Art. 7.
                   Edilizia residenziale pubblica
  1. Le regioni, entro (( novanta  giorni )) dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi
di edilizia residenziale pubblica  nei comuni interessati dalla crisi
sismica.
  2. Il  programma di cui  al comma  1 ricomprende piani  di recupero
urbano di  cui all'articolo 11  del decreto-legge 5 ottobre  1993, n.
398, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4  dicembre 1993, n.
493,   interventi   di   riparazione,  con   miglioramento   sismico,
dell'edilizia  residenziale pubblica  danneggiata,  nonche' un  piano
straordinario   per   ulteriori  unita'   abitative   preferibilmente
attraverso l'acquisizione  e il recupero, con  miglioramento sismico,
di  edifici ricadenti  nei centri  storici o  rurali danneggiati,  da
destinare  alla  locazione,  anche   ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre 1993, n. 493. Il  programma potra' prevedere,
con  priorita' e  urgenza, la  costruzione di  alloggi da  utilizzare
temporaneamente per i nuclei  familiari ospitati nei moduli abitativi
mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.
  3. Per gli interventi di  recupero nei centri storici si applicano,
anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali
e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.
  4. All'onere derivante dal presente  articolo si provvede, al netto
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge
5 agosto  1978, n.  457, con i  fondi di cui  alla legge  14 febbraio
1963,  n.  60, relativi  agli  anni  1996,  1997  e 1998  non  ancora
ripartiti  dal  Cipe,  in  misura  non  inferiore  al  10  per  cento
dell'ammontare complessivo.  Entro il termine di  trenta giorni dalla
data  di entrata  in vigore  del  presente decreto,  il Ministro  dei
lavori  pubblici propone  al Cipe,  sentite le  regioni, la  relativa
ripartizione.
  5. I fondi  gia' attribuiti alle regioni ai  sensi dell'articolo 3,
comma  1,  della legge  17  febbraio  1992,  n. 179,  possono  essere
utilizzati, per  le finalita' del  presente articolo, in  deroga alle
quote  percentuali  fissate  dalle   norme  vigenti  per  le  singole
tipologie di intervento.
  6. Il  terzo comma dell'articolo 44  della legge 5 agosto  1978, n.
457, come modificato  dall'articolo 4 della legge 29  luglio 1980, n.
385, e' sostituito  dal seguente: "La garanzia decorre  dalla data di
stipula,  mediante atto  pubblico,  del contratto  di mutuo  edilizio
ipotecario.  Gli  istituti  mutuanti  trasmettono  periodicamente  al
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi
ai mutui edilizi  a tasso d'interesse ordinario  o agevolato, fruenti
della garanzia  statale, secondo modalita' stabilite  con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
  7. Il sesto  comma dell'art. 17 della legge 5  agosto 1978, n. 457,
e'  sostituito  dal seguente:  "I  provvedimenti  di concessione  del
contributo  devono  essere  comunicati  al  Comitato  per  l'edilizia
residenziale.".