(all. 2 - art. 1) (parte 2)
semilavorati e di altri  beni  mobili,  esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facolta'
di  indicare  l'ammontare di detti ricavi per i quali e' stata emessa
fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tener conto, invece:
-  dei  ricavi  derivanti  dalla  cessione  di  azioni  o  quote   di
  partecipazione  in  societa' ed enti indicati alle lettere a), b) e
  d) del comma 1 dell'articolo  87  del  Tuir,  comprese  quelle  non
  rappresentate  da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli
  in  serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono  immobilizzazioni
  finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al  cui  scambio  e'
  diretta l'attivita' dell'impresa;
-  delle  indennita'  conseguite  a  titolo di risarcimento, anche in
  forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di  beni  da
  cui originano ricavi.
Non  vanno,  altresi',  presi  in considerazione gli altri componenti
positivi che concorrono a formare il  reddito,  compresi  i  proventi
conseguiti  in  sostituzione  di  redditi derivanti dall'esercizio di
attivita'  conseguite,  anche   in   forma   assicurativa,   per   il
risarcimento  dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi,
con esclusione dei danni dipendenti da invalidita'  permanente  o  da
morte.
Nel   rigo   RA74   va  indicato  l'ammontare  degli  altri  proventi
considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito  spazio
quelli  di  cui  alla  lettera  d)  del  menzionato comma (indennita'
conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa,  per
la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel  rigo  RA75 va indicato il valore delle rimanenze finali relative
a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci
(art. 59, comma 1, del Tuir);
2)  prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  servizi  non  di  durata
ultrannuale  (art.  59,  comma  5, del Tuir). Nell'apposito spazio il
contribuente ha facolta' di indicare il valore delle  sole  rimanenze
finali relative a prodotti finiti.
Nel  rigo RA76 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere,
forniture e servizi di durata  ultrannuale  in  corso  di  esecuzione
(art.  60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle
rimanenze in esame valutate ai sensi  dell'art.  60,  comma  5  dello
stesso Tuir.
Nel  rigo RA77 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997
relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti
e merci nonche' ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi  non
di  durata  ultrannuale.  Nell'apposito  spazio  il  contribuente  ha
facolta' di  indicare  le  esistenze  iniziali  relative  a  prodotti
finiti.
Nel  rigo RA78 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997
relative  a  opere,  forniture  e  servizi  di  durata   ultrannuale,
evidenziando  nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame
valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Nel rigo RA79 va indicato il costo per l'acquisto di materie prime  e
sussidiarie,  semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le
lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel rigo RA80 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni  e
servizi   strettamente  correlati  alla  produzione  dei  ricavi  che
originano dall'attivita' di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi  in  considerazione  ai  fini
della  compilazione  del  rigo in esame quelli di tipo gestionale che
riguardano  il  complessivo  svolgimento  dell'attivita',  quali,  ad
esempio,  quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle
imposte  e  tasse  non  direttamente  correlate  alla  produzione dei
ricavi.
Per attivita' di  produzione  di  servizi  devono  intendersi  quelli
aventi  per  contenuto  prestazioni  di  fare  ancorche', per la loro
esecuzione, siano  impiegati  beni,  materie  prime  o  materiali  di
consumo.
A  titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per
i  carburanti  e  i   lubrificanti   sostenute   dalle   imprese   di
autotrasporto   di   cose   per   conto  di  terzi,  dagli  agenti  e
rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio
taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle
imprese di  autotrasporto;  le  spese  per  l'acquisto  dei  prodotti
utilizzati  dai  barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della
loro attivita' (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli);  i
costi   sostenuti   per   l'acquisto  di  materiale  elettrico  dagli
installatori di impianti elettrici; i diritti pagati  alla  SIAE  dai
gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle
scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per
i  pedaggi  autostradali  sostenute dalle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel  rigo  in  oggetto
anche  le  spese  sostenute  per  prestazioni di terzi ai quali viene
appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno,  di  regola,  computate  nella
determinazione  del  valore  da  indicare  al  rigo  RA87  "spese per
acquisti di servizi". Tuttavia,  qualora  in  contabilita'  le  spese
sostenute  per  il  consumo  di  energia  direttamente utilizzata nel
processo produttivo siano  state  rilevate  separatamente  da  quelle
sostenute  per  l'energia  non direttamente utilizzata nell'attivita'
produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in
esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa  utilizzi
energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi
civili"  e  contabilizzi  separatamente  le  menzionate  spese,  puo'
inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra  le  spese  da
indicare nel rigo in oggetto.
Nel  rigo RA81 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i
contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo
pieno e a tempo parziale e dagli  apprendisti  che  abbiano  prestato
l'attivita'  per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli
stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle  quote
di  indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonche'
delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte
ai lavoratori che hanno cessato l'attivita' eventualmente dedotte  in
base al criterio di casa;
2.  le  spese  per  altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di
lavoro dipendente (cioe' quelle sostenute per il lavoratori autonomi,
collaboratori  coordinati   e   continuativi,   ecc.),   direttamente
afferenti  all'attivita'  esercitata  dal  contribuente,  comprensive
delle  quote  di  indennita'  di  fine  rapporto  dei   collaboratori
coordinati  e  continuativi  maturate  nel  periodo  di  imposta,  ad
eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno  cessato
l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si  precisa,  altresi', che vanno considerati nel computo delle spese
per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti  anche  i  costi
sostenuti  per  le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale
dai  lavoratori  dipendenti   e   dai   titolari   di   rapporti   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  nel  rispetto dei limiti
stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del  valore
da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni
di   lavoro   direttamente   afferenti   all'attivita'   svolta   dal
contribuente si devono intendere quelle rese  dai  prestatori  al  di
fuori  dell'esercizio  di  un'attivita' commerciale, a condizione che
abbiano  una  diretta  correlazione  con   l'attivita'   svolta   dal
contribuente  stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacita'
di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si  considerano  spese
direttamente  afferenti  all'attivita' esercitata, ad esempio, quelle
sostenute: da una impresa edile per un progetto  di  ristrutturazione
realizzato  da  un  architetto;  da  un laboratorio di analisi per le
prestazioni rese  da  un  medico  che  effettua  i  prelievi;  da  un
fabbricante  di  mobili per un progetto realizzato da un designer. Si
considerano  altresi'  spese  direttamente  afferenti   all'attivita'
esercitata  quelle  sostenute  per  il pagamento dei compensi ai soci
amministratori,  mentre  i  compensi  agli  amministratori  non  soci
rientrano tra le spese da indicare al rigo RA87.
Non  possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti
all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di  un
legale   che   ha  assistito  il  contribuente  per  un  procedimento
giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio
di una attivita' d'impresa (pertanto non vanno considerate  nel  rigo
in  oggetto,  ad  esempio,  le  provvigioni  corrisposte  dalla  case
mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa  presente,
infine,  che  non  vanno computate nel valore da inserire nel rigo in
esame le spese indicate al rigo RA87 "Spese per acquisti di  servizi"
quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta
della contabilita'.
Nel  rigo  RA82  vanno indicati gli utili spettanti agli associati in
partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con  riferimento
al  requisito  della prevalenza, si precisa che, non e' possibile, in
concreto, piu'  di  una  partecipazione  prevalente  agli  utili  con
riferimento alla medesima persona.
Nell'apposito  spazio  del  rigo RA82, deve essere indicato il numero
complessivo  dei   mesi   in   cui   gli   associati   che   prestano
prevalentemente   lavoro   hanno   svolto   l'attivita'   nell'ambito
dell'impresa. Nel caso di piu'  associati  deve  essere  indicata  la
somma  dei  mesi  in  cui  ciascun  associato  ha  svolto l'attivita'
nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno  ha
prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero
anno  e  l'altro  soltanto  per  due  mesi, dovra' essere indicato il
numero 14.
Nel rigo RA83 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del
costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per  l'esercizio
dell'impresa,  determinate  ai  sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad
eccezione  di  quelle  relative   ad   ammortamenti   anticipati   ed
accelerati,  nonche'  le  spese per l'acquisto di beni strumentali di
costo unitario non superiore ad 1 milione  di  lire.  Negli  appositi
spazi  va  indicata  la  quota  di ammortamento relativa al valore di
avviamento e agli immobili.
Nel  rigo  RA84  vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di
ammortamento anticipato.
Nel rigo RA85 vanno indicate le maggiori quote dedotte  a  titolo  di
ammortamento  accelerato  ai  sensi  dell'art.  67,  comma  3,  primo
periodo, del Tuir.
Nel rigo RA86  vanno  indicati  i  canoni  di  locazione  finanziaria
relativi   a   beni  strumentali  esclusi  gli  immobili,  riportando
nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare  degli  oneri
finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze
di  semplificazione,  in  luogo  dei  medesimi  possono  indicare  un
ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo
di  imposta  e  l'importo  risultante  dal  seguente  calcolo:  costo
sostenuto  dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini
della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al
rigo RA88, colonna 1) diviso il  numero  dei  giorni  di  durata  del
contratto  di  locazione finanziaria e moltiplicata per il numero dei
giorni del periodo d'imposta  compresi  nel  periodo  di  durata  del
contratto di leasing.
Si  precisa, altresi', che i canoni di locazione finanziaria relativi
ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo  67,  comma  8-
bis,  del  Tuir  non  rilevano ai fini della compilazione del rigo in
esame,  sempreche'  non   siano   destinati   a   essere   utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa.
Nel rigo RA87 vanno indicate le spese sostenute  per:  l'acquisto  di
servizi  inerenti  all'amministrazione; la tenuta della contabilita';
il trasporto dei beni connesso all'acquisizione  o  alla  vendita;  i
premi di assicurazione relativi alla attivita'; i servizi telefonici,
compresi  quelli  accessori;  i  consumi  di  energia;  i carburanti,
lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi  tassativa,
si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non
  includono  le  spese  di pubblicita', le spese per imposte e tasse,
  nonche'  le  spese  per  l'acquisto  di  beni,  quali   quelli   di
  cancelleria.    Rientrano,  invece,  in  tali spese, ad esempio, le
  provvigioni  attribuite  dalla  case   mandanti   agli   agenti   e
  rappresentanti  di  commercio  e  quelle attribuite dagli agenti di
  assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori
  non soci;
- le spese di tenuta  della  contabilita'  includono  quelle  per  la
  tenuta  dei  libri  paga  e per la compilazione delle dichiarazioni
  fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per
  l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra  le  spese
  in  oggetto  solo  se  le  stesse non sono state comprese nel costo
  degli stessi beni quali oneri accessori;
-  non  si  tiene  conto  dei  premi  riguardanti  le   assicurazioni
  obbligatorie  per  legge, ancorche' l'obbligatorieta' sia correlata
  all'esercizio dell'attivita' d'impresa (quali ad esempio,  i  premi
  riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli
  stessi,  ai  fini  di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli
  per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
-  tra  i  consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel
  periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte  energetica  (energia
  elettrica,  metano,  gasolio,  ecc)  utilizzata  per  consentire lo
  svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per
  il riscaldamento dei locali.  Rientrano  tra  i  consumi  in  esame
  quelli  relativi  al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese
  esercenti l'attivita' di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili  includono  tutto  cio'  che
  serve  per  la  trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano,
  gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le  spese
in  oggetto  quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e
riparazione e per viaggi e trasferte.
Nel rigo RA88, colonna 1, va indicato il valore dei beni  strumentali
ottenuto sommando:
a)  il  costo  storico,  comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali
e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili  ai  sensi  degli
artt.   67  e  68  del  Tuir,  da  indicare  nel  registro  dei  beni
ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti  e  tenendo  conto  delle
eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti
in  dipendenza  di  contratti  di  locazione  finanziaria,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo
il  prezzo   di   riscatto,   anche   successivamente   all'esercizio
dell'opzione di acquisto;
c)  il valore normale al momento dell'immissione nell'attivita' per i
beni acquisiti in comodato  ovvero  in  dipendenza  di  contratti  di
locazione  non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda,
va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto  di
affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore
normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione della voce "Valori dei beni strumentali":
-  non  si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere
  aventi  il  requisito  della  stabilita',  e  dei   beni   di   cui
  all'articolo 67;
-  va  computato  il  valore  dei  beni  il cui costo unitario non e'
  superiore ad un milione di lire,  ancorche'  gli  stessi  beni  non
  siano  stati  rilevati  nel  registro dei beni ammortizzabili o nel
  libro degli inventari;
- il valore dei beni posseduti per una parte  dell'anno  deve  essere
  ragguagliato  ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando
  quest'ultimo  pari  a  365  giorni,  anche  in  caso  di  inizio  o
  cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta.
Si  fa  presente,  inoltre,  che  per  i  mezzi di trasporto a motore
utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente
rilevante  di  cui  all'art.  121-bis  del  Tuir  (vedere   la   voce
"Deducibilita'   delle  spese  inerenti  l'utilizzo  di  autovetture,
autocaravan, motocicli e ciclomotori") nella Novita' della disciplina
del reddito d'impresa.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori  di
cui  alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del
20 per cento. La  riduzione  e'  attribuita  a  tutti  gli  esercenti
attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno
fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D. L. 357 del 1994
(quindi,  ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno
1994 o in relazione all'acquisto di beni usati.
Nel rigo RA88, colonna 2, va indicato il valore dei beni  strumentali
riferibile  a  macchine  d'ufficio  elettromeccaniche ed elettroniche
compresi e computers ed i sistemi  telefonici  elettronici  acquisiti
anteriormente al 1 gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale
valore  occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4,
comma 3, del D.P.C.M. 29  gennaio  1996,  senza  tenere  conto  della
riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Nel  rigo  RA88,  colonna  3, va indicato il valore complessivo delle
autovetture  utilizzate  dai  soggetti  che  svolgono  le   attivita'
indicate  alle  lettere  da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato
ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti  ad  una  medesima
categoria  omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza
tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai  soggetti  che
svolgono le attivita' e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello
stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b)   altri  trasporti  terrestri,  regolari,  di  passeggeri  (codice
60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non  regolari,  di  passeggeri  (codice
60.23.0.);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g)  attivita'  delle  lavanderie  per  alberghi,  ristoranti,  enti e
comunita' (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare  riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio
1996,  senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1,
del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione
non spetta.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

13
MOD. 750/RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA
GENERALITA'
Il presente modello deve essere compilato dalle societa'  di  persone
esercenti  attivita'  commerciali che determinano il reddito ai sensi
dell'articolo 79 del Tuir poiche'  nell'anno  1996  hanno  conseguito
ricavi per un ammontare non superiore:
-  a  lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni
  di servizi;
- a lire  1  miliardo,  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
  attivita';
e che non hanno optato per la contabilita' ordinaria.
Tale  modello  deve essere altresi' compilato dalle suddette societa'
che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale  nel  1997  e
che per detto anno hanno tenuto la contabilita' semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno
assunti secondo i criteri di competenza.
Per  le  imprese  che  esercitano  contemporaneamente  prestazioni di
servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente, a condizione che  i  ricavi  siano
annotati  distintamente;  in  mancanza  si  considerano prevalenti le
attivita' diverse dalle prestazioni di servizio.
Si fa presente che le societa' esercenti attivita' commerciali che si
sono avvalse nell'anno 1996 del regime  ordinario  di  determinazione
del  reddito  e  che  sono  passate nell'anno 1997 al regime previsto
dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per  la  determinazione  del
reddito relativo all'anno 1997, i criteri di cui al D.M. 27 settembre
1989, n. 352.
Per  la  determinazione  del reddito d'impresa delle societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  che  esercitano   attivita'
agricole e che nel periodo d'imposta 1996 determinavano il reddito su
basi  catastali,  ai  sensi  dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per
quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n.  11  del
10 aprile 1991.
    ATTENZIONE
    I  redditi  derivanti  dalle  nuove  iniziative produttive per le
    quali e' stato chiesto di fruire del regime  fiscale  sostitutivo
    di  cui  all'art.  1  del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito
    dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano  ai  fini  dell'ILOR
    dovuta  dalle  societa'  e  delle  imposte  personali  dovute dai
    singoli soci  e,  pertanto,  non  devono  essere  dichiarati.  La
    societa'  puo' fruire del regime agevolativo purche' tutti i soci
    si trovino nelle condizioni indicate nell'art.  1,  comma  1  del
    D.L. n. 357, del 1994.
    Va  precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni
    di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo  non
    costituiscono  componenti  negativi  di  reddito per i rispettivi
    cessionari o  committenti;  le  fatture  e  gli  altri  documenti
    comprovanti   l'effettuazione   delle  operazioni  devono  recare
    l'indicazione che il corrispettivo e' indeducibile.
    Per le  societa'  personali  in  regime  fiscale  per  intero  da
    ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve
    essere effettuato cumulativamente dalla societa'.
Il Mod. 750/RB si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini ILOR".
Nel  riquadro  in  alto  a  destra  del modello va indicato il codice
fiscale della societa'.
Nel rigo RB1 va indicato:
- campo 1, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo
  complessivo ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli  oneri  accessori  di  diretta
   imputazione  e  degli  eventuali  contributi  di  terzi,  dei beni
   materiali e immateriali, escluso l'avviamento,  ammortizzabili  ai
   sensi  degli  art.  67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei
   beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto  ai  fini
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto, al lordo degli ammortamenti e
   tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti
   in dipendenza di  contratti  di  locazione  finanziaria  al  netto
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  A  tal fine non assume alcun
   rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio
   dell'opzione di acquisto,
c) il valore nominale, al momento dell'immissione nell'attivita', dei
   beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza  di  contratti  di
   locazione   non  finanziaria.  In  caso  di  affitto  o  usufrutto
   d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali
   nell'atto  di  affitto  o  di  costituzione  in  usufrutto  o,  in
   mancanza,  il  loro  valore normale determinato con riferimento al
   momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali:
- non si tiene conto degli immobili, incluse le  costruzioni  leggere
  aventi il requisito della stabilita';
-  va  computato  il  valore  dei  beni  il cui costo unitario non e'
  superiore ad un milione di lire ancorche' gli stessi beni non siano
  stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel  registro
  degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
-  il  valore  dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere
  ragguagliato ai giorni di possesso considerando quest'ultimo pari a
  365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel
  corso del periodo d'imposta.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto  totalmente  indetraibile
per  effetto  dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista
per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del  1972
e  in quella del pro-rata di indetraibilita' determinato nella misura
del cento per cento applicando i  criteri  di  cui  all'articolo  19,
terzo  comma,  dello  stesso  D.P.R.  n.  633 del 1972, l'imposta sul
valore  aggiunto  relativa  alle  singole  operazioni   di   acquisto
costituisce  una  componente  del  costo  del bene cui afferisce. Con
riferimento, invece, alle  ipotesi  di  pro-rata  di  indetraibilita'
dell'imposta  sul  valore  aggiunto diverso dal cento per cento, tale
onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli  autocaravan,  i
motocicli  e  i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si
assume il costo fiscalmente rilevante di  cui  all'art.  121-bis  del
Tuir  (vedere  la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori"  nelle  istruzioni
comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB E 750/RP);
Per  i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di
cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e  del
20  per  cento.  La  riduzione  e'  attribuita  a tutti gli esercenti
attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno
fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L.  n.  357  del
1994  (quindi,  ad esempio, anche alle societa' costituite dopo il 12
giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
- nel campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile  a  macchine
  d'ufficio  elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e
  i sistemi  telefonici  elettronici  acquisiti  anteriormente  al  1
  gennaio  1994.  Ai fini della determinazione di tale valore occorre
  fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3,  del
  D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui
  all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 27 marzo 1997;
-  nel  campo  3, va indicato il valore complessivo delle autovetture
  utilizzate dai soggetti che svolgono  le  attivita'  indicate  alle
  lettere  da  a)  ad  f)  dell'elenco di seguito riportato ovvero il
  valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima  categoria
  omogenea  di  cui  all'art.  16  del  D.P.R. n. 600 del 1973, senza
  tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che
  svolgono le attivita' e i servizi indicati alle  lettere  g)  e  h)
  dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b)   altri  trasporti  terrestri,  regolari,  di  passeggeri  (codice
   60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non  regolari,  di  passeggeri  (codice
   60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0)
g)  attivita'  delle  lavanderie  per  alberghi,  ristoranti,  enti e
   comunita' (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini delle determinazione di tale valore occorre fare  riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio
1996,  senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1,
del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione
non spetta.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI
Nei righi da RB1  a  RB9  sono  elencati  i  componenti  positivi  di
reddito.
Nel  rigo  RB2 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere
a) e b), comma 1, dell'art. 53 del  Tuir,  cioe'  dei  corrispettivi,
delle  cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di servizi alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei
corrispettivi delle cessioni  di  materie  prime  e  sussidiarie,  di
semilavorati  e  di  altri  beni  mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo la societa' ha facolta'  di
indicare  l'ammontare  dei  detti  ricavi per i quali e' stata emessa
fattura, anche in sospensione d'imposta.
Non si deve tenere conto, invece:
-  dei  ricavi  derivanti  dalla  cessione  di  azioni  o  quote   di
  partecipazione  in  societa' ed enti indicati alle lettere a), b) e
  d) del comma 1 dell'articolo  87  del  Tuir,  comprese  quelle  non
  rappresentate  da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli
  in  serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono  immobilizzazioni
  finanziarie,  anche  se  non rientrano tra i beni al cui scambio e'
  diretta l'attivita' dell'impresa;
- delle indennita' conseguite a  titolo  di  risarcimento,  anche  in
  forma  assicurativa,  per la perdita o il danneggiamento di beni da
  cui originano ricavi.
Si ricorda gli altri componenti positivi che concorrono a formare  il
reddito,  compresi  i  proventi conseguiti in sostituzione di redditi
derivanti dall'esercizio di attivita'  di  impresa  e  le  indennita'
conseguite,  anche  in  forma  assicurativa,  per il risarcimento dei
danni consistenti nella perdita dei citati  redditi,  con  esclusione
dei  danni  dipendenti  da  invalidita'  permanente o da morte, vanno
indicati al rigo RB9. Ai fini della compilazione dell'apposito spazio
del rigo RB2, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che
esercitano attivita' di agriturismo, ai sensi  della  L.  5  dicembre
1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti
dall'art.  5,  comma  1,  della  L.  30  dicembre  1991,  n. 413, per
indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti  dall'esercizio  di  detta
attivita'.  A  tale  proposito,  si  fa  presente  che ai sensi della
suddetta legge n. 730  del  1985,  per  attivita'  agrituristiche  si
intendono  le  attivita'  di ricezione e ospitalita' esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito  attribuibile
all'attivita'   di   agriturismo,  devono  indicare  nel  rigo  RB22,
evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per  cento  dei
detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.
Nel rigo RB3 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati
ricavi,  diversi  da  quelli  di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito  spazio  quelli  di
cui  alla  lettera d) del menzionato art. 53 (indennita' conseguite a
titolo  di  risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o
il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera  c)
del comma 1 dello stesso articolo 53.
Nel  rigo  RB4  vanno  indicati  i  corrispettivi  non annotati nelle
scritture contabili qualora il contribuente intenda  avvalersi  delle
seguenti disposizioni:
*  "Ravvedimento  operoso"  ai fini penali (art. 1, quarto comma, del
  D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982,  n.
  516).
  Consultare nell'Appendice la voce "Sanzioni".
*  "Ravvedimento  operoso"  ai  fini amministrativi (Art. 13, comma 1
  lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
  Consultare nell'Appendice la voce "Ravvedimento operoso".
    ATTENZIONE
    I soggetti che, in applicazione dell'abrogato art. 55,  comma  4,
    del   D.P.R.   n.  600  del  1973,  abbiano  provveduto  in  data
    antecedente al 1 aprile 1998 al versamento della somma pari ad un
    ventesimo dei ricavi non annotati,  devono  indicare  i  suddetti
    ricavi  nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito
    il ravvedimento operoso.
* "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"  (art.  3,
  comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
  Consultare  le  istruzioni  comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC
  alla voce "Parametri presuntivi dei ricavi e compensi".
Nel rigo RB5 va indicato l'ammontare delle  plusvalenze  patrimoniali
di  cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa,
diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze  realizzate,
determinate  a  norma  del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui  sono
state  realizzate  ovvero,  se  i  beni  sono  stati posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il
quarto  (vedere  in  Appendice  la  voce "Plusvalenze patrimoniali" e
"Novita' della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Limiti di
deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi  relativi
a  taluni  mezzi  di  trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di
imprese).
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55,  comma  2,
del  Tuir  alle  sopravvenienze attive costituite dalle indennita' di
cui alla lettera  b)  del  comma  1,  dell'art.  54,  conseguite  per
ammontare  superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e  per  il  numero  di
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  in  cui  le  plusvalenze  sono  state  realizzate o le
sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto  delle
plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Mod. 750/RP.
Pertanto,  nel  presente  rigo  va  indicato l'intero ammontare delle
plusvalenze realizzate e delle  sopravvenienze  conseguite  nell'anno
ovvero  la  quota  costante evidenziata nel rigo RP13 del Mod. 750/RP
relativa a quelle, da  indicare  nel  rigo  RP12,  che  si  intendono
rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo RB5 la somma delle
quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1997 delle plusvalenze
realizzate  e  delle  sopravvenienze conseguite in precedenti periodi
d'imposta.
    ATTENZIONE Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante
    cessione o conferimento di aziende possedute per un  periodo  non
    inferiore  a  tre  anni,  per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997,
    possono  essere  assoggettate  ad  un'imposta  sostitutiva  delle
    imposte  sui  redditi, con aliquota del 27 per cento. In tal caso
    dette plusvalenze vanno indicate nel Mod. 750/RY.
Nel rigo RB6 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze  attive  di
cui  all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma
2 (da indicare nel rigo RB5).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo  o
di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del
comma  1,  dell'art.  53  del  Tuir,  concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono stati incassati o  in  quote  costanti  in
tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La  scelta  per  il  differimento della tassazione e per il numero di
quote  costanti,  va  effettuata  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa   all'esercizio  in  cui  i  predetti  proventi  sono  stati
incassati, compilando il  predetto  "prospetto  delle  plusvalenze  e
sopravvenienze  attive".  Relativamente  ai  proventi  incassati  nel
periodo d'imposta 1997, da evidenziare nel rigo  RP14  del  prospetto
contenuto  nel Mod. 750/RP la scelta va effettuata indicando nel rigo
RP15 del prospetto stesso la quota costante.
In tal caso l'importo della quota costante evidenziata nel rigo  RP15
del  prospetto,  va  indicata  nel  rigo  RB6  unitamente  alla quota
costante,  imputabile  al  reddito   dell'esercizio,   dei   proventi
conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.
Nel rigo RB7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti
   (art. 59, comma 1, del Tuir);
2)  prodotti  in  corso  di  lavorazione  e  servizi  non  di  durata
   ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il  contribuente  ha  facolta'  di  indicare  il
valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel  rigo  RB8 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere,
forniture e servizi di durata  ultrannuale  in  corso  di  esecuzione
(art.  60 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle
rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per  tali  rimanenze  va  redatto  un  prospetto   da   cui   risulti
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione
degli  estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi  tenuti  a  base
per  la  valutazione  e della collocazione di tali elementi nei conti
dell'impresa.
Tale documentazione, che non va  allegata  alla  dichiarazione,  deve
essere  conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine
entro  il  quale  l'Amministrazione  finanziaria   ha   facolta'   di
chiederla.
Nel  rigo  RB9  vanno  indicati  gli  altri  componenti  positivi che
concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di  azioni  o  quote  di
  partecipazione  in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e
  d)  del  comma  1  dell'art.  87  del  Tuir,  comprese  quelle  non
  rappresentate  da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli
  in serie  o  di  massa.  Tale  utile  netto  e'  determinato  dalla
  differenza  tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni
  dei suddetti beni e delle relative  rimanenze  finali  e  la  somma
  delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
-  i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si
  precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel rigo
  RL2, colonna 5, del  Mod.  750/RL  (Vedere  in  Appendice  la  voce
  "Crediti d'imposta");
-  i  proventi  in  denaro  o  in  natura  conseguiti  da soggetti in
  contabilita' ordinaria  nel  1996  a  titolo  di  contributo  o  di
  liberalita'  che  sono  stati  accantonati  in apposita riserva, ai
  sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono
  beni strumentali per l'esercizio della stessa, ne'  beni  alla  cui
  produzione  e  al  cui  scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa
  medesima.  Detti  immobili  concorrono   a   formare   il   reddito
  nell'ammontare  determinato in base alle disposizioni concernenti i
  redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato,  o
  ai  sensi  dell'art.  84,  comma  2,  del  Tuir, per quelli situati
  all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili  di
  diversa   utilizzazione   senza   radicali   trasformazioni   (c.d.
  "strumentali per natura"). In tale ipotesi i canoni  vanno  assunti
  nella    determinazione   del   reddito   d'impresa   senza   alcun
  abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70,  71,  72  e  73  del
  Tuir,  indicati  nei bilanci dei soggetti in contabilita' ordinaria
  nell'anno  1996  nell'ipotesi  in  cui  gli  ammontari  stessi  non
  risultino  iscritti  nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA
  ovvero nell'apposito registro per coloro  che  effettuano  soltanto
  operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
-   la   sopravvenienza   attiva   derivante  dalla  rideterminazione
  effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n.  549  del
  1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del
  DL  n.  357  del  1994  convertito  dalla  legge  n. 489 del 1994 e
  dell'art.  3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 qualora i  beni
  oggetto  dell'investimento  agevolato,  siano stati ceduti entro il
  secondo  periodo  d'imposta  successivo  a  quello   in   cui   gli
  investimenti sono stati realizzati;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari.
  Gli  interessi  i premi e gli altri frutti derivanti da tali titoli
  conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali  e  assoggettati
  ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e
  l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.
In questo rigo vanno altresi' compresi gli altri proventi, diversi da
quelli  indicati  nei  precedenti  righi,  conseguiti  nell'esercizio
dell'impresa.
Nel   rigo  RB10  va  indicato  il  totale  dei  componenti  positivi
risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB2 e RB9.
Nei righi da RB11 a RB22  sono  elencati  i  componenti  negativi  di
reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attivita'
di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il
reddito  in  misura  forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n.
413 del 1991, non  devono  indicare  nei  righi  da  RB11  a  RB21  i
componenti negativi relativi a detta attivita' in quanto essi vengono
dedotti  forfetariamente  nella  misura  del  75 per cento dei ricavi
derivanti dall'attivita' medesima, utilizzando l'apposito  spazio  di
rigo RB22.
Nel  rigo RB11 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997
relative  a  materie  prime  e  sussidiarie,  semilavorati,  merci  e
prodotti  finiti  nonche'  ai  prodotti  in corso di lavorazione e ai
servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio  la  societa'
ha  la  facolta'  di indicare le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997
relative a prodotti finiti.
Nel rigo RB12 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio  1997
relative  ad  opere,  forniture  e  servizi  di  durata  ultrannuale,
evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in  esame
valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Nel  rigo  RB13  va  indicato il costo di acquisto di materie prime e
sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per  le
lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel  rigo RB14 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e
servizi  strettamente  correlati  alla  produzione  dei  ricavi   che
originano dall'attivita' di impresa esercitata.
Non  vanno  considerati  tra  i costi presi in considerazione ai fini
della compilazione del rigo in esame quelli di  tipo  gestionale  che
riguardano  il  complessivo  svolgimento  dell'attivita',  quali,  ad
esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa,  alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle
imposte  e  tasse  non  direttamente  correlate  alla  produzione dei
ricavi.
Per attivita' di  produzione  di  servizi  devono  intendersi  quelle
aventi  per  contenuto  prestazioni  di  fare  ancorche', per la loro
esecuzione, siano  impiegati  beni,  materie  prime  o  materiali  di
consumo.
A  titolo  esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le
spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute  dalle  imprese  di
autotrasporto   di   cose   per   conto  di  terzi,  dagli  agenti  e
rappresentanti di commercio e dai titolati di licenza per l'esercizio
taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle
imprese di  autotrasporto;  le  spese  per  l'acquisto  dei  prodotti
utilizzati  dai  barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della
loro attivita' (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli);  i
costi   sostenuti   per   l'acquisto  di  materiale  elettrico  dagli
installatori di impianti elettrici; i diritti pagati  alla  SIAE  dai
gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle
scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per
i  pedaggi  autostradali  sostenute dalle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi. Devono essere  incluse  nel  rigo  in  esame
anche  le  spese  sostenute  per  prestazioni di terzi ai quali viene
appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le  spese  per  consumi  di energia vanno, di regola, computate nella
determinazione  del  valore  da  indicare  al  rigo  RB21  spese  per
"acquisti  di  servizi".  Tuttavia,  qualora in contabilita' le spese
sostenute per il  consumo  di  energia  direttamente  utilizzata  nel
processo  produttivo  siano  state  rilevate  separatamente da quelle
sostenute per l'energia non  direttamente  utilizzata  nell'attivita'
produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in
esame.  A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi
energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi
civili"  e  contabilizzi  separatamente  le  menzionate  spese,  puo'
inserire  il  costo  per l'energia ad uso industriale tra le spese da
indicare nel rigo in oggetto.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

MOD. 750/RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA
    ATTENZIONE
    Con riferimento alle spese relative ad autovetture,  autocaravan,
    motocicli  e  ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa,
    va tenuto conto delle disposizioni di cui  all'art.  121-bis  del
    Tuir   (vedere   la  voce  "Deducibilita'  delle  spese  inerenti
    l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e  ciclomotori"
    nelle Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP.
Nel  rigo RB15 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per  i
  contributi  e  per  i  premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a
  tempo pieno e a tempo parziale  e  dagli  apprendisti  che  abbiano
  prestato  l'attivita'  per  l'intero  anno  o  per  parte  di esso,
  comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o  in
  natura,  delle  quote  di  indennita'  di  quiescenza  e previdenza
  maturate nell'anno nonche'  delle  partecipazioni  agli  utili,  ad
  eccezione  delle  somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato
  l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di  lavoro,  diverse  da  quelle  di
  lavoro   dipendente   (cioe'  quelle  sostenute  per  i  lavoratori
  autonomi,  i  collaboratori  coordinati  e   continuativi,   ecc.),
  direttamente  afferenti  all'attivita' esercitata dal contribuente,
  comprensive  delle  quote  di  indennita'  di  fine  rapporto   dei
  collaboratori  coordinati  e  continuativi  maturate nel periodo di
  imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori  che
  hanno   cessato  l'attivita',  eventualmente  dedotte  in  base  al
  criterio di cassa.
Si precisa, altresi', che vanno considerati nel computo  delle  spese
per  prestazioni  di  lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi
sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal  territorio  comunale
dai   lavoratori   dipendenti   e   dai   titolari   di  rapporti  di
collaborazione coordinata e  continuativa  nel  rispetto  dei  limiti
stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In  relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore
da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni
di   lavoro   direttamente   afferenti   all'attivita'   svolta   dal
contribuente  si  devono  intendere  quelle rese dai prestatori al di
fuori dell'esercizio di un'attivita' commerciale,  a  condizione  che
abbiano   una   diretta   correlazione  con  l'attivita'  svolta  dal
contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla  capacita'
di  produrre  ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese
direttamente afferenti all'attivita' esercitata, ad  esempio,  quelle
sostenute:  da  una impresa edile per un progetto di ristrutturazione
realizzato da un architetto; da un  laboratorio  di  analisi  per  le
prestazioni  rese  da  un  medico  che  effettua  i  prelievi;  da un
fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un  designer.  Si
considerano   altresi'   spese   direttamente  afferenti  l'attivita'
esercitata quelle sostenute per il pagamento  dei  compensi  ai  soci
amministratori.
Non  possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti
all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di  un
legale  che ha assistito la societa' per un procedimento giudiziario,
ne' quelle sostenute  per  prestazioni  rese  nell'esercizio  di  una
attivita'  d'impresa  (pertanto  non  vanno  considerate  nel rigo in
oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalla  case  mandanti
agli  agenti  e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine,
che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in  esame  le
spese indicate al rigo RB21 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad
esempio,  quelle  corrisposte  ai  professionisti per la tenuta della
contabilita'. Ai fini della compilazione del predetto rigo   RB15  si
precisa, altresi', che:
-  ai  sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e
  alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
  comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolati  di  rapporti  di
  collaborazione  coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione
  per un ammontare giornaliero  non  superiore  a  lire  350.000;  il
  predetto  limite  e'  elevato  a  lire  500.000  per  le  trasferte
  all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti e'
  stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo  di  sua  proprieta'
  ovvero  noleggiato  al  fine di essere utilizzato per una specifica
  trasferta, la spesa deducibile  e'  limitata,  rispettivamente,  al
  costo  di  percorrenza  o  alle  tariffe  di  noleggio  relative ad
  autovetture di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20
  se con motore diesel;
- per  quanto  riguarda  le  quote  maturate  per  le  indennita'  di
  quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennita'
  spettanti   per   la  cessazione  dei  rapporti  di  collaborazione
  coordinata e continuativa  e  per  la  cessazione  di  rapporti  di
  agenzia, nonche' per quelle spettanti agli sportivi professionisti,
  si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino
  indicate  nei  registri  tenuti  ai  fini  IVA ovvero nell'apposito
  registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette
  a registrazione ai fini di tale imposta.
    ATTENZIONE
    Si  fa  altresi',  presente  che  la  deduzione  delle  spese per
    prestazioni  di  lavoro  dipendente  e'  consentita  qualora   il
    contribuente   abbia  provveduto  all'annotazione  globale  delle
    stesse nelle scritture contabili previste dagli art. 18 e 19  del
    D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  sempreche'  le stesse, se
    erogate,  risultino  regolarmente  annotate  nella   contabilita'
    previste dalla legislazione speciale sul lavoro.
Nel  rigo  RB16  vanno indicati gli utili spettanti agli associati in
partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte  di  essi  spettante
agli  associati  che  apportano  prevalentemente  lavoro  (vedere  in
Appendice  la  voce  "Quote  di  partecipazione  agli  utili").   Con
riferimento  al  requisito  della  prevalenza, si precisa che, non e'
possibile in concreto, avere piu' di  una  partecipazione  prevalente
agli  utili  con  riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve
essere indicato, il numero complessivo dei mesi in cui gli  associati
che   prestano   prevalentemente   lavoro  hanno  svolto  l'attivita'
nell'ambito dell'impresa. Nel caso  di  piu'  associati  deve  essere
indicata  la  somma  dei  mesi  in  cui  ciascun  associato ha svolto
l'attivita' nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di
cui uno ha prestato prevalentemente lavoro  nell'ambito  dell'impresa
per  l'intero  anno  e  l'altro  soltanto per due mesi, dovra' essere
indicato il numero 14.
Nel rigo RB17 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del
costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per  l'esercizio
dell'impresa,  determinate  ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad
eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati,
nonche' le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario
non superiore ad 1 milione di lire  (vedere  in  Appendice  "Immobili
strumentali  relativi  all'impresa"  e  la  voce "Deducibilita' delle
spese inerenti l'utilizzo di autovetture,  autocaravan,  motocicli  e
ciclomotori"  nelle  istruzioni  comuni  ai  Modd.  750/RA,  750/RB e
750/RP.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al
valore dell'avviamento ed agli immobili.
Nel rigo RB18 vanno indicate le maggiori quote dedotte  a  titolo  di
ammortamento   anticipato.   Si   fa  presente  che  i  soggetti  che
determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono  fruire
dell'ammortamento  anticipato  a  condizione  che  anche  l'eccedenza
rispetto alla  quota  di  ammortamento  ordinario  sia  indicata  nel
registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuti
ai fini Iva.
Nel  rigo  RB19  vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di
ammortamento  accelerato  ai  sensi  dell'art.  67,  comma  3,  primo
periodo, del Tuir.
Nel  rigo  RB20  vanno  indicati  i  canoni  di locazione finanziaria
relativi a beni mobili strumentali,  indicando  nell'apposito  spazio
l'ammontare  degli  oneri  finanziari.  La  societa'  che  non  e'  a
conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui  canoni
di  locazione  finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo
dei medesimi puo' indicare un ammontare pari alla  differenza  tra  i
canoni  di  competenza  del periodo di imposta e l'importo risultante
dal seguente  calcolo:  costo  sostenuto  dalla  societa'  concedente
(preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei
beni strumentali" diviso il numero dei giorni di durata del contratto
di  locazione finanziaria e moltiplicato per il numero del giorni del
periodo d'imposta compresi nel periodo di  durata  del  contratto  di
leasing).  Nella misura del 50 per cento sono computabili i canoni di
locazione finanziaria relativi ad apparecchiature  terminali  per  il
servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione di cui al
comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.
    ATTENZIONE
    Con riferimento  alle  quote  di  ammortamento  e  ai  canoni  di
    locazione   finanziaria  relative  ad  autovetture,  autocaravan,
    motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va
    tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del  Tuir
    (vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di
    autovetture,   autocaravan,   motocicli   e  ciclomotori",  nelle
    Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC.
Nel rigo RB21 vanno indicate le spese sostenute  per:  l'acquisto  di
servizi  inerenti  all'amministrazione; la tenuta della contabilita';
il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di
assicurazione relativi all'attivita'; i servizi telefonici,  compresi
quelli  accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e
simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa,
si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non
  includono le spese di pubblicita', le spese per  imposte  e  tasse,
  nonche'   le   spese  per  l'acquisto  di  beni,  quali  quelli  di
  cancelleria.   Rientrano, invece, in tali  spese,  ad  esempio,  le
  provvigioni   attribuite   dalle   case   mandanti  agli  agenti  e
  rappresentanti di commercio e quelle  attribuite  dagli  agenti  di
  assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori
  non soci;
-  le  spese  di  tenuta  della  contabilita' includono quelle per la
  tenuta dei libri paga e per  la  compilazione  delle  dichiarazioni
  fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per
  l'assistenza in sede contenziosa;
-le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in
  oggetto  solo  se le stesse non sono state comprese nel costo degli
  stessi beni quali oneri accessori;
-  non  si  tiene  conto  dei  premi  riguardanti  le   assicurazioni
  obbligatorie  per  legge, ancorche' l'obbligatorieta' sia correlata
  all'esercizio dell'attivita' d'impresa (quali, ad esempio, i  premi
  riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli
  stessi,  ai  fini  di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli
  per furto e incendio, e i premi Inail relativi  all'imprenditore  e
  ai soci);
-  tra  i  consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel
  periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte  energetica  (energia
  elettrica,  metano,  gasolio,  ecc.)  utilizzata  per consentire lo
  svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per
  il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche
  quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti  delle  imprese
  esercenti l'attivita' di pesca;
-  i  costi  relativi  a carburanti e simili includono tutto cio' che
  serve per la trazione degli automezzi  (benzina,  gasolio,  metano,
  gas liquido, ecc.).
Si  precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese
in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di  manutenzione  e
riparazione e per viaggi e trasferte.
Non   si   tiene  conto,  altresi',  dei  costi  considerati  per  la
determinazione della voce "Costi per la produzione  dei  servizi"  da
indicare al rigo RB14.
Le  spese  di  impiego  e  manutenzione  relative  ad apparecchiature
terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico   terrestre   di
comunicazione  soggette  alla  tassa  di  cui al n. 131 della tariffa
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  641,  sono  deducibili  nella
misura del 50 per cento.
Nel rigo RB22 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili
non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
*  le  spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei
  precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate  anche
  le  somme  corrisposte  ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori
  coordinati  e   continuativi   che   hanno   cessato   l'attivita',
  eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
*  la  perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di
  partecipazione in societa' ed enti indicate nelle lettere a), b)  e
  d),  del  comma  1,  dell'art.  87  del  Tuir  comprese  quelle non
  rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e altri titoli  in
  serie   o  di  massa.  Tale  perdita  netta  e'  determinata  dalla
  differenza tra la somma delle esistenze iniziali  e  del  costo  di
  acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle
  cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
*  gli  interessi  passivi,  nell'ammontare corrispondente alla quota
  proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del
  Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi  da  assumere  nella
  quota  proporzionale  sopra evidenziata vanno compresi anche quelli
  relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni  bancarie
  regolate  in  conto  corrente,  compensati  a  norma  di legge o di
  contratto  (vedere  in  Appendice  la  voce  "Deducibilita'   degli
  interessi passivi");
*  le  minusvalenze  patrimoniali,  le  sopravvenienze  passive  e le
  perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
* i canoni di locazione non finanziaria e/o  di  noleggio  nonche'  i
  canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo
  RB20;
*  le  imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e
  di categoria (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili");
* le spese relative a studi e ricerche, di pubblicita' e  propaganda,
  di rappresentanza e le altre spese relative a piu' esercizi.
Si  ricorda  che  ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a
studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio  in  cui  sono  state
sostenute  ovvero  in  quote  costanti  nell'esercizio  stesso  e nei
successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicita' e propaganda
sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in  cui
sono  state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere
dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro
ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in  cui
sono  sostenute  e  nei quattro successivi. Le altre spese relative a
piu' esercizi, sono deducibili nel limite della  quota  imputabile  a
ciascun  esercizio.  Pertanto,  relativamente  alle  spese  sostenute
nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi
  e ricerche, pubblicita' e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a piu'
  esercizi.
Nel  medesimo  rigo  va  altresi'  indicata  la  somma  delle   quote
imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli
esercizi precedenti.
*  la  deduzione  forfetaria delle spese non documentate riconosciuta
  agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le
  attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M.  13  ottobre
  1979.   Tale   deduzione   va   calcolata  applicando  le  seguenti
  percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a
  12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e  fino
  a  150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni
  e fino a 180 milioni di lire;
* la  deduzione  forfetaria  delle  spese  non  documentate  prevista
  dall'art.  79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate
  all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
* la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566,
  convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 febbraio  1996,  n.
  58,  riconosciuta  agli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di
  carburante  per  uso  autotrazione.  Tale  deduzione  va  calcolata
  applicando  le  seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi
  di cui all'art.  53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi  e  fino  a  lire  4
  miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate
percentuali  di  deduzione  forfetaria  sono soltanto quelli relativi
all'attivita' di cessione di carburante, quindi restano  esclusi  dal
computo  i  ricavi  derivanti  da  altre attivita', anche accessorie,
esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina
e altre prestazioni di servizi;
* le spese e gli altri componenti negativi, diversi  dagli  interessi
  passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e di utilita'
  sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni
  da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il
  reddito.  Se le spese si riferiscono indistintamente ad attivita' o
  beni produttivi di proventi  computabili  e  ad  attivita'  o  beni
  produttivi  di  proventi  non  computabili nella determinazione del
  reddito, sono deducibili con le modalita' previste dai  commi  5  e
  5-bis dell'art. 75 del Tuir;
*  le  spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-
  quater) del comma 2 dell'art. 65  del  Tuir,  nei  limiti  ed  alle
  condizioni ivi indicate;
*   le   spese   di   manutenzione,   riparazione,  ammodernamento  e
  trasformazione - non portate  ad  incremento  del  costo  dei  beni
  strumentali  nel  registro  dei  beni  ammortizzabili  ai  quali si
  riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
*  i  compensi  periodici  dovuti  contrattualmente  a  terzi  per la
  manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia
  scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di
  competenza, anziche' secondo le modalita'  stabilite  nella  citata
  norma  (vedere  in  Appendice  la  voce  "Spese  di  manutenzione e
  riparazione").
In ordine alle spese relative ad autovetture, autocaravan,  motocicli
e  ciclomotori  vedere  la  voce  "Deducibilita' delle spese inerenti
l'utilizzo di  autovetture,  autocaravan,  motocicli  e  ciclomotori"
nelle Novita' della disciplina del reddito d'impresa.
Nel   rigo  RB23  va  indicato  il  totale  dei  componenti  negativi
risultante dalla somma degli importi indicati nei  righi  da  RB11  a
RB22.
Nel  rigo RB24 va indicata la differenza tra il totale dei componenti
positivi di rigo RB10 e il totale dei  componenti  negativi  di  rigo
RB23.
Nel  rigo  RB25 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art.
65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater
dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs.
28 giugno 1996, n. 367.
Nel rigo RB26 va indicata la differenza tra  gli  importi  dei  righi
RB24 e RB25.
Il  reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel Mod.
750/RL, rigo RL2, colonna 2.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR
L'apposita casella, collocata sotto il titolo del presente  riquadro,
va  barrata  nel  caso  in  cui  ricorrono  le  ipotesi di esclusione
dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art.  115  del
Tuir   (vedere  in  Appendice  la  voce  "Redditi  d'impresa  esclusi
dall'ILOR").
Nel rigo RB27 va riportato  l'ammontare  del  reddito  d'impresa,  al
lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo RB24.
Nel  rigo  RB28  va  indicato il totale degli elementi reddituali che
differenziano, aumentandolo, il  reddito  ai  fini  ILOR  rispetto  a
quello  determinato ai fini dell'imposta personale riportato nel rigo
RB27, tra i quali:
- le perdite derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero
  mediante  stabili  organizzazioni  con  gestione   e   contabilita'
  separata, in quanto il reddito relativo non e' soggetto all'Ilor;
-  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in societa' di persone
  residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi  derivanti
  da partecipazioni in tali societa' non sono soggetti all'ILOR;
-  ogni  altro  componente  reddituale  che  influenzi  in aumento il
  reddito ai fini ILOR.
Nel rigo RB29 va indicato il totale  degli  elementi  reddituali  che
differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello
determinato  ai fini delle imposte personali riportato nel rigo RB27,
tra i quali:
- i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate  all'estero
  mediante   stabilii  organizzazioni  con  gestione  e  contabilita'
  separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione  in  societa'  di  persone
  residenti nel territorio dello Stato;
-  i  redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa' ed enti
  soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,  per  i
  quali  spetta  il  credito  d'imposta che, in base a quanto dispone
  l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi
  quelli  strumentali  od  oggetto di locazione, i redditi dominicali
  delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i  redditi  agrari
  di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma
  4,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi
  sono esclusi dell'ILOR. In  tal  caso  occorre  assumere  l'importo
  corrispondente  alla  rendita catastale o, in caso di locazione, il
  reddito effettivo come determinati in base  alle  regole  stabilite
  per  i  redditi  fondiari  (vedere in Appendice la voce "Esclusione
  dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi  in  diminuzione  il
  reddito ai fini ILOR.
Nel  rigo  RB30  va  indicato  l'ammontare del reddito esente ai fini
ILOR,  per  il  quale  deve  essere  compilato  il  prospetto   delle
agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP.
Si  precisa  che  nel  caso  in  cui  il  reddito d'impresa sia stato
prodotto in piu' Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione
fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come  esente
la  sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle
relative spese di produzione.
Nel rigo RB31 va indicato  l'ammontare  del  reddito  di  rigo  RB27,
aumentato  dell'importo  di  rigo  RB28 e diminuito degli importi dei
righi RB29 e RB30. Il risultato di  tale  operazione  costituisce  il
reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.
Nel  rigo  RB32 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art.
65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater
dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del  D.Lgs.
28 giugno 1996, n. 367.
Nel  rigo RB33 va indicato il totale del reddito d'impresa risultante
dalla differenza tra l'importo  di  rigo  RB31  e  l'ammontare  delle
erogazioni liberali indicato nel rigo RB32.
L'importo  di  rigo  RB33 deve essere riportato nel Mod. 750/RO, rigo
R02, colonna 1.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

14
MOD. 750/RC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
GENERALITA'
Il Mod. 750/RC deve essere utilizzato dalle societa' semplici e dalle
associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di
lavoro autonomo prodotti nell'anno 1997.
Il modello  e'  stato  predisposto  tenendo  conto  della  disciplina
prevista  degli  articoli  49,  50  e  121  bis  del Tuir. In caso di
esercizio abituale di piu' attivita'  artistiche  e/o  professionali,
per  le  quali e' stata tenuta la contabilita' separata, va compilato
un  distinto  modello  per  ciascuna  attivita'   esercitata.   Resta
naturalmente  fermo  che  anche  in  tali  casi  il reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni e' unico cosi' come il regime di
contabilita', semplificata o ordinaria.
    ATTENZIONE
    I redditi derivanti dalle nuove attivita' di lavoro autonomo  per
    le  quali  si  e' usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui
    all'art.  1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla  L.
    8  agosto  1994,  n.  489,  non  rilevano  ai  fini delle imposte
    personali dei singoli soci o  associati  e  pertanto  non  devono
    essere dichiarati nel presente modello. Si puo' fruire del regime
    agevolativo  purche'  tutti  i  soci o associati si trovino nelle
    condizioni indicate nel comma 1 dell'art.  1 del D.L. n. 357  del
    1994.
    Va  precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni
    di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo  non
    possono  essere  dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli
    altri documenti comprovanti l'effettuazione  di  tali  operazioni
    devono recare l'indicazione che il corrispettivo e' indeducibile.
    Per  le  societa'  o  associazioni in regime fiscale sostitutivo,
    l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero  da  ciascuna  persona
    fisica   partecipante;   il   relativo   versamento  deve  essere
    effettuato cumulativamente dalla societa' o associazione.
Il   Mod.   750/RC   e'   suddiviso   in  due  riquadri  riguardanti,
rispettivamente, i dati relativi all'attivita'  e  la  determinazione
del reddito da imputare ai singoli soci o associati.
    ATTENZIONE
    Le   attestazioni   rilasciate   dai  sostituti  d'imposta  vanno
    conservate per tutto il periodo di  tempo  in  cui  e'  possibile
    l'azione  di  controllo  ed  esibite  in  originale  a  richiesta
    dell'ufficio finanziario.
NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
La disciplina  dei  redditi  di  lavoro  autonomo  ha  subito  alcune
modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:
-   la   legge   23   dicembre   1996,  n.  662,  recante  misure  di
  razionalizzazione della finanza pubblica;
-  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  recante  misure  per  la
  stabilizzazione della finanza pubblica.
1)   Limiti   alla   deducibilita'   di   talune  spese  in  sede  di
   determinazione del reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e
   professioni.
Con  l'introduzione dell'art. 121 bis e la soppressione dell'art. 50,
comma 4 del Tuir, disposte dall'art. 17, comma 1 della legge  n.  449
del  27  dicembre  1997,  le  spese  e  gli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore sono deducibili secondo
i criteri e le modalita'  illustrate  nell'apposito  paragrafo  delle
istruzioni comuni ai Mod. 750/RA, 750/RB e 750/RP.
2)  Credito d'imposta per iniziative produttive intraprese nelle aree
   depresse.
L'art. 2, commi da 210 e 214, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,
ha previsto un credito d'imposta a favore delle iniziative produttive
intraprese  a  decorrere  dal 1 gennaio 1997, localizzate nelle "aree
depresse" del territorio nazionale, la cui disciplina  e'  illustrata
nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RP.
RIQUADRO IDENTIFICATIVO
Il  riquadro  in  alto  a  destra  del  modello deve essere compilato
indicando il codice fiscale della societa' o associazione.
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
Nel rigo RC1,  indicare  i  dati  variati  rispetto  alla  precedente
dichiarazione  o  tutti  i  dati  se nel 1997 non e' stato presentato
questo quadro e in particolare:
* nel campo 1, la descrizione dell'attivita'  esercitata  secondo  la
  classificazione  delle  attivita'  economiche  di  cui  ai DD.MM. 9
  dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile  presso  gli  uffici

  finanziari;
*  nel  campo  2, il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993
  rilevabile  dalla  sopracitata  classificazione   delle   attivita'
  economiche.
*  nel  campo  3,  barrare  la  casella  nel caso di nuove iniziative
  produttive intraprese da  meno  di  cinque  periodi  d'imposta.  La
  casella   non   va  barrata  se  l'attivita'  intrapresa  era  gia'
  esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi  d'imposta
  vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente
  all'inizio  del periodo d'imposta 1997 e assumendo come anno intero
  anche quello nel corso del quale e' iniziata l'attivita'.
In  caso  di esercizio di piu' attivita', se e' stata tenuta un'unica
contabilita', indicare il codice  relativo  all'attivita'  prevalente
ossia  quella  dalla  quale deriva il maggiore ammontare dei compensi
percepiti.
Per le associazioni tra persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma
associata di arti e professioni e per le societa' semplici costituite
tra  persone  fisiche per l'esercizio in forma associata di attivita'
di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci  esercenti
attivita'  contraddistinte  da codici diversi, si considera attivita'
prevalente quella svolta dagli associati  o  dai  soci  ai  quali  e'
imputata la maggior entita' del reddito.
Nel rigo RC2, indicare:
*   nel   campo  1,  l'ammontare  complessivo  del  valore  dei  beni
  strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.
  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) costo  storico,  comprensivo  degli  oneri  accessori  di  diretta
   imputazione,  dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi
   2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti
   in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.  A  tal  fine
   non   assume   alcun   rilievo   il   prezzo  di  riscatto,  anche
   successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento della immissione nell'attivita', dei
   beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza  di  contratto  di
   locazione non finanziaria.
   Nella  determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene
   conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo
   unitario non e' superiore ad un milione  di  lire,  ancorche'  gli
   stessi  beni  non  siano  stati  rilevati  nel  registro  dei beni
   ammortizzabili; le spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
   adibiti  promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  e professione e
   all'uso personale o familiare del  socio  o  dell'associato  vanno
   computate nella misura del 50 per cento.
   Le  spese  relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei
   ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan,
   indicati nell'art. 121  bis,  comma  1,  lett.  b)  del  Tuir,  si
   assumono   nei   limiti  del  costo  fiscalmente  rilevante,  come
   specificato nel paragrafo delle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA,
   750/RB, 750/RP.
   Per quanto riguarda gli stessi beni  acquisiti  in  dipendenza  di
   contratto  di  locazione  non  finanziaria,  si  assume  il valore
   normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo  d'imposta  va
ragguagliato  ai  giorni  di possesso rispetto all'anno, considerando
quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o  cessazione
dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta;
*  nel  campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine
  d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i  computers
  ed  i  sistemi  telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1
  gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale  valore  occorre
  far  riferimento  alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del
  D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tener conto della riduzione di  cui
  all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Nel rigo RC3, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in
denaro  e  in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
al  netto  dell'Iva,   derivanti   dall'attivita'   professionale   o
artistica,   percepiti   nell'anno,   compresi  quelli  derivanti  da
attivita' svolte all'estero, nonche' i compensi  lordi  derivanti  da
rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa che comportano
lo svolgimento di attivita'  rientranti  nell'oggetto  proprio  della
professione.  I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei
contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge  a  carico
del soggetto che li corrisponde.
Al  riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per
cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art.
1,  comma  212,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  va
considerata  alla  stregua  dei contributi previdenziali e, pertanto,
costituisce, parte integrante dei compensi da indicare  nel  presente
rigo.
Nel rigo RC4, indicare l'ammontare lordo complessivo:
*  degli  interesse  moratori  e  degli  interessi  per  dilazione di
  pagamento percepiti nell'anno;
* dei  proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi  derivanti
  dall'esercizio di arti e professioni e delle indennita' conseguite,
  anche   in  forma  assicurativa,  per  il  risarcimento  dei  danni
  consistenti nella perdita dei citati redditi,  con  esclusione  dei
  danni dipendenti da invalidita' permanente o da morte (salvo che si
  tratti  di indennita' relative a redditi prodotti in piu' anni, per
  le quali e' prevista la tassazione separata).
Nel rigo RC5,  indicare  i  compensi  non  annotati  nelle  scritture
contabili  qualora  il  contribuente intenda avvalersi delle seguenti
disposizioni:
Ravvedimento operoso ai fini penali
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429,  convertito  dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516)
Si rinvia alla voce "Sanzioni" in Appendice.
"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(Art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
Si rinvia alla apposita voce in Appendice "Ravvedimento operoso".
I  contribuenti  che,  in  applicazione dell'abrogato art. 55, quarto
comma, del D.P.R. n.  600  del  1973,  avessero  provveduto  in  data
antecedente al 1 aprile 1998 al versamento della somma dei ricavi non
annotati,  devono  unicamente  indicare i suddetti ricavi nel rigo in
esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso
secondo la precedente normativa.
Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Il contribuente, utilizzando il rigo RC5,  puo'  incrementare,  senza
applicazione  di  sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti,
per adeguarli alle risultanze dei parametri di  cui  al  D.P.C.M.  29
gennaio  1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto
delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125,  ultimo  periodo,
della citata legge n. 662 del 1996, al fine di evitare l'accertamento
induttivo  sulla  base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181,
della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (richiamato dell'art. 3, comma 125,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662). L'importo di tale  adeguamento
va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo RC5.
Nel  rigo  RC6,  indicare  la somma dei compensi e proventi dei righi
RC3, RC4 e RC5.
Nel rigo RC7, indicare:
* le spese sostenute nell'anno  per  l'acquisizione  di  beni  mobili
  strumentali  il cui costo unitario non e' superiore a un milione di
  lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati  beni  sono
  utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e
  per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
*  l'ammontare  delle  quote  di ammortamento di competenza dell'anno
  relative   ai   beni   mobili   strumentali,    cioe'    utilizzati
  esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate
  secondo  i  coefficienti  stabiliti  dal D.M. 29 ottobre 1974 per i
  beni acquistati prima del 1 gennaio 1989, e dal  D.M.  31  dicembre
  1988,  per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il
  50 per cento di dette  quote  se  i  citati  beni  sono  utilizzati
  promiscuamente;
*  il  50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad
  apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla tassa di cui al n. 131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
* il 50 per cento della  quota  di  ammortamento  delle  autovetture,
  autocaravan,  ciclomotori  e  motocicli,  limitatamente  ad un solo
  veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto  della  parte
  di  costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture
  e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni  per
  i ciclomotori;
*  l'ammontare  delle  quote  di ammortamento dei veicoli dati in uso
  promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
    ATTENZIONE
    Non sono  deducibili  le  quote  di  ammortamento  relative  agli
    aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel  rigo  RC8, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri
finanziari:
* i canoni di locazione finanziaria maturati  nel  periodo  d'imposta
  per  i  beni  mobili  strumentali  a  condizione  che la durata del
  contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di  ammortamento
  corrispondente  al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974,
  per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 1989, e dal  D.M.  31
  dicembre  1988,  per  quelli stipulati successivamente a tale data,
  ovvero il 50 per cento di  detti  canoni  se  i  citati  beni  sono
  utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e
  per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
*  il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria
  delle  autovetture,  autocaravan,  ciclomotori  e  motocicli,   con
  riferimento  ad  un veicolo per ogni socio o associato, senza tener
  conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al
  costo  di  detti  veicoli  che  eccede  lire  35  milioni  per   le
  autovetture  e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4
  milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
* l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in
  uso promiscuo ai  dipendenti  per  la  maggior  parte  del  periodo
  d'imposta;
*   il   50   per  cento  del  canone  di  locazione  finanziaria  di
  apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla tassa di cui al n. 131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
I  contribuenti  che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri
finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze
di  semplificazione,  in  luogo  dei  medesimi  possono  indicare  un
ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo
d'imposta  fiscalmente  rilevanti e l'importo risultante dal seguente
calcolo:  costo  sostenuto  dalla  societa'  concedente   (preso   in
considerazione  ai  fini  della  determinazione  del "valore dei beni
strumentali" da indicare al rigo RC2) diviso il numero dei giorni  di
durata  del  contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il
numero dei giorni del  periodo  d'imposta  compresi  nel  periodo  di
durata del contratto di leasing.
Nel rigo RC9, indicare:
*  il  50  per  cento  del  canone  di  locazione  e/o di noleggio di
  apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla tassa di cui al n. 131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
*  il  canone  di  locazione  e/o  di  noleggio  per  i  beni  mobili
  strumentali,  il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono
  utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e
  per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
* il 50 per cento dei canoni di  locazione  e/o  di  noleggio,  senza
  tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per
  le  autovetture  e  autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e
  lire  ottocentomila  per  i  ciclomotori,  ragguagliati  ad   anno,
  limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
*  l'ammontare  dei  canoni  di locazione e/o di noleggio dei veicoli
  dati in uso promiscuo  ai  dipendenti  per  la  maggior  parte  del
  periodo d'imposta.
    ATTENZIONE
    Non  sono  deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e
    di  noleggio  degli  aeromobili  da   turismo,   delle   navi   e
    imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RC10, indicare:
* il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprieta'
  o  posseduto  a  titolo  di  usufrutto  o  di  altro diritto reale,
  utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e
  per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione
  che la societa' o associazione non disponga nel medesimo comune  di
  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio dell'arte o
  professione;
* l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del
  costo  di  acquisto  o  di  costruzione  dell'immobile  strumentale
  acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
*  l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1997 per
  l'immobile utilizzato esclusivamente per  l'esercizio  dell'arte  o
  professione;
* la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a
  contratto  di  locazione  finanziaria ovvero il canone di locazione
  finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15  giugno
  1990;
*  il  50  per  cento  della rendita catastale per l'immobile adibito
  promiscuamente all'esercizio  dell'arte  o  professione  e  all'uso
  personale  o familiare del socio o associato e utilizzato in base a
  contratto di locazione finanziaria, ovvero  il  50  per  cento  del
  canone  di  locazione finanziaria se trattasi di contatti stipulati
  prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di  locazione
  corrisposto  per  l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe
  le ipotesi la deduzione spetta  a  condizione  che  la  societa'  o
  l'associazione  non  disponga nel medesimo comune di altro immobile
  adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
* l'ammontare della quota di  competenza  dell'anno  delle  spese  di
  ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
  immobili utilizzati nell'esercizio dall'arte e professione;
* le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo
  utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio:
  spese condominiali e per riscaldamento;
* il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza
  delle  spese  di  ammodernamento,  ristrutturazione  e manutenzione
  straordinaria  relative  agli   immobili   adibiti   promiscuamente
  all'esercizio   dell'arte  o  professione  e  all'uso  personale  o
  familiare del socio o associato, di proprieta' o utilizzati in base
  a contratto di locazione anche finanziaria.
Nel rigo RC11, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:
*  l'ammontare  complessivo  di  quanto  corrisposto  a   titolo   di
  retribuzione,  al  personale  dipendente,  a  tempo pieno e a tempo
  parziale, al lordo dei contributi previdenziali e  assistenziali  a
  carico  del  dipendente  e  del  datore  di lavoro e delle ritenute
  fiscali.
  Si ricorda che le spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute  per  le
  trasferte  effettuate  fuori dal territorio comunale dai lavoratori
  dipendenti delle societa' o associazioni sono ammesse in  deduzione
  per  un  ammontare  giornaliero  non  superiore  a lire 350.000; il
  predetto  limite  e'  elevato  a  lire  500.000  per  le  trasferte
  all'estero.  Il limite di deducibilita' si riferisce esclusivamente
  alle spese rimborsate a pie' di lista;
* le quote di  accantonamento  per  indennita'  di  quiescenza  e  di
  previdenza maturate nel periodo d'imposta.
* i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in
  tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Nel   rigo   RC12,   relativamente   ai  collaboratori  coordinati  e
continuativi, indicare:
* l'ammontare dei compensi  corrisposti  nel  periodo  d'imposta,  al
  lordo  dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due
  terzi del contributo previdenziale del 10 per  cento  versato  alla
  gestione   separata   presso  l'Inps.  Si  fa  presente  che  vanno
  considerati  anche  i  componensi  corrisposti   ai   collaboratori
  coordinati  e  continuativi  che  hanno  effettuato  prestazioni di
  lavoro non  direttamente  afferenti  all'attivita'  esercitata  dal
  contribuente.   Si   precisa  che  in  questa  voce  devono  essere
  considerate anche le spese sostenute per  le  trasferte  effettuate
  fuori  dal  territorio  comunale  dai  collaboratori  coordinati  e
  continuativi;
* le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta  relative
  alle indennita' per cessazione del rapporto di collaborazione;
* i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in
  tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.
Nel   rigo   RC13,  indicare  l'ammontare  complessivo  dei  compensi
corrisposti  a  terzi  per  prestazioni   professionali   e   servizi
direttamente afferenti all'attivita' artistica o professionale.
Nel rigo RC14, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per
prestazioni  di  lavoro,  comprese le indennita' per la cessazione di
rapporti di  lavoro  dipendente  e  di  collaborazioni  coordinate  e
continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da
precedenti accantonamenti, nonche' l'ammontare dei relativi acconti e
anticipazioni.
    ATTENZIONE
    Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato
    o  l'opera  svolta,  in  qualita'  di  lavoratore  dipendente, di
    collaboratore  coordinato  e  continuativo  o  di   collaboratore
    occasionale,  al  coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori
    di  eta'  e  permanentemente  inabili  al  lavoro,  nonche'  agli
    ascendenti  del socio o associato. L'indeducibilita' si riferisce
    anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a
    decorrere dal periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  1996,
    nonche'  ai  premi  pagati  alle  compagnie  di assicurazioni che
    sostituiscono in tutto  o  in  parte  i  suddetti  accantonamenti
    maturati  nello  stesso  periodo  di  imposta. Rimangono, invece,
    deducibili i contributi  previdenziali  e  assistenziali  versati
    dalla societa' o associazione per i lavoratori dipendenti e per i
    collaboratori.
Nel rigo RC15, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti
nel   periodo  d'imposta  per  finanziamenti  relativi  all'attivita'
artistica o professionale (compresi quelli sostenuti  per  l'acquisto
dell'immobile  strumentale)  o  per  dilazione  nei pagamenti di beni
acquistati  per  l'esercizio  dell'arte  o  professione.   Non   sono
deducibili  gli  interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno  optato  per
il versamento trimestrale dell'Iva).
Nel  rigo  RC16,  indicare  i  consumi.  Si precisa che ai fini della
determinazione del dato in esame  va  considerato  l'ammontare  delle
spese  sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli
accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti
e simili utilizzati esclusivamente per la  trazione  di  autovetture.
Con  riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa,
si precisa che in questo rigo vanno indicati:
*  l'ammontare  delle  spese  telefoniche   sostenute   nel   periodo
  d'imposta,  comprensive  di  quelle  relative  ad eventuali servizi
  accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che  se
  si  tratta  di  servizi  utilizzati in modo promiscuo le spese sono
  deducibili nella misura  del  50  per  cento.  Le  spese  d'impiego
  relative  ad  apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
  pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di  cui  al
  n.  131  della  tariffa  annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
  vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
* l'ammontare della spesa sostenuta nel  periodo  d'imposta,  per  il
  consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di
  servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa e' deducibile nella
  misura del 50 per cento;
*  il  50  per  cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per
  l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina,  gasolio,
  metano,   ecc.)   utilizzati  esclusivamente  per  la  trazione  di
  autovetture e autocaravan, limitatamente ad  un  solo  veicolo  per
  ciascun  socio o associato, nonche' l'intero ammontare delle stesse
  spese sostenute per i citati  veicoli  dati  in  uso  promiscuo  ai
  dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Le  spese  sostenute  per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno
indicate nel rigo RC20 "Altre spese documentate".
Nel  rigo  RC17,  indicare  l'ammontare  delle   spese   relative   a
prestazioni  alberghiere  e  a somministrazioni di alimenti e bevande
nei  pubblici  esercizi  effettivamente   sostenute   e   idoneamente
documentate,  per un importo complessivo non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RC6. Nello  spazio  tra
parentesi  deve  essere  indicato l'ammontare complessivo delle spese
sostenute.
Nel rigo  RC18,  indicare  l'ammontare  complessivo  delle  spese  di
rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per
un  importo  complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare
dei compensi indicati nel rigo RC6.  Sono  comprese  nelle  spese  di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di  oggetti  di  arte,  di  antiquariato  o  da  collezione, anche se
utilizzati  come  beni  strumentali  per  l'esercizio   dell'arte   o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di  beni  destinati  ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio
tra parentesi deve  essere  indicato  l'ammontare  complessivo  delle
spese sostenute.
Nel rigo RC19, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione
a  convegni,  congressi  e  simili,  ovvero  a corsi di aggiornamento
professionale, comprese quelle sostenute per  l'eventuale  viaggio  e
soggiorno, ai fini della citata partecipazione.
Nel rigo RC20, indicare:
*   il   50  per  cento  delle  spese  di  manutenzione  relative  ad
  apparecchiature terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
  terrestre  di  comunicazione  soggette  alla tassa di cui al n. 131
  della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
* il 50 per  cento  delle  spese  sostenute  nel  periodo  d'imposta,
  limitatamente  a  un  solo  veicolo per ogni socio o associato, per
  l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina,  gasolio,
  metano   ecc.),   utilizzati  esclusivamente  per  la  trazione  di
  ciclomotori e motocicli, nonche' l'intero  ammontare  delle  stesse
  spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo
  ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
*  il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per
  l'acquisto  di  carburanti,  lubrificanti  e   simili,   utilizzati
  esclusivamente  per  la trazione), limitatamente ad un solo veicolo
  per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan,
  ciclomotori e motocicli, nonche' l'intero  ammontare  delle  citate
  spese   sostenute  relativamente  ai  detti  veicoli  dati  in  uso
  promiscuo ai  dipendenti  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
  imposta.
*  il  50  per  cento  delle spese di impiego dei beni mobili adibiti
  promiscuamente all'esercizio  dell'arte  o  professione  e  all'uso
  personale  o familiare del socio o associato e utilizzati in base a
  contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
*  l'ammontare delle altre spese inerenti all'attivita' professionale
  o artistica, effettivamente sostenute  e  debitamente  documentate,
  inclusi  i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo
  presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo
  promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Nel rigo RC21, indicare il totale delle spese, sommando  gli  importi
da rigo RC7 a rigo RC20.
Nel  rigo  RC22,  indicare  la differenza tra l'importo di rigo RC6 e
quello di rigo RC21, da riportare nel Mod. 750/RL, rigo RL3,  colonna
2.
Se  il reddito deriva da iniziative produttive intraprese a decorrere
dal 1 gennaio 1997, per le quali e'  previsto  il  credito  d'imposta
disciplinato dall'art. 2, commi da 210 a 214, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  occorrera'  comunicare  la  circostanza  ai  soci ed
associati che cureranno di segnalarla nel Mod. 750/RH  della  propria
dichiarazione,  al  fine  di  usufruire di detto credito per la quota
proporzionale alla loro partecipazione agli utili.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

15
MOD. 750/RD - REDDITI DEI TERRENI
Il presente modello  va  utilizzato  per  dichiarare  i  redditi  dei
terreni, e deve essere compilato:
a) dalle societa' che possiedono, a titolo di proprieta', usufrutto o
   altro  diritto  reale,  terreni situati nel territorio dello Stato
   che sono o devono essere iscritti in catasto con  attribuzione  di
   rendita;  in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare
   della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il terreno;
b)  dalle  societa'  affittuarie  di  fondi  nei   quali   esercitano
   l'attivita'  agricola  (questi soggetti devono compilare il quadro
   limitatamente ai campi relativi al reddito agrario).  Le  societa'
   affittuarie  devono  dichiarare il reddito agrario a partire dalla
   data in cui ha effetto il contratto.
Per quanto riguarda le attivita' considerate agricole ai  fini  della
determinazione  del  reddito  agrario  vedere  in  Appendice  la voce
"Attivita' agricole".
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono  quelli  risultanti
dall'applicazione  delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente
dell'80 e del 70 per cento.
Se  la  coltura  effettivamente  praticata   corrisponde   a   quella
risultante  dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere
rilevati direttamente dagli atti catastali.
Se la coltura  effettivamente  praticata  non  corrisponde  a  quella
risultante  dal catasto, per la determinazione del reddito consultare
in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".
Per la determinazione del  reddito  dei  terreni  adibiti  a  colture
prodotte  in  serra o alla funghicoltura, vedere in Appendice la voce
"Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno
pertanto dichiarati:
* i terreni che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani;
*  i  terreni,  parchi  e  giardini  aperti  al  pubblico  o  la  cui
  conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali  e
  Ambientali  di  pubblico  interesse  quando  al  possessore  non e'
  derivato per tutto il periodo di imposta alcun reddito  dalla  loro
  utilizzazione.  Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio
  delle imposte dirette, o delle Entrate  ove  istituito,  entro  tre
  mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
I  terreni  situati  all'estero  e quelli dati in affitto per usi non
agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/RH.
I redditi dei terreni,  per  la  parte  derivante  dall'esercizio  di
attivita'  agricole,  spettanti alle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice  sono  considerati  redditi  di  impresa  e  non
devono, pertanto, essere dichiarati nel presente modello.
In  ordine  alla  compilazione del presente modello si precisa che se
non sono intervenute variazioni rispettato a  quanto  indicato  nella
dichiarazione  presentata  lo  scorso  anno e' possibile compilare il
modello secondo le modalita' di seguito riportate.
Gli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo D44 del Mod.  750/D
dello  scorso  anno  devono  essere divisi rispettivamente per 1,55 e
1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale ed  agrario
prima  delle rivalutazioni del 55 e del 45 per cento gia' operate) ed
i relativi risultati moltiplicati  rispettivamente  per  1,80  e  per
1,70.  I  redditi dominicale ed agrario cosi' rivalutati vanno quindi
riportati nelle rispettive colonne 7 e 8 del rigo RD52.
Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti  i
dati  relativi  ai  terreni  da  dichiarare,  se  questa modalita' di
compilazione risulta piu' agevole.
Il modello deve essere compilato  secondo  le  modalita'  di  seguito
riportate nei seguenti casi:
*  si  sono  verificate  variazioni  rispetto a quanto indicato nella
  precedente dichiarazione;
* per l'anno precedente non  sono  stati  dichiarati  i  redditi  dei
  terreni;
*si  dichiarano  redditi  relativi  ad  aziende  agricole situate nei
  territori montani o in zone agricole svantaggiate,  i  cui  redditi
  fruiscano della riduzione al 50 per cento ai fini del Csnn;
*  la  societa'  si  e'  avvalsa  delle  disposizioni  relative  alla
  regolarizzazione delle societa' semplici in agricoltura (vedere, in
  Appendice,  la  voce  "Regolarizzazione  delle  societa'   semplici
  agricole").
    ATTENZIONE
    I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota
    spettante  del  reddito  e'  diversa  da  quella  indicata  nella
    dichiarazione  presentata   nell'anno   1997,   ad   esempio   in
    conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso
    derivanti  da  acquisti  e/o vendite avvenute nel corso dell'anno
    oppure per effetto del sorgere o del venire meno di  agevolazioni
    (ad  esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione).
    Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi
    dominicali e agrari.
Ogni terreno  od  ogni  gruppo  di  terreni  di  una  stessa  partita
catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.
Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori
montani  o  in  zone  agricole svantaggiate sia particelle situate in
altre zone, devono essere compilati distinti righi.
Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse  per  uno
stesso  terreno  (variazioni  di  quote  di possesso, terreno dato in
affitto, ecc.),  occorre  compilare  un  rigo  per  ogni  situazione,
indicando  nella  colonna  4  il relativo periodo. Occorre, altresi',
compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui  la  percentuale  di
possesso  del  reddito  dominicale  e'  diversa da quello del reddito
agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte  del  terreno
e' concessa in affitto).
Per  le  societa'  che  si  sono  avvalse  delle  disposizioni per la
regolarizzazione delle societa' in agricoltura (di fatto o irregolari
e semplici) e per la modificazione delle comunioni  tacite  familiari
in  agricoltura,  vedere in Appendice la voce "Regolarizzazione delle
societa' semplici agricole".
Nelle colonne 1 e 3 indicare  il  reddito  dominicale  e  il  reddito
agrario   di  ciascun  terreno,  risultanti  dalle  tariffe  d'estimo
rivalutati rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento. Se i  redditi
dominicali  e  agrari  vengono  rilevati  dal Mod. 750/D del Mod. 750
dell'anno precedente gli importi di  colonna  1  e  2  devono  essere
divisi  rispettivamente per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori
dei redditi dominicale ed agrario prima delle rivalutazioni del 55  e
del  45  per cento gia' operate) ed i relativi risultati moltiplicati
rispettivamente per 1,80 e 1,70.
Nella colonna 2, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i
seguenti casi:
1 proprieta' del terreno;
2 proprieta' del terreno concesso in  affitto  in  regime  legale  di
  determinazione  del  canone.  In questo caso vedere in Appendice la
  voce "Riduzione del reddito dei terreni";
3 proprieta' del terreno concesso in affitto  in  assenza  di  regime
  legale di determinazione del canone;
4 conduzione del fondo in affitto o a altro titolo;
5  societa'  che  si  e'  avvalsa  delle  disposizioni  relative alla
  regolarizzazione delle societa'  semplici  in  agricoltura  o  alla
  modificazione delle comunioni tacite familiari.
Nelle colonne 4 e 5, indicare, rispettivamente il periodo di possesso
espresso in giorni e la relativa percentuale.
Nella colonna 6 per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
1 in caso di mancata coltivazione;
2  in  caso  di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento
  del prodotto;
3 in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al
  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  601,  o   nella   zone   agricole
  svantaggiate  delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre
  1977, n. 984;
4 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1  e
  al codice 3.
In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei
terreni"   che   contiene   anche  precisazioni  sulle  modalita'  di
compilazione delle colonne 7 e 8.
Nelle colonne 7 e 8, indicare, rispettivamente, la quota  di  reddito
dominicale  e  agrario  spettante  sulla  base  del  periodo  e della
percentuale di possesso.
Nel  rigo  RD52 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale
ed agrari dei terreni indicati nei righi da RD1 a RD51.
Ai soggetti obbligati alla installazione del  registratore  di  cassa
dal 1 gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare nel rigo
RL4,  colonna  6,  del  Mod.  750/RL, pari al 40 per cento del prezzo
unitario di acquisto (o del  canone  annuo  di  locazione  pagato  in
ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.
Le  ritenute  operate  a titolo di acconto sui contributi corrisposti
dall'Unione  quale  incentivo   all'allevamento   (risultanti   dalla
certificazione  del  predetto  ente)  devono essere riportate al rigo
RL4, colonna 3, del Mod. 750/RL.
Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando  sono  percepiti
da   allevatori  il  cui  reddito  e'  determinato  mediante  tariffe
catastali.
16
MOD. 750/RE - REDDITI DEI FABBRICATI
Il Mod. 750/RE deve essere compilato dalle societa' che possiedono  a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  o altro diritto reale, fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere  iscritti
con  attribuzione  di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di
usufrutto  o  altro  diritto  reale  il  titolare  della  sola  "nuda
proprieta'" non deve dichiarare il fabbricato.
    ATTENZIONE
    I  locali  per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri
    servizi, oggetto di proprieta' condominiale cui  e'  attribuibile
    un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la
    quota  di  reddito  di  propria  spettanza,  per  ciascuna unita'
    immobiliare e'  di  importo  complessivamente  superiore  a  lire
    50.000.  L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in
    locazione e per i negozi.
Non  danno  luogo  a  reddito  di  fabbricati  e non vanno, pertanto,
dichiarati:
* le costruzioni  rurali,  comprese  quelle  ad  uso  non  abitativo,
  appartenenti  al  possessore  o  all'affittuario  dei  terreni  cui
  servono,  effettivamente  adibite  agli  usi  agricoli.  Le  unita'
  immobiliari  che  sulla  base  della  vigente normativa non hanno i
  requisiti per essere considerate rurali  devono  essere  dichiarate
  utilizzando,  in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.
  Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le
  unita' immobiliari iscrivibili alle categorie  A/1  e  A/8  nonche'
  quelle  aventi  caratteristiche  di  lusso,  al  riguardo vedere in
  Appendice la voce "Costruzioni rurali";
*  le  unita'  immobiliari,  anche  ad  uso  diverso  da  quello   di
  abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni
  o   autorizzazioni   per   restauro,   risanamento  conservativo  o
  ristrutturazione edilizia, limitatamente al  periodo  di  validita'
  del  provvedimento,  durante il quale l'unita' immobiliare non deve
  essere comunque utilizzata;
* gli immobili completamente adibiti a sedi  aperte  al  pubblico  di
  musei,  biblioteche,  archivi,  cineteche  ed emeroteche, quando al
  possessore   non   deriva    alcun    reddito    dall'utilizzazione
  dell'immobile per l'intero anno.
  Tale  circostanza  deve essere denunciata all'ufficio delle imposte
  dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi  dalla  data
  in cui ha avuto inizio;
*  le  unita'  immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del
  culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari  e  dalle
aree   urbane  e  i  fabbricati  situati  all'estero,  devono  essere
dichiarati nel Mod. 750/RH.
Si ricorda che gli  immobili  relativi  alle  imprese  commerciali  e
quelli  che  costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni non vanno dichiarati  in  questo  modello.  Per  maggiori
informazioni  consultare  in  Appendice la voce "Immobili strumentali
delle imprese".
    ATTENZIONE
    La rendita catastale dei fabbricati, a decorrere dall'anno  1997,
    deve essere rivalutata del 5 per cento.
Deve essere compilato un rigo per ogni unita' immobiliare.
Nella  colonna  1, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per
cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata indicare
la rendita catastale presunta rivalutata del 5 per cento.
In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse  storico  o
artistico,  vedere  in  Appendice  le  voci  "Immobili  inagibili"  e
"Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".
Nella colonna 2, indicare il periodo di possesso espresso  in  giorni
(365 se per tutto l'anno).
Il  reddito  dei  fabbricati  di  nuova  costruzione  va dichiarato a
partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso  cui
e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella   colonna   3,  indicare  la  quota  di  possesso  espressa  in
percentuale (100 per l'intero). Se  la  percentuale  di  possesso  e'
variata   nel  corso  dell'anno  indicare  la  percentuale  media  di
possesso.
La colonna 4, va utilizzata se il fabbricato  e'  dato  in  locazione
indicando  l'85  per  cento del canone di locazione (per i fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca,  di
Murano  e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare
del canone e' quello risultante dal contratto di locazione  (compresa
l'eventuale  rivalutazione  automatica sulla base dell'indice Istat e
la maggiorazione spettante in caso  di  sublocazione  ed  escluse  le
spese   di   condominio,   luce,  acqua,  gas,  portiere,  ascensore,
riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del
canone va considerato indipendentemente dalla  effettiva  percezione.
In   caso   di   comproprieta'  il  canone  va  indicato  per  intero
indipendentemente dalla  quota  di  possesso.  Nel  caso  in  cui  il
fabbricato  e'stato  posseduto  per  una  parte dell'anno indicare il
canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione di riferisce, oltre che alla abitazione,
anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.)  iscritte  in  catasto
con  autonoma  rendita,  indicare  per ciascuna unita' immobiliare la
quota del  canone  ad  essa  relativa;  quest'ultima  va  determinata
ripartendo  il  canone  stesso  in  misura proporzionale alla rendita
catastale di ciascuna unita' immobiliare.
Per  il  calcolo  vedere  in Appendice la voce "Canone di locazione -
determinazione della quota proporzionale".
Nella colonna 5, vanno evidenziati, riportando i relativi  codici,  i
seguenti casi di utilizzo:
*  2  unita'  immobiliare  tenuta  a  disposizione  della  societa' o
  associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo  (vedere
  in Appendice la voce "Unita' immobiliari a disposizione ");
*  3  unita'  immobiliare  locata  in  assenza  di  regime  legale di
  determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
* 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione  del
  canone;
* 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
Nella  colonna  6, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i
seguenti casi particolari:
* 1 unita' immobiliari distrutte o  inagibili  a  seguito  di  eventi
  sismici,  ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia
  stato  rilasciato  un  certificato   del   Comune   attestante   la
  distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
*  3  unita' immobiliari inagibili per le quali e' stata richiesta la
  revisione della rendita.
Nella  colonna  7,  va  indicata  la  quota  di  reddito   imponibile
determinata con le modalita' di seguito indicate.
Se  la  societa'  e'  l'unica  proprietaria  per  tutto l'anno, nella
colonna 7 indicare:
* l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e'  locato  o  non  e'
  tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
*  l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato e'
  tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
* il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il
  fabbricato e' locato in assenza di regime legale di  determinazione
  del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
* l'importo di colonna 4, se il fabbricato e' locato in regime legale
  di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col.
  5).
Se  la  societa'  non  e'  l'unica proprietaria o non ha posseduto il
fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato  il  reddito
relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
*  se  il reddito del fabbricato e' determinato in base alla rendita,
  quest'ultima, eventualmente maggiorata di  un  terzo,  deve  essere
  moltiplicata  per il numero dei giorni e la percentuale di possesso
  (colonne 2 e 3) e divisa per 365;
* se il reddito del fabbricato e' determinato in base  al  canone  di
  locazione,  quest'ultimo  deve  essere moltiplicato soltanto per la
  percentuale di possesso.
Nel rigo RE52 riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati
nei righi da RE1 a RE51.
17
MOD. 750/RF - REDDITI DI CAPITALE
Il Mod. 750/RF  deve  essere  utilizzato  per  la  dichiarazione  dei
redditi  di  capitale  percepiti  nel  1977  senza  avere riguardo al
momento in cui e' sorto il diritto a percepirli.
    ATTENZIONE
    Concorrono  alla  formazione  del   reddito   d'impresa   e   non
    costituiscono  redditi  di  capitale gli utili, gli interessi, le
    rendite e gli altri proventi  conseguiti  da  societa'  esercenti
    attivita' commerciali.
    Non  devono  essere dichiarati redditi di capitale assoggettati a
    ritenuta  alla  fonte  titolo   d'imposta   oppure   ad   imposta
    sostitutiva.
I   redditi   prodotti   all'estero,   percepiti  direttamente  senza
l'intervento di intermediari  residenti  ovvero  quando  l'intervento
degli  intermediari  non  ha comportato l'applicazione della ritenuta
alla fonte, devono essere indicati in questo quadro  se  sui  redditi
della  stessa  natura  si  applica  in Italia la ritenuta a titolo di
acconto.
Nei righi da RF1 a RF4 devono essere indicati  gli  utili,  anche  in
natura,  compresi gli acconti, distribuiti dalle societa' di capitali
e dagli enti commerciali e non commerciali, aventi in Italia la  sede
legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' nonche'
quelli  distribuiti  da societa' estere (non residenti) di ogni tipo,
ivi  inclusi  i  proventi  derivanti  da   organismi   d'investimento
collettivo  in  valori  mobiliari di diritto estero non conformi alle
direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune  convenzioni
internazionali  contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in
relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come
previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con  la  Francia  e
con  il  Regno  Unito)  ovvero  di  maggiorazione di conguaglio (come
previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con  la  Francia  e
con la Germania).
Costituiscono  altresi'  utili  le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o  di
liquidazione  anche concorsuale di societa' ed enti, per la parte che
eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la  sottoscrizione  delle
azioni  o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale
dei beni ricevuti a titolo di  ripartizione  delle  riserve  e  altri
fondi  di  cui  all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi
costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con  versamenti
dei  soci  a  fondo  perduto in conto capitale, anche se tali riserve
sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa  presente  che  ai
sensi  dell'art.  44,  comma  3  del  Tuir,  il credito d'imposta sui
dividendi distribuiti dalle societa' o dagli enti di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir  spetta  solo  per  la  parte
degli  utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse di
quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.
Cio' premesso, ai  fini  della  compilazione  del  presente  modello,
indicare:
*  nel  rigo RF1, gli utili relativamente ai quali compete il credito
  di imposta nella misura di nove sedicesimi. Pertanto, in colonna  1
  vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  in  colonna  2  l'ammontare  del  credito  d'imposta;  in colonna 3
  l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
* nel rigo RF2, gli utili relativamente ai quali compete  il  credito
  d'imposta  nella  misura  del  25 per cento. Pertanto, in colonna 1
  vanno riportati  gli  utili,  al  lordo  delle  ritenute  d'acconto
  subite;  in colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; in colonna
  3  l'importo  delle  ritenute  d'acconto  operate   dal   sostituto
  d'imposta;
*  nel  rigo  RF3,  gli  utili  relativamente ai quali non compete il
  credito d'imposta. Pertanto, in colonna 1 vanno indicati gli  utili
  al  lordo delle ritenute d'acconto subite; in colonna 3 l'ammontare
  delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
* nel rigo RF4, in  colonna  1,  gli  utili  conseguiti  in  caso  di
  recesso,  di  riduzione  del  capitale esuberante o di liquidazione
  anche concorsuale di societa' ed enti, per i quali  non  spetta  il
  credito   d'imposta;  in  colonna  3  vanno  indicate  le  ritenute
  d'acconto subite;
* nel rigo RF5,  in  colonna  1,  gli  interessi  ed  altri  proventi
  derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e
  conti  correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla
  scadenza e quella data a  mutuo  o  in  deposito  ovvero  in  conto
  corrente; in colonna 3 le ritenute d'acconto subite.
  Al  riguardo  si  precisa che gli interessi si presumono percepiti,
  salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che,
  nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite  per  iscritto,
  gli  interessi  si  presumono percepiti nell'ammontare maturato nel
  periodo d'imposta. Se  la  misura  non  e'  stata  determinata  per
  iscritto, gli interessi si computano al saggio legale;
* nel rigo RF6, in colonna 1, le rendite perpetue, dovute a titolo di
  corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione
  di  un  capitale ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861
  c.c.), nonche' le prestazioni annue  perpetue  a  qualsiasi  titolo
  dovute,  anche  se  disposte  per  testamento  (art. 1869 c.c.); in
  colonna 3 le ritenute d'acconto subite;
* nel rigo RF7, in colonna 1, i compensi percepiti per la prestazione
  di garanzie personali  (fideiussioni)  o  reali  (ipoteche,  pegni)
  assunte  in  favore  di  terzi;  in colonna 3 le ritenute d'acconto
  subite;
* nel rigo RF8, in colonna 1, gli utili, compresa la  differenza  tra
  la  somma  percepita  o  il  valore  normale dei beni ricevuti alla
  scadenza e la somma o il valore  normale  dei  beni  apportati,  al
  lordo  delle  ritenute,  derivanti  da contratti di associazione in
  partecipazione,  ad  esclusione  di   quelli   in   cui   l'apporto
  dell'associato  sia  costituito  esclusivamente  da  prestazioni di
  lavoro. Trattandosi di reddito di capitale,  l'associato  non  puo'
  dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione
  alle  perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo RF8 vanno,
  altresi', indicati gli utili derivanti  dai  contratti  di  cui  al
  primo  comma  dell'art.  2554  del  codice civile e cioe' gli utili
  derivanti  sia  da  rapporti  di  cointeressenza  agli   utili   di
  un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con
  i  quali  un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed
  alle perdite della  sua  impresa,  senza  il  corrispettivo  di  un
  determinato  apporto, compresa la differenza tra la somma percepita
  o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il
  valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di  reddito  di
  capitale  sancita  per  gli  altri  rapporti di partecipazione agli
  utili ed alle perdite  teste'  considerati,  l'eventuale  quota  di
  partecipazione  alle  perdite  dell'impresa non puo' essere dedotta
  dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate  in
  colonna 3;
*  nel  rigo  RF9,  in colonna 1, gli utili corrisposti ai mandanti e
  fiducianti ed ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti  che
  hanno  per  oggetto  la  gestione, nell'interesse collettivo di una
  pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con  somme
  di  denaro  e  beni  affidati  da  terzi o provenienti dai relativi
  investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto  alla
  scadenza  e  quello  affidato in gestione; in colonna 3 le ritenute
  d'acconto subite;
* nel rigo RF10, in colonna 1, gli altri interessi diversi da  quelli
  sopra  esaminati,  non  aventi  natura  compensativa, ed ogni altro
  provento in misura  definita  derivante  dall'impiego  di  capitale
  percepito  nel  1997.  In questo rigo non vanno invece indicati gli
  interessi moratori e gli interessi per dilazione di  pagamento  che
  costituiscono  redditi  della  stessa  categoria  di  quelli da cui
  derivano i crediti  su  cui  tali  interessi  sono  maturati.  Tali
  redditi,   pertanto,  vanno  indicati  nei  singoli  modelli  della
  presente dichiarazione Mod. 750 ove sono dichiarati i  proventi  di
  cui  costituiscono  accessorio.  Per  contro, nel caso in cui detti
  proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa,  gli  interessi
  della  specie  devono  essere  dichiarati  in questo rigo in quanto
  imponibili come redditi di capitale. In  questo  rigo  va  altresi'
  dichiarato   ogni  altro  provento  in  misura  definita  derivante
  dall'impiego di capitale, ivi inclusi i  proventi  derivanti  dalle
  cessioni  a  termine di obbligazioni e titoli similari ed i redditi
  conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento  in  valori
  mobiliari  sempreche' si tratti di titoli relativamente ai quali e'
  prevista la ritenuta alla fonte a  titolo  di  acconto,  nonche'  i
  redditi  conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi
  in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia  superiore  a
  quella  inizialmente  impiegata. Per operazioni di finanziamento in
  valori mobiliari  si  intende  il  contratto  di  mutuo  di  valori
  mobiliari  garantito,  nonche' ogni altro contratto che persegua le
  medesime finalita' economiche, compreso quello di riporto,  nonche'
  le  operazioni  di  pronti  contro termine aventi ad oggetto valori
  mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di
  operazioni nelle quali il corrispettivo  a  fronte  della  ottenuta
  disponibilita'  dei  titoli,  ove  previsto,  assume esclusivamente
  funzione  di   garanzia   dell'operazione   e   rimane,   pertanto,
  indisponibile  per  il soggetto datore dei titoli; in colonna 3, le
  ritenute d'acconto subite;
* nel rigo RF11, in colonna 1, i proventi conseguiti in  sostituzione
  dei  redditi  di  capitale  gia' considerati nelle precedenti voci,
  anche per  effetto  della  cessione  dei  relativi  crediti,  e  le
  indennita'  conseguite,  anche  in  forma assicurativa, a titolo di
  risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
  Nella colonna 3 le ritenute d'acconto subite.
Nel rigo RF12 vanno indicati i totali delle colonne  1,  2  e  3  dei
righi  da  RF1  a RF11. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere
riportati nel rigo RL7 del Mod. 750/RL, rispettivamente nelle colonne
2, 5 e 6.
Il   successivo   riquadro   e'   destinato    alla    determinazione
dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).
Tale  imposta  si applica solo ai redditi prodotti in Italia. Ne sono
esclusi i redditi derivanti da partecipazioni  a  societa'  ed  enti,
soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, per i
quali spetta il credito d'imposta. Pertanto,  la  determinazione  dei
redditi  di  capitale  assoggettabili  ad  Ilor si effettua deducendo
dall'ammontare complessivo dei redditi, cosi' come riportato al  rigo
RF13, gli utili di cui ai righi RF1 e RF2, la quota parte degli utili
del  rigo  RF3  non  soggetta  ad  Ilor,  nonche'  i redditi prodotti
all'estero indicati nel rigo RF15 (e  cioe'  i  redditi  di  capitale
corrisposti   da   soggetti   residenti   all'estero,  tranne  quelli
corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).  L'importo  di
rigo RF17 deve essere riportato nel Mod. 750/RO, rigo RO4 colonna 1.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

18
MOD. 750/RG - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE
Questo modello deve essere compilato dalle  societa'  o  associazioni
che  hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa
o l'oggetto principale dell'attivita' e che partecipano  in  qualita'
di  soci  a  societa'  semplici,  in  nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate residenti.
I redditi (o le perdite) delle anzidette societa' o associazioni sono
accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali  devono,
pertanto,  provvedere  a  dichiararli  nel  proprio Mod. 750, ma sono
assoggettati all'imposta personale sul reddito  in  capo  ai  singoli
soci   o   associati   proporzionalmente  alle  rispettive  quote  di
partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto  o
in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione
agli   utili  sono  quelle  risultanti  dall'atto  pubblico  o  dalla
scrittura  privata  autenticata  di  costituzione  o  da  altro  atto
pubblico  o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata
nel 1996 la  compagine  dei  soci,  deve  essere  di  data  anteriore
all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti
atti  si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci;
se il valore dei conferimenti non risulta determinato,  le  quote  si
presumono  uguali.  Di conseguenza, ciascuno dei soci, se societa' di
persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello  la  quota
del   reddito  (o  della  perdita)  della  societa'  o  associazione,
risultante   dalla   dichiarazione   di   questa,    che    gli    e'
proporzionalmente imputabile.
Si  fa presente, altresi', che l'articolo 3, comma 40, della legge n.
662 del 1996, che disciplina,  il  trattamento  fiscale  delle  somme
attribuite  ai  soci  a  seguito  dello  scioglimento agevolato delle
societa' non operative,  stabilisce  che  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  44, comma 3 del TUIR "le somme o il valore normale dei
beni assegnati ai soci  sono  diminuiti  degli  importi  assoggettati
all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della societa' al
netto    dell'imposta   sostitutiva   stessa.   Detti   importi   non
costituiscono redditi per i soci". In conseguenza  di  cio',  i  soci
della  societa'  non  sono  tenuti  ad assoggettare ad imposizione le
somme ad essi  attribuite  in  dipendenza  della  liquidazione  della
societa' stessa.
    ATTENZIONE
    Il  presente  modello  non  va  compilato  nel  caso  in  cui  la
    partecipazione   in   societa'   personale   e'   stata   assunta
    nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero
    il  cui  reddito  e'  stato determinato ai sensi dell'art. 79 del
    Tuir, nel qual caso  la  corrispondente  quota  di  reddito  deve
    risultare  nel Mod. 750/RA ovvero nel Mod. 750/RB come componente
    del reddito d'impresa.
Nel  primo  riquadro   devono   essere   indicati,   rispettando   la
corrispondenza  con  il  numero  d'ordine del riquadro sottostante, i
dati relativi alla societa' partecipata  e  rilevabili  dall'apposito
prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato:
- nella colonna 1, il codice fiscale;
-   la  colonna  2,  va  barrata  se  la  societa'  risulta  iscritta
  nell'apposito albo delle imprese artigiane;
- nella colonna 3, il codice di attivita';
- nella colonna 4, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  1 - se trattasi di societa'  di  persone  ed  assimilate  esercenti
  attivita' di impresa in contabilita' ordinaria;
  2 - se trattasi di societa' semplice;
  3 - altre;
-  nella  colonna 5, il reddito totale della societa' o associazione,
  preceduto dal segno "-" in caso di perdita;
- nella colonna 6, deve essere barrata nel caso in  cui  la  perdita,
  derivante  dalla partecipazione in societa', possa essere computata
  in  diminuzione  del  reddito  complessivo  nei  periodi  d'imposta
  successivi  senza  alcun  limite di tempo. Al riguardo, si ricorda,
  che il comma 1- bis dell'art. 102 del Tuir,  che  a  seguito  delle
  modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma
  3  dell'art.  8  del  Tuir stabilisce che le perdite realizzate nei
  primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita'  previste  al
  comma 1, del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del
  reddito  complessivo  dei  periodi d'imposta successivi senza alcun
  limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica  alle  perdite
  formatesi  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso alla data
  dell'8 novembre 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs.  n.  358
  del   1997).  (Vedere  la  voce  "Disciplina  delle  operazioni  di
  riorganizzazione delle attivita' produttive", paragrafo 6, relativo
  al Riporto delle perdite, contenuta  nelle  "Istruzioni  comuni  ai
  Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP.
Nel  secondo  riquadro  va  indicato,  per  ciascuna  societa' cui si
riferisce la partecipazione:
- nella colonna 7, l'ammontare  della  quota  del  reddito  (o  della
  perdita)  della  societa' o associazione imputabile alla societa' o
  associazione dichiarante;
- nella colonna 8, la  quota  di  reddito  "minimo"  derivante  dalla
  partecipazione  in  societa'  in  nome  collettivo e in accomandita
  semplice considerate non operative  ai  sensi  dell'art.  30  della
  legge  23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma
  37,  della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere  indicata
  al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alla societa' non
  operativa, cosi' come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa
  societa'.
Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la  quota  di
reddito  attribuita, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a
detta quota di reddito "minimo":
- nella colonna 9, l'ammontare della quota delle  ritenute  d'acconto
  subite  dalla  societa'  o  associazione imputabile alla societa' o
  associazione dichiarante;
- nella colonna 10,  la  quota  del  credito  d'imposta  sugli  utili
  spettante  alla  societa'  o  associazione  dichiarante, nonche' il
  credito d'imposta spettante  ai  soci  delle  societa'  di  persone
  risultante  dalla  trasformazione  di  societa'  soggette ad Irpeg,
  avvenuto dopo il 31 dicembre 1987, in relazione  ai  fondi  e  alle
  riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
-  nella  colonna  11,  l'ammontare  della  quota degli altri crediti
  d'imposta, tra i quali:
*  il  credito  d'imposta  per   l'acquisto,   anche   in   locazione
  finanziaria, dei registratori di cassa.
  Si  ricorda  che  l'art.  14  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
  limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti
  per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30  dicembre  1991,
  n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e' sporto
  a partire dal 1 gennaio 1993;
*  il  credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge
  n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso
  in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.
Nel rigo RG15  va  indicato  l'importo  complessivo  delle  quote  di
reddito  derivanti  dalle  partecipazioni  in  societa'  di persone e
assimilate esercenti attivita' d'impresa, siano  esse  in  regime  di
contabilita'  semplificata  che  ordinaria,  al  netto  delle perdite
derivanti  da  partecipazione  in  societa'  dello  stesso  tipo   in
contabilita' ordinaria.
Se tale importo e' di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per
compensare  il  reddito  derivante  dal Mod. 750/RJ, va riportato nel
rigo RL12, colonna 1, del Mod. 750/RL. In tale caso nel rigo RG15  va
indicato "O".
Le   quote   eccedenti   relative   alle   perdite   derivanti  dalle
partecipazioni in societa' di persone  riportabili  senza  limiti  di
tempo devono essere indicati al rigo RL12, col. 2.
Nel  rigo  RG16  va  indicato il reddito (o la perdita, preceduto dal
segno  "-")  derivante  dalla  partecipazione  in  societa'  semplice
(codice  2)  al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' di persone e assimilate  esercenti  imprese  commerciali  in
contabilita' semplificata (codice 3).
Nel rigo RG17 va indicata la somma algebrica dei righi RG15 e RG16.
Tale   somma  va  riportata,  nel  rigo  RL8,  colonna  2,  del  Mod.
750/750/RL.
    ATTENZIONE
    Se  la  societa'  non  possiede  perdite  di  partecipazione   in
    contabilita'  ordinaria sommare gli importi indicati nei righi da
    RG1 a RG13, colonna 7, e riportare il totale nel rigo RG17.
Nel  rigo  RG18  va  indicato  il  credito d'imposta risultante dalla
regolarizzazione delle situazioni patrimoniali  di  cui  all'art.  2,
comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
19
MOD. 750/RH - REDDITI DIVERSI
GENERALITA'
In  questo  modello  le  societa'  semplici  e  i soggetti equiparati
dichiarano i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII,  del
Tuir.
Nell'esposizione  dei  singoli dati devono essere indicati dapprima i
corrispettivi lordi percepiti,  compresi  gli  interessi  moratori  e
quelli  per  dilazione  di  pagamento relativi a tali corrispettivi e
successivamente le spese relative agli stessi. I  corrispettivi  e  i
proventi da dichiarare nel presente Modello vanno calcolati per cassa
e cioe' con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1997;
nel  caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale
(per dilazione di  pagamento  o  rateazioni)  vanno  dichiarati,  nel
periodo   d'imposta,   solo   gli  importi  effettivamente  riscossi,
rimandando  ai  successivi  periodi  la  dichiarazione  dei  restanti
importi.
    ATTENZIONE
    Le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi effettuate dai
    contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai
    rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti  comprovanti
    l'effettuazione  delle operazioni devono recare l'indicazione che
    il corrispettivo e' indeducibile. Per le  societa'  personali  ed
    equiparate  in  regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva
    e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il
    relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente  dalla
    societa' o associazione.
Nel campo in alto a destra del modello deve essere indicato il codice
fiscale delle societa' o associazioni.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI
Nel  rigo  RH1,  indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim,
percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici
a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di  opere
intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la
nozione  tecnica  di  "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa
voce.
Nel rigo RH2, indicare i corrispettivi lordi,  al  netto  dell'Invim,
percepiti   per  la  cessione  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili
acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, con esclusione  di
quelli acquisiti per successione o donazione.
Nel  rigo RH3, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per
la cessione a titolo  oneroso  di  partecipazioni  sociali  poste  in
essere  prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data
successiva va utilizzato il Mod. 750/RU.
Nel rigo RH4, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione  di
spese,   dei   redditi   di   natura   fondiaria   non  determinabili
catastalmente  (censi,  decime,  quartesi,  livelli,  altri   redditi
consistenti  in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi),
compresi quelli dei terreni dati in affitto  per  usi  non  agricoli.
Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.
Nel rigo RH5, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati
all'estero,  riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul
reddito nello Stato estero per il 1997 o, in caso di difformita'  dei
periodo di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel
corso di quello italiano.
Se  lo  Stato  estero  non  assoggetta ad imposizione l'immobile e il
contribuente non ha percepito alcun reddito, il  rigo  RH5  non  deve
essere compilato.
Se  lo  Stato estero tassa gli immobili mediante l'applicazione delle
tariffe d'estimo o in base a criteri similari,  indicare  l'ammontare
risultante  dalla  valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto
delle spese eventualmente ivi riconosciute; in  tal  caso  spetta  il
credito  d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri
stabiliti dall'art. 15 del Tuir.
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero
non e' soggetto ad imposta sui redditi  nel  Paese  estero,  indicare
l'ammontare  del  canone  di  locazione percepito, ridotto del 15 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito e' soggetto ad imposta nello Stato  estero,  indicare
l'ammontare  dichiarato  in  detto  Stato  senza  alcuna deduzione di
spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte  pagate
all'estero.
Nel  rigo  RH6,  indicare  i  proventi derivanti dalla concessione in
usufrutto  e  dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri
beni mobili.
Nel  rigo  RH7, indicare gli altri proventi relativi ad attivita' non
comprese nei righi precedenti.
Nel rigo RH8, indicare la somma degli immobili da  rigo  RH1  a  rigo
RH7.
    ATTENZIONE
    Le  spese  e  gli  oneri  da indicare nei righi da RH9 a RH13 non
    possono  in  ogni  caso  superare  i  relativi  corrispettivi  e,
    nell'ambito  di  ogni  corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna
    delle operazioni eseguite.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi  RH9  (vendita  di
terreni  ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate
a rendere edificabili i terreni stessi) e  RH10  (rivendita  di  beni
immobili  nel  quinquennio)  si  precisa che esse sono costituite dal
prezzo di acquisto o  dal  costo  di  costruzione  del  bene  ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni
che  costituiscono  oggetto  di  lottizzazione  o  di  opere intese a
renderli edificabili, se  gli  stessi  sono  stati  acquistati  oltre
cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come
prezzo  di  acquisto  il  valore  normale  del terreno al quinto anno
anteriore. Per  i  terreni  acquisiti  a  titolo  gratuito  e  per  i
fabbricati  costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene
conto del valore normale  del  terreno  alla  data  di  inizio  delle
operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se  la  percezione  dei  corrispettivi  non avviene interamente nello
stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate  proporzionalmente
ai  corrispettivi  percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche se gia'
sostenute, con ulteriore loro  scomputo  proporzionale  in  occasione
della  dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui
ha luogo la relativa percezione.
Le  spese  di  cui  al rigo RH11 (cessioni di partecipazioni sociali)
sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.
Nei righi RH12 e  RH13,  vanno  indicate  le  spese  specificatamente
inerenti alle attivita' di cui ai righi RH6 e RH7.
    ATTENZIONE
    Il contribuente e' tenuto a compilare ed a conservare un apposito
    prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui
    ai  righi  RH1,  RH2,  RH3,  RH6,  per  ognuna  delle  operazioni
    eseguite, l'ammontare lordo dei  corrispettivi,  l'importo  delle
    spese  inerenti  a  ciascuna delle operazioni stesse e il reddito
    conseguito. Questo prospetto dovra' essere  esibito  o  trasmesso
    all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.
Nel  rigo  RH14, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da
RH9 a RH13.
Nel rigo RH15, indicare l'importo  risultante  dalla  differenza  tra
l'ammontare  lordo  dei  redditi  (rigo  RH8) e il totale dei costi e
oneri (rigo RH14), che deve essere riportato al rigo RL9, colonna  2,
del Mod. 750/L.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR
Nel  rigo  RH16,  indicare  il  totale dei redditi imponibili ai fini
dell'Ilor, da riportare nel rigo RO5, colonna 1, del Mod. 750/RO.
A tal fine sottrarre dagli importi di cui ai righi RH1,  RH2,  RH3  e
RH6  i corrispondenti oneri e spese di cui ai righi RH9, RH10, RH11 e
RH12, nonche' i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad  esempio,  quelli
relativi  ai  beni  immobili  situati  all'estero  e  i  redditi  dei
fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.
    ATTENZIONE
    Non vanno dichiarati  in  questo  quadro  i  corrispettivi  ed  i
    proventi  che  concorrono  alla  formazione del reddito d'impresa
    delle societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
    equiparate.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

20
MOD. 750/RI - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD  IMPOSIZIONE
SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA
In  questo  modello  vanno  indicati  i  redditi  che  devono  essere
attribuiti  ai  soci  di  societa'  semplici  e  agli  associati   in
associazioni  ad esse equiparate distintamente da quelli assoggettati
a tassazione ordinaria, nonche' alcuni redditi per il quali l'obbligo
di  versamento  ricade  direttamente  sulla  societa'   semplice   od
associazione  ad essa equiparata e non si trasferisce ai singoli soci
o associati.
Tali modalita' di tassazione non sono  consentite  alle  societa'  in
nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.
Premesso  quanto  sopra,  devono  essere riportati in questo quadro i
seguenti redditi:
* redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1,  alle
  lettere  da  a)  a  f)  e  da g)-bis) a n)-bis), del Tuir. Per tali
  redditi il singolo socio o associato all'atto  della  presentazione
  della  propria dichiarazione, in base all'art. 16, comma terzo, del
  Tuir, puo' non avvalersi della  suddetta  modalita'  di  tassazione
  optando  per  la  tassazione  ordinaria nel Mod. 750/RM del modello
  UNICO 98;
* le plusvalenze, di  cui  all'art.  81,  lettera  c)-ter  del  Tuir,
  realizzate  mediante  cessione  a  termine  di valute estere ovvero
  conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche  in  modo
  implicito,  valori  a  termine delle valute come riferimento per la
  determinazione  del  corrispettivo,  derivanti  da  operazioni  con
  soggetti  non  residenti.  Su  tali redditi si rende applicabile la
  tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta
  del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del  D.L.  331  del  1993,
  convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il
  socio  o  associato ha la facolta' di non avvalersi, all'atto della
  presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata
  optando per la tassazione ordinaria nel  Mod.  750/RM  del  modello
  UNICO  98.  In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte
  pagate all'estero;
* redditi  di  capitale  soggetti  in  Italia  a  ritenuta  a  titolo
  d'imposta  corrisposti  da soggetti non residenti, senza intervento
  di intermediari residenti ovvero  quando  tale  intervento  non  ha
  comportato  l'applicazione  della  ritenuta  alla  fonte.  Su  tali
  redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva  con  la  stessa
  aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il socio o associato ha
  la  facolta'  di  non avvalersi, all'atto della presentazione della
  propria  dichiarazione,  del  regime  di  imposizione  sostitutiva,
  aptando per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO
  98.  In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate
  all'estero.
  Si considerano corrisposti da  soggetti  non  residenti  anche  gli
  interessi  e  gli  altri  proventi delle obbligazioni e degli altri
  titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  601,
  nonche' con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere
  dal  10  settembre  1992 (art. 16-bis del Tuir introdotto dall'art.
  21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449);
* proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e  di
  altri  titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati
  da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad  imprese
  residenti  non assoggettati al prelievo alla fonte. Su tali redditi
  l'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del  1996  ha  introdotto
  l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento degli stessi; qualora
  il  deposito  sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi
  sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo
  alla fonte, il soggetto depositante e'  tenuto  alla  dichiarazione
  dei  proventi  ed  al  versamento  del  20  per cento degli importi
  maturati nel periodo di imposta. Detto  obbligo  non  sussiste  nel
  caso   in  cui  il  contribuente  acquisisca  dal  depositario  non
  residente, entro il termine di  presentazione  della  dichiarazione
  dei    redditi,    una   certificazione,   nella   forma   ritenuta
  giuridicamente autentica nel Paese  di  residenza  del  depositario
  stesso, attestante che il deposito non e' finalizzato, direttamente
  o  indirettamente,  alla  concessione  di  finanziamenti  a imprese
  residenti, ivi comprese le  stabili  organizzazioni  in  Italia  si
  soggetti  non residenti. Tale documentazione deve essere conservata
  fino al 31 dicembre  2003  ed  esibita  o  trasmessa  su  richiesta
  dell'Amministrazione finanziaria.
  Per  questa  categoria  di  redditi l'obbligo del versamento ricade
  sulla societa' e non sui singoli soci o associati.  Di  conseguenza
  tali  proventi  non  devono  essere  riportati nel Mod. 750/L e non
  devono essere considerati nel prospetto da  rilasciare  ai  soci  o
  associati;
*  interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni e titoli
  similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, ai  quali  non  e'
  stata   applicata   dal  soggetto  erogante  l'imposta  sostitutiva
  prevista dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo.
Per questa categoria di redditi l'obbligo del  versamento,  ai  sensi
dell'art.  4 del citato D.Lgs. n. 239/96, ricade sulla societa' e non
sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono
essere riportati nel Mod. 750/RL e non devono essere considerati  nel
prospetto da rilasciare ai soci o associati.
Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
Si  ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al  20  per  cento
dei  redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16
del Tuir, nonche' dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico,  da
indicare  nella  dichiarazione  dei redditi e non soggetti a ritenuta
alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento  e'  dovuto,  dai
soci  o  associati, con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi,
ove non soggetti a ritenuta alla fonte:
* plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  di
  terreni  edificabili  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
  momento della cessione;
* indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al  conduttore  in
  caso  di  cessazione  della locazione di immobili urbani adibiti ad
  usi diversi da quello di  abitazione  e  indennita'  di  avviamento
  delle farmacie spettanti al precedente titolare;
*  indennita'  spettanti  a  titolo  di  risarcimento, anche in forma
  assicurativa,  dei  danni  consistenti  nella  perdita  di  redditi
  relativi a piu' anni;
*  redditi  compresi  nelle somme attribuite o nel valore normale dei
  beni assegnati ai soci di societa' di persone nei casi di  recesso,
  esclusione  e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte
  del  socio,  e  redditi  imputati  ai   soci   in   dipendenza   di
  liquidazione,  anche  concorsuale,  delle  societa'  stesse,  se il
  periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la
  comunicazione del recesso o dell'esclusione,  la  deliberazione  di
  riduzione  del  capitale,  la  morte  del  socio  o  l'inizio della
  liquidazione e' superiore a cinque anni;
* somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti
  dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione
  in periodi di imposta precedenti;
* i redditi compresi nelle  somme  o  nel  valore  normale  dei  beni
  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei titoli di cui alle
  lettere a) f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del  Tuir,  quando  non
  sono  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte,  a  titolo d'imposta o ad
  imposta sostitutiva, se il periodo di durata del  contratto  o  del
  titolo e' superiore a cinque anni.
RIQUADRO IDENTIFICATIVO
Il  riquadro  in  alto  a  destra  del  modello deve essere compilato
indicando il codice fiscale.
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione  dei
dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.
Nella  Sezione  I  vanno  indicati  i  redditi,  le  indennita'  e le
plusvalenze di seguito elencate:
a) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle  persone
   fisiche;
b) indennita' percepite per le cessazioni da funzioni notarili;
c)   indennita'  percepite  da  sportivi  professionisti  al  termine
   dell'attivita' sportiva ai sensi del  settimo  comma  dell'art.  4
   della  L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientrati tra le indennita'
   indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;
d)  le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
   terreni suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli
   strumenti  urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione.  Al
   riguardo si precisa che per terreni suscettibili di  utilizzazione
   edificatoria  s'intendono quelli classificati come edificabili dal
   piano regolatore generale o, in mancanza,  dagli  altri  strumenti
   urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza
   si  realizza  anche se il terreno e' stato acquisito per donazione
   ovvero e' stato acquistato a titolo  oneroso  da  piu'  di  cinque
   anni.  Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri
   di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al
   riguardo vedere in Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze";
e) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8
   della  L.  30  dicembre  1991,  n.  413,  percepite  a  titolo  di
   indennita'   di   esproprio  o  ad  altro  titolo  nel  corso  del
   procedimento espropriativo. Si  ricorda  che  la  compilazione  di
   questo  modello  interessa  quei  contribuenti che hanno percepito
   somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta  ed
   intendono  optare  per  la tassazione di tali plusvalenze nei modi
   ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta,  che,
   in  tal  caso,  si  considera  a  titolo di acconto. Ai fini della
   individuazione  delle   singole   fattispecie   produttive   delle
   plusvalenze in questione si veda, in Appendice la voce "Indennita'
   di esproprio";
f)  le indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
   in caso di cessazione della locazione di immobili  urbani  adibiti
   ad usi diversi da quello di abitazione ed indennita' di avviamento
   delle farmacie spettanti al precedente titolare;
g)  le  indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma
   assicurativa, dei  danni  consistenti  nella  perdita  di  redditi
   relativi a piu' anni;
h) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei
   beni  assegnati  ai  soci  delle societa' indicate nell'art. 5 del
   Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale.  o
   agli  eredi  in  caso  di morte del socio, e i redditi imputati ai
   soci in  dipendenza  di  liquidazione,  anche  concorsuale,  delle
   societa'  stesse,  se  il  periodo  di  tempo  intercorso  tra  la
   costituzione della societa'  e  la  comunicazione  del  recesso  o
   dell'esclusione,  la  deliberazione  di riduzione del capitale, la
   morte del socio o l'inizio  della  liquidazione,  e'  superiore  a
   cinque anni;
i)  i  redditi  compresi  nelle  somme  o nel valore normale dei beni
   attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli  di  cui  alle
   lettere  a),  b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il
   periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque
   anni.
Cio' premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione nei righi
da RI1 a RI6 dovra' essere indicato:
* nella colonna 1, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con
  la quale i redditi, le plusvalenze e le  indennita'  suddetti  sono
  stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata;
*  nella  colonna  2, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti
  lettere a), b), c), f), g), h)  ed  i)  l'anno  di  insorgenza  del
  diritto a percepirli;
*  nella  colonna 3, l'ammontare del reddito, dell'indennita' o della
  plusvalenza;
* nella colonna 4, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
* nella colonna 5, barrare  la  casella  qualora  vengano  dichiarati
  redditi  non  assoggettati  dall'Ilor  (ad esempio, quelli indicati
  alla lettera h) e alcuni di quelli indicati alla lettera g).
Nella Sezione II vanno indicate  le  somme  conseguite  a  titolo  di
rimborso  di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per
i  quali  si  e'  fruito  della  detrazione  in  periodi  di  imposta
precedenti  e  che  nell'anno  1997  sono  state  oggetto di sgravio,
rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici  finanziari
o di terzi.
Cio' premesso, indicare:
*  nel  rigo  RI7:  nella colonna 1, l'anno in cui si e' fruito della
  detrazione dall'imposta; nella colonna  2,  le  somme  percepite  a
  titolo  di  rimborso  di  oneri  per  i  quali  si  e' fruito della
  detrazione dall'imposta;  si  precisa  che  va  indicato  l'importo
  dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
* nel rigo RI8, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o
  di oneri dedotti dal reddito complessivo.
Nella  Sezione  III  vanno  indicati  i  redditi compresi nelle somme
attribuite o nel  valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci  di
societa'  soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, di riduzione del  capitale  o  di  liquidazione,
anche   concorsuale,  se  il  periodo  di  tempo  intercorso  tra  la
costituzione della  societa'  e  la  comunicazione  del  recesso,  la
deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione
e' superiore a cinque anni.
Cio' premesso, nei righi RI9 e RI10, indicare:
*  nella  colonna  1,  l'anno  di insorgenza del diritto a percepirli
  ovvero, per i redditi conseguiti in  sede  di  liquidazione,  anche
  concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
*  nella  colonna  2, l'ammontare delle somme attribuite o del valore
  normale dei beni assegnati;
* nella colonna 3, la quota di reddito da assoggettare ad Ilor, cioe'
  quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
* nella colonna 4, l'importo della ritenuta d'acconto subita;
* nella colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.
Nella Sezione IV, nei righi RI11 e RI12, vanno indicati i redditi  di
capitale  di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati
nel  Mod.  750/RF,  percepiti  direttamente  dal  contribuente  senza
l'intervento  di  intermediari  residenti  ovvero quando l'intervento
degli intermediari non ha comportato  l'applicazione  della  ritenuta
alla  fonte.  Su  tali  redditi  si  rende  applicabile la tassazione
sostitutiva nella misura  della  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Il  socio o associato ha la facolta' di non avvalersi, all'atto della
presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime  di
imposizione  sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel Mod.
750/RM del  modello  UNICO  98.  In  tal  caso,  compete  il  credito
d'imposta    per   i   redditi   prodotti   all'estero.   In   merito
all'individuazione dei redditi da indicare in questa  Sezione  vedere
in Appendice la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad
imposta sostitutiva".
Cio' premesso nel rigo RI11 e RI12 indicare:
*  nella  colonna  1,  la  lettera  corrispondente al tipo di reddito
  secondo l'elencazione riportata nella voce di Appendice "Redditi di
  capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
* nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito  e'
  stato prodotto;
*  nella  colonna 3, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di
  eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il  reddito  e'
  stato  prodotto  qualora  il  contribuente  opti  per la tassazione
  ordinaria barrando l'apposita casella di colonna  6  della  Sezione
  VIII del quadro RM del modello UNICO 98;
* nella colonna 4, l'aliquota applicabile.
Nella  stessa  Sezione,  nel  rigo  RI13,  vanno altresi' indicate le
plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c)-ter del Tuir,  realizzate
mediante  cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni
con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende  applicabile  la
tassazione  separata  nella misura della ritenuta a titolo di imposta
del 12,5 per cento. Il socio  o  associato  ha  la  facolta'  di  non
avvalersi,  all'atto  della presentazione della propria dichiarazione
dei redditi della  tassazione  separata  optando  per  la  tassazione
ordinaria  nel  Mod. 750/RM del modello UNICO 98. In tal caso compete
il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Cio' premesso nel rigo RI13 indicare:
* nella colonna 1, il codice dello Stato estero del  cessionario  non
  residente;
* nella colonna 2, l'ammontare delle plusvalenze.
Nel riquadro Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva, nei
righi  RI14  e  RI15,  vanno  indicati  gli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile
1996, n. 239, ai quali non e' stata applicata dal  soggetto  erogante
l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato D.Lgs. Per tali
redditi non e' ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Cio' premesso nel rigo RI14 e RI15 indicare:
*  nella  colonna  1,  l'ammontare  dei  redditi  non assoggettati ad
  imposta sostitutiva;
* nella colonna 2, l'aliquota applicabile;
* nella colonna 3, l'imposta sostitutiva dovuta.
Nel rigo RI16, indicare la somma degli importi risultanti in  colonna
3 dei righi RI14 e RI15.
Si  fa presente che il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere
effettuato, nei termini e con le modalita' previste per il versamento
delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, utilizzando
il codice-tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi  ed
altri  frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2,
comma 4, del D.Lgs. n. 239/96".
Nel  riquadro  Proventi  derivanti  da  depositi  in  garanzia  vanno
indicati,  i  proventi  derivanti  da  depositi  di denaro, di valori
mobiliari e di  altri  titoli  diversi  dalle  azioni  e  dai  titoli
similari,  costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di
finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi
non siano stati percepiti  per  il  tramite  di  banche  o  di  altri
intermediari  finanziari. Su detti proventi e' dovuta la somma del 20
per  cento,  anche  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  esenti  e
indipendentemente  da ogni altro tipo, di prelievo per essi previsto.
Tale  somma  deve  essere  versata  nei  termini  e  con le modalita'
previste  per  il   versamento   delle   imposte   risultanti   dalla
dichiarazione  dei redditi. In particolare, deve essere utilizzato il
codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a  garanzia  di
finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".
Pertanto, nel rigo RI17, indicare:
*  nella  colonna 1, l'ammontare dei proventi derivanti da depositi a
  garanzia;
* nella colonna 2, la somma dovuta.
La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della Sezione I,  nella
colonna  2  della Sezione III, nella colonna 3 dei righi RI11 e RI12,
della sezione IV, nella colonna 2 del rigo RI13 della stessa  sezione
e  delle somme indicate nella Sezione II, va riportata nel rigo RL13,
colonna 1, del Mod. 750/RL.
La somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della  Sezione  I  e
nella  colonna  4  della  Sezione  III,  va  riportata nel rigo RL13,
colonna 2 del Mod. 750/RL.
L'importo del credito di  imposta  indicato  nella  colonna  5  della
Sezione III va riportato nel rigo RL13, colonna 4 del Mod. 750/RL.
Nel  rigo  RI18,  va  indicata  la  somma  dei  redditi delle Sezioni
precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione  dei  redditi  di
fonte estera, e da riportare nel Mod. 750/RO, rigo RO6, colonna 1.
21
MOD. 750/RJ - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Questo  modello va compilato dalle societa' di persone e dai soggetti
equiparati, ad esclusione delle societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice,  per  la  dichiarazione  del reddito derivante
dall'attivita' di allevamento di animali eccedente il limite  di  cui
alla  lett.  b)  del  comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia
determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
Si ricorda che a seguito della modifica  della  lett.  c),  comma  2,
dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art. 3, comma 4, lettera b) della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del  31  dicembre  1996,  sono
redditi  d'impresa  i  redditi  dei  terreni,  per la parte derivante
dall'esercizio delle attivita'  agricole  di  cui  all'art.  29,  ove
spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
    ATTENZIONE
    I  redditi  derivanti dalle nuove attivita' per le quali e' stato
    chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui  all'art.
    1  del  D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto
    1994, n.  489,  non  rilevano  ai  fini  dell'Ilor  dovuta  dalla
    societa'  e delle imposte personali dei singoli soci e, pertanto,
    non devono essere dichiarati. Si puo' fruire del regime agevolato
    purche' tutti i soci della societa' si trovino  nelle  condizioni
    indicate  dalla legge. Per le societa' personali ed equiparate in
    regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva e'  dovuta  per
    intero  da  ciascuna  persona  fisica  partecipante;  il relativo
    versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla societa'.
In base all'art. 78 del TUIR il reddito  di  allevamento  di  animali
relativo  alla  parte  eccedente  il  limite dell'art. 29, concorre a
formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a
ciascun capo un reddito pari al  valore  medio  del  reddito  agrario
riferibile   a  ciascun  capo  allevato  entro  il  limite  medesimo,
moltiplicato  per  un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse
incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati,
sono stabiliti con decreto 18 marzo 1998 del Ministro  delle  Finanze
di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole.
Al  riguardo,  con  riferimento  al  biennio  1997  e  1998, e' stato
stabilito:
- il valore  medio  del  reddito  agrario  riferibile  ad  ogni  capo
  allevato in eccedenza;
-  il  coefficiente  moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della
  determinazione  del  reddito  attribuibile  alla  stessa  attivita'
  eccedente.
Il   computo   del   numero   di   animali   allevabili   nell'ambito
dell'attivita' agraria e il valore medio attribuibile  ad  ogni  capo
allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3
allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al
presente  modello,  che  riguardano, rispettivamente, la suddivisione
dei terreni in fasce di qualita', la potenzialita' di ciascuna fascia
espressa in termine  di  unita'  foraggere  producibili  e  i  valori
parametrici  riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la
determinazione sia del numero dei capi  allevabili  entro  il  limite
dell'art.  29  del  Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun
capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del
Tuir, si rende applicabile a tutte  le  imprese  di  allevamento,  ad
esclusione  di quelle elencate nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del
Tuir e delle societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice,
purche' in possesso dei seguenti requisiti:
-  che  l'impresa  di allevamento sia gestita dal titolare di reddito
  agrario di terreni posseduti a titolo di  proprieta',  usufrutto  o
  altro diritto reale o condotti in affitto;
-  che  l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella
  tabella 3 allegata al citato decreto dirigenziale.
Il reddito delle attivita' di allevamento  che  non  rispondono  alle
sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri
di  cui  al  capo  VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di
dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il  sistema  di  determinazione  del  reddito
secondo  i  criteri  forfetari di cui all'art. 78 non e' esclusivo in
quanto l'impresa di allevamento puo' determinare il reddito  relativo
all'attivita'  di  allevamento di animali oltre il limite di cui alla
lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  29  secondo   il   regime   di
determinazione che le e' proprio. Tale facolta' va esercitata in sede
di  dichiarazione,  determinando il reddito nel modello 750/RA oppure
750/RB, senza utilizzare il presente modello 750/RJ.
Schema  per  la  determinazione  del  reddito   agrario   complessivo
normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unita' di misura.
Al  fine  di poter calcolare i valori da indicare nei righi RJ1 e RJ2
del presente  modello  e'  stato  predisposto  l'allegato  schema  di
calcolo  (Tab.  I),  che  consente  di determinare il reddito agrario
complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto
all'unita' di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, che non  va  allegato
al modello di dichiarazione, vanno indicati:
-  nella  Sezione I, i redditi agrari distinti per fasce di qualita'.
  Attraverso l'applicazione dei  coefficienti  di  normalizzazione  a
  fianco   indicati,   si  ottiene  il  reddito  agrario  complessivo
  normalizzato alla VI fascia (totale A).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 comma 50 della legge n.  662  del
1996  ai  fini  delle  determinazioni  del  reddito delle imposte sui
redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento:
- nella Sezione II, il numero di capi allevati per  ciascuna  specie.
  Attraverso  l'applicazione  dei  coefficienti  di normalizzazione a
  fianco indicati, si ottiene il numero dei capi  ridotto  all'unita'
  di  misura  assunto  come  base, costituito dai piccioni, quaglie e
  altri volatili (totale B). Tale valore  deve  essere  riportato  al
  rigo RJ11 del presente modello.
Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir
Nel  rigo  RJ1, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati
allevati, quale risulta dal totale  B  della  Sezione  II,  contenuta
nelle istruzioni al presente modello;
Nel  rigo  RJ2,  deve  essere  indicato  il risultato derivante dalla
seguente operazione:  totale  del  reddito  agrario  (risultante  dal
totale  A  della  Sezione  I,  contenuta nelle istruzioni al presente
modello), moltiplicato  per  il  coefficiente  219,08  e  diviso  per
100.000.  Tale  risultato  costituisce  il  numero di capi allevabili
entro il limite previsto dall'art. 29;
Nel rigo RJ3, deve essere indicato  il  numero  dei  capi  eccedenti,
espresso  in  termini  di  unita' base di allevamento, ottenuto dalla
differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata,
risultante da rigo RJ1, e quello dei capi allevabili di cui  al  rigo
RJ2;
Nel  rigo  RJ4,  deve  essere  indicato  il risultato derivante dalla
moltiplicazione del valore indicato al rigo  RJ3  e  il  coefficiente
113,34.  Tale  coefficiente,  si ricorda, si ottiene moltiplicando il
reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari
a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal
decreto dirigenziale 18 marzo 1998.
Nel rigo  RJ5  va  indicato  l'importo  della  sopravvenienza  attiva
derivante  dalla  rideterminazione  effettuata  ai sensi dell'art. 3,
comma  89  della  L.  n.  549   del   1995,   del   reddito   escluso
dall'imposizione  ai  sensi  dell'art.  3  del  D.L. n. 357 del 1994,
convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3,  comma  88,  della
legge  n.  549  del  1995,  qualora  i beni oggetto dell'investimento
agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti
entro il secondo periodo d'imposta successivo a  quello  in  cui  gli
investimenti sono stati realizzati.
Nel  rigo RJ6 va indicata la somma tra l'importo di rigo RJ4 e quello
di rigo RJ5.
Nel rigo  RJ7  va  indicato  l'importo  delle  perdite  derivanti  da
partecipazioni   in  societa'  di  persone  ed  assimilate  esercenti
attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria (da Mod. 750/RG),  fino
a  concorrenza  dell'importo  di  rigo  RJ6; l'eventuale eccedenza di
queste ultime perdite va riportata nel rigo RL12 del Mod. 750/RL.
L'importo di rigo RJ8, risultante dalla differenza tra i righi RJ6  e
RJ7, va riportata nel rigo RL5, colonna 2, del Mod. 750/RL.
Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva indicata nel
rigo RJ5 si rinvia agli appositi riquadri contenuti nel Mod. 750/RP.
Si  fa  presente  che  nel  caso  in  cui  ricorrono le condizioni di
esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il
contribuente dovra' barrare l'apposita  casella  posta  nel  riquadro
relativo  alla  determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori
informazioni al riguardo consultare in  appendice  la  voce  "Redditi
d'impresa esclusi dall'Ilor".
Al  di  fuori  delle  ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai
fini della determinazione dell'imponibile Ilor,  che  il  reddito  di
allevamento  risultante  dal  rigo  RJ6, va indicato nel rigo RJ9 dal
quale si deducono i redditi esenti ai  fini  dell'Ilor  indicati  nel
rigo  RJ10  per  i  quali  deve essere compilato l'apposito prospetto
delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP.
Nel rigo RJ11 va indicato il reddito netto risultante dalla  suddetta
differenza che va riportato nel Mod. 750/RO, rigo RO3, colonna 1.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

22
MOD. 750/RL - REDDITI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE  DA  IMPUTARE  AI
SOCI O ASSOCIATI
In  questo  quadro,  nella  colonna  2  dei righi da RL1 a RL9, vanno
indicati i  redditi  (o  le  perdite)  dichiarati  dalle  societa'  o
associazioni   tra  artisti  e  professionisti  nei  singoli  modelli
contrassegnati  dalle  lettere  da  RA  ad  RH  nonche'   da   quello
contrassegnato dalla lettera RJ.
Nel rigo RL1, colonna 2, indicare l'importo del reddito di impresa in
contabilita'  ordinaria,  mentre  nel  rigo  RL1, colonna 1, indicare
l'importo del  reddito  (gia'  compreso  nel  rigo  RL1,  colonna  2)
assoggettabile  ad aliquota agevolata DIT (ossia importo di rigo RR14
del Mod. 750/RR).
Riservato alle "Societa' non operative"
Le societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice  che  sono
considerate  non  operative  ai  sensi  dell'art.  30  della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma  37,  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  che dichiarano nel rigo RL1,
colonna 2, ovvero nel rigo RL2, colonna 2, aumentato dell'importo  di
rigo  RL10,  un  reddito  che,  pur  aumentato  degli importi che non
concorrono  a  formare  il  reddito   per   effetto   di   specifiche
disposizioni  agevolative,  e' inferiore al reddito imponibile minimo
(rigo  RO24,  colonna  5,  del  "prospetto  per  la  verifica   della
determinazione  del  reddito  imponibile  minimo  delle  societa' non
operative" collocato nella seconda  pagina  del  modello  base)  sono
soggette,   ai   sensi   del   comma  4  del  citato  art.  30,  alla
determinazione induttiva del reddito  anche  mediante  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
ferma restando la possibilita' di fornire la prova contraria.
Al  fine  di  evitare  l'accertamento  induttivo di cui al menzionato
comma 4, la societa' puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo RL1
o RL2 al predetto reddito imponibile minimo.
Con  riguardo  ai  redditi dominicale e agrario, determinati nel MOD.
750/RD,  di  fa  presente  che  essi  devono  essere  cumulativamente
indicati nel rigo RL4 "Reddito dei terreni".
                 *** ** * VEDERE PAGINA 53 * ** ***
In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella colonna 3, le ritenute d'acconto subite;
- nella colonna 4, le imposte pagate all'estero.
-  nella  colonna  5,  il  credito d'imposta sui dividendi (vedere in
  Appendice la voce "Crediti d'imposta").
- nella colonna 6 vanno indicati gli altri crediti di imposta (vedere
  in Appendice la voce "Crediti d'imposta"), tra i quali:
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione  in  locazione
  finanziaria dei registratori di cassa;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma
  5,  della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge
  n.  408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di  rivalutazione
  sia stato attribuito ai soci;
-  il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma
  142, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  nel  caso  in  cui  la
  riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.
Nel  rigo  RL10 le societa' di persone che derivano da una operazione
di trasformazione da una societa' soggetta all'IRPEG, effettuata  nel
1997,  e che compilano il modello 750/RB, devono indicare l'ammontare
delle riserve o  fondi  di  cui  all'art.  122,  comma  4  del  Tuir,
costituiti  prima  della trasformazione - con esclusione di quelle di
cui all'art.  44,  comma  1,  dello  stesso  Tuir  -  in  quanto  non
ricostituite  in  bilancio.  In  tale  rigo,  inoltre,  devono essere
indicate le predette riserve delle societa' di persone  derivanti  da
una  trasformazione da una societa' soggetta all'Irpeg, effettuata in
anni precedenti al 1997, che nel presente periodo  di  imposta  hanno
variato  il  regime  di determinazione del reddito passando da quello
"ordinario" a quello di  cui  all'art.  79  (contabilita'  cosiddetta
"semplificata").
Nel  rigo  RL11 vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna
dei righi da RL1 a RL10.
Riservato alle societa' semplici e ai soggetti equiparati.
I successivi righi RL12 e RL13, e quelli da rigo  RL15  e  RL21  sono
riservati   esclusivamente  alle  societa'  semplici  e  ai  soggetti
equiparati.
Nel rigo RL12 va indicato  l'importo  delle  perdite  di  impresa  in
contabilita' ordinaria (derivanti dalla partecipazione in societa' in
nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice  non  compensate con i
redditi derivanti da partecipazione in  altre  societa'  commerciali,
anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, non possono essere
computate  in  diminuzione  dei  redditi  diversi da quelli derivanti
dall'esercizio di imprese  commerciali,  vanno  attribuite  ai  soci,
unitamente  al  totale  dei  redditi indicati nel rigo RL11 anch'essi
imputati ai soci.
Vanno indicate nella casella 1 le perdite, da attribuire ai soci, che
possono essere computate in diminuzione del reddito  complessivo  dei
periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Nella casella 2
vanno,  invece,  indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta che possono essere computate  in  diminuzione  del  reddito
complessivo  dei  periodi  d'imposta successivi senza alcun limite di
tempo. Al riguardo, si ricorda che il comma 1-bis dell'art.  102  del
Tuir,  a  seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n.
358 del 1997 al comma 3 dell'art.  8  del  Tuir,  trova  applicazione
anche   nei   riguardi   dei  soggetti  destinatari  di  quest'ultima
disposizione e stabilisce che le perdite  realizzate  nei  primi  tre
periodi  d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, del
medesimo art.  102,  essere  computate  in  diminuzione  del  reddito
complessivo  dei  periodi  d'imposta successivi senza alcun limite di
tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite  formatesi  a
decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso alla data dell'8 novembre
1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997).  (Vedere
la  voce  "Il  riporto  delle  perdite"  nella  sezione seconda delle
"Novita' della disciplina del reddito d'impresa  e  quelle  derivanti
dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria").
Nel  rigo  RL13 vanno indicati redditi soggetti a tassazione separata
dichiarati nel Mod. 750/RI.
Nel  rigo  RL14  va  indicato  l'ammontare  del   credito   d'imposta
riferibile agli utili derivanti dai dividenti distribuiti da societa'
"figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina
dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir.
Nella  sezione  I,  nei  righi  da  RL15  a RL21, vanno distintamente
indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla societa' (nonche' la
quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle societa'  semplici  ed
equiparate  alle  quali  la  societa' semplice dichiarante partecipa)
deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i
quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al  22  per
cento.
In  particolare,  nei righi da RL15 a RL17, vanno indicati i seguenti
oneri deducibili sostenuti dalla societa':
* la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26
  ottobre 1972, n. 643;
* la quota spettante alla societa' dichiarante  dell'Invim  decennale
  pagata   dalle  societa'  semplici  ed  equiparate  cui  la  stessa
  partecipa;
* i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad  adempiere  funzioni
  presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
-  le  indennita'  per perdita di avviamento corrisposte per legge al
  conduttore in caso di cessazione  della  locazione  degli  immobili
  urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.
L'importo  complessivo  dei predetti oneri deducibili va indicato nel
rigo RL18.
Nella sezione II, nei righi RL19 e RL20 vanno indicati:
  i seguenti oneri  di  cui  all'art.  13-bis,  comma  3,  del  Tuir,
  sostenuti dalle societa':
*  gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
  di rivalutazione dipendenti da clausole di  indicizzazione,  pagati
  in   dipendenza   di  prestiti  o  mutui  agrari  di  ogni  specie.
  Indipendentemente dalla data di stipula  del  mutuo  la  detrazione
  spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
*  gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
  di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in
  dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati  anteriormente
  al 1 gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni;
*   le   spese   sostenute  obbligatoriamente  per  la  manutenzione,
  protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella
  misura effettivamente rimasta a carico della societa';
* le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,  di  enti  o