IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di presentazione delle dichiarazioni; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto legislativo, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto 30 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello UNICO persone fisiche da presentare nel 1998; Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Attesa l'opportunita' di prevedere modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello 770 da presentare nell'anno 1998. Il modello e' composto da modulo base, contenente anche il quadro SL, e dai seguenti quadri: SA, SB, SC, SE, SF, SG, SH, SK, SM, SN, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SZ e il quadro SL aggiuntivo, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che deve essere presentata dai sostituti d'imposta nonche' il modulo per la consegna alle banche convenzionate e agli uffici postali dei modelli 730. Tale modello, da produrre in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai contribuenti che non unificano la dichiarazione presentata in qualita' di sostituto di imposta alle altre dichiarazioni in quanto non ricorrono le condizioni indicate nell'art. 12, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, del D.Lgs. n. 241 del 1997. 2. Con successivo decreto saranno stabiliti termini e modalita' di consegna delle buste contenenti le scelte del quattro per mille e dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai dipendenti che hanno fruito dell'assistenza fiscale.