Art. 2. Deroghe Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati: a) autoveicoli o motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada), appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, oppure in possesso di titolo o autocertificazione di usufrutto, o della ricevuta di pagamento dell'ICI per il 1997, o con contratto di locazione annuale registrato. Il diritto all'afflusso e alla circolazione e' limitato ad una sola autovettura o ad un solo motociclo di proprieta' del contribuente ICI, dell'usufruttuario, del locatario oppure del coniuge convivente, che dimostri, con apposito stato di famiglia, tale status; b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata di proprieta' di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola, veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli dell'Anas; veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; e infine veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo solo nelle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive; d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo e' guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprieta' dell'invalido; e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo la necessita'; f) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera, e autoveicoli e motocicli di proprieta' di soggetti non residenti in provincia appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identita' deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido; g) autobus turistici e autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro destinate ed essere ripresi solo alla partenza; h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati "taxi" con esclusione dei veicoli destinati al noleggio con conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato il servizio i "taxi" devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, ne' possono effettuare altri servizi sull'isola; i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.