Art. 5. Interventi a favore delle attivita' produttive 1. Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, (( ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, )) aventi sede o unita' produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni, per (( gli imprenditori agricoli e )) i piccoli imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1997. (( 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili )) (( utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1, )) (( distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto )) (( disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli )) (( immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attivita' )) (( zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, )) (( ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. )) 3. Sono altresi' concessi, in favore delle attivita' di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' (( dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e )) del costo per le rifiniture interne (( e gli impianti )) degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. (( Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nei territori regionali. )) 4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (( 5. Le provvidenze gia' concesse allo stesso titolo dai )) (( commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 )) (( settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al )) (( presente decreto. )) 6. Le regioni stabiliscono, (( entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonche' procedure e modalita' per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, (( dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attivita' produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. )) (( 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui )) (( all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe )) (( previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, )) (( del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul )) (( mercato di latte e di prodotti a base di latte, come )) (( specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del )) (( 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997. ))