Art. 2.
  1.  Per  la  stampa  del modello di cui al precedente art. 1 devono
essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate  nell'allegato
1 al presente decreto.
  2.  Per  la  stampa  della busta da utilizzare per la presentazione
della dichiarazione di  cui  all'art.  1  devono  essere  seguite  le
caratteristiche  tecniche  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto
ministeriale 30 marzo 1998, utilizzando il colore nero.
  3. I soggetti, diversi da quelli di cui al successivo art.  4,  che
utilizzano    sistemi   informatici   per   la   compilazione   della
dichiarazione devono presentare all'Amministrazione  finanziaria,  in
luogo  del modello di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello
sintetico, denominato 770/PC, redatto secondo le specifiche  tecniche
di stampa stabilite con successivo decreto. E' fatto comunque obbligo
di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su
modelli  conformi  per  struttura  e  sequenza a quelli approvati con
l'art. 1 del presente decreto, anche se privi  delle  caratteristiche
grafiche previste nell'allegato 1.