istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' relative a beni soggetti a regime vincolistico; * le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nel settore dello spettacolo; * le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per le quali e' prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sostenuti dalle societa', in particolare: * gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000; la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle societa' semplici ed equiparate alle quali la societa' dichiarante partecipa. L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nel rigo RL21 (vedere in Appendice la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta"). Nella sezione terza, nei righi RL22 e RL23, la quota di spese sostenute dalla societa' negli anni 1996 e 1997 a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma intervenuto nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali il singolo socio puo' fruire della detrazione del 41 per cento che deve essere ripartita in cinque o dieci quote annuali di pari importo. Condizioni, modalita' applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio". 23 MOD. 750/RM - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI Il Mod. 750/RM va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Cio' in quanto il reddito prodotto dalla societa' o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, puo' essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualita' a quella data. Le somme eventualmente liquidate dalla societa' o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della societa' od associazione. Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della societa' di persone o dell'associato dell'associazione professionale. Per le persone fisiche, nei campi da 1 a 6, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale. Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel Mod. 750/RN. Nel campo 7 va precisato con una "x" se l'attivita' svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente. Nel campo 8 va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1997, deve essere di data anteriore al 1 gennaio 1997. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Nel campo 9 va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attivita' in cui si e' verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno. Nel campo 10, indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomodante ed R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Nel campo 11, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attivita' in forma individuale o associata. Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta. Nel campo 12, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attivita' nella societa' o associazione dichiarante se inferiore all'anno. Nel Mod. 750/RM, vanno inoltre indicati i soci o associati che hanno prestato l'attivita' nel 1997 ma che non risultano piu' tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9, 11 e 12. Se i soci sono piu' di tredici, va compilato uno o piu' modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo. 24 MOD. 750/RN - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI Il Mod. 750/RN contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione. In tale elenco devono essere riportati: - i dati anagrafici; - il codice fiscale; - la qualifica. Con riguardo alla qualifica va indicato: A se trattasi di socio amministratore; B se trattasi di amministratore non socio. Va inoltre indicata anche: - la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale; - il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta. Con riguardo alla carica va indicato: 1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto; 3. se trattasi di curatore fallimentare; 4. se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria); 5. se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria); 6. se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente; 8. se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria); 9. se trattasi di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa' incorporante. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 25 MOD. 750/RO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR, CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEI VERSAMENTI Nella colonna 1, vanno riepilogati, nei righi da RO1 a RO6, i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli. ATTENZIONE I redditi fondiari (dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiche' sono esclusi dall'Ilor. Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le deduzioni spettanti alla societa' ai sensi dell'art. 120 del Tuir e piu' precisamente: - nella colonna 2 va indicata la deduzione spettante per ciascun socio, calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir. Detta deduzione e' fissata nella misura del 50 per cento della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. - nella colonna 3 va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese: a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo; b) imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali; c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne. L'ulteriore deduzione e' pari al 30 per cento della quota di reddito di ciascun socio, al netto della deduzione spettante ai sensi del comma 1 dello stesso art. 120, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e al L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera a) che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o piu' apprendisti. Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato la propria opera nella societa' e che questa abbia rappresentato la sua occupazione prevalente. ATTENZIONE Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la societa' dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni. Si fa presente che, in caso di falsita' dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni. (vedere in Appendice la voce "Deduzioni Ilor"). ATTENZIONE Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito. Nel rigo RO7 le societa' di persone che compilano il Mod. 750/RB e che derivano da una operazione di trasformazione da una societa' soggetta all'IRPEG, effettuata nel 1997, devono indicare l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione (trattasi delle sole riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo RP6 dell'apposito prospetto delle "riserve formate prima della trasformazione da societa' soggetta all'Irpeg in societa' di persone" posto nel Mod. 750/RP). Nel rigo RO8 vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 1, 2 e 3 e, nel rigo RO9, il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 2 e 3 di rigo RO8. Nel rigo RO10 va indicato il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RO8, colonna 1, e il totale delle deduzioni indicate nel rigo RO9. Nel rigo RO11 va indicata l'Ilor dovuta, pari al 16,2 per cento dell'importo di rigo RO10. Nel rigo RO12 vanno indicati, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel rigo RO11, i crediti d'imposta, risultanti nel Mod. 750/RS, utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1997 (in acconto e/o a saldo). ATTENZIONE I soggetti che fruiscono delle agevolazioni per nuove iniziative produttive, di cui ai commi da 210 a 214, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono indicare nel rigo RO12 il credito d'imposta ILOR pari al 50 per cento dell'imposta locale sui redditi riferibile proporzionalmente al reddito d'impresa dell'anno cui compete. Tale credito di imposta, per le societa' di persone commerciali, e' individuabile mediante la seguente formula: (rigo R01, col. 1 + rigo R02, col. 1): 2 RO11 x Rigo 010 L'importo cosi' determinato non puo' comunque superare, unitamente al medesimo credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto indicato nel rigo RK15, l'importo di lire 7.000.000. ATTENZIONE Si fa presente che, ai sensi del comma 212, dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, l'importo non utilizzato dalla societa' di persone commerciale per il pagamento dell'Ilor e dell'imposta sul patrimonio dell'imprese e' attribuito in misura non eccedente lire 5.000.000 ai soci in quote proporzionali alla loro partecipazioni agli utili. Esempio: Societa' in nome collettivo, composta dal socio A e dal socio B, partecipanti ognuno al 50 per cento degli utili. Credito d'imposta * Importo massimo L. 7.000.000 * Ilor dovuta: L. 2.000.000; credito spettante L. 1.000.000 * Imposta patrimoniale dovuta L. 1.000.000; credito spettante L. 500.000 Credito non utilizzato delle societa' L. 5.500.000 ============ * Credito massimo spettante ai soci L. 5.500.000 * Credito massimo spettante al socio "A" L. 2.750.000 * Credito massimo spettante al socio "B" L. 2.750.000 Da ultimo si fa presente che, relativamente alle societa' semplici e alle associazioni tra artisti e professionisti, non essendo le stesse soggette all'Ilor e all'imposta sul patrimonio netto, il credito d'imposta pari a L. 7.000.000, deve essere attribuito ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili per un importo che per ciascuno di essi non puo' comunque eccedere L. 5.000.000 (Vedere la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative produttive" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria"). Nel rigo RO13 va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1997 (vedi rigo O17 del Mod. 750/O del Mod. 750/97 redditi 1996. Nei righi RO14 e RO15 gli importi della prima e della seconda rata di acconto versate, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioe' la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento. ATTENZIONE Le societa' o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1 giugno 1997 ed il 20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente. La differenza tra l'importo di rigo RO11 e il totale degli importi indicati nei righi RO12, RO13, RO14 e RO15 va indicata, se positiva, nel rigo RO16 e costituisce l'imposta da versare a saldo, ovvero, se negativa, nel rigo RO17, per la parte che si intende computare in diminuzione ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997. Nel rigo RO18 va indicato l'importo dell'Ilor a credito per la parte di cui si chiede il rimborso. Dati relativi al versamento Nel rigo RO19 vanno indicati gli estremi di versamento concernenti l'Ilor dovuta a saldo e/o l'imposta sostitutiva indicata nel rigo RU8 del Mod. 750/RU, l'imposta sostitutiva indicata nel rigo RY9 del Mod. 750/RY, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta a saldo indicata nel rigo RK19 del Mod. RK, nonche' l'importo del primo acconto Irap dovuto per il 1998 (la data e il codice della banca o del concessionario) desunti dalla delega di pagamento (Mod. F24). Si fa presente inoltre che nel rigo RO19 va indicata anche l'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 39 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, riferibile allo scioglimento agevolato delle societa' cosiddette non operative. ATTENZIONE Le societa' o associazioni che hanno effettuato il versamento del saldo nel termine compreso tra il 16 giugno 1998 ed il 15 luglio 1998 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente. Nel rigo RO19, colonna 1, va indicato il numero di rate in cui il contribuente intende effettuare il pagamento delle imposte risultanti a saldo e acconto. In colonna 5, va indicato l'importo complessivo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione versate con la delega unica di pagamento (mod. F24). Nel caso in cui il contribuente utilizzi piu' deleghe vanno indicati gli estremi dell'ultimo versamento sommando i relativi importi. Qualora con la citata delega sia effettuato anche il versamento di acconto dell'IRAP, nella colonna 4 va indicato l'importo complessivo risultante dalla delega. I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati non devono essere allegati alla dichiarazione, ma conservati dalla societa' o associazione fino al 31 dicembre 2003 e, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria. In caso di mancata esibizione o trasmissione e' applicabile la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000. Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in Appendice la voce "Conto Fiscale". PROSPETTO PER LA VERIFICA DELL'OPERATIVITA' E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI CONSIDERATI NON OPERATIVI Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti: a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'; b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta; c) le societa' in amministrazione controllata e straordinaria; d) le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; e) le societa' commerciali con un numero di soci non inferiori a 100. Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale. La casella posta nel rigo RO20 deve essere barrata qualora il soggetto si sia avvalso della possibilita' di rilasciare la dichiarazione sostitutiva (che non deve essere allegata alla dichiarazione) nella quale si attesta il possesso o meno dei requisiti di "operativita'". Maggiori informazioni in merito sono contenute nella voce di Appendice "Disciplina delle societa' non operative". Nel rigo RO21, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti. Nel rigo RO22, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria. Nel rigo RO23, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonche' gli acconti. I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RO21 a RO23 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovra' essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1 del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria e' costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Nel rigo RO24, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, ai valori indicati in colonna 1. Nel rigo RO24, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilita' semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora tenuto, dal libro inventari. Qualora nel rigo RO24 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto e' considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini Irpef e' determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, anch'essi ragguagliati al periodo di possesso nell'anno, da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto. Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo RO24, colonna 5, e il reddito indicato nel rigo RL1, colonna 2 ovvero la somma dei redditi di rigo RL2, colonna 2 e RL10, colonna 2 del Mod. 750/RL, aumentati degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio: - proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; - 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato; - 95 per cento degli utili distribuiti da societa' "figlie" residenti in paesi della UE.; - reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi 85 e 88 della legge n. 549 del 1995; Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo puo' essere operato integrando il reddito imponibile delle colonne 2 dei righi RL1 o RL2 del Mod. 750/RL di un importo pari alla differenza dei due predetti termini. PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI Sulla base dei dati risultanti dal Mod. 750/RL e dal Mod. 750/RM, la societa' o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attivita' desumibile dalla classificazione delle attivita' economiche nonche' l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Nel suddetto prospetto devono essere indicati: 1) i dati identificativi del socio o associato; 2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo RL11, colonna 2, del Mod. 750/RL, la perdita da impresa commerciale in contabilita' ordinaria, precisando se trattasi di perdite di cui all'art. 102, comma 1, del Tuir ovvero art. 102, comma 1-bis dello stesso Tuir, indicate rispettivamente nel rigo RL12, colonna 1 e colonna 2, del medesimo Mod. 750/RL e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, l'eventuale reddito agevolato ai fini DIT indicato nella colonna 1 del rigo RL1; 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato con l'indicazione che la societa' commerciale o l'associazione fruisce delle agevolazioni riservate alle nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del computo del relativo credito d'imposta Irpef; 4) la quota di reddito (o perdita) di cui al rigo RL11, colonna 2; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilita' ordinaria di cui al rigo RL12, colonna 1 o al rigo RL12, colonna 2, imputabili al singolo socio o associato e, nella sola ipotesi che il socio sia una persona fisica, l'eventuale quota del reddito agevolato ai fini DIT; 5) qualora la societa' sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative. Tale indicazione va fornita nel caso in cui la quota di reddito attribuito ai soci sia pari o superiore alla predetta quota di reddito minimo. Qualora la societa' abbia dichiarato un reddito agevolabile ai fini DIT ed il socio sia una persona fisica, la quota di reddito minimo deve essere in ogni caso comunicata; 6) la quota di credito d'imposta da far valere ai fini Irpef, relativa all'imposta sostitutiva pagata dalla societa' di persone commerciali a fronte della regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 2, comma 142 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996); 7) la quota massima di credito d'imposta Irpef attribuibile al socio in relazione alle agevolazioni fiscali per nuove iniziative produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, calcolata in proporzione alla partecipazione dello stesso nella societa'; 8) le ritenute d'acconto e quelle di imposta pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato; 9) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8, dell'art. 26, comma 5, della legge 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142 della legge n. 662 del 1996; 10) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da societa' non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir. 11) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir. Ciascun socio indichera' la quota di propria spettanza di detti oneri nel rigo RP20 del modello UNICO 1998; 12) gli oneri per i quali e' riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 31 dicembre 1997, n. 669. Ciascun socio indichera' la quota di propria spettanza di detti oneri nel rigo RP12 del Modello UNICO 1998; 13) le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a seguito del sisma delle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali e' riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 41 per cento. Ciascun socio indichera' la quota di spese di propria spettanza, rispettivamente nel rigo RP22 o RP23 del Modello UNICO 1998, a seconda che i tratti di spese sostenute nel 1996 o nel 1997. Per le spese sostenute dalla societa' nel 1996 il singolo socio, puo' fruire della detrazione relativamente alla seconda rata, mentre per la prima deve presentare apposita istanza di rimborso. Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio". 14) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RL13 del Mod. 750/RL, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod. 750/RI essi appartengono. Inoltre, tenuto conto che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento dell'imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir nonche' dell'art. 7, comma 3 del medesimo Tuir, questi devono essere separatamente indicati per ciascun socio. ATTENZIONE Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel Modello UNICO al quadro RH mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel Modello UNICO al quadro RM. 15) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla societa' e quindi se la societa' ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir. 16) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati gia' portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della societa'. ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attivita' di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle societa' di cui all'art. 5 del Tuir. 17) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1997, delle quali il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 1998, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente. 18) qualora la societa' ha fruito delle agevolazioni contenute nel comma 38 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci persone fisiche, che si configurano ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, come utili, diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 del predetto art. 3 da parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa, poiche' detti importi non costituiscono redditi per i soci in virtu' dei citato art. 3 comma 40. Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una societa' di capitale o altra societa' di persone. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 26 MODELLO 750/RP -Prospetti comuni ai Modelli 750/RA, 750/RB e 750/RJ. Il Mod. 750/RP si compone dei seguenti prospetti comuni ai modelli 750/RA, 750/RB e 750/RJ: - Dati relativi all'attivita'; - Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da societa' soggetta all'Irpeg in societa' di persone; - Prospetto dei conferimenti agevolati; - Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive; - Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali; - Prospetto della determinazione del reddito reinvestito; - Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati. DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' Nel rigo RP1 vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non e' stata presentata la dichiarazione tale rigo va integralmente compilato. Nel rigo RP1 va indicato: - campo 1, la descrizione dell'attivita' esercitata, in conformita' alla classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e consultabile presso gli uffici finanziari; I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attivita' esercitata, il riferimento a quest'ultima norma; - campo 2, il codice di attivita' in vigore dal 1 gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attivita' economiche. In caso di esercizio di piu' attivita', per le quali non e' stata tenuta contabilita' separata, il codice va indicato con riferimento all'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti. Nel rigo RP2 va indicato: - campo 1, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale casella non va barrata se le attivita' intraprese erano gia' esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda); - campo 2, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attivita' di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti; - campo 3, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETA' DI PERSONE Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della societa' di persone risultante dalla trasformazione di una societa' soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione alle riserve (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir: a) nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo a quello della trasformazione se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione; c) nel periodo d'imposta in cui la societa' risultante dalla trasformazione, che ha inscritto in bilancio le predette riserve con l'indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito passando da quello ordinario a quello determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir. Maggiori informazioni in merito sono contenuti in Appendice alla voce "Crediti d'imposta". Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella colonna 1 il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione che, nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta nel 1997, deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della societa' di capitali; inoltre, sempre nell'ipotesi di trasformazione avvenuta nel 1997, qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la societa' di capitale ha presentato la dichiarazione. Nella colonna 2 vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, e che, pertanto, non devono essere imputate ai soci. Nella colonna 3 va indicato, invece, l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali invece devono essere imputate ai soci. Qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2. Nella colonna 4 va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1. Nel rigo RP3 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria. Nel rigo RP4 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci. Nel rigo RP5 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci. Nel rigo RP6 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' indipendentemente dal periodo di formazione. Nel rigo RP7 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione. PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904). Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che: - nel rigo RP8 nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della societa' conferitaria e la denominazione della stessa; - nel rigo RP9 va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attivita' e passivita' conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui e' stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisto a tassazione in precedenti esercizi; - nel rigo RP10 va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data; - nel rigo RP11 va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio. In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo: - la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento; - la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della societa' o ente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa; - la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento. Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi piu' complessi aziendali apportati a societa' diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi P09, P10 e P11 i dati riepilogativi mentre il rigo P08 non va compilato. PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi RB5 e RB6 del Mod. 750/RB e dei righi RA4, RA5 e RA28 del Mod. 750/RA. PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nella colonna 1 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno gia' richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella tabella L, di seguito riportata. Il contribuente che ha piu' attivita' agevolate indichera' per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni. Nella colonna 2 deve essere indicato lo stato della esenzione utilizzando i diversi codici di cui alla tabella I, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata gia' richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata gia' richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione). Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione. Nella colonna 4 deve essere indicato l'anno in cui e' stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1998 relativa all'anno 1997 indichera' l'anno 1998. Nella colonna 5 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente. Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito. Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti. Se la richiesta dell'agevolazione e' fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, e' opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui e' stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito. Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalita' di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente gia' richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994. TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE A) Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta. B) Esenzione (totale o parziale) gia' richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. C) Esenzione (totale o parziale) gia' richiesta con apposita istanza. D) Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio. E) Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione. TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18 DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. L. 8 agosto 1995, n. 341; 01 Esenzione totale ILOR (art. 101, primo comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218); 02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, secondo comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218); Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, primo e secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre 1986, n. 879) 20 Esenzione totale ILOR 21 Esenzione parziale ILOR Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, secondo comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26) 30 Esenzione totale ILOR 31 Esenzione parziale ILOR Altri territori (art. 1, comma nono, D.L. 22 dicembre 1981 n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art. 3 terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 3 legge 2 maggio 1990, n. 102, DPCM 29 luglio 1993) 50 Esenzione totale ILOR 51 Esenzione parziale ILOR PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995). Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995. Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti. Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue: - nel rigo RP22 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta; - nel rigo RP23 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta; - nel rigo RP24 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo P30 e rigo P31 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti. Se l'importo di rigo RP23 e' superiore all'importo di rigo RP22, nel rigo RP24 va indicato zero. 27 MOD. 750/RR - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.G.S. N. 466/97 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DIT Il presente modello deve essere compilato dalle societa' in nome collettivo dalle societa' in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparate in base all'art. 5 del Tuir, in regime di contabilita' ordinaria, che, pur non essendo direttamente interessati all'agevolazione, determinano il reddito agevolabile da attribuire ai soci o al coniuge dell'impresa coniugale gestita in forma societaria. Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente modello vedere la voce "La Dual Icome Tax (DIT)" nelle "Istruzioni comuni ai Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP". Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per poter fruire dell'agevolazione, il soggetto deve essere obbligatoriamente in regime di contabilita' ordinaria avendo superato, nel periodo d'imposta precedente, i limiti di ricavi di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero avendo esercitato nella presente dichiarazione opzione irrevocabile per tale regime, barrando l'apposita casella posta nel modello. ATTENZIONE Una volta esercitata l'opzione barrando l'apposita casella posta nel presente modello, gli effetti di tale opzione permangono fino alla cessazione dell'attivita' di impresa. Nel rigo RR1 va indicata la somma dell'utile dell'esercizio 1996 accantonato a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati dai soci (questi ultimi ragguagliati alla durata del periodo d'imposta in relazione alla data di effettivo versamento), nel corso del medesimo periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non vanno indicati, in quanto non rilevanti ai fini DIT: - la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; - i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, in quanto con essi non e' attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito; - i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nel D.M. 4 settembre 1996, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole espresso da parte del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni (cosiddetto "diritto d'interpello"). Nel rigo RR2 va indicato l'intero importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro, che in natura) ai soci. Nel rigo RR3 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR1 e l'importo di rigo RR2. Qualora il risultato sia negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Nel rigo RR4 va indicato l'importo del patrimonio netto risultante del bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996, escludendo l'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Nel rigo RR5 va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RR3 e l'importo di rigo RR4. Nel rigo RR6: - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali gia' appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo del conferimento deve essere indicato ancorche' alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo. Nel rigo RR7 vanno indicati: - gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996; - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle societa' controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Nel rigo RR8 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RR5 e la somma degli importi dei righi RR6 e RR7; se il risultato e' pari a zero ovvero negativo, i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Nel rigo RR9 va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi acquisiti nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei suddetti beni deve essere assunto in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto, ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio. Nel rigo RR10 va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto all'importo degli stessi risultante in bilancio alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilita' di impiego dell'incremento del capitale investito puo' realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti da finanziamento 1500, crediti da finanziamento 800). In tal caso, l'importo della riduzione, da indicare nel rigo RR10, potra' derivare sia da un incremento di crediti, a parita' di debiti, (sia da un decremento dei debiti, a parita' di crediti, e sia da entrambe le cause. Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, puo' originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti. Nel rigo RR11 va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RR8 e la somma degli importi dei righi RR9 e RR10. Si fa presente che nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia inferiore all'anno la predetta differenza deve essere ragguagliata all'anno. Qualora la somma degli importi di rigo RR9 e RR10 sia pari a zero i successivi righi non vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT. Diversamente, l'importo del rigo RR11 va riportato nel successivo rigo RR12. Nel rigo RR12, colonna 1 va riportato l'importo di rigo RR11. Nella colonna 2 va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente del 7 per cento all'importo indicato nella colonna 1. Nel rigo RR13 va riportato l'importo del reddito imponibile complessivo indicato nel rigo RL1, colonna 2, del Mod. 750/RL. Nel rigo RR14 va indicato il minore tra l'importo di rigo RR12, colonna 2 e quello di rigo RR13. ATTENZIONE Qualora l'importo di rigo RR12, colonna 2, costituente l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT, risulti superiore all'intero reddito imponibile indicato nel rigo RR13, l'eccedenza non e' utilizzabile ai fini dell'agevolazione in parola e conseguentemente e' da considerarsi definitivamente persa. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 28 MOD. 750/RS CREDITI D'IMPOSTA GENERALITA' Il Mod. 750/RS va utilizzato per l'indicazione dell'utilizzo dei crediti d'imposta concessi: - alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e per le spese di ricerca; - ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente; - ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione); - alle societa' di persone, costituire in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; - alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati; - alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati; Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra elencati: - il credito d'imposta non da' diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato); - in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471); con specifico riguardo alle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' alle altre agevolazioni per la cui disciplina si fa rinvio alla stessa legge (crediti di imposta per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca; credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile), in forza dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti di imposta dei quali si e' indebitamente fruito; - i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Il Mod. 750/RS contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM. CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991 I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, da ultimo ridefinite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1 ottobre 1997), cui e' stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997 n. 266. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente. Tale credito puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eccedenza e' computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero e' computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 e' considerato sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui e' utilizzato (vedere Appendice alla voce "Contributi o liberalita'" (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir). In forza dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei crediti di imposta indebitamente fruiti; * Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991) Nel prospetto va indicato: - nel rigo RS1, colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S10, colonne 2, 3 e 4 del Mod. 750/S/97; - nel rigo RS2, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS3, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS4, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS5, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS1 e del rigo RS2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS6, colonna 2, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei righi RS3, RS4 e RS5, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS6, colonna 3, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS1 e la somma degli importi dei righi RS3, RS4 e RS5, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo. - nel rigo RS6, colonna 4, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS2 e la somma degli importi dei righi RS3 e RS5, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto. * Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991) Nel prospetto va indicato: - nel rigo RS7, colonne 1 e 2, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S15, colonne 1 e 2 del Mod. 750/S/97; - nel rigo RS8, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS9, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS10, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS11, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS12, colonna 1, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; - nel rigo RS12, colonna 2, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS7 e la somma degli importi dei righi RS9, RS10 e RS11, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; - nel rigo RS12, colonna 3, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RS8 e la somma degli importi dei righi RS9 e RS11, che puo' essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto. CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93) Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, compresi gli organismi di fatto, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 750/RS il credito d'imposta concesso per l'anno 1997. Tale credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, dell'IVA, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso, nonche' per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio. Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile. Pertanto, nel prospetto vanno indicati: - nel rigo RS13, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo S21 del Mod. 750/S/97; - nel rigo RS14, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione; - nel rigo RS15, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza e' successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo RS15, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo RS15, colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1997; - nel rigo RS15, colonna 4, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS16, la differenza tra la somma dei righi RS13 e RS14 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RS15, colonne 1, 2, 3 e 4; - nel rigo RS17, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta; - nel rigo RS18, la differenza tra l'importo di rigo RS16 e quello di rigo RS17, che potra' essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione. CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE) L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito alla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti. Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e puo' essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Il credito formatosi nel corso del 1996 puo' essere stato, quindi, utilizzato a partire dal 1 gennaio 1997. Nel prospetto va indicato: - nel rigo RS19, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo S25 del Mod. 750/S/97; - nel rigo RS20, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza e' successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo RS20, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo RS20, colonna 3, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS20, colonna 4, l'ammontare del credito di cui al rigo RS19, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS21, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS19 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RS20, colonne 1, 2, 3 e 4, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata successivi a quelli del sopra menzionato rigo RS20. CREDITO DI IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE (art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215) In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, e' prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5). Le modalita' di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio; esso puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero e' computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione e' considerato sopravvenienza attiva (vedere appendice alla voce "Contributi o liberalita'" - art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir. In caso di revoca del credito, disposta a norma dell'art. 11 del regolamento ministeriale recato dal D.M. 5 dicembre 1996, n. 706, innanzi citato, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare del credito di imposta indebitamente fruito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 sopra menzionato e dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Nel prospetto va indicato: - nel rigo RS22, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS23, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS22, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo di imposta 1997; - nel rigo RS23, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo RS22, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS24, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS22 e la somma dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RS23, colonne 1 e 2 che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi citata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto. CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI VEICOLI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI, SPETTANTE A FRONTE DELLA ROTTAMAZIONE DI ANALOGHI BENI USATI (Art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997 n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266) Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autovetture per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994. Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997 e 22 della legge n. 266 del 1997. I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'ILOR, dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprieta' del veicolo nuovo e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori ed autovetture. Nel prospetto va indicato: - nel rigo RS25 l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS26, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS25 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente; - nel rigo RS26, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; - nel rigo RS26, colonna 3, l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo RS25, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo di imposta 1997; - nel rigo RS26, colonna 4, l'ammontare del credito di cui al rigo RS25, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento e' previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; - nel rigo RS27, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo di rigo RS25 e la somma degli importi dei crediti di imposta utilizzati, indicati nel rigo RS26, colonne 1, 2, 3 e 4, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, successivi a quelli indicati nel sopra menzionato rigo RS26. ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU' IN VIGORE Questa sezione e' relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati nel presente quadro in quanto non piu' in vigore. In particolare va indicato: - nel rigo RS28 l'ammontare dell'importo residuo indicato nella precedente dichiarazione; - nel rigo RS29, nelle rispettive colonne, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA e dei versamenti in acconto dell'ILOR. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM (art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95) Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunita' Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle societa' dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati. Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle ritenute dovute in qualita' di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti e' ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata agli amministratori responsabili delle societa' creditrici. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato. Pertanto, i soggetti interessati devono indicare: - nel rigo RS30, l'importo del credito per il quale e' operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'Efim e delle societa' da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si e' fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonche' delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti; - nel rigo RS31, l'importo del credito eventualmente rimborsato; - nel rigo RS32, colonna 1, l'importo delle ritenute dovute in qualita' di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione; - nel rigo RS32, colonna 2, l'importo dell'IVA dovuta alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo RS32, colonna 3, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo RS33, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione; - nel rigo RS34, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; - nel rigo RS35, la differenza tra l'importo di rigo RS30 e la somma degli importi dei righi RS31, RS32, colonne 1, 2 e 3, RS33 e RS34. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 29 MOD. 750/RU -PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA GENERALITA' Questo quadro deve essere compilato dalle societa' semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali e' operante l'opzione prevista dalla citata norma. L'opzione, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, e' valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non puo' essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, per le quali l'opzione puo' essere sempre esercitata. A seguito delle modificazioni intervenute con l'articolo 4, comma 2, del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con L. 29 novembre 1997, n. 410, che ha sostituito la lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del Tuir, le plusvalenze per le quali non puo' essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, da indicare nel presente quadro unitamente alle minusvalenze di cui si chiede la deduzione negli esercizi successivi, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della societa' o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili) o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi. Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante in caso di cessione, a partire dal 1 ottobre 1997, di titoli (es. obbligazioni convertibili) o diritti (es. diritti di opzione o warrant) attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c) del Tuir, come modificato dall'articolo 4 del citato D.L. n. 328 del 1997, si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 30 settembre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino gia' superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lettera c) del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1 ottobre 1997. Poiche' il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si e' verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva applicata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel rigo RU7) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso. Si ricorda che l'imposta sostitutiva non e' dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis) del Tuir, nonche' mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli o diritti di cui al citato articolo 81, comma 1, lettera c-bis), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno 15 anni. La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, e' costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto e' avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che e' stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo e' aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed e' diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir. Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 17 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 1998. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, puo' essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati puo' essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza puo' essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto. Il contribuente e' tenuto inoltre a compilare e conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovra' essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo. RIQUADRO IDENTIFICATIVO Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA Nel rigo RU1, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1997, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali e' stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione. Nel rigo RU2, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, e' stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data. Nel caso di cessione di quote di societa' di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir. Pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa). In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite. Qualora non sia stato percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RU2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta. Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e cio' anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti. Nel rigo RU3, indicare le plusvalenze imponibili che si ottengono per differenza tra l'importo del rigo RU1 e quello del rigo RU2. Se il risultato e' negativo, la minusvalenza potra' essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel rigo RU3 e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di rigo RU2 e quello di rigo RU1. Se il risultato e' positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel rigo RU4 indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RU3). Nel rigo RU5, indicare la differenza tra l'importo di rigo RU3 e quello di rigo RU4. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta. Nel rigo RU6, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo RU5. Nel rigo RU7, indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario. Nel rigo RU8, indicare, l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al rigo RU7, e' pari alla differenza tra l'importo di rigo RU6 e l'importo di rigo RU7. L'importo di cui al rigo RU8 deve essere indicato unicamente nel Mod. 750/RO al rigo RO19. Se l'importo del rigo RU7 e' superiore a quello del rigo RU6 indicare nel rigo RU9 l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito. MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi campi (righi da RU10 a RU14), le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1993, 1994, 1995, 1996, e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel rigo RU3. 30 MOD. 750/RV - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE Il prospetto va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla societa' successivamente incorporante o risultante dalla fusione. I righi da RV1 a RV10 sono riservati ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione; i righi da RV11 a RV31 ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso. Se i soggetti fusi o incorporati sono piu' di uno, occorre compilare altri prospetti utilizzando solo i righi da RV11 a RV31. Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno effettuato operazioni di fusione in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle differenze dei valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi di fusione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali soggetti devono compilare il prospetto limitatamente alle sezione riguardanti i dati relativi alla societa' incorporante o risultante dalla fusione, alla societa' incorporata o fusa e al "Disavanzo da annullamento o da concambio". Righi da RV1 a RV10: La sezione riguardante i dati relativi alla societa' incorporante o risultante dalla fusione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante da fusione e' diverso dal dichiarante. Nel rigo RV5, campi 1, 2, 3 e 4, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione. Nel rigo RV6, colonne 1, 2 e 3, vanno indicate, con riguardo alla societa' incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione e' avvenuta. Nel rigo RV7, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultante contabili. Nel rigo RV8, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio. Nel rigo RV9, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel rigo RV10 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della societa' incorporata. Righi da RV11 a RV31: I dati da indicare in questi righi si riferiscono alla societa' incorporata o fusa. Nel rigo RV15 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina. Nel rigo RV16 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RV17 a RV21 vanno indicati, in col. 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato il disavanzo, in col. 2 gli importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4 vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RV22, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RV23, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RV22, per i quali non e' dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997. Nel rigo RV24, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RV22 e l'importo di rigo RV23, da assoggettare ad imposta sostitutiva. I soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il riconoscimento delle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione e i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, nel rigo RV15 devono indicare la differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio, e ai quali sono stati imputati i disavanzi di fusione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio non devono compilare i righi RV16 e RV23. Nella col. 2 dei righi da RV17 a RV21 va indicata la differenza di cui al rigo RV15, imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RV25, colonne 1 e 2, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio. Nei righi RV26 e RV27, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della societa' incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione. Nei righi RV28 e RV29, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della societa' incorporata o fusa. Nei righi RV30 e RV31, vanno indicate le partecipazioni nella societa' fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (col. 1) e il costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV30) e per quelle possedute dalle altre societa' partecipanti alla fusione (rigo RV31). 31 MOD. 750/RX - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE Il presente prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni. Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui e' avvenuta l'operazione nonche' in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. I beni non dovranno piu' essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilita'. Si fa presente che per ogni operazione effettuata va redatto un distinto prospetto. 1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990 Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla societa' conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, deve essere redatto un apposito prospetto di riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo. 2) Operazioni di fusione e di scissione Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono , agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse, incorporate o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione. 32 MOD. 750/RY - PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997 Il presente modello va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attivita' produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'opzione viene esercitata compilando il presente modello. In particolare, l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale e' stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre rate con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi. Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Mod. 750/RS, e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Mod. 750/RO). Al rigo RY1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. Al rigo RY2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento. Al rigo RY3 vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni. Al rigo RY4 vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva. Al rigo RY5 va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei righi precedenti. Al rigo RY6, in colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella colonna 3, va indicato l'importo della prima rata, che puo' essere compensato, in parte o tutto: - con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo RY7; - con le eccedenze di ILOR risultanti dal rigo RO13 del Mod. 750/RO, da indicare al rigo RY8; Al rigo RY9 va riportata la differenza tra il rigo RY6 e la somma dei righi RY7 e RY8. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento". Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione (Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap) deve essere indicato unicamente nel Mod. 750/RO al rigo RO19. 33 MOD. 750/RZ - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE Il prospetto va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo la societa' e' stata beneficiaria di piu' scissioni, dovra' compilare piu' prospetti. I righi da RZ1 a RZ13 sono riservati ai dati relativi alla societa' beneficiaria; i righi da RZ14 a RZ44 ai dati relativi alla societa' scissa e alle altre societa' beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguira' su un altro prospetto utilizzando solo i righi da RZ14 a RZ44. Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno effettuato operazioni di scissione in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre 1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di scissione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, mediante il versamento, sulla suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali soggetti devono compilare il prospetto limitatamente alle sezioni riguardanti i dati relativi alla societa' beneficiaria della scissione, alla societa' scissa e al "Disavanzo da annullamento o da concambio". Righi da RZ1 a RZ13: La sezione riguardante i dati relativi alla societa' beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario e' diverso da quello dichiarante. Nel rigo RZ5, campi 1, 2, 3 e 4, va indicato, il tipo di scissione (totale o parziale), il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione. Nel rigo RZ6, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della societa' scissa acquisita dal dichiarante. Nel rigo RZ7, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla societa' dichiarante in concambio ai soci della societa' scissa. Nel rigo RZ8, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione. Nel rigo RZ9, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della societa' scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa societa'. Nel rigo RZ10, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla societa' dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione e' avvenuta. Nel rigo RZ11, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultante contabili. Nei righi RZ12 e RZ13, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale. Righi da RZ14 a RZ44: Con riguardo alla societa' scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RZ19 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina. Nel rigo RZ20 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RZ21 a RZ25, vanno indicati, in col. 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato il disavanzo, in col. 2 gli importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RZ26 va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RZ27 va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RZ26, per i quali non e' dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997. Nel rigo RZ28 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RZ26 e l'importo di rigo RZ27, da assoggettare ad imposta sostitutiva. I soggetti che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358 del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il riconoscimento delle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di scissione, e i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della predetta data, nel rigo RZ19 devono indicare la differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio ai quali sono stati imputati i disavanzi di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio e non devono compilare i righi RZ20 e RZ27. Nella col. 2 dei righi da RZ21 a RZ25, va indicata la differenza di cui al rigo RZ19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale. Nel rigo RZ29, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa' scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria e' tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir). Nei righi RZ30 e RZ31, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nel rigo RZ32, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa' scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria e' tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir). Nei righi RZ33 e RZ34, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre societa' beneficiarie della scissione. Ministero delle ISTRUZIONI Modello 750 Finanze PER LA COMPILAZIONE 34 MOD. 750/RW - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI Questo modulo deve essere utilizzato dalle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonche' dalle associazioni fra artisti e professionisti residenti in Italia, le quali, in conformita' di quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, devono indicare: a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2 comma 1 e art. 5 comma 2); nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero. L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attivita' estere di natura finanziaria, indipendentemente dalle clausole degli investimenti stessi e dalle modalita' con le quali hanno avuto luogo; b) gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attivita', al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4 commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni; c) i trasferimenti da verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti ed attivita' se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero ne' attivita' estere di natura finanziaria, in quanto a tale data e' intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari. L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste indipendentemente sia dalle modalita' con cui gli investimenti all'estero, le attivita' estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta) sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.). Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il soggetto interessato deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato al D.M. 27 gennaio 1998 pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dai contribuenti in qualita' di esercenti attivita' commerciali in regime di contabilita' ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del Mod. 750, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il presente modulo deve essere presentato con le modalita' e nei termini previsti per la presentazione del Mod. 750, compilando il relativo frontespizio. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modulo RW dovra' essere presentato, con riferimento all'intero anno solare. Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli investimenti all'estero e per le attivita' estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi, sempreche' tali redditi: 1. siano esenti dalle imposte sui redditi. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992; 2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione di predetti titoli con l'intervento - a qualsiasi titolo - di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973; 3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreche' percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, cosi' come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F; 4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Si tratta dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati; 5. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti, che assumono, anche in modo implicito valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione dei corrispettivi, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter del Tuir. Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero: * gia' autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983 n. 77 del 1983 e successive modificazioni; * situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente alinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983); * diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreche' i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983. Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. n. 167 del 1990, introdotto dall'art. 22 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea; l'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attivita' operati all'interno dell'Unione Europea fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia. Nel caso in cui le attivita' estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovra' farne oggetto di dichiarazione nella Sezione - del Mod. 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite. Si richiama altresi' l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosita', nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverra' in un successivo periodo d'imposta. Nei casi di attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati membri dell'Unione Europea, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'art. 5 bis del D.L. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverra' in un successivo periodo di imposta puo' essere effettuata compilando la parte relativa alle Annotazioni nel modulo 750/RW, che quindi deve essere comunque presentato. Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attivita' estere di natura finanziaria; nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attivita' di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attivita' di natura finanziaria. Nella Sezione I indicare, per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati: - nei campi 1 e 2, le generalita' complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale e' stata effettuata l'operazione; - nel campo 3, il paese estero di residenza del soggetto non residente; i campi 1, 2 e 3 non vanno compilati quando il trasferimento e' avvenuto in forma diretta; - nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il codice 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero; - nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo; - nei campi 7 e 8, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3 a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegna bancari, o altri mezzi; - nel campo 9, il codice della causale dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo; - nel campo 10, la data dell'operazione; - nel campo 11, l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 e' determinato, per il 1997 sulla base dei valori di cambio riportati nel D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 1998, tenuto conto dell'errata corrige innanzi menzionata. Nella Sezione II indicare, per ciascuna tipologia di investimento estero e di attivita' estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attivita' detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare: - nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo; - nei campi 3 e 4, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella 5 riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia; - nel campo 6, l'importo degli investimenti ed attivita' suddetti. In proposito si richiama quanto gia' precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I. Nella Sezione III indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero, i dati di seguito elencati: - nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni; - nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice: 1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia, 2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero, 3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero; - nel campo 4, il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni. La casella 5 riportata in questo campo va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia; - nel campo 6, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato; - nel campo 7, la data in cui e' intervenuta l'operazione; - nel campo 8 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I. Se il contribuente ha posto in essere una pluralita' di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o piu' conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente puo' limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano piu' intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovra' essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo e' intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo. Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. 35 MOD. 750/RK - PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE Il modello 750/RK va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, gia' prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, e' stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod. 750 e va presentato anche se l'imposta non e' dovuta, in quanto di ammontare non superiore a lire 100.000. Si ricorda che a seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art. 3, comma 4, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attivita' agricole di cui all'art. 29 del Tuir, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. Pertanto, per le suddette societa' che svolgono esclusivamente attivita' agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del Tuir, non trova piu' applicazione l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto disposta dall'art. 8, comma 2, del D.M. 7 gennaio 1993, concernente le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992. Il modello si compone di tre Sezioni, le prime due riguardanti, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonche' i versamenti dell'imposta stessa. La Sezione I va compilata dalle societa' tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilita' ordinaria, per le quali l'imposta si applica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, sul patrimonio netto, cosi' come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio. Qualora il bilancio non sia stato redatto, non sussistendone l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non sia stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, occorre assumere gli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta. Nei righi da RK1 a RK6 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste. Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo RK4, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorche' non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passivita' ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo. Nel rigo RK7 va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995. Si ricorda che in base a detta norma, nel computo della base imponibile dell'imposta patrimoniale non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello che ha assunto rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta per il periodo d'imposta 1995. La predetta disposizione non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995 e, pertanto in tale ipotesi, detto rigo non deve essere compilato. Per costituiti si intendono quei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita' ai fini Iva entro il 15 settembre 1995. Il rigo RK9 va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale e' dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioe' tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti alla stessa imposta. A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso. Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della societa' o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente. Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo RK8 deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della societa' o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio. La Sezione II va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilita' semplificata, ovvero, al regime di contabilita' ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'imposta si applica sulla somma: a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, - da indicare nel rigo RK11 - determinato ai sensi delle norme medesime; b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, riportato nel rigo RK12. Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attivita' di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali e' determinato al netto dell'imposta di fabbricazione. I soggetti, tenuti al regime di contabilita' ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del Mod. 750/RA. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello. Nella Sezione III va indicato nel rigo RK14 l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo RK10 ovvero RK13. Si ricorda che in caso di compilazione del rigo RK9, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non puo' comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo RK8 senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta e' ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni. L'imposta non e' dovuta se l'ammontare di rigo RK14 non supera l'importo di lire centomila. Nel rigo RK15 va indicato il credito d'imposta relativo alle agevolazioni per le nuove iniziative produttive, di cui al comma 210 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 50 per cento del precedente rigo RK14, che comunque non puo' superare, unitamente al credito d'imposta utilizzato nel rigo RO12, l'importo di lire 7.000.000 ATTENZIONE Si fa presente che, ai sensi del comma 212 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, l'importo non utilizzato dalla societa' di persone commerciale per il pagamento dell'Ilor e dell'importo sul patrimonio netto dell'imprese e' attribuito in misura non eccedente lire 5.000.000, ai soci in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Esempio: Societa' in nome collettivo, composta dal socio A e il socio B, partecipanti ognuno al 50 per cento. Credito d'imposta * Importo massimo L. 7.000.000 * Ilor dovuta: L. 2.000.000; credito spettante L. 1.000.000 * Imposta patrimoniale dovuta L. 1.000.000; credito spettante L. 500.000 Credito non utilizzato della societa' L. 5.500.000 * Credito massimo spettante ai soci L. 5.500.000 * Credito massimo spettante al socio "A" L 2.750.000 * Credito massimo spettante al socio "B" L. 2.750.000 Da ultimo si fa presente che, relativamente alle societa' semplici e alle associazioni tra artisti e professionisti, non essendo le stesse soggette all'Ilor e all'imposta sul patrimonio netto, il credito d'imposta pari a L. 7.000.000 deve essere attribuito ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili per un importo che ciascuno di essi non puo' comunque eccedere L. 5.000.000. (Vedere la voce "Credito d'imposta per le nuove iniziative produttive" nelle "Novita' della disciplina del reddito d'impresa e quelle derivanti dall'attuazione delle deleghe in materia tributaria"). Nel rigo RK16 va indicato l'importo della eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione. Nei righi RK17 e RK18 vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioe' la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento. Attenzione: Le societa' che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1 giugno 1997 e il 20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente. La differenza tra l'importo indicato nel rigo RK14 e il totale degli importi indicati nei righi RK15, RK16, RK17 e RK18 va indicata, se positiva, nel rigo RK19 in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, mentre, se negativa, va riportata nel rigo RK20. Qualora l'importo indicato nel rigo RK14 non sia superiore a lire 100.000, il totale degli importi indicati nei righi RK16, RK17 e/o RK18 dovra' essere indicato nel rigo RK20. Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto, a norma dell'art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere effettuato direttamente presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o presso qualsiasi banca o ufficio postale abilitato mediante la delega prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997 (Mod. F24). Il versamento e' effettuato utilizzando il seguente codice tributo: codice 3430 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa' di persone. Il periodo di riferimento nella forma AA.AA. e' l'anno per il quale si versa l'imposta. Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro in esame. Il versamento complessivo delle imposte dovute (Ilor, Imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap, ecc.) deve essere indicato unicamente nel modello 750/RO al rigo RO19.