semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facolta' di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali e' stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta. Non si deve tener conto, invece: - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; - delle indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi. Non vanno, altresi', presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attivita' conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidita' permanente o da morte. Nel rigo RA74 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato comma (indennita' conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Nel rigo RA75 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facolta' di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Nel rigo RA76 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir. Nel rigo RA77 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonche' ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facolta' di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Nel rigo RA78 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Nel rigo RA79 va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. Nel rigo RA80 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attivita' di impresa esercitata. Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attivita', quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attivita' di produzione di servizi devono intendersi quelli aventi per contenuto prestazioni di fare ancorche', per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attivita' (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RA87 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilita' le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attivita' produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, puo' inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto. Nel rigo RA81 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare: 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attivita' per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonche' delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di casa; 2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioe' quelle sostenute per il lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennita' di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si precisa, altresi', che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attivita' svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attivita' commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attivita' svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacita' di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attivita' esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresi' spese direttamente afferenti all'attivita' esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano tra le spese da indicare al rigo RA87. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attivita' d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalla case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RA87 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilita'. Nel rigo RA82 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non e' possibile, in concreto, piu' di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RA82, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attivita' nell'ambito dell'impresa. Nel caso di piu' associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attivita' nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovra' essere indicato il numero 14. Nel rigo RA83 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonche' le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili. Nel rigo RA84 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Nel rigo RA85 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir. Nel rigo RA86 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RA88, colonna 1) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicata per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Si precisa, altresi', che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8- bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreche' non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. Nel rigo RA87 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilita'; il trasporto dei beni connesso all'acquisizione o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attivita'; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che: - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicita', le spese per imposte e tasse, nonche' le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalla case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci; - le spese di tenuta della contabilita' includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa; - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori; - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorche' l'obbligatorieta' sia correlata all'esercizio dell'attivita' d'impresa (quali ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci); - tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attivita' di pesca; - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto cio' che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.). Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Nel rigo RA88, colonna 1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attivita' per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto. Nella determinazione della voce "Valori dei beni strumentali": - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilita', e dei beni di cui all'articolo 67; - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire, ancorche' gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari; - il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta. Si fa presente, inoltre, che per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori") nella Novita' della disciplina del reddito d'impresa. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione e' attribuita a tutti gli esercenti attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D. L. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati. Nel rigo RA88, colonna 2, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi e computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Nel rigo RA88, colonna 3, va indicato il valore complessivo delle autovetture utilizzate dai soggetti che svolgono le attivita' indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attivita' e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco: a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0); c) trasporto con taxi (codice 60.22.0); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0.); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0); f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0); g) attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (codice 93.01.1); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2). Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 13 MOD. 750/RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA GENERALITA' Il presente modello deve essere compilato dalle societa' di persone esercenti attivita' commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiche' nell'anno 1996 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore: - a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attivita'; e che non hanno optato per la contabilita' ordinaria. Tale modello deve essere altresi' compilato dalle suddette societa' che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1997 e che per detto anno hanno tenuto la contabilita' semplificata. Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza. Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizio. Si fa presente che le societa' esercenti attivita' commerciali che si sono avvalse nell'anno 1996 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1997 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1997, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352. Per la determinazione del reddito d'impresa delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attivita' agricole e che nel periodo d'imposta 1996 determinavano il reddito su basi catastali, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, si fa rinvio, per quanto applicabili, alle istruzioni fornite con circolare n. 11 del 10 aprile 1991. ATTENZIONE I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali e' stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'ILOR dovuta dalle societa' e delle imposte personali dovute dai singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati. La societa' puo' fruire del regime agevolativo purche' tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357, del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti; le fatture e gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo e' indeducibile. Per le societa' personali in regime fiscale per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla societa'. Il Mod. 750/RB si compone: - del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci"; - del riquadro "Determinazione del reddito ai fini ILOR". Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il codice fiscale della societa'. Nel rigo RB1 va indicato: - campo 1, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto, c) il valore nominale, al momento dell'immissione nell'attivita', dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto. Nella determinazione del valore dei beni strumentali: - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilita'; - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire ancorche' gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; - il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilita' determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si fa presente, inoltre, che per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB E 750/RP); Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione e' attribuita a tutti gli esercenti attivita' di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle societa' costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati). - nel campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 27 marzo 1997; - nel campo 3, va indicato il valore complessivo delle autovetture utilizzate dai soggetti che svolgono le attivita' indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attivita' e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco: a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0); c) trasporto con taxi (codice 60.22.0); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0); f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0) g) attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' (codice 93.01.1); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2). Ai fini delle determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI Nei righi da RB1 a RB9 sono elencati i componenti positivi di reddito. Nel rigo RB2 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioe' dei corrispettivi, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nell'apposito spazio all'interno del rigo la societa' ha facolta' di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali e' stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta. Non si deve tenere conto, invece: - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; - delle indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi. Si ricorda gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidita' permanente o da morte, vanno indicati al rigo RB9. Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo RB2, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attivita' di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attivita'. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attivita' di agriturismo, devono indicare nel rigo RB22, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. Nel rigo RB3 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennita' conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi). Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53. Nel rigo RB4 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni: * "Ravvedimento operoso" ai fini penali (art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516). Consultare nell'Appendice la voce "Sanzioni". * "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 13, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Consultare nell'Appendice la voce "Ravvedimento operoso". ATTENZIONE I soggetti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, abbiano provveduto in data antecedente al 1 aprile 1998 al versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati, devono indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso. * "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri" (art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Consultare le istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC alla voce "Parametri presuntivi dei ricavi e compensi". Nel rigo RB5 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali" e "Novita' della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Limiti di deducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennita' di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Mod. 750/RP. Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno ovvero la quota costante evidenziata nel rigo RP13 del Mod. 750/RP relativa a quelle, da indicare nel rigo RP12, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo RB5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1997 delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta. ATTENZIONE Si fa presente, che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 27 per cento. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Mod. 750/RY. Nel rigo RB6 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RB5). I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il predetto "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1997, da evidenziare nel rigo RP14 del prospetto contenuto nel Mod. 750/RP la scelta va effettuata indicando nel rigo RP15 del prospetto stesso la quota costante. In tal caso l'importo della quota costante evidenziata nel rigo RP15 del prospetto, va indicata nel rigo RB6 unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta. Nel rigo RB7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facolta' di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Nel rigo RB8 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir. Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di chiederla. Nel rigo RB9 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali: - l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto e' determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi; - i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel rigo RL2, colonna 5, del Mod. 750/RL (Vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta"); - i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilita' ordinaria nel 1996 a titolo di contributo o di liberalita' che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir; - i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, ne' beni alla cui produzione e al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero; - i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"). In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento; - gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilita' ordinaria nell'anno 1996 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. - la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati; - interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi i premi e gli altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali e assoggettati ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto. In questo rigo vanno altresi' compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa. Nel rigo RB10 va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB2 e RB9. Nei righi da RB11 a RB22 sono elencati i componenti negativi di reddito. Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attivita' di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da RB11 a RB21 i componenti negativi relativi a detta attivita' in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attivita' medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo RB22. Nel rigo RB11 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonche' ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio la societa' ha la facolta' di indicare le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997 relative a prodotti finiti. Nel rigo RB12 vanno indicate le esistenze iniziali al 1 gennaio 1997 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5. Nel rigo RB13 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. Nel rigo RB14 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attivita' di impresa esercitata. Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attivita', quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attivita' di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorche', per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolati di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attivita' (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in esame anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo RB21 spese per "acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilita' le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attivita' produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, puo' inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE MOD. 750/RB - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA ATTENZIONE Con riferimento alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP. Nel rigo RB15 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare: - le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attivita' per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonche' delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa; - le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioe' quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennita' di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si precisa, altresi', che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attivita' svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attivita' commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attivita' svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacita' di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attivita' esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresi' spese direttamente afferenti l'attivita' esercitata quelle sostenute per il pagamento dei compensi ai soci amministratori. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attivita' quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito la societa' per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attivita' d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalla case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo RB21 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilita'. Ai fini della compilazione del predetto rigo RB15 si precisa, altresi', che: - ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolati di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti e' stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autovetture di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel; - per quanto riguarda le quote maturate per le indennita' di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennita' spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonche' per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. ATTENZIONE Si fa altresi', presente che la deduzione delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e' consentita qualora il contribuente abbia provveduto all'annotazione globale delle stesse nelle scritture contabili previste dagli art. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreche' le stesse, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilita' previste dalla legislazione speciale sul lavoro. Nel rigo RB16 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in Appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili"). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non e' possibile in concreto, avere piu' di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo 2 deve essere indicato, il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attivita' nell'ambito dell'impresa. Nel caso di piu' associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attivita' nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovra' essere indicato il numero 14. Nel rigo RB17 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonche' le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in Appendice "Immobili strumentali relativi all'impresa" e la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili. Nel rigo RB18 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuti ai fini Iva. Nel rigo RB19 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir. Nel rigo RB20 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. La societa' che non e' a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi puo' indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero del giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing). Nella misura del 50 per cento sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir. ATTENZIONE Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir (vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori", nelle Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RC. Nel rigo RB21 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilita'; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attivita'; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che: - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicita', le spese per imposte e tasse, nonche' le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori non soci; - le spese di tenuta della contabilita' includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa; -le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori; - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorche' l'obbligatorieta' sia correlata all'esercizio dell'attivita' d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai soci); - tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attivita' di pesca; - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto cio' che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.). Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresi', dei costi considerati per la determinazione della voce "Costi per la produzione dei servizi" da indicare al rigo RB14. Le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. Nel rigo RB22 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali: * le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei precedenti righi; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attivita', eventualmente dedotte in base al criterio di cassa; * la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in societa' ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta e' determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali; * gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilita' degli interessi passivi"); * le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir; * i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonche' i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RB20; * le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili"); * le spese relative a studi e ricerche, di pubblicita' e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a piu' esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicita' e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a piu' esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato: - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicita' e propaganda; - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza; - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a piu' esercizi. Nel medesimo rigo va altresi' indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti. * la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire; * la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi; * la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir: - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attivita' di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attivita', anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi; * le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalita' previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir; * le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c- quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate; * le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; * i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziche' secondo le modalita' stabilite nella citata norma (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione"). In ordine alle spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori vedere la voce "Deducibilita' delle spese inerenti l'utilizzo di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori" nelle Novita' della disciplina del reddito d'impresa. Nel rigo RB23 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RB11 a RB22. Nel rigo RB24 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RB10 e il totale dei componenti negativi di rigo RB23. Nel rigo RB25 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367. Nel rigo RB26 va indicata la differenza tra gli importi dei righi RB24 e RB25. Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel Mod. 750/RL, rigo RL2, colonna 2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR L'apposita casella, collocata sotto il titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR"). Nel rigo RB27 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo RB24. Nel rigo RB28 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale riportato nel rigo RB27, tra i quali: - le perdite derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilita' separata, in quanto il reddito relativo non e' soggetto all'Ilor; - le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali societa' non sono soggetti all'ILOR; - ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR. Nel rigo RB29 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali riportato nel rigo RB27, tra i quali: - i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero mediante stabilii organizzazioni con gestione e contabilita' separata; - i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' di persone residenti nel territorio dello Stato; - i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR; - i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dell'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in Appendice la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa"); - ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR. Nel rigo RB30 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP. Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in piu' Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. Nel rigo RB31 va indicato l'ammontare del reddito di rigo RB27, aumentato dell'importo di rigo RB28 e diminuito degli importi dei righi RB29 e RB30. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali. Nel rigo RB32 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367. Nel rigo RB33 va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RB31 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo RB32. L'importo di rigo RB33 deve essere riportato nel Mod. 750/RO, rigo R02, colonna 1. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 14 MOD. 750/RC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO GENERALITA' Il Mod. 750/RC deve essere utilizzato dalle societa' semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1997. Il modello e' stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista degli articoli 49, 50 e 121 bis del Tuir. In caso di esercizio abituale di piu' attivita' artistiche e/o professionali, per le quali e' stata tenuta la contabilita' separata, va compilato un distinto modello per ciascuna attivita' esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' unico cosi' come il regime di contabilita', semplificata o ordinaria. ATTENZIONE I redditi derivanti dalle nuove attivita' di lavoro autonomo per le quali si e' usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si puo' fruire del regime agevolativo purche' tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 357 del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo e' indeducibile. Per le societa' o associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla societa' o associazione. Il Mod. 750/RC e' suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attivita' e la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati. ATTENZIONE Le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui e' possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario. NOVITA' DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO La disciplina dei redditi di lavoro autonomo ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti: - la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; - la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 1) Limiti alla deducibilita' di talune spese in sede di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Con l'introduzione dell'art. 121 bis e la soppressione dell'art. 50, comma 4 del Tuir, disposte dall'art. 17, comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore sono deducibili secondo i criteri e le modalita' illustrate nell'apposito paragrafo delle istruzioni comuni ai Mod. 750/RA, 750/RB e 750/RP. 2) Credito d'imposta per iniziative produttive intraprese nelle aree depresse. L'art. 2, commi da 210 e 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto un credito d'imposta a favore delle iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, localizzate nelle "aree depresse" del territorio nazionale, la cui disciplina e' illustrata nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB, 750/RC, 750/RP. RIQUADRO IDENTIFICATIVO Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della societa' o associazione. DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' Nel rigo RC1, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1997 non e' stato presentato questo quadro e in particolare: * nel campo 1, la descrizione dell'attivita' esercitata secondo la classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari; * nel campo 2, il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attivita' economiche. * nel campo 3, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attivita' intrapresa era gia' esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1997 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale e' iniziata l'attivita'. In caso di esercizio di piu' attivita', se e' stata tenuta un'unica contabilita', indicare il codice relativo all'attivita' prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti. Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le societa' semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di attivita' di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attivita' contraddistinte da codici diversi, si considera attivita' prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali e' imputata la maggior entita' del reddito. Nel rigo RC2, indicare: * nel campo 1, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato: a) costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento della immissione nell'attivita', dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore ad un milione di lire, ancorche' gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento. Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria, dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e delle autocaravan, indicati nell'art. 121 bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante, come specificato nel paragrafo delle istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB, 750/RP. Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta; * nel campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tener conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Nel rigo RC3, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attivita' professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attivita' svolte all'estero, nonche' i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attivita' rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerata alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce, parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Nel rigo RC4, indicare l'ammontare lordo complessivo: * degli interesse moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno; * dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidita' permanente o da morte (salvo che si tratti di indennita' relative a redditi prodotti in piu' anni, per le quali e' prevista la tassazione separata). Nel rigo RC5, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni: Ravvedimento operoso ai fini penali (Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516) Si rinvia alla voce "Sanzioni" in Appendice. "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi (Art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) Si rinvia alla apposita voce in Appendice "Ravvedimento operoso". I contribuenti che, in applicazione dell'abrogato art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, avessero provveduto in data antecedente al 1 aprile 1998 al versamento della somma dei ricavi non annotati, devono unicamente indicare i suddetti ricavi nel rigo in esame dovendosi ritenere validamente esperito il ravvedimento operoso secondo la precedente normativa. Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) Il contribuente, utilizzando il rigo RC5, puo' incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (richiamato dell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo RC5. Nel rigo RC6, indicare la somma dei compensi e proventi dei righi RC3, RC4 e RC5. Nel rigo RC7, indicare: * le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non e' superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato; * l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioe' utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1 gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente; * il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; * il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori; * l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. ATTENZIONE Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. Nel rigo RC8, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari: * i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato; * il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli e lire 4 milioni per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; * l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta; * il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta fiscalmente rilevanti e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla societa' concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RC2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Nel rigo RC9, indicare: * il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; * il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato; * il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli e lire ottocentomila per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato; * l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. ATTENZIONE Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto. Nel rigo RC10, indicare: * il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprieta' o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la societa' o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; * l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990; * l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1997 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione; * la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990; * il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contatti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la societa' o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; * l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dall'arte e professione; * le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento; * il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprieta' o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria. Nel rigo RC11, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare: * l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle societa' o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilita' si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a pie' di lista; * le quote di accantonamento per indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. * i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno. Nel rigo RC12, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare: * l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i componensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attivita' esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi; * le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennita' per cessazione del rapporto di collaborazione; * i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno. Nel rigo RC13, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attivita' artistica o professionale. Nel rigo RC14, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennita' per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonche' l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni. ATTENZIONE Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualita' di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' e permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti del socio o associato. L'indeducibilita' si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonche' ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla societa' o associazione per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori. Nel rigo RC15, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attivita' artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva). Nel rigo RC16, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati: * l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento; * l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa e' deducibile nella misura del 50 per cento; * il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun socio o associato, nonche' l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo RC20 "Altre spese documentate". Nel rigo RC17, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RC6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute. Nel rigo RC18, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RC6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute. Nel rigo RC19, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno, ai fini della citata partecipazione. Nel rigo RC20, indicare: * il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; * il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonche' l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta; * il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonche' l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. * il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio; * l'ammontare delle altre spese inerenti all'attivita' professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento. Nel rigo RC21, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RC7 a rigo RC20. Nel rigo RC22, indicare la differenza tra l'importo di rigo RC6 e quello di rigo RC21, da riportare nel Mod. 750/RL, rigo RL3, colonna 2. Se il reddito deriva da iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, per le quali e' previsto il credito d'imposta disciplinato dall'art. 2, commi da 210 a 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorrera' comunicare la circostanza ai soci ed associati che cureranno di segnalarla nel Mod. 750/RH della propria dichiarazione, al fine di usufruire di detto credito per la quota proporzionale alla loro partecipazione agli utili. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 15 MOD. 750/RD - REDDITI DEI TERRENI Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato: a) dalle societa' che possiedono, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il terreno; b) dalle societa' affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attivita' agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le societa' affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attivita' considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attivita' agricole". I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali. Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura". Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati: * i terreni che costituiscono pertinenza di fabbricati urbani; * i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione e' riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non e' derivato per tutto il periodo di imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio. I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/RH. I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attivita' agricole, spettanti alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente modello. In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispettato a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e' possibile compilare il modello secondo le modalita' di seguito riportate. Gli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo D44 del Mod. 750/D dello scorso anno devono essere divisi rispettivamente per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale ed agrario prima delle rivalutazioni del 55 e del 45 per cento gia' operate) ed i relativi risultati moltiplicati rispettivamente per 1,80 e per 1,70. I redditi dominicale ed agrario cosi' rivalutati vanno quindi riportati nelle rispettive colonne 7 e 8 del rigo RD52. Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalita' di compilazione risulta piu' agevole. Il modello deve essere compilato secondo le modalita' di seguito riportate nei seguenti casi: * si sono verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione; * per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni; *si dichiarano redditi relativi ad aziende agricole situate nei territori montani o in zone agricole svantaggiate, i cui redditi fruiscano della riduzione al 50 per cento ai fini del Csnn; * la societa' si e' avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle societa' semplici in agricoltura (vedere, in Appendice, la voce "Regolarizzazione delle societa' semplici agricole"). ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito e' diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1997, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali e agrari. Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone, devono essere compilati distinti righi. Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, altresi', compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale e' diversa da quello del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno e' concessa in affitto). Per le societa' che si sono avvalse delle disposizioni per la regolarizzazione delle societa' in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in Appendice la voce "Regolarizzazione delle societa' semplici agricole". Nelle colonne 1 e 3 indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultanti dalle tariffe d'estimo rivalutati rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento. Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Mod. 750/D del Mod. 750 dell'anno precedente gli importi di colonna 1 e 2 devono essere divisi rispettivamente per 1,55 e 1,45 (al fine di ottenere i valori dei redditi dominicale ed agrario prima delle rivalutazioni del 55 e del 45 per cento gia' operate) ed i relativi risultati moltiplicati rispettivamente per 1,80 e 1,70. Nella colonna 2, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi: 1 proprieta' del terreno; 2 proprieta' del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone. In questo caso vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni"; 3 proprieta' del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone; 4 conduzione del fondo in affitto o a altro titolo; 5 societa' che si e' avvalsa delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle societa' semplici in agricoltura o alla modificazione delle comunioni tacite familiari. Nelle colonne 4 e 5, indicare, rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale. Nella colonna 6 per i seguenti casi particolari, indicare il codice: 1 in caso di mancata coltivazione; 2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto; 3 in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nella zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984; 4 se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 3. In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalita' di compilazione delle colonne 7 e 8. Nelle colonne 7 e 8, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso. Nel rigo RD52 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei righi da RD1 a RD51. Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1 gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare nel rigo RL4, colonna 6, del Mod. 750/RL, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire. Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unione quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RL4, colonna 3, del Mod. 750/RL. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito e' determinato mediante tariffe catastali. 16 MOD. 750/RE - REDDITI DEI FABBRICATI Il Mod. 750/RE deve essere compilato dalle societa' che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprieta'" non deve dichiarare il fabbricato. ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprieta' condominiale cui e' attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza, per ciascuna unita' immobiliare e' di importo complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi. Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati: * le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unita' immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unita' immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonche' quelle aventi caratteristiche di lusso, al riguardo vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali"; * le unita' immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento, durante il quale l'unita' immobiliare non deve essere comunque utilizzata; * gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio; * le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze. I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Mod. 750/RH. Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in Appendice la voce "Immobili strumentali delle imprese". ATTENZIONE La rendita catastale dei fabbricati, a decorrere dall'anno 1997, deve essere rivalutata del 5 per cento. Deve essere compilato un rigo per ogni unita' immobiliare. Nella colonna 1, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non piu' adeguata indicare la rendita catastale presunta rivalutata del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico". Nella colonna 2, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore. Nella colonna 3, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso e' variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. La colonna 4, va utilizzata se il fabbricato e' dato in locazione indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato e'stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Se il contratto di locazione di riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unita' immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - determinazione della quota proporzionale". Nella colonna 5, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo: * 2 unita' immobiliare tenuta a disposizione della societa' o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unita' immobiliari a disposizione "); * 3 unita' immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga"); * 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone; * 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi. Nella colonna 6, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari: * 1 unita' immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato); * 3 unita' immobiliari inagibili per le quali e' stata richiesta la revisione della rendita. Nella colonna 7, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalita' di seguito indicate. Se la societa' e' l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella colonna 7 indicare: * l'importo di colonna 1, se il fabbricato non e' locato o non e' tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5); * l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato e' tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5); * il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato e' locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5); * l'importo di colonna 4, se il fabbricato e' locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5). Se la societa' non e' l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare: * se il reddito del fabbricato e' determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per 365; * se il reddito del fabbricato e' determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso. Nel rigo RE52 riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da RE1 a RE51. 17 MOD. 750/RF - REDDITI DI CAPITALE Il Mod. 750/RF deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale percepiti nel 1977 senza avere riguardo al momento in cui e' sorto il diritto a percepirli. ATTENZIONE Concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti da societa' esercenti attivita' commerciali. Non devono essere dichiarati redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva. I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto. Nei righi da RF1 a RF4 devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle societa' di capitali e dagli enti commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' nonche' quelli distribuiti da societa' estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e con il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e con la Germania). Costituiscono altresi' utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di societa' ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle societa' o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse di quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir. Cio' premesso, ai fini della compilazione del presente modello, indicare: * nel rigo RF1, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi. Pertanto, in colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; in colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; in colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta; * nel rigo RF2, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, in colonna 1 vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; in colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; in colonna 3 l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta; * nel rigo RF3, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta. Pertanto, in colonna 1 vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite; in colonna 3 l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta; * nel rigo RF4, in colonna 1, gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di societa' ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; in colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite; * nel rigo RF5, in colonna 1, gli interessi ed altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente; in colonna 3 le ritenute d'acconto subite. Al riguardo si precisa che gli interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non e' stata determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale; * nel rigo RF6, in colonna 1, le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), nonche' le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.); in colonna 3 le ritenute d'acconto subite; * nel rigo RF7, in colonna 1, i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi; in colonna 3 le ritenute d'acconto subite; * nel rigo RF8, in colonna 1, gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non puo' dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo RF8 vanno, altresi', indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioe' gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite teste' considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non puo' essere dedotta dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate in colonna 3; * nel rigo RF9, in colonna 1, gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; in colonna 3 le ritenute d'acconto subite; * nel rigo RF10, in colonna 1, gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1997. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, vanno indicati nei singoli modelli della presente dichiarazione Mod. 750 ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Per contro, nel caso in cui detti proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale. In questo rigo va altresi' dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari ed i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari sempreche' si tratti di titoli relativamente ai quali e' prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonche' i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegua le medesime finalita' economiche, compreso quello di riporto, nonche' le operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilita' dei titoli, ove previsto, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli; in colonna 3, le ritenute d'acconto subite; * nel rigo RF11, in colonna 1, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale gia' considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 le ritenute d'acconto subite. Nel rigo RF12 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RF1 a RF11. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo RL7 del Mod. 750/RL, rispettivamente nelle colonne 2, 5 e 6. Il successivo riquadro e' destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor). Tale imposta si applica solo ai redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a societa' ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, cosi' come riportato al rigo RF13, gli utili di cui ai righi RF1 e RF2, la quota parte degli utili del rigo RF3 non soggetta ad Ilor, nonche' i redditi prodotti all'estero indicati nel rigo RF15 (e cioe' i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia). L'importo di rigo RF17 deve essere riportato nel Mod. 750/RO, rigo RO4 colonna 1. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 18 MOD. 750/RG - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE Questo modello deve essere compilato dalle societa' o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' e che partecipano in qualita' di soci a societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti. I redditi (o le perdite) delle anzidette societa' o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1996 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se societa' di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della societa' o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli e' proporzionalmente imputabile. Si fa presente, altresi', che l'articolo 3, comma 40, della legge n. 662 del 1996, che disciplina, il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a seguito dello scioglimento agevolato delle societa' non operative, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3 del TUIR "le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della societa' al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci". In conseguenza di cio', i soci della societa' non sono tenuti ad assoggettare ad imposizione le somme ad essi attribuite in dipendenza della liquidazione della societa' stessa. ATTENZIONE Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in societa' personale e' stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito e' stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 750/RA ovvero nel Mod. 750/RB come componente del reddito d'impresa. Nel primo riquadro devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla societa' partecipata e rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa. In particolare, va indicato: - nella colonna 1, il codice fiscale; - la colonna 2, va barrata se la societa' risulta iscritta nell'apposito albo delle imprese artigiane; - nella colonna 3, il codice di attivita'; - nella colonna 4, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato: 1 - se trattasi di societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' di impresa in contabilita' ordinaria; 2 - se trattasi di societa' semplice; 3 - altre; - nella colonna 5, il reddito totale della societa' o associazione, preceduto dal segno "-" in caso di perdita; - nella colonna 6, deve essere barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in societa', possa essere computata in diminuzione del reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda, che il comma 1- bis dell'art. 102 del Tuir, che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997). (Vedere la voce "Disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attivita' produttive", paragrafo 6, relativo al Riporto delle perdite, contenuta nelle "Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP. Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna societa' cui si riferisce la partecipazione: - nella colonna 7, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della societa' o associazione imputabile alla societa' o associazione dichiarante; - nella colonna 8, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alla societa' non operativa, cosi' come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa societa'. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo": - nella colonna 9, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla societa' o associazione imputabile alla societa' o associazione dichiarante; - nella colonna 10, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla societa' o associazione dichiarante, nonche' il credito d'imposta spettante ai soci delle societa' di persone risultante dalla trasformazione di societa' soggette ad Irpeg, avvenuto dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa; - nella colonna 11, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali: * il credito d'imposta per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei registratori di cassa. Si ricorda che l'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e' sporto a partire dal 1 gennaio 1993; * il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci. Nel rigo RG15 va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in societa' di persone e assimilate esercenti attivita' d'impresa, siano esse in regime di contabilita' semplificata che ordinaria, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in societa' dello stesso tipo in contabilita' ordinaria. Se tale importo e' di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal Mod. 750/RJ, va riportato nel rigo RL12, colonna 1, del Mod. 750/RL. In tale caso nel rigo RG15 va indicato "O". Le quote eccedenti relative alle perdite derivanti dalle partecipazioni in societa' di persone riportabili senza limiti di tempo devono essere indicati al rigo RL12, col. 2. Nel rigo RG16 va indicato il reddito (o la perdita, preceduto dal segno "-") derivante dalla partecipazione in societa' semplice (codice 2) al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in societa' di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilita' semplificata (codice 3). Nel rigo RG17 va indicata la somma algebrica dei righi RG15 e RG16. Tale somma va riportata, nel rigo RL8, colonna 2, del Mod. 750/750/RL. ATTENZIONE Se la societa' non possiede perdite di partecipazione in contabilita' ordinaria sommare gli importi indicati nei righi da RG1 a RG13, colonna 7, e riportare il totale nel rigo RG17. Nel rigo RG18 va indicato il credito d'imposta risultante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 19 MOD. 750/RH - REDDITI DIVERSI GENERALITA' In questo modello le societa' semplici e i soggetti equiparati dichiarano i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir. Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente Modello vanno calcolati per cassa e cioe' con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1997; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi. ATTENZIONE Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo e' indeducibile. Per le societa' personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla societa' o associazione. Nel campo in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale delle societa' o associazioni. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI Nel rigo RH1, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce. Nel rigo RH2, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione. Nel rigo RH3, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il Mod. 750/RU. Nel rigo RH4, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese. Nel rigo RH5, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il 1997 o, in caso di difformita' dei periodo di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RH5 non deve essere compilato. Se lo Stato estero tassa gli immobili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non e' soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito e' soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Nel rigo RH6, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel rigo RH7, indicare gli altri proventi relativi ad attivita' non comprese nei righi precedenti. Nel rigo RH8, indicare la somma degli immobili da rigo RH1 a rigo RH7. ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nei righi da RH9 a RH13 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RH9 (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e RH10 (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se gia' sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione. Le spese di cui al rigo RH11 (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto. Nei righi RH12 e RH13, vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attivita' di cui ai righi RH6 e RH7. ATTENZIONE Il contribuente e' tenuto a compilare ed a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi RH1, RH2, RH3, RH6, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovra' essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo. Nel rigo RH14, indicare la somma delle deduzioni di cui ai righi da RH9 a RH13. Nel rigo RH15, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RH8) e il totale dei costi e oneri (rigo RH14), che deve essere riportato al rigo RL9, colonna 2, del Mod. 750/L. DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR Nel rigo RH16, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel rigo RO5, colonna 1, del Mod. 750/RO. A tal fine sottrarre dagli importi di cui ai righi RH1, RH2, RH3 e RH6 i corrispondenti oneri e spese di cui ai righi RH9, RH10, RH11 e RH12, nonche' i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, quelli relativi ai beni immobili situati all'estero e i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto. ATTENZIONE Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 20 MOD. 750/RI - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA In questo modello vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di societa' semplici e agli associati in associazioni ad esse equiparate distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonche' alcuni redditi per il quali l'obbligo di versamento ricade direttamente sulla societa' semplice od associazione ad essa equiparata e non si trasferisce ai singoli soci o associati. Tali modalita' di tassazione non sono consentite alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Premesso quanto sopra, devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi: * redditi a tassazione separata indicati nell'art. 16, comma 1, alle lettere da a) a f) e da g)-bis) a n)-bis), del Tuir. Per tali redditi il singolo socio o associato all'atto della presentazione della propria dichiarazione, in base all'art. 16, comma terzo, del Tuir, puo' non avvalersi della suddetta modalita' di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98; * le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c)-ter del Tuir, realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facolta' di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; * redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il socio o associato ha la facolta' di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, del regime di imposizione sostitutiva, aptando per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO 98. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche' con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 (art. 16-bis del Tuir introdotto dall'art. 21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449); * proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti non assoggettati al prelievo alla fonte. Su tali redditi l'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento degli stessi; qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante e' tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non e' finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia si soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2003 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questa categoria di redditi l'obbligo del versamento ricade sulla societa' e non sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel Mod. 750/L e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati; * interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, ai quali non e' stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo. Per questa categoria di redditi l'obbligo del versamento, ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 239/96, ricade sulla societa' e non sui singoli soci o associati. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel Mod. 750/RL e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonche' dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Il versamento del predetto acconto del 20 per cento e' dovuto, dai soci o associati, con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte: * plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; * indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; * indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; * redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; * somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti; * i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a) f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni. RIQUADRO IDENTIFICATIVO Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale. Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati. Nella Sezione I vanno indicati i redditi, le indennita' e le plusvalenze di seguito elencate: a) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; b) indennita' percepite per le cessazioni da funzioni notarili; c) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientrati tra le indennita' indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir; d) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno e' stato acquisito per donazione ovvero e' stato acquistato a titolo oneroso da piu' di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze"; e) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennita' di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto. Ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in Appendice la voce "Indennita' di esproprio"; f) le indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione ed indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; g) le indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; h) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale. o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, e' superiore a cinque anni; i) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni. Cio' premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione nei righi da RI1 a RI6 dovra' essere indicato: * nella colonna 1, il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennita' suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata; * nella colonna 2, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g), h) ed i) l'anno di insorgenza del diritto a percepirli; * nella colonna 3, l'ammontare del reddito, dell'indennita' o della plusvalenza; * nella colonna 4, l'importo della ritenuta d'acconto subita; * nella colonna 5, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettati dall'Ilor (ad esempio, quelli indicati alla lettera h) e alcuni di quelli indicati alla lettera g). Nella Sezione II vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1997 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Cio' premesso, indicare: * nel rigo RI7: nella colonna 1, l'anno in cui si e' fruito della detrazione dall'imposta; nella colonna 2, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione; * nel rigo RI8, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo. Nella Sezione III vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni. Cio' premesso, nei righi RI9 e RI10, indicare: * nella colonna 1, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione; * nella colonna 2, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati; * nella colonna 3, la quota di reddito da assoggettare ad Ilor, cioe' quella per la quale non spetta il credito d'imposta; * nella colonna 4, l'importo della ritenuta d'acconto subita; * nella colonna 5, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi. Nella Sezione IV, nei righi RI11 e RI12, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/RF, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Il socio o associato ha la facolta' di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98. In tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione vedere in Appendice la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva". Cio' premesso nel rigo RI11 e RI12 indicare: * nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di Appendice "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"; * nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito e' stato prodotto; * nella colonna 3, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito e' stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO 98; * nella colonna 4, l'aliquota applicabile. Nella stessa Sezione, nel rigo RI13, vanno altresi' indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c)-ter del Tuir, realizzate mediante cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facolta' di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel Mod. 750/RM del modello UNICO 98. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Cio' premesso nel rigo RI13 indicare: * nella colonna 1, il codice dello Stato estero del cessionario non residente; * nella colonna 2, l'ammontare delle plusvalenze. Nel riquadro Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva, nei righi RI14 e RI15, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, ai quali non e' stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato D.Lgs. Per tali redditi non e' ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria. Cio' premesso nel rigo RI14 e RI15 indicare: * nella colonna 1, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva; * nella colonna 2, l'aliquota applicabile; * nella colonna 3, l'imposta sostitutiva dovuta. Nel rigo RI16, indicare la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RI14 e RI15. Si fa presente che il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, nei termini e con le modalita' previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice-tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 239/96". Nel riquadro Proventi derivanti da depositi in garanzia vanno indicati, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi e' dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo, di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalita' previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, deve essere utilizzato il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996". Pertanto, nel rigo RI17, indicare: * nella colonna 1, l'ammontare dei proventi derivanti da depositi a garanzia; * nella colonna 2, la somma dovuta. La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della Sezione I, nella colonna 2 della Sezione III, nella colonna 3 dei righi RI11 e RI12, della sezione IV, nella colonna 2 del rigo RI13 della stessa sezione e delle somme indicate nella Sezione II, va riportata nel rigo RL13, colonna 1, del Mod. 750/RL. La somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della Sezione I e nella colonna 4 della Sezione III, va riportata nel rigo RL13, colonna 2 del Mod. 750/RL. L'importo del credito di imposta indicato nella colonna 5 della Sezione III va riportato nel rigo RL13, colonna 4 del Mod. 750/RL. Nel rigo RI18, va indicata la somma dei redditi delle Sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera, e da riportare nel Mod. 750/RO, rigo RO6, colonna 1. 21 MOD. 750/RJ - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI Questo modello va compilato dalle societa' di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attivita' di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir. Si ricorda che a seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art. 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. ATTENZIONE I redditi derivanti dalle nuove attivita' per le quali e' stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla societa' e delle imposte personali dei singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati. Si puo' fruire del regime agevolato purche' tutti i soci della societa' si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le societa' personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla societa'. In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto 18 marzo 1998 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole. Al riguardo, con riferimento al biennio 1997 e 1998, e' stato stabilito: - il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza; - il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attivita' eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attivita' agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle istruzioni relative al presente modello, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualita', la potenzialita' di ciascuna fascia espressa in termine di unita' foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite. La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle elencate nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir e delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, purche' in possesso dei seguenti requisiti: - che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto; - che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato decreto dirigenziale. Il reddito delle attivita' di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa. Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non e' esclusivo in quanto l'impresa di allevamento puo' determinare il reddito relativo all'attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le e' proprio. Tale facolta' va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel modello 750/RA oppure 750/RB, senza utilizzare il presente modello 750/RJ. Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unita' di misura. Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi RJ1 e RJ2 del presente modello e' stato predisposto l'allegato schema di calcolo (Tab. I), che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unita' di misura. In particolare, nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati: - nella Sezione I, i redditi agrari distinti per fasce di qualita'. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 comma 50 della legge n. 662 del 1996 ai fini delle determinazioni del reddito delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento: - nella Sezione II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unita' di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RJ11 del presente modello. Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir Nel rigo RJ1, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente modello; Nel rigo RJ2, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I, contenuta nelle istruzioni al presente modello), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29; Nel rigo RJ3, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unita' base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RJ1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RJ2; Nel rigo RJ4, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RJ3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente, si ricorda, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal decreto dirigenziale 18 marzo 1998. Nel rigo RJ5 va indicato l'importo della sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89 della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Nel rigo RJ6 va indicata la somma tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5. Nel rigo RJ7 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d'impresa in contabilita' ordinaria (da Mod. 750/RG), fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ6; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RL12 del Mod. 750/RL. L'importo di rigo RJ8, risultante dalla differenza tra i righi RJ6 e RJ7, va riportata nel rigo RL5, colonna 2, del Mod. 750/RL. Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva indicata nel rigo RJ5 si rinvia agli appositi riquadri contenuti nel Mod. 750/RP. Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovra' barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor". Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal rigo RJ6, va indicato nel rigo RJ9 dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel rigo RJ10 per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel Mod. 750/RP. Nel rigo RJ11 va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel Mod. 750/RO, rigo RO3, colonna 1. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 22 MOD. 750/RL - REDDITI DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI In questo quadro, nella colonna 2 dei righi da RL1 a RL9, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle societa' o associazioni tra artisti e professionisti nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da RA ad RH nonche' da quello contrassegnato dalla lettera RJ. Nel rigo RL1, colonna 2, indicare l'importo del reddito di impresa in contabilita' ordinaria, mentre nel rigo RL1, colonna 1, indicare l'importo del reddito (gia' compreso nel rigo RL1, colonna 2) assoggettabile ad aliquota agevolata DIT (ossia importo di rigo RR14 del Mod. 750/RR). Riservato alle "Societa' non operative" Le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel rigo RL1, colonna 2, ovvero nel rigo RL2, colonna 2, aumentato dell'importo di rigo RL10, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, e' inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RO24, colonna 5, del "prospetto per la verifica della determinazione del reddito imponibile minimo delle societa' non operative" collocato nella seconda pagina del modello base) sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilita' di fornire la prova contraria. Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la societa' puo' in ogni caso adeguare l'importo di rigo RL1 o RL2 al predetto reddito imponibile minimo. Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel MOD. 750/RD, di fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel rigo RL4 "Reddito dei terreni". *** ** * VEDERE PAGINA 53 * ** *** In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati: - nella colonna 3, le ritenute d'acconto subite; - nella colonna 4, le imposte pagate all'estero. - nella colonna 5, il credito d'imposta sui dividendi (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta"). - nella colonna 6 vanno indicati gli altri crediti di imposta (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta"), tra i quali: - il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa; - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci; - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci. Nel rigo RL10 le societa' di persone che derivano da una operazione di trasformazione da una societa' soggetta all'IRPEG, effettuata nel 1997, e che compilano il modello 750/RB, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi di cui all'art. 122, comma 4 del Tuir, costituiti prima della trasformazione - con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso Tuir - in quanto non ricostituite in bilancio. In tale rigo, inoltre, devono essere indicate le predette riserve delle societa' di persone derivanti da una trasformazione da una societa' soggetta all'Irpeg, effettuata in anni precedenti al 1997, che nel presente periodo di imposta hanno variato il regime di determinazione del reddito passando da quello "ordinario" a quello di cui all'art. 79 (contabilita' cosiddetta "semplificata"). Nel rigo RL11 vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei righi da RL1 a RL10. Riservato alle societa' semplici e ai soggetti equiparati. I successivi righi RL12 e RL13, e quelli da rigo RL15 e RL21 sono riservati esclusivamente alle societa' semplici e ai soggetti equiparati. Nel rigo RL12 va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilita' ordinaria (derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre societa' commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir. Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8 del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RL11 anch'essi imputati ai soci. Vanno indicate nella casella 1 le perdite, da attribuire ai soci, che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Nella casella 2 vanno, invece, indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 102 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 358 del 1997 al comma 3 dell'art. 8 del Tuir, trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti destinatari di quest'ultima disposizione e stabilisce che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, del medesimo art. 102, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. La norma di cui trattasi si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997). (Vedere la voce "Il riporto delle perdite" nella sezione seconda delle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria"). Nel rigo RL13 vanno indicati redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Mod. 750/RI. Nel rigo RL14 va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividenti distribuiti da societa' "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir. Nella sezione I, nei righi da RL15 a RL21, vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla societa' (nonche' la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle societa' semplici ed equiparate alle quali la societa' semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 22 per cento. In particolare, nei righi da RL15 a RL17, vanno indicati i seguenti oneri deducibili sostenuti dalla societa': * la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643; * la quota spettante alla societa' dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle societa' semplici ed equiparate cui la stessa partecipa; * i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir: - le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; - i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo; - le indennita' per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione. L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel rigo RL18. Nella sezione II, nei righi RL19 e RL20 vanno indicati: i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle societa': * gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; * gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni; * le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della societa'; * le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o