(all. 1 - art. 1)
                REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE
             DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
                             (I.N.F.N.)
                               Art. 1.
                             Le strutture
  1. Per  l'espletamento dei propri compiti  istituzionali l'I.N.F.N.
opera  con  strutture  proprie  eventualmente  integrate  con  quelle
dell'universita',  di  altri  istituti   pubblici  di  ricerca  e  di
amministrazioni dello Stato.
   2. L'istituto e' articolato nelle seguenti strutture:
    sezioni;
    laboratori Nazionali;
    centri Nazionali;
    amministrazione Centrale.
  3.  Nel   presente  regolamento,  ai  sensi   dell'articolo  9  del
regolamento  generale  dell'istituto,   e'  altresi'  considerato  il
servizio di presidenza.
  4. I provvedimenti organizzativi delle  strutture di cui agli artt.
20, comma  1, lettera a) e  24, comma 2, lettera  a), del regolamento
generale dell'istituto,  dovranno essere conformi a  quanto stabilito
con il presente regolamento generale delle strutture.
                               Art. 2.
                              Le sezioni
  1.  Le  sezioni  sono  strutture scientifiche  aventi  il  fine  di
svolgere   l'attivita'  di   ricerca  nel   quadro  degli   obiettivi
programmatici  dell'istituto;  esse  hanno  sede di  norma  presso  i
dipartimenti  di  fisica delle  universita'  sulla  base di  apposite
convenzioni. Alle  sezioni possono  afferire gruppi  collegati aventi
sede presso  universita' o centri  di ricerca  che non siano  sede di
sezioni dell'istituto.
  2.  Le   sezioni,  in  rapporto  con   le  esigenze  organizzative,
amministrative  e  tecniche  della   ricerca,  nonche'  ai  fini  del
trasferimento delle conoscenze e  delle tecnologie acquisite, possono
articolarsi   in   unita'   funzionali  e   servizi,   con   apposito
provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli artt.
10, comma  4, lettera h) e  20, comma 1, lettera  a), del regolamento
generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.
  3.  Alle  unita'  funzionali  e' preposto,  con  provvedimento  del
direttore,   personale  dipendente   con  profilo   professionale  di
ricercatore  ovvero  di  tecnologo,  ovvero  professori  universitari
ordinari, straordinari  ed associati, dotati di  incarico di ricerca,
ovvero  ricercatori  universitari,  comunque dotati  di  incarico  di
ricerca.
  4.  Ai servizi,  a seconda  della loro  rilevanza quantitativa  e/o
qualitativa, puo'  essere preposto, con provvedimento  del direttore,
personale  dipendente, ovvero  personale  non  dipendente, dotato  di
incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
  5.  Presso la  sezione  di Pisa  e'  istituita l'unita'  funzionale
Virgo.
  Ad essa e' preposto, con  provvedimento del direttore, oltreche' il
personale  dipendente e  non  di  cui al  precedente  comma 3,  anche
personale  di istituzioni  di ricerca  internazionali, comunitarie  e
straniere inquadrato in analoghi profili professionali.
  L'unita'  funzionale  Virgo puo'  articolarsi  al  suo interno  con
modalita' analoghe a quelle descritte nel successivo art. 3, comma 4.
                               Art. 3.
                        I laboratori nazionali
  1.  I laboratori  nazionali sono  strutture scientifiche  aventi il
fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali
per le attivita'  di ricerca dell'istituto ed  eventualmente di altri
enti,  nonche' di  svolgere  attivita' di  ricerca  nel quadro  degli
obiettivi  programmatici   dell'istituto.  Ai   laboratori  nazionali
possono afferire  gruppi collegati  aventi sede presso  universita' o
centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'istituto.
  2.   I  laboratori   nazionali,   in  rapporto   con  le   esigenze
organizzative, amministrative  e tecniche  della ricerca,  nonche' ai
fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite,
possono articolarsi  in divisioni,  unita' funzionali e  servizi, con
apposito provvedimento  organizzativo, ai  sensi di  quanto stabilito
dagli artt. 10,  comma 4, lettera h)  e 20, comma 1,  lettera a), del
regolamento generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.
  3.  Possono  essere  istituite  alcune  o  tutte  tra  le  seguenti
divisioni:
    divisione ricerca;
    divisione tecnica e dei servizi generali;
    divisione acceleratori.
   Le divisioni si articolano in servizi.
  4.  Le  unita'  funzionali  ed i  servizi  possono  articolarsi  in
reparti, qualora trattasi di attivita' tecniche ed in uffici, qualora
trattasi di attivita' amministrative.
  5. Alle divisioni definite al  precedente comma 3, e' preposto, con
provvedimento del direttore:
  alla  divisione  ricerca,   personale  dipendente  appartenente  al
profilo professionale  di ricercatore ovvero  professori universitari
ordinari, straordinari  ed associati, dotati di  incarico di ricerca,
ovvero  ricercatori  universitari,  comunque dotati  di  incarico  di
ricerca;
  alla divisione  tecnica e  dei servizi  generali ed  alla divisione
acceleratori,   personale   dipendente    appartenente   al   profilo
professionale di  tecnologo ovvero di ricercatore,  ovvero professori
universitari ordinari,  straordinari ed associati dotati  di incarico
di  ricerca  ovvero  ricercatori   universitari  comunque  dotati  di
incarico di ricerca.
  6.  Alle  unita'  funzionali  e' preposto,  con  provvedimento  dei
direttore,   personale  dipendente   con  profilo   professionale  di
ricercatore  ovvero  di  tecnologo,  ovvero  professori  universitari
ordinari, straordinari  ed associati, dotati di  incarico di ricerca,
ovvero  ricercatori  universitari,  comunque dotati  di  incarico  di
ricerca.
  7. Ai  servizi, ai  reparti ed  agli uffici,  a seconda  della loro
rilevanza  quantitativa e/o  qualitativa, puo'  essere preposto,  con
provvedimento del  direttore, di norma, personale  dipendente, ovvero
personale  non  dipendente,  dotato  di  incarico  di  ricerca  o  di
collaborazione tecnica.
                               Art. 4.
                          I centri nazionali
  1. I centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di
sviluppare, realizzare  o gestire apparecchiature strumentali  per le
attivita' dell'istituto,  nonche' di svolgere attivita'  di ricerca e
sviluppo  tecnologico   nel  quadro  degli   obiettivi  programmatici
dell'istituto.
  2. I centri  nazionali, in rapporto con  le esigenze organizzative,
amministrative e  tecniche, nonche'  ai fini del  trasferimento delle
conoscenze  e  delle  tecnologie acquisite,  possono  articolarsi  in
unita'   funzionali    e   servizi,   con    apposito   provvedimento
organizzativo, ai sensi di quanto  stabilito dagli artt. 10, comma 4,
lettera  h) e  20,  comma  1, lettera  a),  del regolamento  generale
dell'istituto e con le procedure ivi previste.
  3.  Alle  unita'  funzionali  e' preposto,  con  provvedimento  del
Direttore,   personale  dipendente   con  profilo   professionale  di
tecnologo.
  4.  Ai servizi,  a seconda  della loro  rilevanza quantitativa  e/o
qualitativa, puo'  essere preposto, con provvedimento  del direttore,
di  norma, personale  dipendente,  ovvero  personale non  dipendente,
dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
                               Art. 5.
                      L'amministrazione centrale
  1.  L'amministrazione   centrale  svolge  funzioni   di  indirizzo,
coordinamento  e verifica  dell'attivita' amministrativa  decentrata;
predispone i  bilanci preventivi e  consuntivi; cura la  gestione del
personale;   assicura  i   servizi   tecnici,   professionali  e   di
sorveglianza centrali;  cura la predisposizione e  l'esecuzione degli
atti deliberativi di competenza.
  I  dirigenti delle  direzioni e  dei servizi  della amministrazione
Centrale sono  responsabili degli atti  dei loro uffici  e forniscono
supporto  professionale  e   organizzativo  all'azione  degli  organi
direttivi dell'istituto.
  2.  L'amministrazione centrale  dell'Istituto  nazionale di  fisica
nucleare  e'  articolata,  ai  sensi   dell'art.  25,  comma  1,  del
regolamento generale dell'istituto, in direzioni e servizi.
   Le direzioni sono le seguenti:
     a) direzione affari generali e ordinamento;
     b) direzione affari amministrativi;
     c) direzione affari del personale;
     d) direzione affari contrattuali e patrimoniali;
   i servizi sono i seguenti:
     e) servizio affari internazionali;
     f) servizio affari legali e contenzioso;
     g) servizio coordinamento attivita' di ingegneria;
     h) servizio ispettivo;
     i) servizio medicina dei lavoro;
     l) servizio protezione dalle radiazioni.
  Alle  direzioni  sono preposti,  di  norma,  dirigenti con  profilo
amministrativo.  Ai  servizi e'  preposto,  di  norma, personale  con
profilo professionale di tecnologo.
  3. Il direttore della amministrazione  centrale, di cui all'art. 24
del regolamento generale dell'Istituto  nazionale di fisica nucleare,
si avvale di un servizio di direzione posto alle sue dipendenze.
  4. L'articolazione in uffici delle direzioni, nonche' le competenze
di  ciascuna  direzione,  servizio   e  ufficio,  sono  definite  nel
provvedimento organizzativo della struttura di cui all'art. 24, comma
2, lettera a dei regolamento generale dell'istituto.
                               Art. 6.
                        Servizio di presidenza
  1.  Ai  sensi  dell'art.  9,  comma  6,  del  regolamento  generale
dell'I.N.F.N., e'  istituito il  servizio di presidenza  con funzioni
istruttorie e  di supporto  tecnico -  professionale in  relazione ai
compiti  del  Presidente,  della  giunta esecutiva  e  del  consiglio
direttivo.
  2. Il servizio e' alle dirette dipendenze del presidente.
  3. Al  servizio e'  preposto un  responsabile. La  composizione del
servizio verra' definita nel relativo provvedimento organizzativo.
                               Art. 7.
                      Norme transitorie e finali
  1.  Fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
organizzativi delle strutture restano in vigore quelli vigenti.
  2. Il presente regolamento  generale delle strutture sostituisce il
vigente  ordinamento  dei  servizi   (doc.  gen.  n.  855/86-rev.  9,
approvato con  nota del  Ministero della  pubblica istruzione  del 30
aprile 1987, prot. n. 2057).
  Elenco delle strutture dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
   Sezioni:
    sezione di Bari
    sezione di Bologna
    sezione di Cagliari
    sezione di Catania
    sezione di Ferrara
    sezione di Firenze
    sezione di Genova
    sezione di Lecce
    sezione di Milano
    sezione di Napoli
    sezione di Padova
    sezione di Pavia
    sezione di Perugia
    sezione di Pisa
    sezione di Roma
    sezione di Roma II
    sezione di Roma III
    sezione di Torino
    sezione di Trieste
   Laboratori nazionali:
    laboratori nazionali di Frascati
    laboratori nazionali del Gran Sasso
    laboratori nazionali di Legnaro
    laboratori nazionali del Sud
   Centri nazionali:
  C.N.A.F.  - Centro  nazionale per  la ricerca  e lo  sviluppo nelle
tecnologie informatiche e telematiche.
    Amministrazione centrale