(all. 2 - art. 1) (parte 3)
  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  associazioni legalmente
  riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono  o  promuovono
  attivita' relative a beni soggetti a regime vincolistico;
*  le  erogazioni  liberali  in denaro, effettuate a favore di enti o
  istituzioni pubbliche,  di  fondazioni  e  associazioni  legalmente
  riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono esclusivamente
  attivita' nel settore dello spettacolo;
* le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di
  prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale,  per
  le  quali  e'  prevista  la trasformazione in fondazioni di diritto
  privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n.
  669, convertito nella legge 28  febbraio  1997,  n.  30,  sostenuti
  dalle societa', in particolare:
*   gli  interessi  passivi,  gli  oneri  accessori  e  le  quote  di
  rivalutazione dipendenti da clausole di  indicizzazione  per  mutui
  (anche  non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi
  di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici  situati
  nel  territorio  dello  Stato;  la  detrazione spetta su un importo
  massimo di lire 5.000.000;
   la  quota  degli  oneri  sopraindicati  sostenuti  dalle  societa'
  semplici   ed   equiparate   alle  quali  la  societa'  dichiarante
  partecipa.
L'importo complessivo degli oneri per i quali compete  la  detrazione
d'imposta,  in  luogo  della  deduzione  dal  reddito complessivo, va
riportato  nel  rigo  RL21  (vedere  in  Appendice  la  voce   "Oneri
deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta").
Nella  sezione  terza,  nei  righi  RL22  e  RL23,  la quota di spese
sostenute  dalla  societa'  negli  anni  1996  e  1997  a  fronte  di
interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio a seguito del sisma
intervenuto nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali  il
singolo  socio puo' fruire della detrazione del 41 per cento che deve
essere ripartita in cinque o dieci quote  annuali  di  pari  importo.
Condizioni, modalita' applicative e documentazione necessaria ai fini
del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla
voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".
23
MOD. 750/RM - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI
Il  Mod.  750/RM va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o
associati  o  ai  membri  del  GEIE,  che  risultano  alla   chiusura
dell'esercizio.  Cio'  in quanto il reddito prodotto dalla societa' o
associazione o GEIE, essendo determinato al termine  del  periodo  di
imposta,  puo' essere riferito solo ai soci o associati che rivestono
tale qualita' a quella data.
Le somme eventualmente liquidate dalla  societa'  o  associazione  al
socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o
associativo,  costituiscono  un  componente  negativo  deducibile dal
reddito della societa' od associazione.
Analogamente  sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi
del   socio   della   societa'   di    persone    o    dell'associato
dell'associazione professionale.
Per   le   persone  fisiche,  nei  campi  da  1  a  6,  va  indicato,
rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome,  il  sesso,
il  comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati
vanno indicati nel Mod. 750/RN.
Nel  campo  7  va  precisato  con  una  "x"  se  l'attivita'   svolta
nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.
Nel  campo  8 va indicata la quota percentuale di partecipazione agli
utili, risultante da atto pubblico o  scrittura  privata  autenticata
che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno
1997,  deve  essere  di data anteriore al 1 gennaio 1997. Se le quote
non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore  dei
conferimenti  dei  soci;  se  il  valore dei conferimenti non risulta
determinato, le quote si presumono uguali.
Nel  campo  9  va  indicato  il  numero   dei   mesi   di   esercizio
dell'attivita' in cui si e' verificata la condizione dell'occupazione
prevalente per il socio, se inferiore all'anno.
Nel campo 10, indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi
di  socio  accomodante  ed  R  negli  altri casi. L'indicazione degli
amministratori deve essere effettuato con riferimento alla situazione
esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel campo 11, va indicato il numero degli anni nei  quali  i  soci  o
associati   hanno  esercitato  l'attivita'  in  forma  individuale  o
associata.
Gli anni vanno computati considerando solo gli anni  interi  maturati
nel corso del periodo d'imposta.
Nel  campo  12,  va indicato il numero di mesi per i quali il socio o
associato ha  prestato  l'attivita'  nella  societa'  o  associazione
dichiarante se inferiore all'anno.
Nel  Mod. 750/RM, vanno inoltre indicati i soci o associati che hanno
prestato l'attivita' nel 1997 ma che non  risultano  piu'  tali  alla
chiusura  dell'esercizio.  In tal caso devono essere compilati i soli
campi 1, 9, 11 e 12.
Se i soci sono piu' di tredici,  va  compilato  uno  o  piu'  modelli
aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo.
24
MOD. 750/RN - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI
Il  Mod.  750/RN contiene l'elenco nominativo degli amministratori in
carica alla data di presentazione della dichiarazione.
In tale elenco devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio.
Va inoltre indicata anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
-   il   codice   e  la  data  di  assunzione  della  carica  qualora
  l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione
  relativa al precedente periodo d'imposta.
Con riguardo alla carica va indicato:
1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3. se trattasi di curatore fallimentare;
4.  se  trattasi  di  commissario  liquidatore  (liquidazione  coatta
   amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5. se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata
   ovvero custodia giudiziaria);
6. se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8. se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9.  se  trattasi di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa'
   incorporante.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

25
MOD. 750/RO -  DETERMINAZIONE  DEL  REDDITO  AI  FINI  ILOR,  CALCOLO
DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEI VERSAMENTI
Nella colonna 1, vanno riepilogati, nei righi da RO1 a RO6, i redditi
dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli.
    ATTENZIONE
    I   redditi  fondiari  (dominicali  e  agrari  dei  terreni,  dei
    fabbricati)  non  devono  essere  indicati  nel  presente  quadro
    poiche' sono esclusi dall'Ilor.
Nelle  colonne  2  e  3  vanno  indicate  le deduzioni spettanti alla
societa' ai sensi dell'art. 120 del Tuir e piu' precisamente:
- nella colonna 2 va indicata  la  deduzione  spettante  per  ciascun
  socio, calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.
Detta  deduzione e' fissata nella misura del 50 per cento della quota
di reddito d'impresa spettante a ciascun socio ed in ogni caso per un
ammontare  non  inferiore  a  L.  8.000.000  e  non  superiore  a  L.
16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.
-  nella  colonna  3  va  indicata  l'ulteriore deduzione dal reddito
  d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del  Tuir,  spetta,
  in  aggiunta  a  quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo,
  alle seguenti imprese:
a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
b) imprese che  esercitano  attivita'  di  commercio  al  minuto,  di
   intermediazione  o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di
   somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi  e  in
   mense aziendali;
c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
L'ulteriore  deduzione e' pari al 30 per cento della quota di reddito
di ciascun socio, al netto della deduzione  spettante  ai  sensi  del
comma  1  dello  stesso art. 120, con un minimo di L. 2.000.000 ed un
massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio  ad  anno.  Le  predette
misure  sono  elevate  a  L.  3.000.000 e al L. 6.000.000 ovvero a L.
4.000.000 e a L. 8.000.000 per  le  imprese  artigiane  di  cui  alla
precedente  lettera  a)  che hanno impiegato per la maggior parte del
periodo  di  imposta,  rispettivamente,  uno  ovvero   due   o   piu'
apprendisti.
Si  sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il
socio abbia prestato la propria opera nella  societa'  e  che  questa
abbia rappresentato la sua occupazione prevalente.
    ATTENZIONE
    Le  deduzioni  previste  dall'art.  120,  commi  1  e 2, del Tuir
    spettano  a  condizione  che  la  societa'  dichiarante  attesti,
    mediante  la  firma apposta sul frontespizio del presente modello
    che sussistono i requisiti e le condizioni sopra  specificati  in
    capo  a  ciascun  socio  per  il  quale  sono  state calcolate le
    deduzioni.
Si fa  presente  che,  in  caso  di  falsita'  dell'attestazione,  si
applicano,  ai  sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853
del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le  sanzioni  penali
previste  dall'art.  4  del  decreto-legge  10  luglio 1982, n. 429 e
successive modificazioni. (vedere in  Appendice  la  voce  "Deduzioni
Ilor").
    ATTENZIONE
    Si  ricorda  che  i  redditi esposti in questo quadro non possono
    essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare
    il relativo reddito.
Nel rigo RO7 le societa' di persone che compilano il  Mod.  750/RB  e
che  derivano  da  una  operazione  di trasformazione da una societa'
soggetta all'IRPEG, effettuata nel 1997, devono indicare  l'ammontare
delle  riserve  o  fondi  costituiti  con  somme  non  assoggettate a
tassazione prima della trasformazione (trattasi delle sole riserve  e
fondi  in  sospensione  d'imposta  di  cui  al rigo RP6 dell'apposito
prospetto  delle  "riserve  formate  prima  della  trasformazione  da
societa'  soggetta  all'Irpeg  in societa' di persone" posto nel Mod.
750/RP).
Nel rigo RO8 vanno indicati i totali dei redditi  e  delle  deduzioni
indicati  nelle  colonne  1,  2  e 3 e, nel rigo RO9, il totale delle
deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 2 e 3 di rigo RO8.
Nel rigo RO10  va  indicato  il  reddito  imponibile  ai  fini  Ilor,
risultante  dalla  differenza tra l'importo di rigo RO8, colonna 1, e
il totale delle deduzioni indicate nel rigo RO9.
Nel rigo RO11 va indicata l'Ilor  dovuta,  pari  al  16,2  per  cento
dell'importo di rigo RO10.
Nel  rigo  RO12  vanno  indicati,  fino alla concorrenza dell'importo
indicato nel rigo RO11, i  crediti  d'imposta,  risultanti  nel  Mod.
750/RS,  utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno
1997 (in acconto e/o a saldo).
    ATTENZIONE
    I soggetti che fruiscono delle agevolazioni per nuove  iniziative
    produttive, di cui ai commi da 210 a 214, dell'art. 2 della legge
    23  dicembre  1996,  n.  662,  devono  indicare  nel rigo RO12 il
    credito d'imposta ILOR pari al 50 per cento  dell'imposta  locale
    sui  redditi  riferibile  proporzionalmente  al reddito d'impresa
    dell'anno cui compete.
    Tale credito di imposta, per le societa' di persone  commerciali,
    e' individuabile mediante la seguente formula:
       (rigo R01, col. 1 + rigo R02, col. 1): 2
RO11 x
                     Rigo 010
L'importo cosi' determinato non puo' comunque superare, unitamente al
medesimo  credito  d'imposta utilizzato per il pagamento dell'imposta
sul patrimonio netto  indicato  nel  rigo  RK15,  l'importo  di  lire
7.000.000.
    ATTENZIONE
    Si  fa  presente  che,  ai sensi del comma 212, dell'art. 2 della
    legge n. 662 del 1996, l'importo non utilizzato dalla societa' di
    persone commerciale per il pagamento dell'Ilor e dell'imposta sul
    patrimonio dell'imprese e' attribuito  in  misura  non  eccedente
    lire   5.000.000   ai  soci  in  quote  proporzionali  alla  loro
    partecipazioni agli utili.
Esempio:
Societa' in nome collettivo, composta dal socio  A  e  dal  socio  B,
partecipanti ognuno al 50 per cento degli utili.
                                                   Credito d'imposta
* Importo massimo                                       L. 7.000.000
* Ilor dovuta: L. 2.000.000;
credito spettante                                       L. 1.000.000
* Imposta patrimoniale
dovuta L. 1.000.000;
credito spettante                                       L.   500.000

                           Credito non utilizzato
                           delle societa'               L. 5.500.000
                                                        ============
* Credito massimo spettante ai soci                     L. 5.500.000
* Credito massimo spettante al socio "A"                L. 2.750.000
* Credito massimo spettante al socio "B"                L. 2.750.000
Da  ultimo si fa presente che, relativamente alle societa' semplici e
alle associazioni tra artisti e professionisti, non essendo le stesse
soggette all'Ilor e all'imposta  sul  patrimonio  netto,  il  credito
d'imposta  pari  a  L.  7.000.000,  deve  essere attribuito ai soci o
associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli  utili
per un importo che per ciascuno di essi non puo' comunque eccedere L.
5.000.000 (Vedere la voce "Credito di imposta per le nuove iniziative
produttive"  nelle  "Novita' della disciplina del reddito d'impresa e
quelle   derivanti   dall'attuazione   delle   deleghe   in   materia
tributaria").
Nel  rigo RO13 va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante
dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto  il
computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1997 (vedi rigo
O17 del Mod. 750/O del Mod. 750/97 redditi 1996.
Nei righi RO14 e RO15 gli importi della prima e della seconda rata di
acconto  versate,  riportando,  negli appositi spazi, gli estremi dei
versamenti e cioe' la data e il codice  della  banca  o  dell'ufficio
postale  o  del  concessionario  desunti  dalle  attestazioni o dalle
distinte di versamento.
    ATTENZIONE
    Le  societa'  o  associazioni  che hanno effettuato il versamento
    della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1  giugno
    1997  ed  il  20 giugno 1997 devono indicare l'importo versato al
    netto della maggiorazione dello  0,50  per  cento  corrisposta  a
    titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.
La  differenza  tra  l'importo di rigo RO11 e il totale degli importi
indicati nei righi RO12, RO13, RO14 e RO15 va indicata, se  positiva,
nel  rigo RO16 e costituisce l'imposta da versare a saldo, ovvero, se
negativa, nel rigo RO17, per la parte che  si  intende  computare  in
diminuzione  ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al
decreto legislativo n. 358 del 1997.
Nel rigo RO18 va indicato l'importo dell'Ilor a credito per la  parte
di cui si chiede il rimborso.
Dati relativi al versamento
Nel  rigo  RO19  vanno indicati gli estremi di versamento concernenti
l'Ilor dovuta a saldo e/o l'imposta sostitutiva indicata nel rigo RU8
del Mod. 750/RU, l'imposta sostitutiva indicata nel rigo RY9 del Mod.
750/RY, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta  a  saldo
indicata  nel  rigo  RK19  del  Mod.  RK, nonche' l'importo del primo
acconto Irap dovuto per il 1998 (la data e il codice  della  banca  o
del  concessionario) desunti dalla delega di pagamento (Mod. F24). Si
fa presente inoltre che nel rigo RO19  va  indicata  anche  l'imposta
sostitutiva  di cui all'art. 3, comma 39 della legge 23 dicembre 1996
n.  662,  riferibile  allo  scioglimento  agevolato  delle   societa'
cosiddette non operative.
    ATTENZIONE
    Le societa' o associazioni che hanno effettuato il versamento del
    saldo  nel termine compreso tra il 16 giugno 1998 ed il 15 luglio
    1998  devono  indicare   l'importo   versato   al   netto   della
    maggiorazione  dello  0,50  per  cento  corrisposta  a  titolo di
    sanzione per l'imposta versata tardivamente.
Nel rigo RO19, colonna 1, va indicato il numero di  rate  in  cui  il
contribuente intende effettuare il pagamento delle imposte risultanti
a  saldo  e  acconto. In colonna 5, va indicato l'importo complessivo
delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione versate con  la
delega unica di pagamento (mod. F24). Nel caso in cui il contribuente
utilizzi   piu'   deleghe  vanno  indicati  gli  estremi  dell'ultimo
versamento sommando i relativi importi. Qualora con la citata  delega
sia  effettuato  anche  il  versamento  di  acconto  dell'IRAP, nella
colonna 4 va indicato l'importo complessivo risultante dalla delega.
I documenti probatori relativi ai versamenti  effettuati  non  devono
essere  allegati  alla  dichiarazione, ma conservati dalla societa' o
associazione fino al 31  dicembre  2003  e,  su  richiesta,  dovranno
essere  esibiti  o trasmessi all'Amministrazione finanziaria. In caso
di mancata esibizione  o  trasmissione  e'  applicabile  la  sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Per  maggiori  informazioni sui versamenti consultare in Appendice la
voce "Conto Fiscale".
PROSPETTO PER LA VERIFICA DELL'OPERATIVITA' E PER  LA  DETERMINAZIONE
DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI CONSIDERATI NON OPERATIVI
Le  colonne  1,  2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate
dalle societa' in nome collettivo ed  in  accomandita  semplice,  con
esclusione dei seguenti soggetti:
a)  quelli  che  non  si trovano in un periodo di normale svolgimento
   dell'attivita';
b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
c) le societa' in amministrazione controllata e straordinaria;
d) le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;

e) le societa' commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.
Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente
che  non  si  considera periodo di normale svolgimento dell'attivita'
quello da cui decorre la messa in liquidazione  ordinaria  ovvero  la
procedura concorsuale.
La  casella  posta  nel  rigo  RO20  deve  essere  barrata qualora il
soggetto  si  sia  avvalso  della  possibilita'  di   rilasciare   la
dichiarazione   sostitutiva   (che  non  deve  essere  allegata  alla
dichiarazione)  nella  quale  si  attesta  il  possesso  o  meno  dei
requisiti di "operativita'".
Maggiori   informazioni  in  merito  sono  contenute  nella  voce  di
Appendice "Disciplina delle societa' non operative".
Nel rigo RO21, colonna 1, va indicato  il  valore  dei  beni  di  cui
all'articolo  53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.
Nel  rigo  RO22,   colonna   1,   va   indicato   il   valore   delle
immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili  e  da beni indicati
nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del  DPR  n.  633  del  1972,
anche in locazione finanziaria.
Nel  rigo  RO23,  colonna  1,  va  indicato  il  valore  delle  altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente  alle  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  si
precisa che sono escluse quelle in corso nonche' gli acconti.
I  valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da
RO21  a  RO23  vanno  assunti   in   base   alle   risultanze   medie
dell'esercizio e dei due precedenti.
Ai  fini  del  computo  di  dette  medie,  il valore dei beni e delle
immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di  ciascun  esercizio
dovra'   essere   ragguagliato  al  periodo  di  possesso  e  per  la
determinazione del valore dei beni si applica l'art. 76, comma 1  del
Tuir.  Il  valore  dei  beni  condotti  in  locazione  finanziaria e'
costituito dal costo sostenuto  dall'impresa  concedente,  ovvero  in
mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel  rigo  RO24,  colonna  2,  va  indicata  la  somma  degli importi
determinati applicando le percentuali di cui all'art.  30,  comma  1,
della  legge  n. 724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37,
della legge n. 662 del 1996, prestampate  nel  prospetto,  ai  valori
indicati in colonna 1.
Nel  rigo RO24, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di
rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in  base
alle  risultanze  medie  del conto economico dell'esercizio e dei due
precedenti.
Per i soggetti che determinano  il  reddito  ai  sensi  dell'art.  79
(contabilita'  semplificata),  gli elementi patrimoniali e reddituali
di cui sopra dovranno essere desunti  dalle  scritture  contabili  e,
qualora tenuto, dal libro inventari.
Qualora nel rigo RO24 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a
quello di colonna 2, il soggetto e' considerato non operativo.
In   tal  caso,  il  reddito  imponibile  minimo  ai  fini  Irpef  e'
determinato applicando al valore dei  medesimi  beni  considerati  ai
fini  della  compilazione  di  colonna  1,  posseduti nell'esercizio,
anch'essi ragguagliati al periodo di possesso nell'anno, da  indicare
nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della
legge  n.  724 del 1994, come modificata dall'art. 3, comma 37, della
legge n. 662 del 1996 e prestampate nel prospetto.
Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto  che
la  disciplina  normativa  in  esame  non implica il venir meno delle
agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge,  i
soggetti  interessati  dovranno procedere al raffronto tra il reddito
imponibile minimo indicato nel rigo RO24, colonna  5,  e  il  reddito
indicato  nel rigo RL1, colonna 2 ovvero la somma dei redditi di rigo
RL2, colonna 2 e RL10, colonna 2 del  Mod.  750/RL,  aumentati  degli
importi  che  non  concorrono  a  formare  il  reddito imponibile per
effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
  imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi
  dell'articolo  2359  del  cod.  civ.,  non residenti nel territorio
  dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da societa' "figlie" residenti
  in paesi della UE.;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi  85  e  88  della
  legge n. 549 del 1995;
Se  tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al
secondo, l'adeguamento  al  reddito  imponibile  minimo  puo'  essere
operato  integrando  il  reddito imponibile delle colonne 2 dei righi
RL1 o RL2 del Mod. 750/RL di un importo pari alla differenza dei  due
predetti termini.
PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI
Sulla  base dei dati risultanti dal Mod. 750/RL e dal Mod. 750/RM, la
societa' o associazione deve rilasciare a ciascun socio  o  associato
un  prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice
fiscale e il codice di  attivita'  desumibile  dalla  classificazione
delle  attivita'  economiche  nonche' l'eventuale iscrizione all'albo
delle imprese artigiane.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la  perdita)  complessivo  dichiarato  agli  effetti
   dell'imposta  personale nel rigo RL11, colonna 2, del Mod. 750/RL,
   la perdita  da  impresa  commerciale  in  contabilita'  ordinaria,
   precisando  se  trattasi  di perdite di cui all'art. 102, comma 1,
   del Tuir ovvero art. 102, comma 1-bis dello stesso Tuir,  indicate
   rispettivamente nel rigo RL12, colonna 1 e colonna 2, del medesimo
   Mod.  750/RL e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona
   fisica, l'eventuale reddito agevolato ai fini DIT  indicato  nella
   colonna 1 del rigo RL1;
3)  la  quota  percentuale  di partecipazione agli utili spettante al
   socio o associato con l'indicazione che la societa' commerciale  o
   l'associazione  fruisce  delle  agevolazioni  riservate alle nuove
   iniziative produttive di cui ai commi da 210  a  214  dell'art.  2
   della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, ai fini del computo del
   relativo credito d'imposta Irpef;
4) la quota di reddito (o perdita) di cui al rigo RL11, colonna 2; la
   quota di perdita da impresa commerciale in contabilita'  ordinaria
   di  cui  al  rigo  RL12,  colonna  1  o  al  rigo RL12, colonna 2,
   imputabili al singolo socio o associato e, nella sola ipotesi  che
   il  socio  sia  una  persona fisica, l'eventuale quota del reddito
   agevolato ai fini DIT;
5) qualora la societa' sia  "non  operativa",  la  quota  di  reddito
   minimo  calcolato  ai  sensi  dell'art. 30 della legge 23 dicembre
   1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37,  della  legge
   23  dicembre  1996, n. 662, gia' ridotta della quota degli importi
   che non concorrono a formare il reddito per effetto di  specifiche
   disposizioni  agevolative. Tale indicazione va fornita nel caso in
   cui la quota di reddito attribuito ai soci sia  pari  o  superiore
   alla  predetta  quota di reddito minimo. Qualora la societa' abbia
   dichiarato un reddito agevolabile ai fini DIT ed il socio sia  una
   persona  fisica,  la  quota  di reddito minimo deve essere in ogni
   caso comunicata;
6) la quota di  credito  d'imposta  da  far  valere  ai  fini  Irpef,
   relativa  all'imposta sostitutiva pagata dalla societa' di persone
   commerciali  a  fronte  della  regolarizzazione  delle   scritture
   contabili  di  cui  all'art.  2, comma 142 della legge 23 dicembre
   1996, n. 662 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996);
7) la quota massima di credito d'imposta Irpef attribuibile al  socio
   in  relazione  alle  agevolazioni  fiscali  per  nuove  iniziative
   produttive di cui ai commi da 210 a 214 dell'art. 2 della legge n.
   662 del 1996, calcolata in proporzione alla  partecipazione  dello
   stesso nella societa';
8)  le  ritenute d'acconto e quelle di imposta pagate all'estero (con
   l'indicazione  delle  quote  di  reddito   prodotto   all'estero),
   imputabili al singolo socio o associato;
9)  le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta
   per  i  registratori  di  cassa,  degli  altri  crediti  d'imposta
   spettanti  ai  sensi dell'art. 25, comma 8, dell'art. 26, comma 5,
   della legge 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5,  della  legge  408
   del  1990,  dell'art.  22  del  D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2,
   comma 142 della legge n. 662 del 1996;
10) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti
    dai dividendi  distribuiti  da  societa'  non  residenti  di  cui
    all'art.  96-bis del Tuir.
11)  gli  oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio,
    ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  Tuir.  Ciascun   socio
    indichera'  la quota di propria spettanza di detti oneri nel rigo
    RP20 del modello UNICO 1998;
12) gli oneri per  i  quali  e'  riconosciuta  a  ciascun  socio  una
    detrazione  d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir,
    nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 31 dicembre  1997,
    n.    669. Ciascun socio indichera' la quota di propria spettanza
    di detti oneri nel rigo RP12 del Modello UNICO 1998;
13) le spese per  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
    sostenute  a  seguito  del  sisma  delle regioni Emilia Romagna e
    Calabria, per le quali e' riconosciuta al  socio  una  detrazione
    nella  misura del 41 per cento. Ciascun socio indichera' la quota
    di spese di propria spettanza, rispettivamente nel  rigo  RP22  o
    RP23  del  Modello  UNICO  1998,  a seconda che i tratti di spese
    sostenute nel 1996 o nel  1997.  Per  le  spese  sostenute  dalla
    societa'  nel 1996 il singolo socio, puo' fruire della detrazione
    relativamente  alla  seconda  rata,  mentre  per  la  prima  deve
    presentare apposita istanza di rimborso.
    Per  ulteriori  informazioni,  vedere in Appendice la voce "Spese
    per interventi di recupero del patrimonio edilizio".
14) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RL13 del
    Mod. 750/RL, evidenziando a  quale  delle  tipologie  individuate
    nelle singole sezioni del Mod. 750/RI essi appartengono. Inoltre,
    tenuto  conto  che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha
    previsto un versamento a titolo di  acconto  pari  al  venti  per
    cento  dell'imposte  dovute  sui  redditi  soggetti  a tassazione
    separata, ai sensi dell'art.  16 del Tuir  nonche'  dell'art.  7,
    comma  3  del  medesimo  Tuir, questi devono essere separatamente
    indicati per ciascun socio.
    ATTENZIONE
    Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno  dichiarati
    dal  socio  o  associato  nel Modello UNICO al quadro RH mentre i
    redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio
    o associato nel Modello UNICO al quadro RM.
15) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla societa' e
    quindi  se  la  societa'  ha  determinato  il  reddito  ai  sensi
    dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir.
16)  la  quota  attribuibile  a ciascun socio degli interessi e altri
    proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche  o
    private  sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno
    a  decorrere  dal  28  novembre  1984  o  da  cedole   acquistate
    separatamente  da  titoli  a  decorrere dalla stessa data, ovvero
    proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di  cessione
    o  di  riscatto  di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi
    comuni di investimento mobiliare di tipo  chiuso,  che  non  sono
    stati gia' portati a riduzione degli interessi passivi deducibili
    in sede di determinazione del reddito della societa'.
    ATTENZIONE
    Ai  sensi  dell'art.  63,  comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo
    degli  interessi  passivi  ammessi   in   deduzione   fino   alla
    concorrenza  dell'importo  complessivo  dei  suddetti interessi e
    proventi,  i  soci  esercenti   attivita'   di   impresa   devono
    ricomprendere  anche  la quota di interessi o proventi conseguita
    per il tramite delle societa' di cui all'art. 5 del Tuir.
17) la quota delle ritenute sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
    dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, da
    scomputarsi  per  il  1997,  delle quali il socio o associato, ai
    fini dell'acconto per il  1998,  non  deve  tenere  conto,  nella
    misura  del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo
    d'imposta precedente.
18) qualora la societa' ha fruito delle  agevolazioni  contenute  nel
    comma  38  dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, le somme o il
    valore normale dei beni assegnati ai soci persone fisiche, che si
    configurano ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, come utili,
    diminuiti degli importi assoggettati all'imposta  sostitutiva  di
    cui  al  comma 39 del predetto art. 3 da parte della societa', al
    netto dell'imposta sostitutiva stessa, poiche' detti importi  non
    costituiscono  redditi  per  i  soci  in virtu' dei citato art. 3
    comma 40.
Analogo  prospetto  va  rilasciato  nel  caso in cui il socio sia una
societa' di capitale o altra societa' di persone.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

26
MODELLO 750/RP -Prospetti comuni ai Modelli 750/RA, 750/RB e 750/RJ.
Il Mod. 750/RP si compone dei seguenti prospetti  comuni  ai  modelli
750/RA, 750/RB e 750/RJ:
- Dati relativi all'attivita';
-  Prospetto  delle  riserve  formate  prima  della trasformazione da
  societa' soggetta all'Irpeg in societa' di persone;
- Prospetto dei conferimenti agevolati;
- Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali;
- Prospetto della determinazione del reddito reinvestito;
-  Prospetto  per  la  determinazione  della  sopravvenienza   attiva
  relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati.
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
Nel  rigo  RP1  vanno  indicati  i  dati  variati  rispetto  a quelli
evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno  precedente
non  e'  stata presentata la dichiarazione tale rigo va integralmente
compilato.
Nel rigo RP1 va indicato:
- campo 1, la descrizione dell'attivita' esercitata,  in  conformita'
  alla  classificazione delle attivita' economiche di cui ai DD.MM. 9
  dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e consultabile presso  gli  uffici
  finanziari;
  I  soggetti  che esercitano attivita' di agriturismo ai sensi della
  L.  5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo  i
  criteri  previsti  dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991,
  n.   413,  devono  indicare,  oltre  all'attivita'  esercitata,  il
  riferimento a quest'ultima norma;
-  campo  2,  il  codice  di  attivita'  in vigore dal 1 gennaio 1993
  rilevabile   dalla   predetta   classificazione   delle   attivita'
  economiche.    In caso di esercizio di piu' attivita', per le quali
  non e' stata tenuta contabilita' separata, il  codice  va  indicato
  con   riferimento   all'attivita'   prevalente   sotto  il  profilo
  dell'entita' dei ricavi conseguiti.
Nel rigo RP2 va indicato:
-  campo  1, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da
  meno di cinque periodi d'imposta barrando la casella. Tale  casella
  non va barrata se le attivita' intraprese erano gia' esistenti o in
  caso  di  subentro  nelle  stesse  (in  conseguenza, ad esempio, di
  cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- campo 2, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti
  in relazione ad attivita'  di  sola  lavorazione  effettuata  senza
  alcun  utilizzo  di  materiali  o  impiegando materiali forniti dai
  committenti;
- campo 3, per i  rivenditori  in  base  a  contratti  estimatori  di
  giornali,   di   libri   e   di   periodici,   anche   su  supporti
  audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante,  i  ricavi
  al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.
PROSPETTO   DELLE  RISERVE  FORMATE  PRIMA  DELLA  TRASFORMAZIONE  DA
SOCIETA' SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETA' DI PERSONE
Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai  soci
della  societa'  di  persone  risultante  dalla trasformazione di una
societa' soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31  dicembre  1987,  di
fruire  del  credito  d'imposta  previsto  dall'art.  14  del Tuir in
relazione alle riserve (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art.
44 del Tuir) costituite prima della  trasformazione,  le  quali  sono
imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir: a) nel periodo
d'imposta  in  cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite d'esercizio,  se  dopo  la  trasformazione
siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel
periodo  d'imposta  successivo  a  quello della trasformazione se non
siano iscritte in  bilancio  o  vi  siano  iscritte  senza  la  detta
indicazione;  c)  nel periodo d'imposta in cui la societa' risultante
dalla trasformazione,  che  ha  inscritto  in  bilancio  le  predette
riserve con l'indicazione della loro origine, ha variato il metodo di
determinazione  del  reddito  passando  da  quello ordinario a quello
determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Maggiori informazioni in merito sono contenuti in Appendice alla voce
"Crediti d'imposta".
Ai fini della compilazione del prospetto,  si  fa  presente  che,  in
relazione  a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella colonna
1  il  saldo  esistente  all'inizio  del  periodo  d'imposta  cui  si
riferisce   la  presente  dichiarazione  che,  nel  caso  in  cui  la
trasformazione sia avvenuta nel  1997,  deve  essere  pari  al  saldo
finale  risultante  dall'ultimo  bilancio della societa' di capitali;
inoltre, sempre nell'ipotesi di  trasformazione  avvenuta  nel  1997,
qualora  la  riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in
bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria
origine, deve essere in ogni caso  indicato  il  saldo  esistente  al
termine  dell'ultimo  periodo  di imposta per il quale la societa' di
capitale ha presentato la dichiarazione.
Nella colonna 2 vanno indicati gli  importi  utilizzati  nel  periodo
d'imposta  cui  si  riferisce la dichiarazione per la copertura delle
perdite d'esercizio, e che, pertanto, non devono essere  imputate  ai
soci.
Nella   colonna  3  va  indicato,  invece,  l'ammontare  delle  somme
distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si  riferisce  la
dichiarazione  per  scopi  diversi  dalla  copertura  di  perdite  di
esercizio, le quali invece devono essere imputate ai soci. Qualora le
riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio,
ovvero  siano  state  iscritte  senza  l'indicazione  della   propria
origine,  deve  essere  riportato  in questa colonna l'intero importo
indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.
Nella  colonna  4  va  indicato  l'ammontare  risultante  dopo   aver
sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.
Nel  rigo RP3 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli
importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati
a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 con
utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.
Nel rigo RP4 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna,  gli
importi  relativi  alle  riserve  e  altri  fondi formati con utili o
proventi non assoggettati all'IRPEG  a  decorrere  dall'esercizio  in
corso  alla  data del 1 dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in
caso di distribuzione concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile
della  societa' ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile
dei soci.
Nel rigo RP5 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna,  gli
importi  relativi alle riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine
dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del  1  dicembre
1983  o  formati  con  utili  o  proventi  dell'esercizio  stesso, ad
esclusione di quelli che, in  caso  di  distribuzione,  concorrono  a
formare  il reddito imponibile della societa' ovvero non concorrono a
formare il reddito imponibile dei soci.
Nel rigo RP6 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna,  gli
importi  delle  riserve  e altri fondi che, in caso di distribuzione,
concorrono  a  formare   il   reddito   imponibile   della   societa'
indipendentemente dal periodo di formazione.
Nel  rigo RP7 vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli
importi delle riserve e altri fondi che, in  caso  di  distribuzione,
non   concorrono   a   formare   il   reddito   imponibile  dei  soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI
Questo prospetto interessa le  imprese  che  in  esercizi  precedenti
hanno  operato  conferimenti  agevolati  ai  sensi dell'art. 34 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge  16
dicembre 1977, n. 904).
Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:
-  nel rigo RP8 nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale
  della societa' conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel rigo RP9 va indicato il valore riferibile alla quota  posseduta
  alla  data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla
  somma algebrica delle attivita' e passivita' conferite ai sensi  di
  una  delle  predette  leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente
  attribuiti alla  data  del  conferimento,  eventualmente  aumentato
  dell'importo  del fondo, in cui e' stata accantonata la plusvalenza
  agevolata  (in  regime  di  sospensione  d'imposta),   acquisto   a
  tassazione in precedenti esercizi;
-  nel rigo RP10 va indicato il valore riferibile alla partecipazione
  posseduta alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  precedente  che
  risulta in bilancio a tale data;
-  nel  rigo  RP11 va indicato l'importo della plusvalenza realizzata
  nel corso dell'esercizio.
In  ordine  alla  evidenziazione  dei  realizzi  si  fa  rinvio  alle
istruzioni  contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono
state  trattate  le  ipotesi  che  danno  luogo  a   realizzo   della
plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
-  la  vendita  e  la  distribuzione  delle azioni o quote ricevute a
  seguito del conferimento;
- la destinazione delle  azioni  o  quote  ricevute  da  parte  della
  societa' o ente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati
  eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.
Nel  caso in cui l'operazione di conferimento riguardi piu' complessi
aziendali apportati a  societa'  diverse,  si  deve  provvedere  alla
compilazione  di un apposito allegato riportando nei righi P09, P10 e
P11 i dati riepilogativi mentre il rigo P08 non va compilato.
PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Per la compilazione di  tale  prospetto  si  rinvia  alle  istruzioni
fornite per la compilazione dei righi RB5 e RB6 del Mod. 750/RB e dei
righi RA4, RA5 e RA28 del Mod. 750/RA.
PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI
In  questo  prospetto  non  vanno  indicati  i  dati  riguardanti  le
esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella colonna 1 i  contribuenti  che  richiedono  l'esenzione  o  che
l'hanno  gia'  richiesta  devono indicare la disposizione legislativa
che la prevede apponendo il codice individuato nella  tabella  L,  di
seguito riportata.
Il  contribuente  che  ha  piu'  attivita'  agevolate  indichera' per
ciascuna di esse le disposizioni agevolative  anche  nell'ipotesi  in
cui si tratta delle medesime disposizioni.
Nella  colonna  2  deve  essere  indicato  lo  stato  della esenzione
utilizzando i diversi codici di cui alla tabella I,  (a  seconda  che
l'esenzione  sia  richiesta  nella  dichiarazione  dei redditi per la
prima volta, che sia stata gia'  richiesta  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata gia' richiesta con
apposita  istanza,  che  sia  stata  riconosciuta  con  provvedimento
dell'Ufficio,   che   sia   stata   negata   con   provvedimento   in
contestazione).
Nella  colonna  3  va  indicato  l'anno  a  decorrere dal quale opera
l'esenzione.
Nella colonna 4 deve essere indicato l'anno in cui e' stata richiesta
l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione  per  la  prima
volta  nella  dichiarazione  1998  relativa  all'anno 1997 indichera'
l'anno 1998.
Nella colonna 5 deve essere indicata la  provincia  (sigla)  nel  cui
territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella  colonna  6  va  indicato  l'ammontare  del  reddito  esente  o
reinvestito.
Le colonne 3 e 4 non devono essere  utilizzate  per  le  agevolazioni
degli utili reinvestiti.
Se  la  richiesta dell'agevolazione e' fatta per la prima volta nella
dichiarazione dei redditi, e' opportuno sia informato  il  competente
Ufficio  distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro
di Servizio  cui  e'  stata  inviata  la  dichiarazione  dei  redditi
contenente  la  richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico
separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini  dell'applicazione  del  DPCM  29  luglio  1993,  concernente
"Modalita'  di  concessione delle agevolazioni contributive e fiscali
alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di  richiesta
delle  agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa
natura  eventualmente  gia'  richieste  o  ottenute,  assicurando  il
rispetto  dei  limiti  d'importo  di  cui  all'art.  3,  comma 1, del
D.P.C.M. medesimo.
Per ulteriori chiarimenti vedere circolare  n.  88/E  del  14  giugno
1994.
TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE
A)  Esenzione  (totale  o parziale) richiesta in dichiarazione per la
   prima volta.
B) Esenzione (totale o  parziale)  gia'  richiesta  nelle  precedenti
   dichiarazioni dei redditi.
C) Esenzione (totale o parziale) gia' richiesta con apposita istanza.
D)  Esenzione  (totale  o  parziale)  riconosciuta  con provvedimento
   dell'Ufficio.
E)  Esenzione   (totale   o   parziale)   negata   dall'Ufficio   con
   provvedimento in contestazione.
TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE
Mezzogiorno  (T.U.  6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64;
D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n.
337; art. 18 DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. L. 8  agosto  1995,  n.
341;
01  Esenzione  totale ILOR (art. 101, primo comma, T.U. 6 marzo 1978,
   n. 218);
02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, secondo  comma,  T.U.  6  marzo
   1978, n. 218);
Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, primo e secondo comma,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1 dicembre 1986, n. 879)
20 Esenzione totale ILOR
21 Esenzione parziale ILOR
Province  di  Trieste  e  Gorizia;  Comuni  di Monfalcone, S. Canzian
d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona  portuale  Aussa  Corno  (art.  29
D.P.R.  29  settembre  1973, n. 601 art. 4 legge 27 dicembre 1975, n.
700; art. 30, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.  601;  art.
9, secondo comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986,
n. 26)
30 Esenzione totale ILOR
31 Esenzione parziale ILOR
Altri  territori  (art.  1, comma nono, D.L. 22 dicembre 1981 n. 790,
convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art. 3 terdecies D.L.  1
ottobre  1982,  n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art.
73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10  maggio  1983,  n.  190;
art.  11,  commi  1  e  3 legge 2 maggio 1990, n. 102, DPCM 29 luglio
1993)
50 Esenzione totale ILOR
51 Esenzione parziale ILOR
PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA  RELATIVA
AI  BENI  OGGETTO  DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89, della
legge n. 549 del 1995).
Si  ricorda  che,  a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei
beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art.  3  del
D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del
1995,  entro  il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui
gli investimenti si considerano realizzati,  comporta  l'applicazione
dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai  sensi  di  tale  norma  il  reddito  escluso dall'imposizione, si
ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti  di  un
importo  pari  alla  differenza  tra  i corrispettivi derivanti dalle
cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo  d'imposta  per  la
realizzazione  degli  investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357
del  1994,  diversi  dagli  immobili  strumentali  per   natura   non
utilizzati  esclusivamente  per l'esercizio dell'impresa da parte del
soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza  attiva  del
periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai  fini  della compilazione del presente prospetto si precisa quanto
segue:
- nel rigo  RP22  vanno  indicati  i  corrispettivi  derivanti  dalle
  cessioni  dei  beni  oggetto  degli  investimenti  agevolati di cui
  all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3,  comma  88,  della
  legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel rigo RP23 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione
  degli  investimenti  indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357
  del  1994,  diversi  dagli  immobili  strumentali  per  natura  non
  utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del
  soggetto  che  ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso
  periodo d'imposta;
- nel rigo RP24 va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo
  P30 e rigo P31 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo
  d'imposta  in  cui  i  beni  sono  ceduti.  Si  precisa  che   tale
  sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito
  agevolato dei periodi d'imposta precedenti.
Se  l'importo di rigo RP23 e' superiore all'importo di rigo RP22, nel
rigo RP24 va indicato zero.
27
MOD. 750/RR - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL
D.G.S. N. 466/97
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DIT
Il presente modello deve essere  compilato  dalle  societa'  in  nome
collettivo  dalle  societa' in accomandita semplice e dai soggetti ad
esse  equiparate  in  base  all'art.  5  del  Tuir,  in   regime   di
contabilita' ordinaria, che, pur non essendo direttamente interessati
all'agevolazione, determinano il reddito agevolabile da attribuire ai
soci o al coniuge dell'impresa coniugale gestita in forma societaria.
Per maggiori chiarimenti sull'agevolazione di cui al presente modello
vedere  la voce "La Dual Icome Tax (DIT)" nelle "Istruzioni comuni ai
Modd. 750/RA, 750/RB e 750/RP".
Si richiama l'attenzione sulla  circostanza  che,  per  poter  fruire
dell'agevolazione,  il  soggetto  deve  essere  obbligatoriamente  in
regime  di  contabilita'  ordinaria  avendo  superato,  nel   periodo
d'imposta  precedente,  i  limiti  di  ricavi  di cui all'art. 18 del
D.P.R. n. 600 del  1973,  ovvero  avendo  esercitato  nella  presente
dichiarazione   opzione   irrevocabile   per  tale  regime,  barrando
l'apposita casella posta nel modello.
    ATTENZIONE
    Una  volta esercitata l'opzione barrando l'apposita casella posta
    nel presente modello, gli effetti di tale opzione permangono fino
    alla cessazione dell'attivita' di impresa.
Nel rigo RR1 va indicata  la  somma  dell'utile  dell'esercizio  1996
accantonato  a  riserva  e  dei conferimenti in denaro effettuati dai
soci (questi ultimi ragguagliati alla durata del periodo d'imposta in
relazione alla data di effettivo versamento), nel corso del  medesimo
periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Non vanno indicati, in quanto non rilevanti ai fini DIT:
- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile a
  seguito  della valutazione di partecipazioni in imprese controllate
  o collegate a norma dell'art. 2426,  comma  1,  n.  4,  del  codice
  civile;
-  i  conferimenti  in  denaro provenienti da soggetti domiciliati in
  paesi diversi da quelli indicati nel  D.M.  4  settembre  1996,  in
  quanto  con  essi  non  e' attuabile lo scambio di informazioni per
  evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da  soggetti  domiciliati  nei
  paesi  indicati  nel  D.M.  4  settembre  1996,  se  controllati da
  soggetti residenti,  qualora  non  sia  stato  ottenuto  il  parere
  favorevole   espresso   da   parte   del  Comitato  Consultivo  per
  l'applicazione  delle  norme  antielusive,   istituito   ai   sensi
  dell'art.  21  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, e successive
  modificazioni (cosiddetto "diritto d'interpello").
Nel rigo  RR2  va  indicato  l'intero  importo  delle  riduzioni  del
patrimonio  netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia
in denaro, che in natura) ai soci.
Nel rigo RR3 va indicata la differenza tra l'importo di  rigo  RR1  e
l'importo di rigo RR2.
Qualora  il  risultato  sia  negativo,  i  successivi righi non vanno
compilati in quanto non sussiste alcuna  variazione  in  aumento  del
capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel  rigo  RR4  va indicato l'importo del patrimonio netto risultante
del bilancio dell'esercizio  successivo  a  quello  in  corso  al  30
settembre  1996,  escludendo  l'utile  dell'esercizio  stesso.  Se il
patrimonio netto assume valore negativo, i successivi righi non vanno
compilati in quanto non sussiste alcuna  variazione  in  aumento  del
capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel  rigo RR5 va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RR3 e
l'importo di rigo RR4.
Nel rigo RR6:
- il corrispettivo (in denaro o  in  natura)  per  l'acquisizione  di
  aziende  o  di  complessi  aziendali  gia'  appartenenti  a impresa
  controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico,
  avvenuta nel corso  del  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
-  l'ammontare  dei  conferimenti  in denaro effettuati nel corso del
  periodo d'imposta cui si riferisce  la  presente  dichiarazione,  a
  favore  di  soggetti  controllati  o  sottoposti  al  controllo del
  medesimo  controllante,  ovvero  divenuti  tali   a   seguito   del
  conferimento.    L'importo  del  conferimento  deve essere indicato
  ancorche' alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto  meno  il
  rapporto di controllo.
Nel rigo RR7 vanno indicati:
- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari,
  diversi  dalle  partecipazioni,  rispetto  a  quelle risultanti dal
  bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
- l'incremento dei  crediti  da  finanziamento  nei  confronti  delle
  societa'  controllanti  o  che  sono  controllate, anche insieme ad
  altri  soggetti,  dallo  stesso  controllante,  rispetto  a  quelli
  risultanti  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso al 30
  settembre 1996.
Nel rigo RR8 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di
rigo RR5 e la somma  degli  importi  dei  righi  RR6  e  RR7;  se  il
risultato  e'  pari  a  zero  ovvero negativo, i successivi righi non
vanno compilati in quanto non sussiste alcuna variazione  in  aumento
del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Nel  rigo  RR9 va indicato il valore complessivo dei beni strumentali
nuovi  acquisiti  nel  corso  del  periodo  d'imposta  oggetto  della
presente   dichiarazione.  Trattasi  di  tutti  i  beni  materiali  e
immateriali di cui agli  art.  67  e  68  del  Tuir,  con  esclusione
dell'avviamento.  In  caso  di  acquisizione  di  beni  in  locazione
finanziaria deve essere  indicato  il  costo  sostenuto  dall'impresa
concedente  per  l'acquisto  dei  beni  stessi. Si fa presente che il
valore dei suddetti beni deve essere assunto in misura pari al  costo
fiscalmente   riconosciuto,   ragguagliato  al  periodo  di  possesso
nell'esercizio.
Nel rigo RR10 va indicato l'importo della  riduzione  dei  debiti  da
finanziamento,  al  netto  dei  crediti  da  finanziamento,  rispetto
all'importo  degli  stessi  risultante  in  bilancio  alla   chiusura
dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996.
Si  precisa  che  tale  possibilita'  di  impiego dell'incremento del
capitale  investito  puo'  realizzarsi  solo  nel  caso  in  cui   la
situazione   finanziaria  netta  esistente  alla  chiusura  di  detto
esercizio sia di segno negativo  (esempio:  debiti  da  finanziamento
1500,  crediti  da  finanziamento  800). In tal caso, l'importo della
riduzione, da indicare nel rigo  RR10,  potra'  derivare  sia  da  un
incremento di crediti, a parita' di debiti, (sia da un decremento dei
debiti,   a   parita'  di  crediti,  e  sia  da  entrambe  le  cause.
Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione  per  200  del  saldo
netto  negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio
in corso al 30 settembre 1996, puo' originare sia dal decremento  dei
debiti,  da  1500  a  1300, sia dall'incremento dei crediti, da 800 a
1000, e sia dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di  un
incremento per 80 dei crediti.
Nel rigo RR11 va indicato il minor valore tra l'importo di rigo RR8 e
la  somma  degli  importi  dei  righi  RR9 e RR10. Si fa presente che
nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia  inferiore  all'anno  la
predetta differenza deve essere ragguagliata all'anno.
Qualora  la  somma degli importi di rigo RR9 e RR10 sia pari a zero i
successivi righi non vanno compilati in quanto  non  sussiste  alcuna
variazione  in  aumento del capitale investito rilevante ai fini DIT.
Diversamente, l'importo del rigo RR11  va  riportato  nel  successivo
rigo RR12.
Nel  rigo  RR12, colonna 1 va riportato l'importo di rigo RR11. Nella
colonna 2 va  indicato  l'importo  risultante  dall'applicazione  del
coefficiente del 7 per cento all'importo indicato nella colonna 1.
Nel   rigo   RR13  va  riportato  l'importo  del  reddito  imponibile
complessivo indicato nel rigo RL1, colonna 2, del Mod. 750/RL.
Nel rigo RR14 va indicato il  minore  tra  l'importo  di  rigo  RR12,
colonna 2 e quello di rigo RR13.
    ATTENZIONE
    Qualora  l'importo di rigo RR12, colonna 2, costituente l'importo
    del reddito agevolabile ai fini DIT, risulti superiore all'intero
    reddito imponibile indicato nel rigo  RR13,  l'eccedenza  non  e'
    utilizzabile    ai    fini    dell'agevolazione   in   parola   e
    conseguentemente e' da considerarsi definitivamente persa.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

28
MOD. 750/RS CREDITI D'IMPOSTA
GENERALITA'
Il Mod. 750/RS va  utilizzato  per  l'indicazione  dell'utilizzo  dei
crediti d'imposta concessi:
-  alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e per
  le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi  o  di
  autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;
-  ai  datori  di  lavoro  per  l'incremento della base occupazionale
  (premio di assunzione);
- alle societa' di persone, costituire in misura non inferiore al  60
  per  cento  da  donne,  che  operino  nei  settori  dell'industria,
  dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio,  del  turismo  e
  dei servizi;
-  alle  imprese  costruttrici  o  importatrici  di  veicoli nuovi di
  fabbrica per il riconoscimento,  al  venditore  degli  stessi,  del
  contributo  statale  a  fronte  della rottamazione di analoghi beni
  usati;
-  alle  imprese  costruttrici  o  importatrici  di   ciclomotori   o
  motoveicoli  nuovi  di fabbrica per il riconoscimento, al venditore
  degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di
  analoghi beni usati;
Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili  ai
soggetti che fruiscono dei benefici sopra elencati:
-  il credito d'imposta non da' diritto a rimborso (anche qualora non
  risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante
  in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste  a
  seguito  della  liquidazione  delle  imposte  dovute  in  base alla
  dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del  D.P.R.  n.
  600  del  1973  (sanzione  amministrativa  pari  al  30  per  cento
  dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13,  comma
  1,  del  D.Lgs.   18 dicembre 1997, n. 471); con specifico riguardo
  alle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991,  n.
  317,  nonche'  alle  altre agevolazioni per la cui disciplina si fa
  rinvio alla stessa legge (crediti di imposta per  gli  investimenti
  innovativi  e  le  spese  di  ricerca;  credito  di  imposta per la
  promozione dell'imprenditoria femminile), in  forza  dell'art.  11,
  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  471  del  1997,  si applica la sanzione
  amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento   dell'intero
  ammontare  dei  crediti  di  imposta  dei quali si e' indebitamente
  fruito;
- i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione degli
  importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.
  8 ottobre 1997, n. 358.
Il Mod. 750/RS contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della
sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.
CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI
SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991
I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole  e  medie
imprese,    da   ultimo   ridefinite   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  18  settembre  1997
(pubblicato  nella  G.U.  n.  229  del  1 ottobre 1997), cui e' stato
concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della
legge n. 317 del 1991, come  integrata  dall'art.  3  della  legge  7
agosto 1997 n. 266.
Si  fa  presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a
pena di decadenza - e quindi anche nel caso in  cui  esso  non  venga
utilizzato  -  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai  sensi  della
comunicazione del Ministero competente.
Tale  credito  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini  del  versamento
dell'ILOR, nonche' dell'imposta sostitutiva di cui D.Lgs.  8  ottobre
1997, n.  358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo
di imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eccedenza e'
computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta
successivi   ma   non   oltre   il   quarto,   ovvero   e'  computata
indifferentemente in diminuzione, nei medesimi  periodi  di  imposta,
dai   versamenti   dell'IVA   successivi   alla  presentazione  della
dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 317
del 1991, il credito d'imposta  di  cui  agli  artt.  5,  6  e  8  e'
considerato  sopravvenienza  attiva  del periodo di imposta in cui e'
utilizzato (vedere Appendice alla  voce  "Contributi  o  liberalita'"
(art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir).
In  forza  dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471,
in caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge  5
ottobre  1991,  n.  317,  si  applica  la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento dell'ammontare dei  crediti  di  imposta
indebitamente fruiti;
* Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6
  della legge n. 317 del 1991)
Nel prospetto va indicato:
- nel rigo RS1, colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del credito d'imposta
  residuo  risultante  dalla  precedente dichiarazione e rilevati dal
  rigo S10, colonne 2, 3 e 4 del Mod. 750/S/97;
-  nel  rigo  RS2,  l'ammontare  del  credito  concesso  nel  periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS3, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3  e  4,
  gli  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del
  rigo RS1  e  del  rigo  RS2,  utilizzati  ai  fini  del  versamento
  dell'ILOR  relativa  al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
- nel rigo RS4, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3,  gli
  ammontari  del  credito  residuo di cui alle corrispondenti colonne
  del rigo RS1, utilizzato ai fini del versamento  dell'IVA  relativa
  al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo RS5, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2, 3 e 4,
  gli ammontari del credito di cui alle  corrispondenti  colonne  del
  rigo  RS1  e  del  rigo  RS2,  utilizzati  ai  fini  del versamento
  dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997,  n.  358,
  il  cui  obbligo  di versamento e' previsto entro il termine per il
  versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS6,  colonna  2,  la  differenza  tra  l'ammontare  della
  corrispondente  colonna  di  rigo  RS1 e la somma degli importi dei
  righi RS3, RS4 e RS5, che puo' essere  utilizzata  a  compensazione
  dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente
  al  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  cui  si riferisce la
  presente dichiarazione;
- nel rigo RS6,  colonna  3,  la  differenza  tra  l'ammontare  della
  corrispondente  colonna  di  rigo  RS1 e la somma degli importi dei
  righi RS3, RS4 e RS5, che puo' essere  utilizzata  a  compensazione
  dell'IVA    e    dell'imposta   sostitutiva   innanzi   menzionata,
  relativamente ai periodi di imposta  successivi  a  quello  cui  si
  riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo.
-  nel  rigo  RS6,  colonna  4,  la  differenza tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RS2 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RS3  e  RS5,  che  puo'  essere  utilizzata  a compensazione
  dell'IVA   e   dell'imposta   sostitutiva    innanzi    menzionata,
  relativamente  ai  periodi  di  imposta  successivi a quello cui si
  riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.
* Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca  (art.  8  della
  legge n. 317 del 1991)
Nel prospetto va indicato:
-  nel  rigo  RS7, colonne 1 e 2, gli ammontari del credito d'imposta
  residuo risultante dalla precedente dichiarazione  e  rilevati  dal
  rigo S15, colonne 1 e 2 del Mod. 750/S/97;
-  nel  rigo  RS8,  l'ammontare  del  credito  concesso  nel  periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS9, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3,  gli
  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo
  RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai  fini  del  versamento  dell'ILOR
  relativa   al  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la  presente
  dichiarazione;
- nel rigo RS10, distintamente per ognuna delle colonne 1  e  2,  gli
  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo
  RS7,  utilizzati  a  compensazione  dell'IVA  relativa  al  periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS11, distintamente per ognuna delle colonne 1, 2 e 3, gli
  ammontari  del  credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo
  RS7 e del rigo RS8, utilizzati ai fini del versamento  dell'imposta
  sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo
  di  versamento  e'  previsto  entro  il termine per il versamento a
  saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta  cui
  si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo  RS12,  colonna  1,  la differenza tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RS7 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RS9, RS10 e RS11, che puo' essere utilizzata a compensazione
  dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente
  ai periodi d'imposta  successivi  a  quello  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
-  nel  rigo  RS12,  colonna  2,  la differenza tra l'ammontare della
  corrispondente colonna di rigo RS7 e la  somma  degli  importi  dei
  righi  RS9, RS10 e RS11, che puo' essere utilizzata a compensazione
  dell'IVA   e   dell'imposta   sostitutiva    innanzi    menzionata,
  relativamente  ai  periodi  d'imposta  successivi  a  quello cui si
  riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel rigo RS12, colonna  3,  la  differenza  tra  l'ammontare  della
  corrispondente  colonna  di  rigo  RS8 e la somma degli importi dei
  righi RS9 e  RS11,  che  puo'  essere  utilizzata  a  compensazione
  dell'IVA    e    dell'imposta   sostitutiva   innanzi   menzionata,
  relativamente ai periodi  d'imposta  successivi  a  quello  cui  si
  riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.
CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)
Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di
autorizzazione   per   l'esercizio   del  servizio  di  noleggio  con
conducente, compresi gli organismi di fatto, ai sensi del DM 29 marzo
1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso  in
cui  esso  non venga utilizzato - nel presente Mod. 750/RS il credito
d'imposta concesso per l'anno 1997.
Tale  credito  d'imposta  puo'  essere  fatto  valere  ai  fini   del
versamento  dell'ILOR,  dell'IVA, nonche' dell'imposta sostitutiva di
cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale  il  credito
e'  concesso,  nonche'  per  il  versamento delle ritenute alla fonte
operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui  compensi  di  lavoro
autonomo;  l'eccedenza  puo'  essere  computata  in  diminuzione  dei
versamenti successivi oppure, ai sensi  del  DM  27  settembre  1995,
utilizzata  mediante  rilascio  di  buoni  d'imposta  da  parte delle
circoscrizioni doganali competenti per territorio.
Il  credito  in  questione  concorre  alla  formazione  del   reddito
imponibile.
Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel rigo RS13, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante
  dal rigo S21 del Mod. 750/S/97;
-  nel  rigo  RS14,  l'ammontare  del  credito  d'imposta  spettante,
  determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di
  licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel rigo RS15, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta di  cui
  alla  somma  di  rigo  RS13  e  di  rigo  RS14,  utilizzato  per il
  versamento  delle  ritenute  alla  fonte  sulle  retribuzioni   dei
  dipendenti  e  sui  compensi  di lavoro autonomo la cui scadenza e'
  successiva    alla   data   di   presentazione   della   precedente
  dichiarazione e fino alla  data  di  presentazione  della  presente
  dichiarazione;
-  nel rigo RS15, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a  compensazione
  dei   versamenti   dell'IVA   dovuti   a   partire  dalla  data  di
  presentazione della precedente dichiarazione  dei  redditi  e  fino
  alla data di presentazione della presente dichiarazione;
-  nel rigo RS15, colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a  compensazione
  dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1997;
-  nel rigo RS15, colonna 4, l'ammontare del credito d'imposta di cui
  alla somma di rigo RS13 e di rigo RS14, utilizzato a  compensazione
  dell'imposta  sostitutiva  di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358,
  il cui obbligo di versamento e' previsto entro il  termine  per  il
  versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
-  nel  rigo RS16, la differenza tra la somma dei righi RS13 e RS14 e
  la somma degli importi di credito  d'imposta  utilizzati,  indicati
  nel rigo RS15, colonne 1, 2, 3 e 4;
-  nel  rigo RS17, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta
  residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel rigo RS18, la differenza tra l'importo di rigo RS16 e quello di
  rigo RS17, che potra' essere  utilizzata  ai  fini  dei  versamenti
  dell'IVA, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata,
  successivamente   alla   data   di   presentazione  della  presente
  dichiarazione.
CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del  1994  (PREMIO
DI ASSUNZIONE)
L'articolo  2  del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito alla legge 8
agosto 1994, n. 489, ha previsto  l'attribuzione  di  un  credito  di
imposta,  denominato  "premio di assunzione", in favore dei datori di
lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del
12  giugno  1994,  assumendo,  con  contratti  di  lavoro   a   tempo
indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale  credito  di imposta, che non costituisce componente positivo di
reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in  corso
al  12 giugno 1994 e per i due successivi e puo' essere utilizzato, a
partire dall'inizio del periodo di imposta  successivo  a  quello  di
formazione  del  credito  stesso,  in  sede  di  versamento dell'IVA,
dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su  qualsiasi  tipo  di
reddito,  nonche' dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre
1997, n. 358. Il credito formatosi nel corso  del  1996  puo'  essere
stato, quindi, utilizzato a partire dal 1 gennaio 1997.
Nel prospetto va indicato:
-  nel  rigo  RS19,  l'ammontare del credito residuo risultante dalla
  precedente dichiarazione di cui al rigo S25 del Mod. 750/S/97;
- nel rigo RS20, colonna 1, l'ammontare del credito di  cui  al  rigo
  RS19,  utilizzato  per  il  versamento delle ritenute alla fonte di
  qualsiasi  tipo  la  cui  scadenza  e'  successiva  alla  data   di
  presentazione  della  precedente  dichiarazione e fino alla data di
  presentazione della presente dichiarazione;
-  nel  rigo  RS20, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo
  RS19, utilizzato a compensazione  dell'IVA  dovuta  dalla  data  di
  presentazione  della  precedente  dichiarazione e fino alla data di
  presentazione della presente dichiarazione;
- nel rigo RS20, colonna 3, l'ammontare del credito di  cui  al  rigo
  RS19,  utilizzato  ai  fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta
  cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS20, colonna 4, l'ammontare del credito di  cui  al  rigo
  RS19, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs.  8  ottobre  1997,  n.  358, il cui obbligo di versamento e'
  previsto entro il termine per il versamento a saldo  delle  imposte
  sui  redditi  relative  al  periodo  di imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione;
- nel rigo RS21, l'ammontare del  credito  residuo  risultante  dalla
  differenza  tra l'importo di rigo RS19 e la somma degli importi dei
  crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo RS20, colonne 1, 2,
  3 e  4,  che  potra'  essere  utilizzato  ai  fini  dei  versamenti
  dell'IVA,  delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi citata
  successivi a quelli del sopra menzionato rigo RS20.
CREDITO  DI  IMPOSTA  PER   LA   PROMOZIONE   DELL'IMPRENDITORIALITA'
FEMMINILE
(art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)
In  forza  della  legge  25  febbraio  1992,  n.  215, a favore delle
societa' di persone costituite in misura  non  inferiore  al  60  per
cento  da  donne  rientranti nella definizione comunitaria di piccola
impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che  operino
nei  settori  dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi, e' prevista la concessione,  in
luogo  dei  contributi  di  cui  all'art. 4 della legge citata, di un
credito di imposta (art. 5).
Le modalita'  di  concessione  dell'agevolazione  in  questione  sono
disciplinate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  5  dicembre 1996, n. 706. Detto credito deve essere
indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel  caso  in  cui  non
venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di  imposta  nel  corso del quale e' concesso il beneficio; esso puo'
essere  fatto  valere  ai  fini  del  versamento  dell'ILOR,  nonche'
dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358,
fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel
corso del quale il credito  e'  concesso;  l'eventuale  eccedenza  e'
computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta
successivi   ma   non   oltre   il   quarto,   ovvero   e'  computata
indifferentemente in diminuzione, nei medesimi  periodi  di  imposta,
dei   versamenti   dell'IVA   successivi   alla  presentazione  della
dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992,  il
credito  di imposta in questione e' considerato sopravvenienza attiva
(vedere appendice alla voce "Contributi o  liberalita'"  -  art.  55,
comma 3 lett. b) del Tuir.
In  caso  di  revoca  del  credito, disposta a norma dell'art. 11 del
regolamento ministeriale recato dal D.M. 5  dicembre  1996,  n.  706,
innanzi  citato,  si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta
al  cento  per  cento   dell'ammontare   del   credito   di   imposta
indebitamente  fruito,  ai  sensi del combinato disposto dell'art. 11
sopra  menzionato  e  dell'art.  11,  comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471.
Nel prospetto va indicato:
- nel rigo RS22, l'ammontare del  credito  concesso  nel  periodo  di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS23, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al  rigo  RS22,  utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il
  periodo di imposta 1997;
- nel rigo RS23, colonna 2, l'ammontare del credito di  cui  al  rigo
  RS22, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs.  8  ottobre  1997,  n.  358, il cui obbligo di versamento e'
  previsto entro il termine per il versamento a saldo  delle  imposte
  sui  redditi  relative  al  periodo  di imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione;
- nel rigo RS24, l'ammontare del  credito  residuo  risultante  dalla
  differenza  tra  l'importo  di  rigo RS22 e la somma dei crediti di
  imposta utilizzati, indicati nel rigo  RS23,  colonne  1  e  2  che
  potra'   essere  utilizzato  ai  fini  dei  versamenti  dell'IVA  e
  dell'imposta sostitutiva innanzi citata, relativamente  ai  periodi
  di  imposta  successivi  a  quello  cui  si  riferisce  la presente
  dichiarazione, ma non oltre il quarto.
CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI
DI VEICOLI, CICLOMOTORI  E  MOTOVEICOLI,  SPETTANTE  A  FRONTE  DELLA
ROTTAMAZIONE  DI  ANALOGHI  BENI  USATI (Art. 29 del D.L. 31 dicembre
1996, n. 669, convertito con modificazioni nella  legge  28  febbraio
1997,  n.  30;  art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito
dalla legge 25 novembre 1997 n. 403; art. 22  della  legge  7  agosto
1997, n. 266)
Beneficiano   del   credito   di  imposta  in  questione  le  imprese
costruttrici o importatrici  di  autovetture  o  di  autovetture  per
trasporto  promiscuo  di  cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di ciclomotori  o  motoveicoli
di  cui, rispettivamente, agli artt. 52 e 53 del citato decreto, come
integrati dall'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 aprile 1994.
Detti crediti spettano - in  occasione  dell'acquisto  in  Italia  di
veicoli  nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di
ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte  delle  persone
fisiche,  anche  non  residenti,  che  consegnano per la rottamazione
analoghi beni usati  aventi  determinati  requisiti  -  alle  imprese
costruttrici  o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore
l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L.  n.
669  del  1996, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n.
403 del 1997 e 22 della legge n. 266 del 1997.
I crediti in questione possono essere utilizzati  per  il  versamento
delle  ritenute  operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'ILOR,
dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene  il
rilascio,   da   parte   del   pubblico   registro   automobilistico,
dell'originale del certificato di proprieta' del veicolo nuovo e  per
i  successivi;  inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a
compensazione dell'imposta sostitutiva di cui  al  D.Lgs.  8  ottobre
1997, n. 358.
Le  imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura
di vendita, la documentazione che deve essere ad esse  trasmessa  dal
venditore,  individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del
1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della
legge n.  266  del  1997  in  caso  di  cessione  di  ciclomotori  ed
autovetture.
Nel prospetto va indicato:
-  nel  rigo  RS25  l'ammontare  del  credito maturato nel periodo di
  imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo RS26, colonna 1, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al rigo RS25 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data  di
  presentazione  della  presente  dichiarazione,  delle ritenute alla
  fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel rigo RS26, colonna 2, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al rigo RS25, utilizzato a compensazione  dei  versamenti  dell'Iva
  dovuti   fino   alla   data   di   presentazione   della   presente
  dichiarazione;
- nel rigo RS26, colonna 3, l'ammontare del credito di imposta di cui
  al rigo RS25, utilizzato a compensazione dell'ILOR  dovuta  per  il
  periodo di imposta 1997;
-  nel  rigo  RS26, colonna 4, l'ammontare del credito di cui al rigo
  RS25, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al
  D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il  cui  obbligo  di  versamento  e'
  previsto  entro  il termine per il versamento a saldo delle imposte
  sui redditi relative al periodo di  imposta  cui  si  riferisce  la
  presente dichiarazione;
-  nel  rigo  RS27,  l'importo  del  credito residuo risultante dalla
  differenza tra l'importo di rigo RS25 e la somma degli importi  dei
  crediti  di  imposta utilizzati, indicati nel rigo RS26, colonne 1,
  2, 3 e 4, che potra' essere utilizzato ai fini dei versamenti delle
  ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui  al  D.Lgs.  8
  ottobre  1997,  n.  358,  successivi  a  quelli  indicati nel sopra
  menzionato rigo RS26.
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA NON PIU' IN VIGORE
Questa sezione e' relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di
eventuali crediti di imposta non riportati  nel  presente  quadro  in
quanto non piu' in vigore.
In particolare va indicato:
-  nel  rigo  RS28  l'ammontare  dell'importo  residuo indicato nella
  precedente dichiarazione;
- nel rigo RS29, nelle rispettive  colonne,  l'utilizzo  dell'importo
  del  precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute
  alla fonte sulle retribuzioni dei  dipendenti  e  sui  compensi  di
  lavoro  autonomo,  dei  versamenti  dell'IVA  e  dei  versamenti in
  acconto dell'ILOR.
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI  VERSAMENTI  DI  IMPOSTA  DEI  CREDITORI
VERSO  L'EFIM  (art.  1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito
dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8  del  D.L.  31  gennaio
1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)
Il  presente  prospetto  va utilizzato dalle piccole e medie imprese,
individuate nella decisione della Commissione delle Comunita' Europee
92/C  213/02,  adottata  in  data  20  maggio  1992,  creditrici  del
soppresso  EFIM  e  delle  societa'  dal medesimo controllate, per le
quali a norma dell'articolo 6 del D.L.  19  dicembre  1992,  n.  487,
convertito  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere
dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da  esse
vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito
dalla  legge  17  febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati
soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle  imposte
sui   redditi,   dell'imposta   sul  patrimonio  netto  dell'impresa,
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle  ritenute  dovute  in
qualita'  di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr.
Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La  sospensione  dei  versamenti  e'  ammessa  fino   a   concorrenza
dell'ammontare  dei  crediti  vantati, come risultano dai decreti del
Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti  ammessi,
ovvero   da  documentazione  avente  data  certa  e  asseverata  agli
amministratori responsabili delle societa' creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2  ottobre  1995,  n.  415,  convertito
dalla  legge  29  novembre  1995, n. 507, il versamento delle imposte
sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del  citato  D.L.
n.  532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in
cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte
degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
- nel rigo RS30, l'importo del credito per il quale  e'  operante  la
  sospensione  del pagamento dei debiti dell'Efim e delle societa' da
  questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali  si
  e'  fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute,
  dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio  netto  e  dell'IVA  nonche'
  delle  iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa
  al 1996 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel rigo RS31, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel rigo RS32,  colonna  1,  l'importo  delle  ritenute  dovute  in
  qualita'  di  sostituto  d'imposta  per il periodo d'imposta cui si
  riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce  della
  sospensione;
-  nel  rigo  RS32, colonna 2, l'importo dell'IVA dovuta alla data di
  presentazione della precedente dichiarazione e fino  alla  data  di
  presentazione  della presente dichiarazione per la quale si fruisce
  della sospensione;
- nel rigo RS32, colonna 3, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo
  d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per  la  quale
  si fruisce della sospensione;
-  nel rigo RS33, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte
  a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
-  nel  rigo  RS34,  l'importo  dell'imposta  sul  patrimonio   netto
  dell'impresa  dovuta  per il periodo di imposta cui si riferisce la
  presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel rigo RS35, la differenza tra l'importo di rigo RS30 e la  somma
  degli importi dei righi RS31, RS32, colonne 1, 2 e 3, RS33 e RS34.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

29
MOD. 750/RU -PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA
GENERALITA'
Questo quadro deve essere compilato dalle societa' semplici  e  dagli
altri  soggetti  ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per
dichiarare le plusvalenze e/o  le  minusvalenze,  diverse  da  quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante
cessione  a  titolo  oneroso,  a  decorrere  dal  28 gennaio 1991, di
azioni, quote rappresentative del capitale  o  del  patrimonio  e  di
altre    partecipazioni    analoghe,    nonche'    dei    certificati
rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti  ed
altri  organismi  nazionali  ed esteri, di obbligazioni convertibili,
diritti di opzione ed ogni altro diritto, che  non  abbia  natura  di
interesse,  connesso  ai  predetti  rapporti,  anche  se derivanti da
operazioni a premio e da compravendita a  pronti  o  a  termine.  Non
vanno  dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva
in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28  gennaio  1991,
n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni
per le quali e' operante l'opzione prevista dalla citata norma.
L'opzione, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel
periodo  di  imposta,  e'  valida  per  tutte le altre operazioni che
vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta  e  non  puo'
essere  esercitata  per le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera  c)  del
comma   1  dell'art.  81  del  Tuir,  escluse  quelle  acquisite  per
successione, per le quali l'opzione puo' essere sempre esercitata.
A seguito delle modificazioni intervenute con l'articolo 4, comma  2,
del  D.L.  29  settembre  1997, n. 328, convertito con L. 29 novembre
1997,  n.  410,  che  ha  sostituito  la  lettera  c)  del  comma   1
dell'articolo  81  del  Tuir,  le  plusvalenze  per le quali non puo'
essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L.  28
gennaio  1991, n. 27, da indicare nel presente quadro unitamente alle
minusvalenze di cui si chiede la deduzione negli esercizi successivi,
sono   quelle   derivanti   dalla   cessione   a  titolo  oneroso  di
partecipazioni sociali nonche' di diritti  o  titoli  attraverso  cui
possono    essere   acquisite   le   predette   partecipazioni,   che
rappresentino complessivamente una partecipazione al  capitale  o  al
patrimonio  della  societa'  o  ente superiore al 2, al 5 o al 10 per
cento,  secondo  che  si  tratti  di  azioni  negoziate  nei  mercati
regolamentati,  altre  azioni  o  di partecipazioni non azionarie. Al
riguardo, si ricorda che ai fini del computo delle percentuali  sopra
specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute,
ma  anche  dei  diritti  (es.  diritti  di  opzione)  o  titoli  (es.
obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono  essere
acquisite  le  partecipazioni  medesime.  Inoltre,  il  computo della
percentuale deve  essere  eseguito  considerando  tutte  le  cessioni
effettuate  nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione
di titoli (es. azioni, obbligazioni convertibili) o diritti anche  se
le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.
Con  specifico  riferimento al calcolo della percentuale rilevante in
caso di cessione, a partire  dal  1  ottobre  1997,  di  titoli  (es.
obbligazioni  convertibili)  o  diritti  (es.  diritti  di  opzione o
warrant) attraverso i quali possono essere  potenzialmente  acquisite
le  partecipazioni  di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettera c) del
Tuir, come modificato dall'articolo 4 del  citato  D.L.  n.  328  del
1997,  si  precisa  che  detti titoli o diritti devono essere sommati
alle partecipazioni cedute prima del 30 settembre 1997 sia  nel  caso
in  cui  alla  medesima  data  risultino gia' superate le percentuali
indicate nell'articolo 81, comma 1, lettera c) del Tuir, sia nel caso
in cui dette percentuali vengano superate per  effetto  di  ulteriori
cessioni poste in essere a partire dal 1 ottobre 1997.
Poiche'  il  superamento dei limiti precedentemente indicati comporta
l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle
partecipazioni per le quali si e' verificato il suddetto superamento,
l'eventuale imposta sostitutiva applicata in  misura  forfetaria,  ai
sensi  del  citato  art.  3  del  D.L. n. 27 del 1991, sulle cessioni
effettuate anteriormente al superamento delle  percentuali  predette,
costituisce  credito  di  imposta  (da indicare nel rigo RU7) ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  calcolata  secondo   il
metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
Si ricorda che l'imposta sostitutiva non e' dovuta per le plusvalenze
realizzate,  entro  il  30  giugno  1998,  mediante cessione a titolo
oneroso  di  valori  mobiliari  quotati  nei  mercati   regolamentati
italiani  di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis) del Tuir,
nonche' mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni,  titoli
o  diritti  di  cui  al  citato articolo 81, comma 1, lettera c-bis),
diversi da  quelli  negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani,
detenute da almeno 15 anni.
La  plusvalenza  relativa  alle  cessioni delle partecipazioni di cui
alle lettere c)  e  c-bis)  del  comma  1  del  citato  art.  81,  e'
costituita   dalla   differenza   tra   il  corrispettivo  percepito,
comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il  prezzo
pagato  all'atto  del  precedente  acquisto  ovvero, se l'acquisto e'
avvenuto per successione, il valore definito o, in  mancanza,  quello
dichiarato  ai  fini  della  relativa  imposta; per le partecipazioni
ricevute in donazione, si fa  riferimento  al  prezzo  che  e'  stato
pagato  all'atto  dell'ultimo  acquisto  avvenuto  a  titolo oneroso,
ovvero  al  valore  definito  dal precedente titolare o, in mancanza,
quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In
ogni caso il prezzo e' aumentato di ogni altro  costo  inerente  alla
partecipazione   ceduta   (bolli,  commissioni,  imposte,  ecc.,  con
esclusione  degli  oneri  finanziari  di  qualsiasi  genere)  ed   e'
diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo
di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma
1, del Tuir.
Ai  fini  della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente
riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente  pari  al
tasso  di  variazione  della media dei valori dell'indice mensile dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di  impiegati  rilevati
nell'anno  in  cui si e' verificata la cessione rispetto a quella dei
medesimi valori rilevati nell'anno in cui e' avvenuto  l'acquisto,  a
condizione  che,  fra  la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non
meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono  stati  approvati
con  D.M.  17  marzo  1998,  pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo
1998.
Tuttavia, limitatamente  alle  plusvalenze  divenute  imponibili  per
effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo
1991,  n.  102,  comprese  le  plusvalenze  su partecipazioni sociali
possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo  il
compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, puo' essere
assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote
o  diritti  quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello
risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel
corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano,  o,  in  difetto,
delle  borse  presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli,
quote  o  diritti  non  quotati  puo'  essere  assunto,  a  richiesta
dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante
da apposita valutazione peritale.
L'imposta  sostitutiva  e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e'
commisurata  all'ammontare   delle   plusvalenze   al   netto   delle
minusvalenze,  determinate  con  gli  stessi  criteri previsti per le
plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze  supera  quello  delle
plusvalenze,  la  differenza puo' essere computata in diminuzione dei
redditi della stessa specie, realizzati  nei  successivi  periodi  di
imposta, ma non oltre il quinto.
Il  contribuente  e'  tenuto  inoltre  a  compilare  e  conservare un
apposito prospetto nel quale indicare, per  ognuna  delle  operazioni
eseguite,   l'ammontare  lordo  dei  corrispettivi,  l'ammontare  dei
relativi costi, l'eventuale importo derivante  dall'applicazione  del
coefficiente  di  rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed
il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto  dovra'  essere
esibito  o  trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta
di quest'ultimo.
RIQUADRO IDENTIFICATIVO
Il riquadro in alto  a  destra  del  modello  deve  essere  compilato
indicando il codice fiscale del contribuente.
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nel  rigo  RU1,  indicare  il totale dei corrispettivi delle cessioni
delle  partecipazioni  e  dei  diritti,  effettuate  nel  1997,   per
l'importo   effettivamente  percepito,  incluse  le  somme  percepite
precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata
anche   la   quota   parte   dei   corrispettivi  delle  cessioni  di
partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per  le
quali  e' stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti
forniti  nel  rigo   successivo,   concernente   il   costo   fiscale
dell'operazione.
Nel  rigo  RU2,  indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti,  incrementato
o   decrementato   dell'ammontare   derivante  dall'applicazione  del
coefficiente di rivalutazione del costo. Se per la determinazione del
prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, e' stato assunto il valore (alla
data del 28 gennaio 1991) risultante  da  apposita  perizia,  per  la
valutazione   del   costo   si  deve  applicare  il  coefficiente  di
rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di societa' di persone il  coefficiente
di  rivalutazione  del costo si applica sul risultato dell'operazione
che  tiene  conto  degli  incrementi  e   dei   decrementi   previsti
dall'articolo  82,  comma 1-bis, del Tuir. Pertanto non devono essere
autonomamente  rivalutati  i  redditi  imputati  al  socio  (che   si
aggiungono  al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e
gli utili  distribuiti  (che  si  scomputano  dal  costo  fiscalmente
riconosciuto  della  partecipazione  stessa).  In  coerenza  con tale
criterio, il  costo  da  rivalutare  va  decrementato  delle  perdite
imputate  al  socio  e  incrementato  delle somme versate a copertura
delle perdite.
Qualora non sia stato percepito  nel  periodo  di  imposta  tutto  il
corrispettivo   pattuito,   conformemente   a   specifiche   clausole
contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo  ed
il  numero  delle  rate  stabilite,  nel  rigo RU2, indicare il costo
fiscalmente  rilevante,  incrementato  o  decrementato   come   sopra
descritto,  proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo di imposta.
Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in  essi  dovranno
essere  indicati,  rispettivamente,  i  corrispettivi  percepiti ed i
costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati  come  sopra
descritto,  relativi  a  tutte  le  cessioni  del periodo di imposta,
comprese quelle assoggettate, in dipendenza  dell'opzione  esercitata
ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva
secondo  il  regime  forfetario. In tal caso, infatti, il superamento
delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art.  81  del
Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e
cio'  anche  quando  tale  superamento  si sia verificato per effetto
delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Nel rigo RU3, indicare le plusvalenze imponibili che si ottengono per
differenza tra l'importo del rigo RU1 e quello del rigo RU2.
Se il risultato e' negativo, la minusvalenza potra' essere portata in
diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie  realizzate  nel
quinquennio  successivo.  In  tale  caso indicare zero nel rigo RU3 e
riportare, nel campo 5 del  prospetto  "Minusvalenze  non  compensate
nell'anno",  la differenza tra l'importo di rigo RU2 e quello di rigo
RU1.
Se  il  risultato  e'  positivo,  e  dalla  dichiarazione   dell'anno
precedente  risultano  minusvalenze,  nel  rigo  RU4  indicare  dette
minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RU3).
Nel  rigo  RU5,  indicare  la  differenza tra l'importo di rigo RU3 e
quello di rigo RU4.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto  delle
"Minusvalenze   non  compensate  nell'anno",  suddivise  per  ciascun
periodo d'imposta.
Nel rigo RU6, indicare l'imposta sostitutiva, pari al  25  per  cento
dell'importo di rigo RU5.
Nel  rigo  RU7,  indicare  il  credito  d'imposta,  pari  all'imposta
sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel rigo RU8, indicare, l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito
che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di  imposta
di cui al rigo RU7, e' pari alla differenza tra l'importo di rigo RU6
e  l'importo  di  rigo  RU7. L'importo di cui al rigo RU8 deve essere
indicato unicamente nel Mod. 750/RO al rigo RO19.
Se l'importo del rigo RU7 e' superiore a quello del rigo RU6 indicare
nel rigo RU9 l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO
In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi  campi
(righi da RU10 a RU14), le eventuali quote residue delle minusvalenze
risultanti  dalle  dichiarazioni  relative ai periodi d'imposta 1993,
1994, 1995, 1996, e dalla presente dichiarazione,  che  non  si  sono
potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel rigo RU3.
30
MOD. 750/RV - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE
Il  prospetto  va  compilato  dal  soggetto incorporante o risultante
dalla  fusione  in  relazione  a  ciascuna  operazione   di   fusione
intervenuta  nel  corso  del  periodo  di imposta cui si riferisce la
dichiarazione.
Se  nello  stesso  periodo  d'imposta  il  soggetto  incorporante   o
risultante  dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri,
il prospetto relativo alla prima  operazione  va  compilato,  per  il
soggetto  cessato  e  con  riferimento alla sua posizione nella prima
operazione, dalla societa' successivamente incorporante o  risultante
dalla fusione.
I  righi  da  RV1  a RV10 sono riservati ai dati relativi al soggetto
incorporante o risultante dalla fusione; i righi da RV11  a  RV31  ai
dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se  i soggetti fusi o incorporati sono piu' di uno, occorre compilare
altri prospetti utilizzando solo i righi da RV11 a RV31.
Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno  effettuato
operazioni  di  fusione in esercizi precedenti a quello in corso alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n.  358  del  1997  (8  novembre
1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del
predetto  decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale delle
differenze dei valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi  di
fusione, i relativi valori fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti
nel   bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio  chiuso  prima  della
predetta data, mediante il  versamento,  sulla  suddetta  differenza,
dell'imposta  sostitutiva  di  cui al medesimo decreto. Tali soggetti
devono compilare il prospetto limitatamente alle sezione  riguardanti
i  dati  relativi  alla  societa'  incorporante  o  risultante  dalla
fusione,  alla  societa'  incorporata  o  fusa  e  al  "Disavanzo  da
annullamento o da concambio".
Righi da RV1 a RV10:
La  sezione  riguardante i dati relativi alla societa' incorporante o
risultante  dalla  fusione  va  compilata   solo   se   il   soggetto
incorporante o risultante da fusione e' diverso dal dichiarante.
Nel  rigo  RV5,  campi  1,  2,  3 e 4, va indicato il tipo di fusione
(propria o  per  incorporazione),  il  numero  dei  soggetti  fusi  o
incorporati e la data dell'atto di fusione.
Nel  rigo  RV6,  colonne  1, 2 e 3, vanno indicate, con riguardo alla
societa' incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la
data immediatamente anteriore a  quella  di  unificazione  dei  conti
patrimoniali,  la  data  di  tale  unificazione e la data di chiusura
dell'esercizio in cui la unificazione e' avvenuta.
Nel rigo RV7, vanno indicati i corrispondenti importi del  patrimonio
netto secondo le risultante contabili.
Nel rigo RV8, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale
da concambio.
Nel  rigo  RV9,  va  indicato  l'importo  del  capitale sociale quale
risulta dopo l'aumento e nel rigo RV10  la  quota  percentuale  della
partecipazione  a  detto  capitale  dei  vecchi  soci  della societa'
incorporata.
Righi da RV11 a RV31:
I dati da indicare in  questi  righi  si  riferiscono  alla  societa'
incorporata o fusa.
Nel  rigo  RV15  va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di
fusione, sia  da  annullamento  che  da  concambio,  derivante  dalla
fusione  con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi
sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel rigo RV16 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al
conto economico.
Nei righi da  RV17  a  RV21  vanno  indicati,  in  col.  1,  le  voci
dell'attivo  patrimoniale  alle quali e' stato imputato il disavanzo,
in col. 2 gli importi ad esse relativi e, in col.  3,  il  codice  1,
qualora  si  tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si
tratti di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4 vanno  indicati  i
maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel  rigo  RV22,  va indicato il totale dei maggiori valori di cui si
chiede il riconoscimento fiscale.
Nel rigo RV23, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui  al
rigo  RV22,  per  i  quali  non  e'  dovuta l'imposta sostitutiva, in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma  2,  lettere
a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel rigo RV24, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RV22 e
l'importo di rigo RV23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
I  soggetti  che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358
del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il  riconoscimento
delle  differenze  tra  i  valori  iscritti  in  bilancio a fronte di
disavanzi di fusione e i relativi  valori  fiscalmente  riconosciuti,
ancora  esistenti  nel  bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso
prima  della  predetta  data,  nel  rigo  RV15  devono  indicare   la
differenza  tra  i  valori  dei beni iscritti in bilancio, e ai quali
sono stati imputati i disavanzi  di  fusione  ed  i  relativi  valori
fiscalmente  riconosciuti, ancora esistenti nel predetto bilancio non
devono compilare i righi RV16 e RV23.
Nella  col.  2  dei righi da RV17 a RV21 va indicata la differenza di
cui  al  rigo  RV15,  imputata   alle   relative   voci   dell'attivo
patrimoniale   e   nella  col.  4  la  parte  di  cui  si  chiede  il
riconoscimento fiscale.
Nel rigo RV25, colonne 1 e 2, vanno indicati,  l'importo  dell'avanzo
da annullamento e di quello da concambio.
Nei  righi RV26 e RV27, vanno indicati i dati relativi alle riserve e
fondi in sospensione d'imposta  della  societa'  incorporata  o  fusa
tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei  righi  RV28  e RV29, vanno indicati i dati relativi agli "altri"
fondi in sospensione d'imposta della societa' incorporata o fusa.
Nei righi  RV30  e  RV31,  vanno  indicate  le  partecipazioni  nella
societa'  fusa  o  incorporata,  annullate per effetto della fusione,
specificando la quota percentuale (col.  1)  e  il  costo  (col.  2),
rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV30) e
per  quelle  possedute dalle altre societa' partecipanti alla fusione
(rigo RV31).
31
MOD. 750/RX - PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
Il presente prospetto va  compilato  per  indicare  i  beni  relativi
all'impresa  che  risultano iscritti in bilancio a valori superiori a
quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in  dipendenza
di una delle sottoindicate operazioni.
Detto prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  l'operazione  nonche' in quelle
relative agli esercizi successivi, con le variazioni  intervenute  in
ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti
in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I  beni  non dovranno piu' essere indicati a decorrere dall'esercizio
successivo  a  quello  in  cui  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per  il  primo  esercizio  nel  quale  viene redatto il prospetto, il
valore iniziale di bilancio corrisponde al valore  al  quale  i  beni
sono iscritti in contabilita'.
Si  fa  presente  che  per  ogni  operazione effettuata va redatto un
distinto prospetto.
1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990
Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in  cui  le
aziende  o  le  partecipazioni  sono state iscritte in bilancio dalla
societa' conferitaria a valori superiori all'ultimo valore  dei  beni
ricevuti  riconosciuto  ai  fini  delle imposte sui redditi presso la
conferente,  deve   essere   redatto   un   apposito   prospetto   di
riconciliazione, ai sensi del comma 2 di tale articolo.
2) Operazioni di fusione e di scissione
Per  effetto  dell'art.  27  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le
operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14  gennaio  1995
sono  ,  agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza
di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione  non  e'
utilizzabile  per  iscrizioni  di  valori in franchigia di imposta, a
qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che  non
costituisce  plusvalenza  iscritta  l'utilizzazione  ai soli fini del
bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle
operazioni di fusione o di scissione  per  l'iscrizione  di  maggiori
valori  sugli  elementi patrimoniali provenienti dalle societa' fuse,
incorporate  o scisse nonche' per l'iscrizione dell'avviamento. Detta
disposizione ha previsto che i dati esposti  in  bilancio  a  seguito
della  fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti
devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.
32
MOD. 750/RY - PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  SOSTITUTIVA
DI CUI AL D.LGS. N. 358 DEL 1997
Il  presente  modello  va compilato dai soggetti che hanno realizzato
plusvalenze derivanti  dalle  operazioni  di  riorganizzazione  delle
attivita'  produttive  indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997,
n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende  e  di  partecipazioni  di
controllo   di   collegamento,   fusioni,   scissioni   e  scambi  di
partecipazioni)  e  che  optano   per   l'applicazione   dell'imposta
sostitutiva.
L'opzione viene esercitata compilando il presente modello.
In  particolare,  l'art. 2 di tale decreto legislativo stabilisce che
l'imposta sostitutiva deve essere versata in  un  massimo  di  cinque
rate  annuali  di  pari  importo: la prima rata con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
relative  al  periodo  d'imposta  nel  quale  e'  stata realizzata la
plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e  di
scissione,  le  altre rate con scadenza entro il termine previsto per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative  ai  quattro
periodi  di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il
pagamento di somme a titolo di interessi.
Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati con
i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel Mod. 750/RS,
e con le eccedenze di  imposta  risultanti  dalla  dichiarazione  dei
redditi (Mod. 750/RO).
Al rigo RY1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di
aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Al  rigo RY2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti
di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
Al rigo RY3 vanno indicate le  plusvalenze  derivanti  da  scambi  di
partecipazioni.
Al rigo RY4 vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per
effetto  della  imputazione  dei disavanzi derivanti da operazioni di
fusione o scissione che si considerano  fiscalmente  riconosciuti  se
assoggettati all'imposta sostitutiva.
Al  rigo  RY5  va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori
valori indicati nei righi precedenti.
Al rigo RY6, in colonna 1, va indicata l'imposta sostitutiva  dovuta,
risultante   dall'applicazione   dell'aliquota   del   27  per  cento
sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE",
va indicato il numero di rate con cui si  intende  versare  l'imposta
sostitutiva  stessa  e,  nella colonna 3, va indicato l'importo della
prima rata, che puo' essere compensato, in parte o tutto:
- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo
  RY7;
- con le eccedenze di ILOR risultanti dal rigo RO13 del Mod.  750/RO,
  da indicare al rigo RY8;
Al rigo RY9 va riportata la differenza tra il rigo RY6 e la somma dei
righi RY7 e RY8.
Per  il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente
codice tributo:
1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di  azienda
o di partecipazione di controllo o di collegamento".
Gli  estremi  del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro
in esame. Il versamento complessivo delle imposte  dovute  risultanti
dalla  dichiarazione  (Ilor,  Imposta  sul  patrimonio netto, imposte
sostitutive, Irap) deve essere indicato unicamente nel Mod. 750/RO al
rigo RO19.
33
MOD. 750/RZ - PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE
Il prospetto va compilato  da  ciascun  soggetto  beneficiario  della
scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta
nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se  nello  stesso  periodo  la societa' e' stata beneficiaria di piu'
scissioni, dovra' compilare piu' prospetti.
I righi da RZ1 a RZ13 sono riservati ai dati relativi  alla  societa'
beneficiaria;  i  righi da RZ14 a RZ44 ai dati relativi alla societa'
scissa e alle altre societa' beneficiarie. Se queste ultime  sono  in
numero  superiore  agli spazi disponibili, l'elenco proseguira' su un
altro prospetto utilizzando solo i righi da RZ14 a RZ44.
Il prospetto va altresi' compilato dai soggetti che hanno  effettuato
operazioni di scissione in esercizi precedenti a quello in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  del D.Lgs. n. 358 del 1997 (8 novembre
1997) e che, per effetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del
predetto decreto, intendono ottenere il riconoscimento fiscale  delle
differenze dei valori iscritti in bilancio, a fronte dei disavanzi di
scissione,   i   relativi  valori  fiscalmente  riconosciuti,  ancora
esistenti nel bilancio relativo  all'ultimo  esercizio  chiuso  prima
della   predetta   data,   mediante  il  versamento,  sulla  suddetta
differenza, dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo decreto. Tali
soggetti devono compilare il  prospetto  limitatamente  alle  sezioni
riguardanti   i   dati  relativi  alla  societa'  beneficiaria  della
scissione, alla societa' scissa e al "Disavanzo da annullamento o  da
concambio".
Righi da RZ1 a RZ13:
La  sezione  riguardante  i  dati relativi alla societa' beneficiaria
della scissione va compilata solo  se  il  soggetto  beneficiario  e'
diverso da quello dichiarante.
Nel  rigo  RZ5,  campi 1, 2, 3 e 4, va indicato, il tipo di scissione
(totale o parziale), il numero di  soggetti  beneficiari  e  la  data
dell'atto di scissione.
Nel  rigo  RZ6,  la  quota percentuale del patrimonio netto contabile
della societa' scissa acquisita dal dichiarante.
Nel rigo RZ7, la quota percentuale  del  capitale  sociale  assegnato
dalla  societa'  dichiarante  in  concambio  ai  soci  della societa'
scissa.
Nel rigo RZ8, vanno specificate, barrando  le  relative  caselle,  le
categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.
Nel rigo RZ9, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni
o  quote  assegnate ai singoli soci della societa' scissa, sono o non
sono in proporzione  con  le  loro  originarie  partecipazioni  nella
stessa societa'.
Nel  rigo  RZ10,  colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla
societa'  dichiarante,  rispettivamente,   la   data   immediatamente
anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di
tale  unificazione  e  la  data  di chiusura dell'esercizio in cui la
unificazione e' avvenuta.
Nel rigo RZ11, colonne 1, 2 e  3,  vanno  indicati  i  corrispondenti
importi del patrimonio netto secondo le risultante contabili.
Nei  righi  RZ12  e  RZ13,  va  indicato,  rispettivamente, l'importo
relativo all'aumento del capitale per il concambio  e  l'importo  del
nuovo capitale sociale.
Righi da RZ14 a RZ44:
Con   riguardo   alla  societa'  scissa  vanno  indicate  le  notizie
anagrafiche e le indicazioni,  riferite  sempre  alla  stessa,  della
quota  percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove
si tratti di scissione parziale.
Nel rigo RZ19 va indicato l'ammontare complessivo  del  disavanzo  di
scissione,  sia  da  annullamento  che  da concambio, derivante dalla
scissione con il soggetto  scisso  i  cui  dati  identificativi  sono
indicati nell'apposita sezione della presente pagina.
Nel rigo RZ20 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al
conto economico.
Nei  righi  da  RZ21  a  RZ25,  vanno  indicati,  in  col. 1, le voci
dell'attivo patrimoniale alle quali e' stato imputato  il  disavanzo,
in  col.  2  gli  importi ad esse relativi e, in col. 3, il codice 1,
qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2,  qualora  si
tratti  di beni non ammortizzabili. Nella colonna 4, vanno indicati i
maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel rigo RZ26 va indicato il totale dei maggiori  valori  di  cui  si
chiede il riconoscimento fiscale.
Nel  rigo  RZ27 va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al
rigo RZ26, per i  quali  non  e'  dovuta  l'imposta  sostitutiva,  in
applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere
a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.
Nel rigo RZ28 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RZ26  e
l'importo di rigo RZ27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.
I  soggetti  che, per effetto dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 358
del 1997, intendono ottenere, in tutto o in parte, il  riconoscimento
delle  differenze  tra  i  valori  iscritti  in  bilancio a fronte di
disavanzi di scissione, e i relativi valori fiscalmente riconosciuti,
ancora esistenti nel bilancio relativo  all'ultimo  esercizio  chiuso
prima   della  predetta  data,  nel  rigo  RZ19  devono  indicare  la
differenza tra i valori dei beni iscritti in bilancio ai  quali  sono
stati  imputati  i  disavanzi  di  scissione  ed  i  relativi  valori
fiscalmente riconosciuti, ancora esistenti nel  predetto  bilancio  e
non devono compilare i righi RZ20 e RZ27.
Nella  col.  2 dei righi da RZ21 a RZ25, va indicata la differenza di
cui al rigo RZ19 imputata alle relative voci dell'attivo patrimoniale
e nella col. 4 la parte di cui si chiede il riconoscimento fiscale.
Nel rigo RZ29, va indicato l'ammontare complessivo  delle  riserve  e
fondi   in   sospensione   d'imposta,   tassabili  solo  in  caso  di
distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa' scissa,
limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria e' tenuta  a
ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei  righi  RZ30  e  RZ31,  vanno  indicati, per importi complessivi,
rispettivamente, le poste di cui trattasi  ricostituite  pro-quota  e
quelle ricostituite per intero.
Nel  rigo  RZ32,  va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e
fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili  solo  in
caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa'
scissa,  limitatamente  all'importo entro il quale la beneficiaria e'
tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei righi RZ33 e RZ34, vanno  indicati  per  importi  complessivi  le
poste  di  cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite
per intero.
Nel seguito vanno indicate  le  notizie  anagrafiche  riguardanti  le
eventuali altre societa' beneficiarie della scissione.

Ministero delle               ISTRUZIONI                  Modello 750
    Finanze               PER LA COMPILAZIONE

34
MOD. 750/RW - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO  DI  DENARO,  TITOLI  E
VALORI MOBILIARI
Questo modulo deve essere utilizzato dalle societa' semplici, in nome
collettivo,  in  accomandita  semplice  ed  equiparate  nonche' dalle
associazioni fra artisti e professionisti  residenti  in  Italia,  le
quali,  in conformita' di quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n.
167 convertito dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, devono indicare:
a) i trasferimenti da e verso l'estero di  denaro,  titoli  o  valori
   mobiliari  effettuati  attraverso soggetti non residenti, senza il
   tramite  di  intermediari   residenti,   sia   istituzionali   che
   professionali se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel
   corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni
   (art.  2  comma  1  e  art. 5 comma 2); nell'ammontare complessivo
   vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli  verso
   l'estero che quelli dall'estero.
   L'obbligo  riguarda  i  trasferimenti diversi da quelli relativi a
   investimenti all'estero e attivita' estere di natura  finanziaria,
   indipendentemente dalle clausole degli investimenti stessi e dalle
   modalita' con le quali hanno avuto luogo;
b)  gli  investimenti  all'estero  e  le  attivita'  estere di natura
   finanziaria  detenuti  al  termine  del  periodo  di  imposta   se
   l'ammontare  complessivo  di  tali  investimenti  ed attivita', al
   termine del periodo  di  imposta,  risulta  superiore  a  lire  20
   milioni  (articolo 4 commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se
   nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
c) i trasferimenti da verso e sull'estero  che  hanno  interessato  i
   suddetti  investimenti ed attivita' se l'ammontare complessivo dei
   movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo  conto
   anche  dei  disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni
   (articolo 4, commi 2 e 5).
Quest'obbligo  sussiste  anche se al termine del periodo di imposta i
soggetti  interessati  non  detengano  investimenti  all'estero   ne'
attivita'  estere  di  natura  finanziaria,  in quanto a tale data e'
intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o  l'estinzione  dei
rapporti finanziari.
L'obbligo  di  dichiarazione  di  cui  ai  precedenti  punti  b) e c)
sussiste  indipendentemente  sia  dalle   modalita'   con   cui   gli
investimenti  all'estero, le attivita' estere di natura finanziaria e
i trasferimenti sono stati posti in essere  (attraverso  intermediari
residenti,  attraverso  non  residenti,  in  forma diretta) sia dalla
causa da cui gli  stessi  traggono  origine  (donazione,  successione
ecc.).
Nel  caso  in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta
estera il soggetto interessato deve indicare il controvalore in  lire
utilizzando  il  cambio  indicato  al D.M. 27 gennaio 1998 pubblicato
nella G.U. n. 28  del  4  febbraio  1998,  tenuto  conto  dell'errata
corrige pubblicata nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998.
L'obbligo  di  dichiarazione  sussiste  anche  nel  caso  in  cui  le
operazioni siano state poste in essere dai contribuenti  in  qualita'
di   esercenti   attivita'  commerciali  in  regime  di  contabilita'
ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi  di  tenuta  e
conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Nel  caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del Mod. 750, il
presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di  esonero  dalla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi, il presente modulo deve essere presentato con le modalita' e
nei termini previsti per la presentazione del Mod. 750, compilando il
relativo frontespizio.
Considerato  che  il  modulo RW riguarda la rilevazione su base annua
dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e  valori
mobiliari,  il  modulo  RW  dovra' essere presentato, con riferimento
all'intero anno solare.
Si intendono compresi fra gli  investimenti  esteri  e  le  attivita'
estere  di  natura  finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri
acquistati in Italia per il tramite degli intermediari  residenti  di
cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le
obbligazioni  e  i  titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n.
601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero
a decorrere dal 10 settembre 1992.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione
legislativa, per gli  investimenti  all'estero  e  per  le  attivita'
estere  di  natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di
redditi diversi, sempreche' tali redditi:
1. siano esenti dalle imposte sui redditi. Si tratta degli interessi,
   premi ed altri frutti dei titoli di  Stato  ed  equiparati  emessi
   all'estero, fino al 9 settembre 1992;
2.  siano  stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27
   per cento ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del  D.P.R.  n.  600
   del  1973  e  successive modificazioni. Si tratta degli interessi,
   premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri,
   percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma
   dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono
   la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti  attraverso  la
   cessione  di predetti titoli con l'intervento - a qualsiasi titolo
   - di tali sostituti d'imposta, e dei  depositi  e  conti  correnti
   esteri  i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei
   citati sostituti. Identica disciplina si applica  con  riferimento
   agli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e
   titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di
   quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere
   dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del  terzo
   comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento
   ai  sensi  dell'art.  27,  comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Si
   tratta degli utili  su  titoli  partecipativi  esteri,  sempreche'
   percepiti  in  Italia  per  il  tramite di intermediari residenti,
   cosi' come chiarito nel precedente punto 2, che  vanno  dichiarati
   nel Modello 750/F;
4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento
   ai  sensi  dell'art.  8  del  D.L.  30  settembre  1983,  n.  512,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.
   649.  Si  tratta  dei  proventi derivanti dai titoli e certificati
   (cc.dd. "titoli  atipici"),  emessi  da  soggetti  non  residenti,
   collocati  in  Italia  ed  assoggettati  a  ritenuta  da parte del
   soggetto residente incaricato del pagamento  dei  proventi  o  del
   riacquisto dei titoli o certificati;
5.  siano  stati  assoggettati  alla ritenuta d'imposta del 12,50 per
   cento prevista dall'art. 67 del  D.L.  30  agosto  1993,  n.  331,
   convertito  dalla  legge  29  ottobre 1993 n. 427. Si tratta delle
   plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a  termine  di  valute
   estere ovvero conseguite attraverso altri contratti, che assumono,
   anche  in  modo  implicito  valori  a  termine  delle  valute come
   riferimento per la determinazione dei corrispettivi, derivanti  da
   operazioni  con  non  residenti,  previste  dall'art. 81, comma 1,
   lett. c-ter del Tuir.
Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non  sussistono  per  le
quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:
*  gia'  autorizzati  al collocamento in Italia prima dell'entrata in
  vigore  del  D.L.  28  giugno  1990,  n.   167,   convertito,   con
  modificazioni  dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad
  applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del
  1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della  legge  23  marzo
  1983 n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
*  situati  negli  Stati  membri  della  UE,  conformi alle direttive
  comunitarie e le cui quote  sono  collocate  nel  territorio  dello
  Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77/1983, diversi
  da  quelli  di  cui  alla  precedente  alinea,  i cui proventi sono
  soggetti alla  ritenuta  del  12,50  per  cento,  che  deve  essere
  operata,  ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge,
  dai  soggetti  residenti  incaricati  del  pagamento  dei  proventi
  medesimi,  del  riacquisto o della negoziazione delle quote o delle
  azioni (cfr. art.  10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);
* diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreche' i relativi
  proventi siano  stati  percepiti  in  Italia  e  assoggettati  alla
  ritenuta  d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art.
  10-ter della predetta legge n. 77/1983.
Per effetto dell'art. 5 bis del D.L.  n.  167  del  1990,  introdotto
dall'art.  22  della  legge  6  febbraio  1996  n.  52,  l'obbligo di
dichiarazione non sussiste per gli investimenti  e  le  attivita'  di
natura  finanziaria  detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea;
l'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti
relativi   a  tali  investimenti  ed  attivita'  operati  all'interno
dell'Unione Europea fatta eccezione per  i  trasferimenti  da  e  per
l'Italia.
Nel caso in cui le attivita' estere di natura finanziaria di cui alla
presente  dichiarazione  abbiano  prodotto  redditi  relativamente ai
quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovra'
farne oggetto di  dichiarazione  nella  Sezione  -  del  Mod.  750/I,
secondo le istruzioni ivi fornite.
Si   richiama  altresi'  l'attenzione  sulla  disposizione  contenuta
nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990  innanzi  citato  che,  ai  fini
delle  imposte  sui  redditi, prevede la presunzione di fruttuosita',
nella misura pari al tasso  ufficiale  medio  di  sconto  vigente  in
Italia  nei  singoli  periodi  d'imposta,  con riguardo alle somme in
denaro, ai titoli ed ai  valori  mobiliari  trasferiti  o  costituiti
all'estero,  senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a
meno che nella dichiarazione non venga specificato che si  tratta  di
redditi   la   cui  percezione  avverra'  in  un  successivo  periodo
d'imposta.
Nei casi di attivita' di  natura  finanziaria  detenute  negli  Stati
membri  dell'Unione  Europea,  per le quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione  in  base  all'art.  5  bis  del  D.L.  167  del  1990,
l'indicazione  che si tratta di redditi la cui percezione avverra' in
un successivo periodo di imposta puo' essere effettuata compilando la
parte relativa alle Annotazioni nel modulo 750/RW,  che  quindi  deve
essere comunque presentato.
Il  presente  modulo  si  compone di 3 sezioni: nella Sezione I vanno
indicati i trasferimenti dall'estero  verso  l'Italia  e  dall'Italia
verso  l'estero  di  denaro,  titoli  e  valori  mobiliari effettuati
attraverso non  residenti  e  senza  il  tramite  degli  intermediari
residenti,  per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle
attivita' estere  di  natura  finanziaria;  nella  Sezione  II  vanno
indicate  le  consistenze degli investimenti esteri e delle attivita'
di natura finanziaria detenute all'estero al termine del  periodo  di
imposta;  nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti
dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e  dall'estero
sull'estero  di  denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo
effettuati (sia attraverso i non residenti  che  per  il  tramite  di
intermediari  residenti  ovvero  in  forma  diretta)  che  nel  corso
dell'anno hanno  interessato  investimenti  esteri  ed  attivita'  di
natura finanziaria.
Nella Sezione I indicare, per ciascuna operazione di trasferimento, i
seguenti dati:
-  nei  campi  1  e  2,  le  generalita' complete (cognome e nome, se
  trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti
  diversi  dalle  persone  fisiche)  del   soggetto   non   residente
  attraverso il quale e' stata effettuata l'operazione;
-  nel  campo  3,  il  paese  estero  di  residenza  del soggetto non
  residente;
  i campi 1, 2 e 3 non vanno compilati  quando  il  trasferimento  e'
  avvenuto in forma diretta;
- nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 se
  l'operazione  ha  comportato  un  trasferimento  dall'estero  verso
  l'Italia oppure il  codice  2  se  l'operazione  ha  comportato  un
  trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero
  e  il  relativo  codice,  rilevato  dall'elenco  dei  Paesi esteri,
  riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
-  nei  campi  7  e  8,  il  mezzo   di   pagamento   impiegato   per
  l'effettuazione  dell'operazione  (es.:  denaro,  assegno bancario,
  ecc.)  indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8
  il codice 1, 2 o  3  a  seconda  che  il  mezzo  di  pagamento  sia
  rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegna bancari, o altri
  mezzi;
-  nel  campo 9, il codice della causale dell'operazione, desumendolo
  dalla tabella dei codici delle operazioni con  l'estero,  riportata
  in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel campo 10, la data dell'operazione;
- nel campo 11, l'importo dell'operazione.
  Al  riguardo  si  precisa  che,  qualora  le operazioni siano state
  effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli  importi
  da indicare nel campo 11 e' determinato, per il 1997 sulla base dei
  valori  di  cambio  riportati  nel D.M. 27 gennaio 1998, pubblicato
  nella G.U. del 4 febbraio 1998, tenuto  conto  dell'errata  corrige
  innanzi menzionata.
Nella  Sezione  II  indicare,  per ciascuna tipologia di investimento
estero e di attivita' estera di natura  finanziaria  e  distintamente
per  ciascuno  Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti
ed attivita' detenuti all'estero al termine del periodo  di  imposta.
In particolare indicare:
- nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero
  e  il  corrispondente  codice,  desumendolo  dall'elenco  dei Paesi
  esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei campi 3 e 4,  rispettivamente,  la  descrizione  della  causale
  dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei
  codici  delle  operazioni  con l'estero, riportata in allegato alle
  istruzioni del presente modulo. La casella 5 riportata nel campo  4
  va   barrata   solo  nel  caso  di  acquisto,  per  il  tramite  di
  intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi
  non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel campo 6, l'importo degli investimenti ed attivita' suddetti. In
  proposito si richiama quanto gia' precisato in riferimento al campo
  11 della Sezione I.
Nella Sezione III indicare, per ciascuna operazione che ha comportato
trasferimenti di denaro,  titoli  e  valori  mobiliari  da,  verso  e
sull'estero, i dati di seguito elencati:
- nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero
  e  il  relativo  codice  desumendolo  dall'elenco dei Paesi esteri,
  riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia,
  2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero,
  3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel campo 4, il codice dell'operazione, desumendolo  dalla  tabella
  dei  codici  delle  operazioni  con l'estero, riportata in allegato
  alle presenti istruzioni. La casella 5 riportata in questo campo va
  barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite  di  intermediari
  residenti,  di  titoli  o  valori mobiliari i cui proventi non sono
  stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel campo 6, gli estremi  di  identificazione  della  banca  ed  il
  numero di conto utilizzato;
- nel campo 7, la data in cui e' intervenuta l'operazione;
-  nel  campo  8  l'importo dell'operazione. In proposito si richiama
  quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.
Se il contribuente ha posto in essere una  pluralita'  di  operazioni
comportanti  il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia
verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli  o  valori
mobiliari  mediante l'utilizzo di uno o piu' conti correnti, in luogo
della indicazione  delle  singole  operazioni  di  trasferimento,  il
contribuente  puo'  limitarsi  ad indicare, con riferimento a ciascun
conto  interessato,   l'ammontare   complessivo   dei   trasferimenti
effettuati   dall'estero   (codice   1),  dall'Italia  (codice  2)  e
sull'estero (codice 3),  indicandone  l'importo  nel  campo  7  e  la
tipologia  nel  campo  3.  Infine,  nel  caso  in  cui per una stessa
operazione di trasferimento intervengano piu' intermediari menzionati
nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990,  dovra'
essere    indicato    soltanto    il   numero   di   conto   relativo
all'intermediario che per primo  e'  intervenuto  nell'operazione  di
trasferimento   verso   l'estero  e  per  ultimo  nell'operazione  di
trasferimento verso l'Italia.
Nel  caso  in  cui  non  fosse  sufficiente  un  unico   modulo   per
l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli
avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la
numerazione  progressiva  nella  apposita  casella  posta nella prima
pagina del modulo.
Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori
se le ultime tre cifre superano  le  cinquecento  lire  ed  a  quelle
inferiori  nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500
diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
35
MOD. 750/RK - PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE
Il modello 750/RK va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su
cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394,
convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, gia' prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre  1995,
e'  stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre
1997.
Detto modello deve essere presentato unitamente  al  Mod.  750  e  va
presentato  anche  se l'imposta non e' dovuta, in quanto di ammontare
non superiore a lire 100.000.
Si ricorda che a seguito della modifica  della  lett.  c),  comma  2,
dell'art.  51 del Tuir, operata dall'art. 3, comma 4, lett. b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo  a  quello  in  corso alla data del 31 dicembre 1996, sono
redditi d'impresa i redditi  dei  terreni,  per  la  parte  derivante
dall'esercizio di attivita' agricole di cui all'art. 29 del Tuir, ove
spettino  alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
Pertanto,  per  le  suddette  societa'  che  svolgono  esclusivamente
attivita' agricola rientrante nei limiti di cui all'art. 29, comma 2,
del  Tuir,  non  trova piu' applicazione l'esenzione dall'imposta sul
patrimonio netto disposta dall'art. 8, comma 2, del  D.M.  7  gennaio
1993,  concernente  le  modalita'  di  attuazione  delle disposizioni
recate dal citato D.L. n. 394 del 1992.
Il modello si compone di tre Sezioni, le prime  due  riguardanti,  la
determinazione  dell'imponibile  e  la  terza il calcolo dell'imposta
patrimoniale dovuta nonche' i versamenti dell'imposta stessa.
La Sezione I va compilata dalle societa' tenute, non per  effetto  di
opzione,  al regime di contabilita' ordinaria, per le quali l'imposta
si applica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, sul
patrimonio  netto,  cosi'  come  risulta  dal   bilancio,   diminuito
dell'utile dell'esercizio.
Qualora   il  bilancio  non  sia  stato  redatto,  non  sussistendone
l'obbligo, come nel caso di fusione o di trasformazione,  ovvero  non
sia  stato approvato, essendo scaduti i termini di approvazione dello
stesso, occorre assumere  gli  elementi  desumibili  dalle  scritture
contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei  righi  da  RK1 a RK6 vanno indicati gli ammontari delle voci ivi
previste.
Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo RK4, tra  le
poste  del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli
stessi, nel senso  che  essi  vanno  ricompresi  allorche'  non  sono
destinati  alla  copertura di specifici oneri o passivita' ovvero non
costituiscono poste rettificative dell'attivo.
Nel  rigo  RK7  va   indicato   l'importo   escluso   dall'imponibile
dell'imposta  patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della
legge n. 549 del 1995.
Si ricorda che  in  base  a  detta  norma,  nel  computo  della  base
imponibile    dell'imposta    patrimoniale   non   si   tiene   conto
dell'incremento del  patrimonio  netto,  rispetto  a  quello  che  ha
assunto  rilevanza  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  per il
periodo d'imposta 1995.
La predetta disposizione non si  applica  ai  soggetti  che  si  sono
costituiti  dopo  il  15  settembre 1995 e, pertanto in tale ipotesi,
detto rigo non deve essere compilato.  Per  costituiti  si  intendono
quei  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione  di  inizio
attivita' ai fini Iva entro il 15 settembre 1995.
Il rigo RK9 va compilato dai soggetti che, alla  fine  dell'esercizio
con  riferimento  al  quale e' dovuta l'imposta, possiedono da almeno
tre mesi direttamente o indirettamente, cioe'  tramite  soggetti  non
residenti,  azioni,  titoli  similari  o  quote  di partecipazione in
societa' o enti soggetti alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per  effetto
dell'esercizio  del  diritto  di  opzione  e  nei  limiti del diritto
medesimo, nel  corso  dell'ultimo  trimestre  dell'esercizio,  ma  in
relazione   ad   azioni  possedute  da  almeno  tre  mesi  alla  fine
dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del  citato  D.L.  n.
394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito
del  valore  contabile  delle  azioni,  titoli similari o quote o, se
minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio
netto   della   societa'   o   ente   partecipato,   direttamente   o
indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto,  in  tale  ipotesi,  l'importo  di  rigo  RK8  deve  essere
diminuito del minor importo tra il  valore  contabile  delle  azioni,
titoli  similari  o  quote  posseduti  e  quello  corrispondente alla
percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio
netto   della   societa'   o   ente   partecipato   direttamente    o
indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.
La  Sezione  II  va  compilata  dai  soggetti  ammessi  al  regime di
contabilita'  semplificata,  ovvero,  al   regime   di   contabilita'
ordinaria  per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto
stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'imposta si applica sulla somma:
a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59  e  60  del
   Tuir,  -  da  indicare  nel rigo RK11 - determinato ai sensi delle
   norme medesime;
b)  del  costo  complessivo  dei  beni  ammortizzabili  (materiali  e
   immateriali)  determinato  con  i criteri di cui all'art. 76 dello
   stesso  Tuir,  al  netto  dei  relativi  ammortamenti  fiscalmente
   riconosciuti  effettuato  ai  sensi  degli artt. 67 e 68 del Tuir,
   riportato nel rigo RK12.
Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di  attuazione,  per  i
soggetti   esercenti  l'attivita'  di  distribuzione  di  carburanti,
l'ammontare  delle  rimanenze  finali   e'   determinato   al   netto
dell'imposta di fabbricazione.
I soggetti, tenuti al regime di contabilita' ordinaria per effetto di
opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base
imponibile,  il  patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data
comunicazione nella dichiarazione dei  redditi,  barrando  l'apposita
casella  nel  riquadro posto nell'ultima facciata del Mod. 750/RA. In
tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.
Nella Sezione III va indicato nel rigo  RK14  l'imposta  che  risulta
dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo
RK10 ovvero RK13.
Si  ricorda  che  in  caso  di  compilazione  del rigo RK9, l'imposta
dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n.
394,  non  puo'  comunque  essere  inferiore  all'1  per  mille   del
patrimonio  netto  indicato  nel  rigo RK8 senza tener conto, quindi,
delle  diminuzioni  spettanti  in  conseguenza  delle  partecipazioni
possedute.
Se  il  periodo  di  imposta  e' superiore o inferiore ai dodici mesi
l'imposta e' ragguagliata alla durata di detto periodo,  considerando
come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.
L'imposta  non  e'  dovuta  se  l'ammontare  di  rigo RK14 non supera
l'importo di lire centomila.
Nel  rigo  RK15  va  indicato  il  credito  d'imposta  relativo  alle
agevolazioni  per le nuove iniziative produttive, di cui al comma 210
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  pari  al  50  per
cento  del  precedente  rigo  RK14,  che  comunque non puo' superare,
unitamente al credito d'imposta utilizzato nel rigo  RO12,  l'importo
di lire 7.000.000
    ATTENZIONE
    Si  fa  presente  che,  ai  sensi del comma 212 dell'art. 2 della
    legge n.  662 del 1996, l'importo non utilizzato  dalla  societa'
    di  persone commerciale per il pagamento dell'Ilor e dell'importo
    sul patrimonio netto dell'imprese e'  attribuito  in  misura  non
    eccedente  lire  5.000.000,  ai  soci in quote proporzionali alle
    loro partecipazioni agli utili.
Esempio:
Societa'  in  nome  collettivo,  composta  dal  socio A e il socio B,
partecipanti ognuno al 50 per cento.
                                                    Credito d'imposta
* Importo massimo                                     L. 7.000.000
* Ilor dovuta: L. 2.000.000;
  credito spettante                                   L. 1.000.000
* Imposta patrimoniale
  dovuta L. 1.000.000;
  credito spettante                                   L.   500.000

        Credito non utilizzato della societa'         L. 5.500.000
* Credito massimo spettante ai soci                   L. 5.500.000
* Credito massimo spettante al socio "A"              L  2.750.000
* Credito massimo spettante al socio "B"              L. 2.750.000
Da ultimo si fa presente che, relativamente alle societa' semplici  e
alle associazioni tra artisti e professionisti, non essendo le stesse
soggette  all'Ilor  e  all'imposta  sul  patrimonio netto, il credito
d'imposta pari a L.  7.000.000  deve  essere  attribuito  ai  soci  o
associati  in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili
per un importo che ciascuno di essi non  puo'  comunque  eccedere  L.
5.000.000. (Vedere la voce "Credito d'imposta per le nuove iniziative
produttive"  nelle  "Novita' della disciplina del reddito d'impresa e
quelle   derivanti   dall'attuazione   delle   deleghe   in   materia
tributaria").
Nel  rigo  RK16  va  indicato  l'importo  della  eccedenza  d'imposta
risultante dalla precedente dichiarazione.
Nei righi RK17 e RK18  vanno  indicati  gli  importi  della  prima  e
seconda  rata  di  acconto versati, riportando, negli appositi spazi,
gli estremi dei versamenti, cioe' la data e  il  codice  dell'ufficio
postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni
e/o dalle distinte di versamento.
Attenzione:  Le  societa'  che  hanno  effettuato il versamento della
prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1 giugno 1997 e  il
20  giugno 1997 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50
per cento corrisposto a titolo  di  sanzione  per  l'imposta  versata
tardivamente.
La  differenza tra l'importo indicato nel rigo RK14 e il totale degli
importi indicati nei righi RK15, RK16, RK17 e RK18  va  indicata,  se
positiva,  nel rigo RK19 in quanto costituisce l'imposta da versare a
saldo, mentre, se negativa, va riportata nel rigo RK20.
Qualora l'importo indicato nel rigo RK14 non  sia  superiore  a  lire
100.000,  il  totale  degli importi indicati nei righi RK16, RK17 e/o
RK18 dovra' essere indicato nel rigo RK20.
Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto, a norma dell'art. 17
e seguenti del  D.Lgs.  n.  241  del  1997,  deve  essere  effettuato
direttamente  presso  gli  sportelli  di  qualsiasi  concessionario o
presso qualsiasi banca o ufficio postale abilitato mediante la delega
prevista dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997 (Mod. F24).
Il versamento e' effettuato utilizzando il seguente codice tributo:
codice  3430  - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Societa'
di persone.
Il periodo di riferimento nella forma AA.AA. e' l'anno per  il  quale
si versa l'imposta.
Gli  estremi  del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro
in esame. Il  versamento  complessivo  delle  imposte  dovute  (Ilor,
Imposta  sul  patrimonio netto, imposte sostitutive, Irap, ecc.) deve
essere indicato unicamente nel modello 750/RO al rigo RO19.