Art. 23-ter.
Semplificazione   delle   procedure   per   il   completamento  della
ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate  dagli
eventi sismici del 1980, 1981 e 1982.
(( 1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di    ))
(( semplificazione delle procedure relative al completamento del   ))
(( processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone   ))
(( delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre     ))
(( 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente ))
(( raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico        ))
(( approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella ))
(( legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei seguenti        ))
(( criteri ed obiettivi:                                           ))
(( a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attivita' ))
(( di ricostruzione;                                               ))
(( b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie    ))
(( assegnate ai comuni, dando priorita' alla ricostruzione delle   ))
(( abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari            ))
(( effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.          ))
(( 2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri    ))
(( fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato   ))
(( per il completamento della ricostruzione.                       ))
(( 3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi        ))
(( strettamente connessi al completamento della ricostruzione,     ))
(( possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi ))
(( 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.      ))