Art. 3.
  1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere  i
dati  delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica secondo
le specifiche tecniche che saranno indicate con  successivo  decreto.
Le  stesse  specifiche  tecniche devono essere osservate anche per la
trasmissione in via telematica  dei  medesimi  dati  da  parte  della
"Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate.
  2.  Le  modalita'  e i termini per la presentazione dei dati in via
telematica saranno stabiliti con successivo decreto.
  3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della  legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  che appongono il visto di conformita', non
devono trasmettere  in  via  telematica  le  dichiarazioni,  da  essi
predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della "Poste
italiane S.p.a." o delle banche convenzionate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 7 aprile 1998
         Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO