Art. 8.
                    Interventi sui beni culturali
  1.  Entro sessanta  giorni  dalla  data di  entrata  in vigore  del
presente  decreto,  il commissario  delegato  di  cui all'articolo  1
dell'ordinanza n. 2669 del 1  ottobre 1997, con la collaborazione del
Gruppo nazionale per la difesa  dai terremoti del Consiglio nazionale
delle ricerche, di  tecnici delle regioni e degli enti  locali e, ove
occorra, dei Vigili del fuoco,  completa il rilevamento analitico dei
danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
(( 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli       ))
(( interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con  ))
(( le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, ))
(( del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e,         ))
(( comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.    ))
  3. Sulla base dei dati di cui  al comma 1, le regioni, d'intesa con
il  (( commissario  delegato  di cui  al comma  1,  sentiti i  comuni
interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui
all'articolo 2, comma  5, )) predispongono un piano  di interventi di
ripristino, recupero e restauro  del patrimonio culturale danneggiato
dalla crisi  sismica. Predispongono,  altresi', un  piano finanziario
nei limiti delle risorse destinate  allo scopo ai sensi dell'articolo
2,  comma 2,  nonche' degli  stanziamenti  di cui  al comma  4 e  dei
contributi di privati e di  enti pubblici. Nel piano sono individuati
i soggetti pubblici  o privati attuatori degli interventi,  (( che di
norma  sono  i  soggetti  proprietari,   ))  e  sono  ricompresi  gli
interventi urgenti disposti dagli enti  locali, i cui oneri eccedenti
le disponibilita'  di cui al comma  2 sono a carico  delle risorse di
cui  all'art.  15,  comma  1.  (( Il  piano  deve  assicurare,  anche
attraverso un intervento stralcio  prioritario, il coordinamento e la
contemporaneita'   dei  lavori   di  recupero   dei  beni   culturali
danneggiati  dal terremoto  e  di quelli  relativi  agli stessi  beni
previsti  dalla  legge  7  agosto  1997, n.  270.  A  tal  fine  agli
interventi finanziati dalla  citata legge n. 270 del  1997 nei comuni
terremotati delle regioni  Marche e Umbria si  applicano le procedure
di cui all'articolo 14. ))
((3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati         ))
(( danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto  ))
(( dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli     ))
(( altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ))
(( ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre ))
(( 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8    ))
(( ottobre 1997, n. 352.                                           ))
  4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni
culturali  e ambientali,  il  soprintendente per  i beni  ambientali,
architettonici, artistici  e storici dell'Umbria e  il soprintendente
per i beni ambientali e  architettonici delle Marche sono autorizzati
a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti,
il  Fondo  di  sviluppo  sociale del  Consiglio  d'Europa,  la  Cassa
depositi e prestiti ed altri  enti creditizi nazionali ed esteri, nel
limite di impegno  annuo, a decorrere dal 1999 fino  al 2018, di lire
15  miliardi.  I proventi  dei  mutui  affluiscono direttamente  alle
contabilita'  speciali  intestate  agli stessi  soprintendenti;  tali
modalita'  si  applicano anche  alle  operazioni  finanziarie di  cui
all'art.  1,  comma 9,  del  decreto-legge  6  maggio 1997,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge  1 luglio 1997, n. 203. Al
relativo  onere  per  gli  anni  1999 e  2000  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo  delle proiezioni  per i medesimi  anni dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica per  l'anno 1998, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.
  5. All'articolo  8, comma 1,  della legge  8 ottobre 1997,  n. 352,
sono aggiunte in fine, le  seguenti parole: "continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 7  della legge 11 agosto 1991, n.
266.".
  6. I soprintendenti delle Marche  e dell'Umbria sono autorizzati ad
aprire un conto corrente bancario  presso istituti di credito ove far
affluire contributi  di enti e  di privati destinati al  restauro dei
beni culturali  danneggiati dal sisma. L'istituto  bancario provvede,
non  oltre i  cinque giorni  dalla riscossione,  al versamento  delle
relative somme alla sezione di  tesoreria provinciale dello Stato per
essere riassegnate alle pertinenti  unita' previsionali di base dello
stato di previsione  del Ministero per i beni  culturali e ambientali
ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
  7.  Il Ministero  per  i  beni culturali  e  ambientali provvede  a
potenziare  il  personale  delle  soprintendenze  e  le  stesse  sono
autorizzate, nel limite del 2 per  cento degli stanziamenti di cui al
comma   4,  ad   applicare  le   misure  di   potenziamento  previste
dall'articolo 14, comma 14.