Art. 2.
                               Deroghe
  Nel periodo  e nei comuni di  cui all'art. 1 e'  concessa deroga al
divieto per i veicoli appresso elencati:
  a) autoveicoli o  motocicli (come definiti dall'art.  53 del codice
della strada), appartenenti ai  proprietari di abitazioni ubicate nei
comuni  dell'isola non  residenti,  oppure in  possesso  di titolo  o
autocertificazione  di  usufrutto,  o  della  ricevuta  di  pagamento
dell'ICI  per  il   1997,  o  con  contratto   di  locazione  annuale
registrato. Il  diritto all'afflusso e alla  circolazione e' limitato
ad una  sola autovettura  o ad  un solo  motociclo di  proprieta' del
contribuente  ICI,  dell'usufruttuario,   del  locatario  oppure  del
coniuge  convivente, che  dimostri, con  apposito stato  di famiglia,
tale status;
  b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
  c)  veicoli  per il  trasporto  di  cose  di qualsiasi  portata  di
proprieta' di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni
dell'isola, veicoli  per il  trasporto di  cose di  qualsiasi portata
adibiti  a  trasporto  di  carburante  e  di  rifiuti  e  autoveicoli
dell'Anas; veicoli  per il trasporto  di cose di massa  complessiva a
pieno carico  non superiore a  3,5 t  e veicoli immatricolati  ad uso
promiscuo che  trasportano generi  di prima  necessita' e  soggetti a
facile  deperimento,  farmaci,  generi di  lavanderia,  quotidiani  e
periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche
provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia
di  viaggio; e  infine  veicoli per  il trasporto  di  cose di  massa
complessiva  a  pieno  carico  non   superiore  a  3,5  t  e  veicoli
immatricolati ad  uso promiscuo  solo nelle  giornate dal  lunedi' al
venerdi', purche' non festive;
  d) autoveicoli  al servizio delle persone  invalide, purche' muniti
dell'apposito  contrassegno previsto  dall'art. 381  del decreto  del
Presidente della Repubblica  16 dicembre 1992, n.  495, rilasciato da
una    competente   autorita'    italiana    o   estera,    integrato
dell'autorizzazione   rilasciata  dalla   prefettura  di   Napoli  se
l'autoveicolo  e'  guidato da  un  accompagnatore  o se  trattasi  di
veicolo non di proprieta' dell'invalido;
  e)  autoveicoli per  il  trasporto di  artisti  e attrezzature  per
occasionali prestazioni di spettacolo,  per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione
comunale interessata di volta in volta secondo la necessita';
  f) autoveicoli e  motocicli (come definiti dall'art.  53 del codice
della  strada)  con  targa  estera,  e  autoveicoli  e  motocicli  di
proprieta' di  soggetti non residenti in  provincia appartenenti alla
regione  Campania, condotti  da persone  non residenti  nella regione
Campania, la  cui identita' deve  essere dimostrata con  un documento
giuridicamente valido;
  g) autobus turistici  e autocaravan che dovranno  sostare per tutto
il tempo della permanenza sull'isola  in apposite aree loro destinate
ed essere ripresi solo alla partenza;
  h)  autoveicoli   di  trasporto  pubblico  individuale   da  piazza
denominati "taxi"  con esclusione  dei veicoli destinati  al noleggio
con conducente, limitatamente a quelli  aventi passeggeri a bordo per
servizio iniziato precedentemente  all'imbarco. Espletato il servizio
i "taxi"  devono essere  reimbarcati col  primo traghetto  utile, ne'
possono effettuare altri servizi sull'isola;
  i) autoveicoli che trasportano  esclusivamente autoveicoli nuovi da
immatricolare.