Art. 4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, e' concesso: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni (( , comprese le rifiniture esterne, )) e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti (( aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario; )) b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture (( , compreso l'adeguamento igienicosanitario, )) e per il ripristino degli elementi architettonici esterni (( , comprese le rifiniture esterne , )) e delle parti comuni dell'intero edificio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi (( di recupero )) di cui all'articolo 3. (( 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate )) (( dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono )) (( applicati anche agli immobili con unico proprietario. )) (( 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli )) (( interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di )) (( danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al )) (( comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui )) (( all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un )) (( contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione )) (( delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e )) (( comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna )) (( unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a )) (( lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare )) (( comunita' o attivita' turisticoricettive, comprese quelle che )) (( offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel )) (( caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni )) (( significativi alle strutture principali e superiori ad un )) (( limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il )) (( Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei )) (( lavori pubblici. )) (( 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo )) (( ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano )) (( proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, )) (( rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di )) (( diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari )) (( nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, )) (( per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il )) (( proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati )) (( diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del )) (( completamento degli interventi di ricostruzione o di )) (( riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' )) (( dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso )) (( delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da )) (( versare all'entrata del bilancio dello Stato. )) 5. Ai proprietari, ((o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, )) delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, (( detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile )) risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti. 6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data del 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 7. l contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, (( nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 15 e con priorita' per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili. )) ((7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni )) (( necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a )) (( carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui )) (( all'articolo 1 e delle disponibilita' di cui all'articolo 15. ))