Art. 5.
           Interventi a favore delle attivita' produttive
  1. Al  fine della  ripresa delle attivita'  produttive industriali,
agricole,  zootecniche e  agroindustriali, commerciali,  artigianali,
turistiche,  agrituristiche,  professionali  e  di  servizi,  ((  ivi
comprese   quelle  relative   agli  enti   non  commerciali   e  alle
organizzazioni,   fondazioni  o   associazioni  con   esclusivo  fine
solidaristico, )) aventi  sede o unita' produttive  nei territori dei
comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni
a  beni  mobili  di  loro  proprieta', ivi  comprese  le  scorte,  e'
assegnato un  contributo a  fondo perduto  fino al  30 per  cento del
valore dei  danni subiti e  fino ad un  massimo di lire  300 milioni,
applicandosi  una franchigia  di lire  5  milioni, ridotta  a lire  3
milioni,  per   ((  gli   imprenditori  agricoli   e  ))   i  piccoli
imprenditori,   cosi'  come   definiti  con   decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 229 del 1 ottobre 1997.
(( 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili          ))
(( utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1,       ))
(( distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto  ))
(( disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli      ))
(( immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attivita'         ))
(( zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3,      ))
(( ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.             ))
  3.  Sono altresi'  concessi, in  favore delle  attivita' di  cui al
comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per
cento  del  danno  subito  da   beni  mobili  e  scorte,  nonche'  ((
dell'eventuale  maggiore costo  degli interventi  di cui  al comma  3
dell'articolo 4  e )) del  costo per le  rifiniture interne ((  e gli
impianti ))  degli immobili ricostruiti o  ripristinati, stabilito in
base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del
beneficiario, un  onere non inferiore  al 2  per cento della  rata di
ammortamento. (( Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni
possono erogare  appositi contributi alle strutture  di garanzia fidi
gia' esistenti ed operanti nei territori regionali. ))
  4. I danni  sono attestati con apposita perizia  giurata redatta da
professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e,
per i danni  fino a 5 milioni, con dichiarazione  sostitutiva di atto
di notorieta'.
(( 5. Le provvidenze gia' concesse allo stesso titolo dai          ))
(( commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28         ))
(( settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al       ))
(( presente decreto.                                               ))
  6. Le regioni stabiliscono, ((  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
il piano finanziario degli  interventi, nonche' procedure e modalita'
per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, (( dei finanziamenti
in  conto  interessi  e  di ulteriori  provvidenze  finalizzate  alla
ripresa dell'attivita' produttiva delle  aziende che hanno subito una
riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. ))
(( 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui       ))
(( all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe       ))
(( previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio,   ))
(( del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul   ))
(( mercato di latte e di prodotti a base di latte, come            ))
(( specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del ))
(( 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997.                ))