))
(( dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dai seguenti:              ))
(( "11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla      ))
(( definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai      ))
(( contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette ))
(( zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in     ))
(( vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge ))
(( 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26      ))
(( gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le     ))
(( modalita' di cui all'articolo 13-bis del predetto               ))
(( decreto-legge n. 8 del 1987.                                    ))
(( 11-bis.  Sono altresi' trasferite ai comuni interessati         ))
(( le funzioni relative alle operazioni e alle procedure           ))
(( necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione ))
(( all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale ))
(( degli immobili e beni espropriati per i lavori di               ))
(( urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai ))
(( privati nonche' degli edifici pubblici nelle zone della Valle   ))
(( del Belice".                                                    ))
(( 2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi ))
(( del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme    ))
(( gia' autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa   ))
(( danneggiata dal sisma del 1968.                                 ))