Art. 23-quater.
Semplificazione  delle  procedure    per  la ricostruzione delle zone
della Sicilia intressate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990.
(( 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone    ))
(( interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle        ))
(( province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della    ))
(( legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo   ))
(( 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con     ))
(( modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono         ))
(( apportate le seguenti modifiche:                                ))
(( a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i seguenti         ))
(( periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia      ))
(( possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il         ))
(( rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo'      ))
(( essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo   ))
(( spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano         ))
(( caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile   ))
(( distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel ))
(( rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente      ))
(( l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a ))
(( titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al       ))
(( patrimonio comunale.";                                          ))
(( b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili"        ))
(( sono aggiunte le seguenti: "da parte dei comuni".               ))
(( 2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997,   ))
(( n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio    ))
(( 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale ))
(( comitato tecnico, nominato dal presidente della regione         ))
(( siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile,      ))
(( predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con ))
(( le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1,       ))
(( lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione    ))
(( del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre     ))
(( 1991, n. 433, precedentemente approvato. La regione siciliana   ))
(( approva il programma e individua per ciascun intervento il      ))
(( soggetto attuatore.                                             ))
(( 3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici     ))
(( privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e ))
(( monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e       ))
(( successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo  ))
(( 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con     ))
(( modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la        ))
(( regione siciliana, gli enti locali e le ammininistrazioni       ))
(( pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui  ))
(( all'articolo 14 commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e  ))
(( di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della regione      ))
(( siciliana 1 settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a      ))
(( carico dello Stato.                                             ))