Art. 3.
  1.  I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i
dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica  secondo
le  specifiche  tecniche che saranno indicate con successivo decreto.
Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate  anche  per  la
trasmissione  in  via  telematica  dei  medesimi  dati da parte della
"Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate.
  2. Le modalita' e i termini per la presentazione dei  dati  in  via
telematica saranno stabiliti con successivo decreto.
  3.  I  professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, che appongono il  visto  di  conformita',  non
devono  trasmettere  in  via  telematica  le  dichiarazioni,  da essi
predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della "Poste
italiane S.p.a." o delle banche convenzionate.