IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge  26 luglio 1965, n. 966,  concernente la "Disciplina
delle  tariffe,  delle  modalita'  di pagamento  e  dei  compensi  al
personale del  Corpo nazionale dei vigili  del fuoco per i  servizi a
pagamento";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,   concernente:   "Approvazione   del   regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  novembre  1983
concernente l'"Elenco delle attivita'  soggette, nel campo dei rischi
di  incidenti  rilevanti,  all'esame   degli  ispettori  regionali  o
interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577";
  Visto  il   decreto  del   Ministro  dell'interno  2   agosto  1984
concernente: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto
di  sicurezza ai  fini della  prevenzione incendi  nelle attivita'  a
rischio  di incidenti  rilevanti  di cui  al  decreto ministeriale  6
novembre 1983";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  concernente  l'"Attuazione  della   direttiva  CEE  n.  82/501,
relativa ai  rischi di  incidenti rilevanti connessi  con determinate
attivita' industriali, ai sensi della legge 6 aprile 1987, n. 183";
  Visto  il  decreto  del   Ministro  dell'ambiente  13  maggio  1996
concernente:  "Modificazioni  delle attivita'  industriali  esistenti
assoggettate all'obbligo di notifica  che comportano implicazione per
i rischi di incidenti rilevanti";
  Vista la  legge 19 maggio  1997, n. 137, concernente  la "Sanatoria
dei decretilegge  recanti modifiche  al decreto del  Presidente della
Repubblica 17  maggio 1988, n.  175, relativo ai rischi  di incidenti
rilevanti", ed  in particolare il comma  6 dell'art. 1 che  affida ai
comitati tecnici regionali  ed interregionali di cui  all'art. 20 del
regolamento approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 29
luglio  1982,   n.  577,  l'effettuazione  delle   istruttorie  e  la
formulazione delle conclusioni sulle attivita' industriali soggette a
notifica  ai sensi  del decreto  del Presidente  della Repubblica  17
maggio 1988, n. 175;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998,  n. 37, concernente: "Regolamento recante
disciplina  dei procedimenti  relativi  alla  prevenzione incendi,  a
norma dell'art.  20, comma 8, della  legge 15 marzo 1997.  n. 59" che
prevede  l'esclusione  dal  proprio   ambito  di  applicazione  delle
attivita' industriali a rischio  di incidente rilevante soggette alla
disciplina della notifica  ai sensi del decreto  del Presidente della
Repubblica  17 maggio  1988, n.  175, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Ravvisata  l'esigenza  di  semplificare  l'attivita'  dei  comitati
tecnici regionali ed  interregionali, di cui all'art.  20 del decreto
del Presidente della  Repubblica 29 luglio 1982, n.  577, nel settore
dei rischi di incidente rilevante;
  Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi
per i rischi industriali, di cui  all'art. 1, comma 7, della legge 19
maggio 1997, n. 137, nella seduta del 25 luglio 1997;
  Sentito il comitato centrale  tecnicoscientifico per la prevenzione
incendi,  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel caso  di attivita' industriali soggette a  notifica ai sensi
dell'art. 4  del decreto  del Presidente  della Repubblica  17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, gli adempimenti
di prevenzione incendi previsti dal decreto del Ministro dell'interno
2 agosto  1984 vengono  sostituiti da  quelli contenuti  nel presente
decreto.