Art. 2. 1. Per la stampa del modello di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per la stampa della busta da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 devono essere seguite le caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1998, utilizzando il colore nero. 3. I soggetti, diversi da quelli di cui al successivo art. 4, che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo del modello di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 770/PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. E' fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.