IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  l'art.  8,  primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, come sostituito dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni
devono essere redatte, a pena di nullita', su  stampati  conformi  ai
modelli   approvati   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visti gli articoli 3, comma 2,  e  16  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni
dei dirigenti generali;
  Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in
base al quale la dichiarazione di cui all'art.  7,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, deve essere
presentata mediante l'invio di supporti magnetici formati sulla  base
di  programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione
finanziaria;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  concernente
le modalita' di presentazione delle dichiarazioni;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
l'art.  12,  comma  3,  dello  stesso decreto legislativo, in base al
quale i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  presentano  la
dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  concernente
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto  30  marzo  1998, concernente l'approvazione del
modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998;
  Esaminata, in particolare,  la  normativa  contenente  agevolazioni
agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  a  seguito  di calamita'
naturali o di altri  eventi  eccezionali  ovvero  la  concessione  di
speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Attesa  l'opportunita'  di  prevedere  modalita'  che consentano di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate,  anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato  che  occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la stampa dei  modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato,  con  le  relative istruzioni, il modello 770 da
presentare nell'anno 1998. Il modello e'  composto  da  modulo  base,
contenente anche il quadro SL, e dai seguenti quadri: SA, SB, SC, SE,
SF,  SG,  SH,  SK,  SM,  SN,  SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SZ e il
quadro SL  aggiuntivo,  concernenti  la  dichiarazione  agli  effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone  giuridiche  che  deve  essere  presentata  dai
sostituti  d'imposta  nonche'  il  modulo per la consegna alle banche
convenzionate e agli uffici postali dei modelli 730. Tale modello, da
produrre in  due  esemplari  identici,  deve  essere  utilizzato  dai
contribuenti   che  non  unificano  la  dichiarazione  presentata  in
qualita' di sostituto di imposta alle altre dichiarazioni  in  quanto
non  ricorrono  le condizioni indicate nell'art. 12, comma 1, secondo
periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, del
D.Lgs. n. 241 del 1997.
  2. Con successivo decreto saranno stabiliti termini e modalita'  di
consegna  delle  buste  contenenti  le scelte del quattro per mille e
dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai dipendenti  che  hanno
fruito dell'assistenza fiscale.