Art. 4.
                   Interventi a favore dei privati
                     per beni immobili e mobili
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati  distrutti o  danneggiati  dalla crisi  sismica, da  attuarsi
secondo i criteri  e nei limiti dei parametri di  cui all'articolo 2,
e' concesso:
  a) per  gli immobili distrutti,  un contributo pari al  costo delle
strutture,  degli elementi  architettonici esterni  (( ,  comprese le
rifiniture  esterne, ))  e  delle parti  comuni dell'intero  edificio
relativi alla  ricostruzione, da realizzare nell'ambito  dello stesso
insediamento e nel limite delle superfici preesistenti (( aumentabili
esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario; ))
  b) per gli  immobili gravemente danneggiati, un  contributo pari al
costo degli  interventi sulle  strutture (( ,  compreso l'adeguamento
igienicosanitario,   ))   e   per  il   ripristino   degli   elementi
architettonici esterni  (( ,  comprese le rifiniture  esterne ,  )) e
delle parti comuni dell'intero edificio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  trovano
applicazione per soglie di  danneggiamento e vulnerabilita' superiori
a quelle  riportate nell'allegato  A del  presente decreto,  salvo il
caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi (( di recupero
)) di cui all'articolo 3.
(( 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate            ))
(( dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono          ))
(( applicati anche agli immobili con unico proprietario.           ))
(( 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli           ))
(( interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di   ))
(( danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al ))
(( comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui            ))
(( all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un     ))
(( contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione     ))
(( delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e        ))
(( comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna     ))
(( unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a     ))
(( lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare ))
(( comunita' o attivita' turisticoricettive, comprese quelle che   ))
(( offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel   ))
(( caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni          ))
(( significativi alle strutture principali e superiori ad un       ))
(( limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il       ))
(( Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei     ))
(( lavori pubblici.                                                ))
(( 4. I contributi  di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ))
(( ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano           ))
(( proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero,     ))
(( rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di       ))
(( diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari   ))
(( nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, ))
(( per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il           ))
(( proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati  ))
(( diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del     ))
(( completamento degli interventi di ricostruzione o di            ))
(( riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e'        ))
(( dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso  ))
(( delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da    ))
(( versare all'entrata del bilancio dello Stato.                   ))
  5.  Ai    proprietari, ((o usufruttuari  qualora i  proprietari per
qualsiasi  motivo  non  esercitino  tale  diritto, ))  delle   unita'
immobiliari di  cui ai commi  1, 2, 3 e  4 e destinate  ad abitazione
principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo
pari all'80  per cento  del costo delle  rifiniture e  degli impianti
interni, calcolato  sulla base dei  parametri di cui  all'articolo 2,
comma  3, qualora  il reddito  complessivo del  nucleo familiare  del
proprietario,   ((  detratto   il  reddito   derivante  dall'immobile
distrutto o  inagibile )) risultante dalla  dichiarazione dei redditi
per l'anno 1996, calcolati ai  sensi delle leggi regionali emanate in
attuazione  della  delibera  Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  122 del  27 maggio
1995, non  superi l'importo  di lire 21  milioni. Tale  contributo e'
fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21
milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori
a  30  milioni  e  fino  a 50  milioni.  Qualora  il  reddito  derivi
esclusivamente da  lavoro dipendente  o da  pensione e  sia inferiore
all'importo di due pensioni minime  Inps, il contributo e' elevato al
90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.
  6. Ai  soggetti residenti  che hanno  subito, in  conseguenza della
crisi  sismica, la  distruzione  o il  danneggiamento  grave di  beni
mobili e di beni mobili registrati,  in loro proprieta' alla data del
26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al
40 per cento del valore del  danno subito, accertato con le modalita'
di cui  all'articolo 5,  comma 4, nel  limite massimo  complessivo di
lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
  7.  l contributi  di cui  al  presente articolo,  nel rispetto  dei
parametri di cui all'articolo 2,  sono concessi dai comuni sulla base
di modalita'  e procedure definite,  d'intesa, dalle regioni,  (( nei
limiti delle  disponibilita' di cui  all'articolo 15 e  con priorita'
per  i  soggetti  residenti  in immobili  totalmente  o  parzialmente
inagibili. ))
((7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni         ))
(( necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a    ))
(( carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui       ))
(( all'articolo 1 e delle disponibilita' di cui all'articolo 15.   ))